DECRETO 31 marzo 1995, n. 585

Type Decreto
Publication 1995-03-31
Ultimo aggiornamento 1996-02-26
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 12-3-1996

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il "Riordino della legislazione in materia portuale";

Visto l'art. 16, comma 4, della legge sopracitata che prevede la determinazione con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di requisiti, criteri, termini e modalita' inerenti il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, le rappresentanze degli utenti portuali, l'Assoporti e l'Associazione nazionale delle compagnie ed imprese portuali;

Visto il parere emesso in data 12 agosto 1994 dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Vista la comunicazione effettuata, con nota n. 4151307 del 31 marzo 1995, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Le operazioni portuali indicate nel comma 1, dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non possono essere espletate se non a seguito di autorizzazione rilasciata dall'autorita' portuale, o laddove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, dall'organizzazione portuale. Nei restanti porti l'autorizzazione viene rilasciata dal capo del circondario.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 16, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente: "4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di professionalita' degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7". - Il D.L. 21 febbraio 1995, n. 39, non e' stato convertito. Il testo dell'art. 3, inserito, da ultimo, nel D.L. 16 febbraio 1996, n. 65, recante: "Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e' il seguente: "Art. 3 (Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale). 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituita dalla seguente: ' a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, delle altre attivita' commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione attraverso ordinanze;'. 2. L'art. 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dai seguenti: 'In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 e' comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni gia' pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione'. 3. All'art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto il seguente comma: '2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'art. 20, commi 1, 2 e 3'. 4. Le lettere i) ed l) dell'art. 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti: 'i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie: 1) armatori; 2) industriali; 3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 4) spedizionieri; 5) agenti e raccomandatari marittimi; 6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale. I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che e' designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori; l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorita' portuale, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica sino al 31 dicembre 1996". 5. L'art. 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: 'In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente'. 6. All'art. 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15'. 7. L'art. 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: '1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorita' portuale o dell'organizzazio ne portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'art. 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non esista autorita' portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione e' presieduta dal presidente dell'autorita' portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto'. 8. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto il seguente: '1-bis. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo'. 9. L'art. 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: '3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'art. 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione; da un ufficiale superiore del comando generale del Corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanita' e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle autorita' portuali, dalle autorita' marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo'. 10. L'art. 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: '1. L'autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione'. 11. L'art. 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: 'Art. 20 (Costituzione delle autorita' portuali e successione delle societa' alle organizzazioni portuali). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove gia' non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realta' portuali considerate nonche', ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni. 2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'autorita' portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attivita' operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in societa' secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attivita' di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonche' in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono: a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle societa' derivanti dalla trasformazione; b) all'incorporazione in tali societa' delle societa' costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle societa' costituite o controllate; c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali societa' ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime. 3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche' alla gestione delle autorita' ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al piu' presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia. 5. Le autorita' portuali dei porti di cui all'art. 2, sono costituite dal 1 gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'art. 6 e ad esse e' trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'art. 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresi' preposti alla gestione delle autorita' portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le autorita' portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le autorita' portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprieta' e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso. 6. I commissari di cui al comma 1 sono altresi' nominati, con le stesse modalita', nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle autorita' portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'autorita', per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorita' marittime'. 12. La parola 'commissari' di cui all'art. 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come 'ufficio commissariale', comprensiva di eventuali commissari aggiunti. 13. L'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: 'Art. 21 (Trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o piu' societa' di seguito indicate: a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali; b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 30 giugno 1996; c) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti. 2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono. 3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le societa' e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonche' di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le societa' o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali. 4. Le societa' derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari. 5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuita' di rapporto di lavoro nelle nuove societa' di cui al comma 1, e' data facolta' di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle societa' costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le societa' costituite dai soci delle compagnie. 6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attivita' di impresa. 7. Le autorita' portuali nei porti gia' sedi di enti portuali e l'autorita' marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalita' di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonche' le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorita' portuale, nei porti gia' sedi di enti portuali ed all'autorita' marittima nei restanti porti'. 14. L'art. 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: '1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuita' di rapporto di lavoro, nelle societa' di cui all'art. 21'. 15. Al comma 5 dell'art. 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: '1 gennaio 1993' e le parole: 'dal 1991' sono sostituite con le parole: '1 gennaio 1995' e 'dal 1994'. 16. L'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: ' 8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'art. 110, ultimo comma, e l'art. 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 4, e dall'art. 21, comma 8, sono altresi' abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonche' gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1996'". - Il D.L. 25 febbraio 1995, n. 49, non e' stato convertito. Il testo dell'art. 4, inserito nell'art. 3, comma 13, del D.L. 16 febbraio 1996, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e' riportato nella precedente nota. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990, e' il seguente: "Art. 22 (Attivita' consultiva). - 1. L'Autorita' puo' esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' chiedere il parere dell'Autorita' sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto: a) di sottomettere l'esercizio di una attivita' o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative; b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree; c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente: "1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale".

