DECRETO 24 gennaio 1996, n. 90
Entrata in vigore del decreto: 14-3-1996
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e in particolare l'art. 1, il quale, nel prevedere la possibilita' di utilizzare incentivi industriali per il pagamento di imposte che affluiscono sul conto fiscale dispone, al comma 2, che con decreto del Ministro delle finanze siano approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione, presso i quali, ai sensi dell'art. 78, comma 29, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono tenuti i conti fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 8 agosto 1995;
Visti gli accordi intercorsi con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Sentito il parere della commissione consultiva, prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, espresso nell'adunanza del 27 ottobre 1995;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, nota n. 27 del 9 gennaio 1996;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Sulla base di quanto disposto al punto 6 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1995 citata in premessa e secondo le modalita' allo stesso punto indicate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con cadenza settimanale, trasmette al Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1, l'elenco delle imprese le cui istanze, dirette ad ottenere le agevolazioni, risultano ammissibili, sulla base di quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 della citata delibera indicandone gli estremi identificativi e gli importi spettanti.
2.Il Ministero delle finanze esegue con i dati in proprio possesso il controllo dell'elenco di cui al comma 1 ed entro dieci giorni comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, telematicamente o mediante supporti magnetici, secondo le specifiche di cui all'allegato 1, l'elenco delle imprese che non risultano intestatarie di conto fiscale.
3.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle comunicazioni trasmesse dal Ministero delle finanze ai sensi del comma 2, adotta i provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni e, con le stesse modalita' e secondo le medesime specifiche tecniche di cui al comma 1, trasmette al Ministero delle finanze l'elenco delle imprese per le quali e' stata effettuata la liquidazione, specificando gli estremi dei provvedimenti e la data dell'avvenuta liquidazione. Detta trasmissione va effettuata entro il lunedi' della settimana successiva al provvedimento di liquidazione, ovvero il primo giorno lavorativo successivo.
4.Nei dieci giorni successivi al ricevimento degli elenchi di cui al comma 3, il Ministero delle finanze effettua i controlli di rispondenza delle comunicazioni (di cui al comma 3 alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1, informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato circa le comunicazioni non rispondenti alle specifiche stesse e trasmette ai concessionari i dati corretti, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 2.
5.Il Ministero delle finanze trasmette gli stessi dati alle competenti direzioni generali delle entrate - sezioni staccate.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse: "Art. 1. (Agevolazioni in forma automatica). - 1. Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2. 2. Ai sensi dell'art. 9, comm 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalita' e le procedure di attuazione, approvando altresi' un apposito modello di documento dal quale dovra' risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sara' utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarita' meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione. 3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica e' pari al 60 per cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilita' di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea. 4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi, dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese. 5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata. 6. Nel periodo intercorrente, tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni". - Si riporta il testo del comma 29 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale: "29. Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario del servizio di riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo". - Si riporta il titolo del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657". - Si riporta l'epigrafe della deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 1995: "Determinazioni in materia di agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse". - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: "Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5". - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43: "Art. 3 (Commissione consultiva). - 1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e' istituita, nell'ambito del Ministero delle finanze, la commissione consultiva prevista dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. La nomina a componente della commissione degli esperti e' incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione. 2. La commissione, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro ed a richiesta dello stesso, esprime pareri non vincolanti in materia di: a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni e delle successive modificazioni; b) determinazione iniziale e revisione biennale della commissione, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli interessi di cui all'art. 61 spettanti ai concessionari; c) procedure di conferimento delle concessioni; d) vigilanza sull'attivita' dei concessionari, sull'efficienza ed economicita' delle gestioni, con facolta' propositiva in materia di sospensione cautelare dell'attivita' di gestione, di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa la decadenza dalla concessione. La commissione esprime, altresi', i pareri su ogni altra questione attinente al servizio della riscossione. 3. Nel provvedimento adottato dal Ministro deve essere fatta menzione della proposta o del parere della commissione, evidenziandone i relativi contenuti; ove il provvedimento sia adottato in difformita' dalla proposta o dal parere, ne sono specificati i motivi. 4. Ai fini della formulazione dei pareri e delle proposte di cui al comma 2, la commissione dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle diverse forme di riscossione. 5. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'art. 4 e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni puo' consultare, anche a mezzo della segreteria stessa, singoli concessionari o rappresentanti della categoria e puo' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. 6. L'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al comma 5 e' disposto con provvedimento del Ministro, su proposta del presidente della commissione; gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso da corrispondere, in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso e' corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri indicati nel comma 1, in attivita' di servizio, ovvero in quiescenza da meno di due anni. 7. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. 8. La commissione e' convocata dal presidente. In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente sono svolte dal funzionario del Ministero delle finanze con qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, da quello con maggiore anzianita'. 9. L'avviso di convocazione, con l'elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l'ufficio di segreteria. 10. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e i pareri e le proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del presidente. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giusti motivi, comporta decadenza dall'incarico. 11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti della commissione in misura adeguata alla qualita' e alla quantita' dell'impegno richiesto". - Il comma 3 dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Si riportano i testi dei punti 1, 2, 3 e 6 della citata delibera CIPE dell'8 agosto 1995. "1. Aree di applicazione. Le aree interessate dagli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, sono quelle individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b) nonche' quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, terzo comma, del trattato di Roma. 2. Iniziative ammissibili. Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente delibera le imprese, operanti nel settore delle attivita' estrattive e manufatturiere di cui alle sezioni C e D della "classificazione delle attivita' economiche ISTAT 1991" che sostengano investimenti fissi costituiti da nuovi macchinari ed impianti da utilizzare nel ciclo produttivo e relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento, ristrutturazione, razionalizzazione o modernizzazione di uno stabilimento esistente. Non sono pertanto ammissibili investimenti di mero rinnovo di macchinari ed impianti o investimenti in macchinari ed impianti che non possiedano un'autonoma funzionalita' in relazione all'uso produttivo cui sono destinati, quali ad esempio parti o componenti di macchine. Per le tipologie di attivita' assoggettate a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea. 3. Spese ammissibili. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l'acquisto dei beni di cui al punto 2, i cui ordini di acquisto siano stati emessi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera. Gli acquisti possono essere effettuati anche nelle forme di cui all'art. 1523 del codice civile, alla legge 28 novembre 1963, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria: in tali casi i relativi contratti devono essere stati stipulati a decorrere dalla predetta data. Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed il loro costo agevolabile e' costituito dal valore complessivo delle spese fatturate, incluse quelle per montaggio e collaudo se effettuati dal fornitore dei beni stessi, al netto di imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio, nonche' delle spese murarie comunque connesse agli investimenti, il materiale di consumo e gli accessori. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria per spese fatturate s'intendono quelle fatturate dal fornitore alla societa' di leasing. Gli investimenti si intendono effettuati ove: a) i beni siano stati tutti consegnati; b) il relativo costo agevolabile sia stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla societa' di locazione finanziaria, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria; c) l'impresa beneficiaria dell'agevolazione abbia effettuato tutti i pagamenti relativi all'acquisto dei beni agevolati, ovvero per le operazioni di locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo almeno pari all'agevolazione spettante e comunque in misura non inferiore al 15% del costo dei predetti beni come risultante dalle fatture quietanzate rilasciate dal concedente alla societa' utilizzatrice. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni: a) i beni consegnati ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria, ovvero installati in unita' locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di cui all'allegato 1; b) i beni ordinati anteriormente alla data di pubblicazione della presente delibera ovvero quelli oggetto di autofatturazione; c) gli investimenti per i quali siano state richieste e concesse altre agevolazioni. 4. - 5. (Omissis). 6. Copertura finanziaria delle minori entrate conseguenti alle agevolazioni fruite. Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa, con cadenza trimestrale, all'entrata dello Stato l'importo delle agevolazioni effettivamente fruito dalle imprese in relazione agli interventi di cui alla presente delibera. A tal fine si definiscono le seguenti procedure: a) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette, preferibilmente in via telematica e comunque su supporto magnetico, al Ministero delle finanze l'elenco delle imprese cui e' stata liquidata l'agevolazione con i relativi importi, nonche' le eventuali successive variazioni; b) il Ministero delle finanze comunica, successivamente, ai propri concessionari incaricati dell'esazione delle imposte, le informazioni necessarie a consentire l'utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari; c) il Ministero delle finanze, sulla base dei dati comunicati dai concessionari, richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il versamento delle somme corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni effettivamente utilizzate dalle imprese. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro provvedono, con le modalita' di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a regolare gli aspetti organizzativi e le misure attuative in relazione a quanto previsto dal presente punto".
Art. 2
1.Le imprese beneficiarie dell'agevolazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione dell'atto di liquidazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono fruire del beneficio per il pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare l'importo dell'agevolazione liquidata; tale agevolazione puo' essere ripartita anche su piu' versamenti di imposta.
2.In occasione del primo versamento, il contribuente (o impresa beneficiaria) consegna al concessionario uno dei due esemplari del documento rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nel contempo presenta la normale distinta di versamento, a fronte del pagamento che intende eseguire. Qualora l'agevolazione copra solo una parte dell'imposta dovuta, il contribuente compila due diverse distinte di versamento, una a fronte del versamento in contanti ed una a fronte del versamento agevolato d'imposta; ugualmente compila separate distinte a fronte di piu' agevolazioni concesse. Per fruire dell'agevolazione il versamento agevolato d'imposta puo' essere effettuato solo presso gli sportelli del concessionario; sulla distinta di versamento vanno riportati gli estremi identificativi dell'agevolazione.
3.Ogni qualvolta il contribuente effettua pagamenti d'imposta avvalendosi dell'agevolazione, il concessionario verifica preventivamente che il contribuente stesso sia beneficiario di detta agevolazione, che il relativo ammontare complessivo, riportato sul documento rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato corrisponda a quella comunicata dal Ministero delle finanze e che l'importo dell'imposta da versare trovi capienza nell'ammontare residuo dall'agevolazione concessa; effettuata tale verifica, lo stesso concessionario rilascia la quietanza di pagamento e riporta sia sull'attestazione in possesso del contribuente che su quella propria gli estremi dell'eseguito versamento, annotando sulla distinta di versamento che trattasi di pagamento a fronte dell'agevolazione prevista dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341.
4.Entro cinque giorni dalla data di rilascio della quietanza di cui al comma 3, il concessionario richiede alla competente direzione regionale delle entrate - sezione staccata, l'emissione di un decreto concessivo di dilazione da far valere sui versamenti diretti che affluiscono sul conto fiscale per l'importo complessivo dei pagamenti effettuati in uno stesso giorno da parte dei contribuenti beneficiari delle agevolazioni suddiviso per capitolo ed articolo, erario e regione, competenza e residui. La richiesta deve specificare che trattasi di decreto di dilazione per pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e riportare gli estremi identificativi di ciascuna agevolazione, nonche' la data retroattiva da cui la dilazione deve avere validita', corrispondente al giorno in cui e' stata rilasciata al contribuente la quietanza di pagamento effettuata tramite l'utilizzo dell'agevolazione. Il suddetto decreto dovra' essere trasmesso alla Ragioneria provinciale dello Stato e notificato al concessionario.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse.
Art. 3
1.Il concessionario compila giornalmente la distinta riepilogativa di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, relativo all'apertura ed all'aggiornamento dei conti fiscali pubblicato nel supplemento ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994, concernente l'approvazione delle distinte di versamento, per capitolo ed articolo di bilancio, riportando su una riga a parte, relativa allo stesso capitolo ed articolo, appositamente contrassegnata, l'importo delle somme riscosse usufruendo della agevolazione e i relativi compensi; questi ultimi, ai fini del riversamento, vengono trattenuti dalle somme effettivamente riscosse sul medesimo capitolo ed articolo.
