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LEGGE 16 febbraio 1996, n. 71

Current text a fecha 1996-02-22

Entrata in vigore della legge: 23/2/1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 15.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1995, N. 573. All'articolo 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: ' e-bis) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale'".