Art. 2

1.Le autorita' indicate nell'art. 1 sono tenute ad istituire, entro quindici giorni dall'emanazione del presente regolamento, un registro nel quale devono essere iscritte le imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' portuali di cui al medesimo art. 1.

Art. 3

Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 14, del D.L. 16 febbraio 1996, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e' il seguente: "Art. 23 (Disposizioni in materia di personale). - 1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuita' di rapporto di lavoro, nelle societa' di cui all'art. 21. 2. Il personale delle organizzazioni portuali e' trasferito alle dipendenze delle autorita' portuali, in continuita' di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonche', ad personam, il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna autorita' portuale, risulti in esubero e' mantenuto alle dipendenze dell'autorita' stessa in posizione di soprannumero ed e' assoggettato, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilita' secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre autorita' portuali. 3. Il personale di cui al comma 2, collocato in posizione di soprannumero e non impiegato presso altre autorita' portuali, nonche' i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali che risultino in esubero alle societa' di cui all'art. 21, sono impiegati in regime di mobilita' temporanea, di comando o di distacco, ai sensi del presente articolo, con provvedimento dei presidenti delle autorita' portuali, sentito il comitato portuale e le commissioni consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, dalle societa' di cui all'art. 20, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 16 e 18. Tali societa' ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ad impiegare con priorita' il personale di cui al presente comma. 4. Il personale, impiegato in mobilita' temporanea ai sensi del comma 3, conserva, in continuita' di rapporto di lavoro, il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data dell'impiego temporaneo, nonche' ad personam il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Le societa' e le imprese di cui al comma 3 provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti accessori. Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito di contrattazione collettiva con le societa' e le imprese che lo impiegano. Il personale impiegato in regime di mobilita' temporanea, alla scadenza del termine previsto nel comma 3, puo' optare per l'assunzione alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, in alternativa alla reintegrazione presso l'autorita' portuale. 5. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorita' portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o piu' societa' tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria. 6. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, sulla base di criteri indicati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, concedono alle societa' ed imprese di cui al comma 3 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilita' temporanea dei lavoratori di cui al comma 3".

Art. 4

1.L'autorizzazione e' rilasciata dall'autorita' portuale e, dove non istituita ovvero prima del suo insediamento, dall'organizzazione portuale, nonche' nei restanti porti dal capo del circondario, con provvedimento motivato previo espletamento di adeguata istruttoria, sentita la commissione consultiva locale, ed entro i limiti massimi consentiti per ciascun porto, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Essa ha efficacia annuale, a meno che non sia richiesto un periodo piu' lungo in relazione al programma operativo da attuare od alla concessione rilasciata ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 84 del 1994.

2.(Non ammesso al visto della Corte dei conti).

Nota agli articoli 4, 6 e 8: - Il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dall'art. 3, comma 10, del D.L. 16 febbraio 1996, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e' il seguente: "Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1. L'autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicita', stabilite dai Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati i criteri cui devono attenersi le autorita' portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie. 3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie. 4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. 6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto concessorio: a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita' di cui alla lettera a). 7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. 8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6, lettera a). 9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio".