2.Una volta in possesso del decreto di dilazione di versamento rilasciato dalla direzione regionale delle entrate - sezione staccata, il concessionario riporta gli estremi del decreto sulla distinta riepilogativa e indica su una riga a parte, appositamente contrassegnata, nella colonna delle somme oggetto di dilazione e di sgravio, gli importi imputati ai diversi capitoli ed articoli di bilancio, nonche' la data retroattiva a partire dalla quale tale decreto ha validita'.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.M. 30 dicembre 1993, relativo all'apertura ed all'aggiornamento dei conti fiscali: "Art. 3. - Sono approvate le distinte riepilogative riferite alle somme riscosse allo sportello o tramite delega alle aziende di credito e mediante conto corrente postale vincolato, relative a contribuenti titolari di conto fiscale, di cui agli allegati 3 e 4. Per le somme riferite a contribuenti non titolari di conto fiscale, si utilizzano le distinte riepilogative di cui agli allegati 5 e 6. Le distinte di cui al comma precedente, anche per le somme versate da contribuenti non titolari di conto fiscale, devono essere compilate giornalmente. Dette distinte, riepilogative dei versamenti effettuati per ciascun capitolo ed articolo di bilancio, vanno compilate in triplice esemplare; la consegna alla ragioneria provinciale dello Stato deve avvenire con cadenza quotidiana e due esemplari della distinta stessa vengono restituiti al concessionario con visto di ricevuta. La distinta di cui all'allegato 3 distingue, a seconda della percentuale di commissione trattenuta, le somme accreditate dalla banca da quelle riscosse direttamente allo sportello del concessionario. Nella stessa distinta di cui all'allegato 3, sono annotati i rimborsi e i relativi compensi da imputare alle somme rimaste disponibili, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del regolamento. Gli estremi dei riversamenti alla sezione di tesoreria provinciaie dello Stato e alle casse degli enti destinatari devono essere indicati nelle rispettive distinte. I registri riassuntivi della riscossione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 anche per gli ordinari versamenti diretti, non vanno piu' compilati".
Art. 4
1.Il flusso informativo sulle riscossioni di cui al decreto ministeriale indicato all'art. 3 e' modificato secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 3. Il flusso informativo di cui al decreto ministeriale 23 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 1995, concernente le contabilita' tenute dai concessionari, deve rispettare le specifiche tecniche di cui all'allegato 4.
Nota all'art. 4: - Si riporta l'epigrafe del D.M. 23 maggio 1995: "Indicazione dei dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze trasmette al sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, relativamente alle contabilita' tenute dai concessionari sui conti fiscali. Modalita', termini e caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati stessi".
Art. 5
1.Nei termini previsti dall'art. 14 del decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1993, n. 567, recante il regolamento di attuazione del conto fiscale, il concessionario aggiorna il conto fiscale annotando che trattasi di pagamento agevolato effettuato avvalendosi di agevolazione ed evidenzia sulla propria base informativa l'importo dell'agevolazione ancora disponibile.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 14 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567: "Art. 14 (Aggiornamento dei conti fiscali). - 1. I concessionari del servizio della riscossione sono tenuti ad aggiornare i singoli conti fiscali nei seguenti termini: a) nella stessa giornata di presentazione da parte degli intestatari delle richieste di rimborso e di erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari; b) entro il terzo giorno successivo a quello di ricevimento dei versamenti allo sportello del concessionario; c) entro il quindicesimo giorno successivo a quello di comunicazione al concessionario, da parte dell'amministrazione postale, dell'avvenuto accreditamento dei versamenti sul conto corrente vincolato; d) entro il quindicesimo giorno successivo a quello dei versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo; e) entro la fine di ciascun mese per i versamenti effettuati mediante delega alle aziende di credito nel mese precedente".
Art. 6
1.Ai fini del versamento trimestrale sui relativi capitoli di entrata bilancio dello Stato previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, le direzioni regionali delle entrate - sezioni staccate, sulla base dei dati di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto, comunicano, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, e per conoscenza alla ragioneria provinciale, gli importi oggetto dei decreti di dilazione emessi e fatti valere nel trimestre, distintamente per capitolo ed articolo di bilancio e gli estremi dei decreti medesimi.
2.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre solare nel quale le agevolazioni sono state, in tutto o in parte, utilizzate, versa in nome e per conto di ciascun concessionario gli importi di cui al comma precedente, distintamente per capitolo ed articolo di bilancio, erario e regione, competenza e residui, riportando sulla distinta di versamento gli estremi dei decreti di dilazione di versamento a suo tempo concessi e il codice agente del concessionario.
3.Il versamento va effettuato, per le somme di spettanza erariale, alle sezioni di tesoreria competenti per territorio mediante emissione di ordinativi diretti commutabili in quietanza di entrata intestati ai singoli concessionari. Le somme spettanti alla regione Sicilia sono versate mediante ordinativi diretti ad essa intestati e quietanzati dal cassiere della regione medesima, il quale a sua volta ne rilascia quietanza per il concessionario della riscossione.
4.Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ricevuti i versamenti da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ne rilasciano corrispondente quietanza a nome del concessionario operante sul territorio curandone la consegna. Entro cinque giorni dal ricevimento delle quietanze, il concessionario richiede alle competenti direzioni regionali delle entrate - sezioni staccate, la revoca del decreto di dilazione di versamento, su presentazione, in originale, della quietanza di versamento. Un esemplare del decreto di revoca viene trasmesso dalla competente direzione regionale delle entrate - sezione staccata alla ragioneria provinciale dello Stato e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica, su supporto cartaceo, gli importi globalmente versati per ciascun capitolo ed articolo di bilancio alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse.
Art. 7
1.L'eventuale revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero del'industria, del commercio e dell'artigianato viene trasmessa, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1, al Ministero delle finanze, il quale provvede a comunicarla immediatamente al concessionario. Dalla data dell'avvenuta comunicazione il concessionario non puo' piu' accettare pagamenti agevolati ai sensi del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341.
Art. 8
1.Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro: FANTOZZI
Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1996
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 109
Allegato 1
ALLEGATO 1 CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DA INOLTRARE, A CURA DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE. I dati relativi alle imprese le cui domande risultano idonee alla liquidazione delle agevolazioni, nonche' i dati relativi alle imprese con agevolazioni fiscali liquidate dal Ministero dell'industria, devono essere inviate, con modalita' telematiche o mediante supporto magnetico, al sistema informativo del Ministero delle finanze. L'allegato tecnico e' predisposto per l'inoltro del flusso delle domande di agevolazioni idoneee alla liquidazione, ovvero per le domande di agevolazione respinte dal Ministero delle finanze e per il flusso delle agevolazioni liquidate ed eventuali revoche ad agevolazioni concesse. La lunghezza dei record da fornire e' di 220 caratteri. I record devono essere registrati sul file per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati): tipo record/codice agevolazione/data agevolazione/conto fiscale. Di seguito sono elencate le informazioni da riportare su ciascun record della fornitura; per ciascun campo, in parentesi, sono forniti, nell'ordine: lunghezza, tipo di rappresentazione del dato. 1. Record proposta di agevolazione: a) tipo record (1, D.E.): vale 1 per record proposta di agevolazione; b) codice agevolazione (7, D.E.): vale zero; c) data agevolazione (8, D.E.): vale zero; d) conto fiscale (19, A.N.): codice del conto fiscale del contribuente; e' costituito dal codice ambito (3 caratteri numerici) e dal codice fiscale (16 caratteri alfanumerici). In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri numerici che lo individuano; e) partita IVA (11, D.E.): numero di partita IVA dell'impresa; f) intestatario (60, A.N.): denominazione della societa' beneficiaria di agevolazione ovvero cognome (primi 30 caratteri) e nome (30 caratteri) del beneficiario; g) indirizzo (35, A.N.): indirizzo della sede legale dell'intestatario di agevolazione; h) comune (25, A.): comune dove risiede la sede legale dell'intestatario; i) provincia (2, A.): sigla automobilistica della provincia in cui si trova la sede legale; j) importo (12, D.E.): ammontare dell'importo agevolato prenotato a favore del beneficiario; k) data richiesta (8, D.E.): espressa in AAAAMMGG indica la data in cui e' stata accettata la domanda da parte del Ministero dell'Industria; l) flag intestatario (1, D.E.): nella trasmissione dal Ministero dell'industria al sistema informativo del Ministero delle finanze vale zero; nella trasmissione dal Ministero delle finanze al Ministero dell'industria vale 1 per indicare imprese non titolari di conto fiscale; m) filler (31, A.N.): vale spazio. 2. Record agevolazione: a) tipo record (1, D.E.): vale 2 per record agevolazione liquidata; b) codice agevolazione (7, D.E.): progressivo numerico che identifica univocamente l'agevolazione liquidata; c) data agevolazione (8, D.E.): e' la data espressa in AAAAMMGG in cui e' stata liquidata l'agevolazione; d) conto fiscale (19, A.N.): codice del conto fiscale del contribuente; e' costituito dal codice ambito (3 caratteri numerici) e dal codice fiscale (16 caratteri alfanumerici). In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri numerici che lo individuano; e) partita IVA (11, D.E.): numero di partita IVA dell'impresa; f) intestatario (60, A.N.): denominazione della societa' beneficiaria di agevolazione ovvero cognome (primi 30 caratteri) e nome (30 caratteri) del beneficiario; g) indirizzo (35, A.N.): indirizzo della sede legale dell'intestatario di agevolazione; h) comune (25, A.): comune dove risiede la sede legale dell'intestatario; i) provincia (2, A.): sigla automobilistica della provincia in cui si trova la sede legale; j) importo (12, D.E.): ammontare dell'importo agevolato liquidato a favore del beneficiario; k) data richiesta (8, D.E.): espressa in AAAAMMGG indica la data in cui e' stata accettata la domanda da parte del Ministero dell'industria; l) data (8, D.E.): espressa in AAAAMMGG indica la data a partire dalla quale l'agevolazione puo' essere utilizzata (30 giorni dalla data di spedizione); m) estremi decreto (10, A.N.): estremi identificativi del decreto di liquidazione; n) flag intestatario (1, D.E.); nella trasmissione dal Ministero dell'industria al sistema informativo del Ministero delle finanze vale zero; nella trasmissione dal Ministero delle finanze al Ministero dell'industria vale 1 per indicare agevolazioni intestate a non titolari di conto fiscale; o) filler (13, A.N.): vale spazio. 3. Record revoca di agevolazione: a) tipo record (1, D.E.): vale 3 per revoca di agevolazione; b) codice agevolazione (7, D.E.): progressivo numerico che identifica univocamente l'agevolazione liquidata; c) data agevolazione (8, D.E.): e' la data espressa in AAAAMMGG in cui e' stata liquidata l'agevolazione; d) conto fiscale (19, A.N.): codice del conto fiscale dell'impresa; e' costituito dal codice ambito (3 caratteri numerici) e dal codice fiscale (16 caratteri alfanumerici). In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri numerici che lo individuano; e) data revoca (8, D.E.): espressa in AAAAMMGG indica la data in cui e' revocata l'agevolazione; f) estremi decreto (10, D.E.): estremi identificativi del decreto di revoca; g) filler (167, A.N.): vale spazio. 