Art. 5

1.Alla fine di ogni anno, entro il 31 dicembre, l'autorita' competente di cui all'art. 4, comma 1, sentita la commissione consultiva locale, individua, in via prioritaria, un numero di autorizzazioni pari al massimo consentito dalle caratteristiche di ciascuno scalo, tenuto conto della capacita' operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonche' dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, assicurando la piu' ampia concorrenza. L'autorizzazione non puo' essere riservata, in ciascuno scalo, ad un'unica impresa, a meno che non sia stata presentata una sola domanda.

2.Qualora le domande, comprese quelle di rinnovo, che devono essere presentate entro il 1 dicembre di ogni anno, siano superiori al numero massimo di autorizzazioni da rilasciare, l'autorita' competente, sentita la commissione consultiva locale, predispone una graduatoria degli istanti in possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'art. 3, dando priorita' alle imprese che possano assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici, nonche', a parita' di servizi offerti, condizioni di prezzo piu' convenienti per gli utenti dei servizi stessi. A parita' di condizioni e' data priorita' alle richieste di rinnovo.

3.Ogni anno, in occasione dell'esame di nuove domande, deve essere effettuata una ricognizione in ordine alla realizzazione del programma operativo da parte delle imprese autorizzate per un periodo superiore ad un anno. L'accertamento della mancata realizzazione da' luogo alla revoca dell'atto autorizzatorio, senza diritto ad alcuno indennizzo.

Art. 6

1.Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'indicazione delle tariffe che saranno adottate dall'istante e rese pubbliche, per filoni merceologici o per singoli servizi, nonche' al versamento di un canone annuo e di una cauzione, che sono collegati al fatturato dell'impresa richiedente, ai programmi operativi presentati, nonche' all'eventuale spazio in uso per l'espletamento delle operazioni ed al grado di pericolosita' delle merci trattate.

2.Il canone annuo non puo' essere inferiore a lire 5 milioni.

3.La cauzione, anche sotto forma di fideiussione bancaria o di assicurazione con societa' assicuratrici di rilevanza internazionale o nazionale, non puo' essere inferiore a lire 5 milioni e, comunque, non superiore al canone stabilito.

4.Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle imprese che siano concessionarie di aree o banchine ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84 del 1994, garantendo la piena parita' di trattamento tra le imprese concessionarie e quelle non concessionarie.

5.L'individuazione del canone e della cauzione, che l'impresa autorizzata e' tenuta a corrispondere, e' effettuata, con atto motivato, tenendo conto dei parametri di cui al comma 1, dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione medesima, sentita la commissione consultiva locale.

6.L'impresa o la societa' che ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione e' tenuta ad osservare le disposizioni che regolano l'esercizio delle attivita' portuali di cui all'art. 1 ed a comunicare all'autorita' tutte le variazioni delle tariffe indicate, assicurando la piu' ampia trasparenza e garantendo parita' di trattamento a parita' di condizioni.

Nota agli articoli 4, 6 e 8: - Il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dall'art. 3, comma 10, del D.L. 16 febbraio 1996, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e' il seguente: "Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1. L'autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicita', stabilite dai Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati i criteri cui devono attenersi le autorita' portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie. 3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie. 4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. 6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto concessorio: a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita' di cui alla lettera a). 7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. 8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6, lettera a). 9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio".

Art. 7

Art. 8

1.L'autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento l'organizzazione portuale e nei restanti porti il capo del circondario, puo' rilasciare al vettore marittimo o impresa di navigazione o al noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante che dovra' spenderne il nome, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui all'art. 1, in occasione dell'arrivo o partenza di navi, dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze di tali soggetti autorizzati, adeguato alle operazioni da svolgere ed inserito nella tabella di armamento ovvero nell'organico della loro struttura operativa in ambito portuale.

2.I soggetti autorizzati potranno avvalersi, nell'esercizio delle operazioni di cui all'art. 1, anche della collaborazione dei propri ausiliari dotati di adeguata struttura operativa, purche' l'attivita' loro affidata consista solamente nel concorso all'organizzazione delle predette operazioni e non nell'autonomo esercizio delle stesse.

3.Dette autorizzazioni sono rilasciate in occasione dell'arrivo o partenza della nave ed anche per piu' arrivi o partenze gia' programmate, non rientrando nel numero massimo di cui all'art. 5, comma 1.