4. Record di inizio trasmissione. La fornitura deve essere preceduta da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo: a) tipo record (1, D.E.): vale zero; b) tipo flusso (2, A.): nelle trasmissioni dal Ministero dell'industria al sistema informativo del Ministero delle finanze vale: - PL nel flusso delle proposte di liquidazione; - AL nel flusso delle agevolazioni liquidate e/o revocate; Nelle trasmissioni dal Ministero delle finanze al Ministero dell'industria, per il flusso delle proposte di liquidazione riscontrate errate assume il valore: - PE; c) codice centro (3, D.E.): nella trasmissione dal Ministero dell'industria al sistema informativo del Ministero delle finanze rappresenta il codice attribuito al centro di elaborazione dati che ha effettuato la trasmissione. Nella trasmissione dal sistema informativo del Ministero delle finanze al Ministero dell'industria vale zero; d) anno (4, D.E.): anno di liquidazione delle agevolazioni o della prenotazione di liquidazione; e) settimana (2, D.E.): nei flussi dal Ministero delle finanze al Ministero dell'industria indica la settimana a cui si riferiscono le prenotazioni, ovvero le agevolazioni e/o le revoche. Si considera come prima settimana quella in cui cade il primo lunedi' dell'anno; assume un valore compreso tra 1 e 53. Nelle trasmissioni dal Ministero delle finanze al Ministero dell'industria riporta la settimana indicata nel flusso riscontrato errato; f) progressivo fornitura all'interno dell'anno (6, D.E.): progressivo numerico, distinto per tipo flusso, incrementato di una unita' ogni volta che si effettua una trasmissione; g) data trasmissione (8, D.E.): espresso in AAAAMMGG indica la data in cui sono trasmessi i dati; h) filler (194, A.N.): vale spazio. 5. Record di fine trasmissione. La fornitura deve essere seguita da un record finale avente il seguente contenuto informativo: a) tipo record (1, D.E.): vale 9; b) tipo flusso (2, A.N.): nelle trasmissioni dal Ministero dell'industria al sistema informativo del Ministero delle finanze vale: - PL per il flusso delle proposte di liquidazione; - AL per il flusso delle agevolazioni liquidate e/o revocate; Nelle trasmissioni dal Ministero delle finanze al Ministero dell'industria, per il flusso delle proposte di liquidazione riscontrate errate, assume il valore: - PE; c) codice centro (3, D.E.): nella trasmissione dal Ministero dell'industria al sistema informativo del Ministero delle finanze rappresenta il codice attribuito al centro di elaborazione dati che ha effettuato la trasmissione. Nella trasmissione dal sistema informativo del Ministero delle finanze al Ministero dell'industria vale zero; d) anno (4, D.E.): anno di liquidazione delle agevolazioni delle prenotazioni di liquidazione; e) settimana (2, D.E.): indica la settimana a cui si riferiscono le prenotazioni, ovvero le agevolazioni e/o le revoche. Si considera come prima settimana quella in cui cade il primo lunedi' dell'anno, assume un valore compreso tra 1 e 53. Nelle trasmissioni dal Ministero delle finanze al Ministero dell'industria riporta la settimana indicata nel flusso riscontrato errato; f) progressivo fornitura all'interno dell'anno (6, D.E.): progressivo numerico, distinto per tipo flusso, incrementato di una unita' ogni volta che si effettua una trasmissione; g) totale record inviati (6, D.E.): indica il numero totale dei record inviati comprensivo del record iniziale e finale; h) totale prenotazioni (6, D.E.): indica il numero di prenotazioni trasmesse; i) totale agevolazioni (6, D.E.): indica il numero di agevolazioni trasmesse; j) totale revoche (6, D.E.): indica il numero di revoche trasmesse; k) filler (178, A.N.): vale spazio.
Allegato 2
ALLEGATO 2 CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE. I dati delle agevolazioni fiscali liquidate dal Ministero dell'industria alle imprese titolari di conto fiscale sono trasmessi telematicamente dal sistema informativo del Ministero delle finanze ai concessionari della riscossione. Il flusso informativo e' predisposto per l'inoltro di agevolazioni liquidate e di eventuali revoche ad agevolazioni precedentemente inoltrate. La lunghezza dei record da fornire e' di 220 caratteri. I record sono registrati sul file per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati): codice ambito/tipo record/codice agevolazione/data/conto fiscale. Di seguito sono elencate le informazioni da riportare su ciascun record della fornitura; per ciascun campo, in parentesi sono forniti nell'ordine: lunghezza, tipo di rappresentazione del dato. 1. Record agevolazione: a) codice ambito (3, D.E.): indica l'ambito competente territorialmente; b) tipo record (1, D.E.): vale 1 per record agevolazione liquidata; c) codice agevolazione (7, D.E.): progressivo numerico che identifica univocamente l'agevolazione liquidata; d) data agevolazione (8, D.E.): e' la data espressa in AAAAMMGG in cui e' stata liquidata l'agevolazione; e) conto fiscale (19, A.N.): codice del conto fiscale del contribuente; e' costituito dal codice ambito (3 caratteri numerici) e dal codice fiscale (16 caratteri alfanumerici). In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri numerici che lo individuano; f) partita IVA (11, D.E.): numero di partita IVA dell'impresa; g) intestatario (60, A.N.): denominazione della societa' beneficiaria di agevolazione ovvero cognome (primi 30 caratteri) e nome (30 caratteri) del beneficiario; h) indirizzo (35, A.N.): indirizzo della sede legale dell'intestatario di agevolazione; i) comune (25, A.): comune dove risiede la sede legale dell'intestatario; j) provincia (2, A.): sigla automobilistica della provincia in cui si trova la sede legale; k) importo (12, D.E.): ammontare dell'importo agevolato liquidato a favore del beneficiario; l) data richiesta (8, D.E.): espressa in AAAAMMGG indica la data in cui e' stata accettata la domanda da parte del Ministero dell'industria; m) data (8, D.E.): espressa in AAAAMMGG indica la data a partire dalla quale l'agevolazione puo' essere utilizzata; n) estremi decreto (10, A.N.): estremi identificativi del decreto di liquidazione; o) filler (11, A.): vale spazio. 2. Record revoca di agevolazione: a) codice ambito (3, D.E.): indica l'ambito competente territorialmente b) tipo record (1, D.E.): vale 2 per revoca di agevolazione; c) codice agevolazione (7, D.E.): progressivo numerico che identifica l'agevolazione liquidata; d) data agevolazione (8, D.E.): e' la data espressa in AAAAMMGG in cui e' stata liquidata l'agevolazione; e) conto fiscale (19, A.N.): codice del conto fiscale dell'impresa; e' costituito dal codice ambito (3 caratteri numerici) e dal codice fiscale (16 caratteri alfanumerici). In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri numerici che lo individuano; f) data revoca (8, D.E.): espressa in AAAAMMGG indica la data in cui e' revocata l'agevolazione; g) estremi decreto revoca (10, D.E.); h) filler (164, A.): vale spazio. 3. Record di inizio trasmissione. La fornitura deve essere preceduta da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo: a) codice (3, D.E.): vale zero; b) tipo record (1, D.E.): vale zero; c) tipo flusso (2, A.): assume il valore AL; d) codice centro (3, D.E.): assume il valore zero; e) data trasmissione (8, D.E): espressa in AAAAMMGG; f) progressivo fornitura (6,D.E.): progressivo numerico che identifica la trasmissione; g) filler (197, A.N.): vale spazio. 4. Record di fine trasmissione. La fornitura deve essere seguita da un record finale avente il seguente contenuto informativo: a) codice (3, D.E.): vale 999; b) tipo record (1, D.E.): vale 9; c) tipo flusso (2, A.N.): assume il valore AL; d) codice centro (3, D.E.): vale zero; e) data trasmissione (8, D.E): espressa in AAAAMMGG; f) progressivo invio (6, D.E.): progressivo numerico che identifica la trasmissione; g) totale record inviati (6, D.E.): indica il numero totale dei record inviati comprensivo del record iniziale e finale; h) totale agevolazioni (6, D.E.): indica il numero di agevolazioni trasmesse; i) totale revoche (6, D.E.): indica il numero di revoche trasmesse; j) filler (179, A.N.): vale spazio.
Allegato 3
ALLEGATO 3 CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI DELLE RISCOSSIONI IN CONTO FISCALE DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI. I dati delle riscossioni in conto fiscale effettuate dai concessionari allo sportello o tramite il servizio dei conti correnti postali, degli accreditamenti effettuati dalle aziende di credito delegate a favore dei concessionari, nonche' i dati dei versamenti effettuati dai concessionari alle casse degli enti destinatari, devono essere trasmessi telematicamente. Tutti i dati relativi alle riscossioni effettuate, agli accreditamenti effettuati dalle aziende di credito ed ai conseguenti versamenti alle casse degli enti destinatari costituiscono le "unita' di registrazione". Ciascuna unita' di registrazione e' composta dai seguenti tipi record lunghi 240 caratteri: 1) record-versamento; 2) record-accreditamento; 3) record-riscossione "contabile"; 4) record-riscossione "anagrafico di persona fisica" del soggetto versante; 5) record-riscossione "dati identificativi di societa'" del soggetto versante diverso dalla persona fisica; 6) record-versamento Sicilia; 7) record-versamento "compensativo". I record di cui ai punti 4) e 5) devono essere registrati per tutti i codici fiscali presenti nei record-riscossione contabile che abbiano il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976. A) CONTENUTO DELLE "UNITA' DI REGISTRAZIONE". Le singole "unita' di registrazione" devono essere disposte sul "file" per valori crescenti delle seguenti chiavi di ordinamento (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati): codice ambito/codice ente/n. quietanza(o postagiro) capitolo-articolo/progressivo record/tipo record Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate su ciascun record costituente l'"unita' di registrazione", per ciascun campo, in parentesi, vengono forniti, nell'ordine: posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato. 1. Record-versamento. Contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di versamento effettuate presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ad esclusione delle operazioni effettuate sul territorio della regione Sicilia e delle operazioni di versamento effettuate a favore della Cassa regionale siciliana: a) codice ambito (1-3, 3, D.E.): codice identificativo dell'ambito; b) codice tesoreria (4-7, 4, D.E.): codice identificativo della Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale e' stato effettuato il versamento; c) numero di quietanza o postagiro (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente alla Tesoreria provinciale dello Stato, oppure numero del postagiro per i versamenti tramite conto corrente vincolato; d) capitolo di bilancio (18-21, 4, D.E.): capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento; e) articolo (22-23, 2, D.E.); f) progressivo record (24-31, 8, D.E.); g) tipo record (32-32, 1, D.E.): vale sempre 1; h) data liberatoria (33-38, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno; indica la data in cui e' stato effettuato il versamento ovvero e' la data teorica di versamento nel caso in cui l'importo da versare e' totalmente compensato dalle somme oggetto di rimborso e/o sgravio e/o dilazione; i) flag tipo versamento (39-39, 1, D.E.): assume i valori: 0 per versamento effettuato direttamente in tesoreria; 1 per versamento effettuato tramite postagiro; j) importo versato (40-52, 13, D.E.): importo del versamento effettuato dal concessionario espresso in lire; k) importo rimborsi erogati (53-65, 13, D.E.): espresso in lire; l) compensi rimborsi (66-75, 10, D.E.): espresso in lire; m) importo rimborsi non andati a buon fine (76-88, 13, D.E.): espresso in lire; n) compenso per rimborsi non andati a buon fine (89-98, 10, D.E.): espresso in lire; o) importo delle somme oggetto di sgravio (99-111, 13, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione del DPR 28 gennaio 1988, n. 43; espresso in lire; p) importo delle somme trattenute per effetto della dilazione (112-124, 13, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione del DPR 28 gennaio 1988, n. 43; espresso in lire; q) importo delle somme versate per effetto della revoca dello sgravio (125-137, 13, D.E.): espresso in lire; r) importo delle somme versate per effetto della revoca delle dilazioni (138-150, 13, D.E.): espresso in lire; s) importo della commissione spettante al concessionario per le somme