5.L'autorizzazione e' rilasciata, previa verifica da parte dell'autorita' competente delle attestazioni fornite, nonche' previo versamento di una somma e di una cauzione, entrambe correlate alla tipologia delle merci da trattare ed all'eventuale utilizzo di infrastrutture portuali da parte dell'istante.

6.L'autorizzazione di cui al presente articolo opera in deroga alle concessioni di cui all'art. 18 della legge n. 84 del 1994, secondo le direttive stabilite dall'autorita' portuale.

Nota agli articoli 4, 6 e 8: - Il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dall'art. 3, comma 10, del D.L. 16 febbraio 1996, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e' il seguente: "Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1. L'autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicita', stabilite dai Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati i criteri cui devono attenersi le autorita' portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie. 3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie. 4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. 6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto concessorio: a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita' di cui alla lettera a). 7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. 8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6, lettera a). 9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio".

Art. 9

1.Non sono soggette alle disposizioni contenute nel presente regolamento le autonomie funzionali rilasciate alle imprese industriali dei settori metallurgici e siderurgici che continuano ad avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive concessioni, del sistema operativo previsto a loro favore e richiamato nell'art. 19 della legge n. 84 del 1994.

Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 19 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente: "Art. 19 (Autonomie funzionali). - 1. Le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico che abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a svolgere l'attivita' di carico e scarico delle merci direttamente connesse alla attivita' produttiva con personale proprio e con tempi e modalita' legati al ciclo produttivo, possono continuare ad avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive concessioni, per la movimentazione di merci o materiali direttamente connessi all'attivita' produttiva delle imprese stesse o di imprese collegate facenti parte dello stesso gruppo, senza alcuna limitazione, del personale alle proprie dipendenze, sulle banchine e negli approdi di loro uso esclusivo, nei loro stabilimenti e nelle aree adiacenti. Alla scadenza delle suddette concessioni, la prosecuzione della attivita' industriale costituisce titolo di preferenza per il rinnovo delle stesse".

Art. 10

1.Nella presente fase di transizione a salvaguardia del livello occupazionale delle categorie di lavoratori soggette alla trasformazione in corso, le imprese che richiedono di operare in porto e quelle che hanno ottenuto il rilascio dell'autorizzazione, se debbono effettuare assunzioni per adeguare il proprio organico alle esigenze del mercato, provvedono, in via prioritaria, ad impiegare i dipendenti ed i lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali che risultino eccedenti, nonche' i dipendenti in esubero delle autorita' portuali.

2.4 tal fine le imprese sono tenute ad effettuare apposita domanda agli organismi indicati nel comma 1 ed all'autorita' competente, che accerta la sussistenza dei requisiti richiesti nel personale interessato.

3.Entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze devono essere individuate forme di intesa che consentano il passaggio del personale richiesto o in trasferimento definitivo o comunque sotto forma di distacco per un periodo comunque non superiore a tre anni.

4.Il ricorso alla mobilita' temporanea di cui all'art. 23 della legge n. 84 del 1994 e' ammesso soltanto in presenza di situazioni di carattere eccezionale o legate a fenomeni di carattere temporaneo.

Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si fa rinvio alla nota di cui all'art. 3.

Art. 11

1.Al fine di garantire la sicurezza nell'espletamento delle operazioni di cui all'art. 1, nonche' ai fini della sicurezza della navigazione, i lavoratori alle dipendenze delle imprese di cui all'art. 24, comma 2, della citata legge n. 84 del 1994, adibiti a tali operazioni, sono iscritti in apposito registro, da istituire presso ciascuna autorita' competente entro trenta giorni dall'emanazione del presente regolamento, con l'indicazione dell'impresa da cui dipendono e della qualifica professionale rivestita.

Il Ministro: CARAVALE

Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1996

Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 45, ad esclusione dell'art. 4,

comma 2, ai sensi della pronuncia della sezione di controllo adottata nell'adunanza del 21 dicembre 1995

Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente: "2. I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonche' i dipendenti delle associazioni di cui all'art. 17, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. Le unita' sanitarie locali competenti per territorio curano l'osservanza delle predette disposizioni".

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