riscosse tramite distinta o conto corrente postale (151-160, 10, D.E.): espresso in lire; tale importo comprende le eventuali commissioni percepite dal concessionario a fronte di pagamenti mediante agevolazione; t) importo accreditamenti versati (161-173, 13, D.E.): espresso in lire; u) importo della commissione spettante al concessionario per le somme riscosse tramite delega (174-183, 10, D.E.): espresso in lire; v) numero accreditamenti (184-189, 6, D.E.); w) numero di riscossioni (190-195, 6, D.E.): numero di distinte o bollettini a fronte delle quali e' stato effettuato il versamento (comprensivo dei pagamenti dei contribuenti mediante agevolazione fiscale); x) numero di record anagrafici (196-201, 6, D.E.): numero dei records anagrafici inseriti nella "unita' di registrazione"; y) importo agevolazioni (202-214, 13, D.E.): importo dei pagamenti effettuati dai contribuenti mediante agevolazione fiscale, espresso in lire; z) filler (215-240, 26, D.E.): vale sempre zero. Quando le somme oggetto di sgravio e/o dilazione e/o rimborso compensano totalmente l'importo da versare deve essere, in ogni caso, registrato il record versamento (tipo record = 1) avendo cura di impostare a zero i seguenti campi: (1/2) numero di quietanza (lettera c) (1/2) importo versato (lettera j). 2. Record-accreditamento. Contiene i dati dell'accreditamento effettuato dall'azienda di credito relativamente a ciascun versamento: a) codice ambito (1-3, 3, D.E.): codice identificativo dell'ambito; b) codice tesoreria (4-7, 4, D.E.): codice identificativo della Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale e' stato effettuato il versamento; vale zero per i versamenti effettuati interamente alla Cassa regionale siciliana; c) numero di quietanza o postagiro (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente alla Tesoreria provinciale dello Stato; d) capitolo di bilancio (18-21, 4, D.E.): capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento; e) articolo (22-23, 2, D.E.); f) progressivo record (24-31, 8, D.E); g) tipo di record (32-32, 1, D.E.): vale sempre 3; h) chiave dell'accreditamento (33-86, 50, D.E.): chiave dell'accreditamento effettuato dall'azienda di credito, lungo 50 caratteri, contiene le seguenti informazioni: - codice A.B.I. azienda ordinante (5 caratteri, D.E.); - C.A.B. dipendenza ordinante (5 caratteri, D.E.); - coordinata bancaria del conto: (1/2) C.I.N. (1 carattere A); (1/2) codice azienda (5 caratteri D.E.); (1/2) C.A.B. dello sportello (5 caratteri, D.E.); (1/2) numero conto (12 caratteri, A.N.); - numero di operazione (11 caratteri, D.E.); - data di accreditamento (6 caratteri, D.E.); i) importo dell'accreditamento versato (83-95, 13, D.E.): quota dell'accreditamento, versato sul capitolo articolo del versamento, espresso in lire; j) flag quadratura (96-96, 1, N.): vale zero se l'importo accredito e' congruente con la somma accreditata e con gli importi deleghe cui si riferisce; vale 1 se l'importo accredito e' congruente con la somma accreditata ma non con la somma degli importi deleghe; vale 2 se l'importo accredito e' incongruente con la somma accreditata ma e' congruente con gli importi deleghe cui si riferisce; vale 3 se l'importo accredito e' incongruente con la somma accreditata ma la somma accreditata e' congruente con gli importi deleghe; vale 4 se l'importo accredito e' incongruente con le somme accreditate e con gli importi deleghe cui si riferisce; k) filler (97-240, 144, D.E.): vale sempre zero. 3. Record-riscossione contabile. Contiene i dati relativi a ciascun tributo riscosso dal concessionario: a) codice ambito (1-3, 3, D.E.): codice identificativo dell'ambito; b) codice tesoreria (4-7, 4, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale e' stato effettuato il versamento; vale zero per i versamenti effettuati interamente alla Cassa regionale siciliana; c) numero di quietanza o postagiro (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato oppure numero di postagiro per i versamenti effettuati tramite conto corrente; vale zero per i versamenti effettuati interamente agli uffici della Cassa regionale siciliana; d) capitolo di bilancio (18-21, 4, D.E.): capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento e) articolo (22-23, 2, D.E.); f) progressivo record (24-31, 8, D.E); g) tipo di record (32-32, 1, D.E.): vale sempre 4; h) data del pagamento (33-38, 6, D.E.): la data, espressa in giorno, mese ed anno di emissione della quietanza da parte del concessionario o del versamento in conto corrente postale; i) codice conto fiscale (39-57, 19, A.N.): numero conto fiscale del contribuente; e' costituito dal codice ambito e dal codice fiscale. In caso di codice fiscale costituito da un'espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri numerici che lo individuano; j) partita IVA (58-68, 11, D.E.): da impostare solo per versamenti a titolo di IVA; k) serie della quietanza (69-72, 4, A.N.); l) numero della quietanza (73-83, 11, D.E.): numero della quietanza rilasciata dal concessionario; m) flag di competenza del versamento (84-84, 1, D.E.): vale zero se il versamento si riferisce a concessione competente territorialmente; vale 1 se il versamento e' effettuato a concessione non competente territorialmente; n) codice tributo (85-88, 4, D.E.); o) periodo di riferimento (89-94, 6, D.E.): e' il periodo d'imposta cui si riferisce il versamento, indicato nella forma OOAAAA, OOMMAA, GGMMAA, OOOOAA; p) importo versato (95-104, 10 D.E.): importo versato a fronte del codice tributo, registrato in migliaia di lire; q) importo interessi versati (105-112, 8, D.E.): importo degli interessi versati a fronte del codice tributo, registrato in migliaia di lire; r) tipo versamento (113-113, 1, D.E.): vale 1 se il versamento e' effettuato alla concessione; vale 2 se il versamento e' effettuato alla concessione tramite conto corrente postale; s) data di registrazione (114-119, 6, D.E.): e' la data espressa in GGMMAA in cui perviene notizia alla concessione dell'avvenuto accreditamento del versamento effettuato tramite conto corrente postale; t) flag agevolazione (120-120, 1, D.E.): vale 1 per pagamento tramite agevolazione fiscale, vale zero negli altri casi; u) codice agevolazione (121-127, 7, D.E.): indica il codice identificativo dell'agevolazione; e' impostato solo se il flag agevolazione assume il valore 1; v) filler (128-240, 113, D.E.): vale sempre zero. 4. Record-riscossione "anagrafico di persona fisica". Contiene i dati anagrafici della persona fisica che effettua il versamento: a) codice ambito (1-3, 3, D.E.): codice identificativo dell'ambito; b) codice tesoreria (4-7, 4, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale e' stato effettuato il versamento; vale zero per i versamenti effettuati interamente alla Cassa regionale siciliana; c) numero di quietanza o postagiro (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato oppure numero di postagiro per i versamenti effettuati tramite conto corrente; vale zero per i versamenti effettuati interamente agli uffici della Cassa regionale Siciliana; d) capitolo di bilancio (18-21, 4, D.E.): capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento; e) articolo (22-23, 2, D.E.); f) progressivo record (24-31, 8, D.E); g) tipo di record (32-32, 1, D.E.): vale sempre 5; h) cognome (33-56, 24, A.N.); i) nome (57-76, 20, A.N.); j) sesso (77-77, 1, A.N.): vale M o F; k) data di nascita (78-83, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno; l) comune di nascita (84-108, 25, A.N.); m) provincia di nascita (109-110, 2, A.N.): sigla automobilistica della provincia cui ha sede il comune di nascita del contribuente; n) filler (111-240, 130, D.E.): vale sempre zero. 5. Record-riscossione "identificativi di societa'". Contiene i dati identificativi della societa' o associazione che effettua il versamento: a) codice ambito (1-3, 3, D.E.): codice identificativo dell'ambito; b) codice tesoreria (4-7, 4, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale e' stato effettuato il versamento; vale zero per i versamenti effettuati interamente alla Cassa regionale siciliana; c) numero di quietanza o postagiro (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato oppure numero di postagiro per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale vincolato; vale zero per i versamenti effettuati interamente agli uffici della Cassa regionale siciliana; d) capitolo di bilancio (18-21, 4, D.E.): capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento; e) articolo (22-23, 2, D.E.); f) progressivo record (24-31, 8, D.E); g) tipo di record (32-32, 1, D.E.): vale sempre 6; h) ragione sociale o denominazione (33-92, 60, A.N.); i) comune del domicilio fiscale (93-117, 25, A.N.); j) provincia del domicilio fiscale (118-119, 2, A.N.); k) filler (120-240, 121, A.N.): vale sempre zero. 6. Record-versamento Sicilia. Sostituisce il record-versamento (tipo record = 1) per la registrazione delle operazioni di versamento effettuate sul territorio della regione Sicilia e delle operazioni di versamento effettuate da concessionari operanti al di fuori della regione Sicilia ma a favore della Cassa regionale siciliana: a) codice ambito (1-3, 3, D.E.): codice identificativo dell'ambito; b) codice tesoreria (4-7, 4, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale e' stato effettuato il versamento; vale zero per i versamenti effettuati interamente alla Cassa regionale siciliana; c) numero di quietanza o postagiro (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato oppure numero di postagiro per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale vincolato; vale zero per i versamenti effettuati interamente agli uffici della Cassa regionale siciliana; d) capitolo di bilancio (18-21, 4, D.E.): capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento e) articolo (22-23, 2, D.E.); f) progressivo record (24-31, 8, D.E); g) tipo di record (32-32, 1, D.E.): vale sempre 2; h) data liberatoria (33-38, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno; indica la data in cui e' stato effettuato il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato ovvero e' la data teorica di versamento nel caso in cui l'importo da versare e' totalmente compensato dalle somme oggetto di rimborso e/o sgravio e/o dilazione; vale zero per i versamenti effettuati interamente agli uffici della Cassa regionale siciliana; i) codice ufficio (39-42, 4, D.E.): codice identificativo dell'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana presso la quale sono stati effettuati i competenti versamenti; vale zero per i versamenti effettuati interamente alla tesoreria; j) numero quietanza o postagiro (Cassa regionale siciliana) (43-52, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza rilasciata dall'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana oppure numero del postagiro per i versamenti effettuati tramite conto corrente vincolato; vale zero per i versamenti effettuati interamente in tesoreria; k) data liberatoria (53-58, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno; indica la data del versamento all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana ovvero e' la data teorica di versamento nel caso in cui l'importo da versare e' totalmente compensato dalle somme oggetto di rimborso e/o sgravio e/o dilazione; vale zero per versamenti effettuati interamente alla tesoreria; l) importo versato (59-73, 15, D.E.): importo totale del versamento del concessionario, espresso in lire; m) importo rimborsi erogati (74-86, 13, D.E.): espresso in lire; n) compensi rimborsi (87-96, 10, D.E.): espresso in lire; o) importo rimborsi non andati a buon fine (97-109, 13, D.E.): espresso in lire; p) compenso per rimborsi non andati a buon fine (110-119, 10, D.E.): espresso in lire; q) importo delle somme oggetto di sgravio (120-132, 13, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione del DPR 28 gennaio 1988, n. 43, espresso in lire; r) importo delle somme trattenute per effetto della dilazione (133-145, 13, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione del DPR 28 gennaio 1988, n. 43; espresso in lire; s) importo delle somme versate per effetto della revoca dello sgravio (146-158, 13, D.E.): espresso in lire; t) importo delle somme versate per effetto della revoca delle dilazioni (159-171, 13, D.E.): espresso in lire; u) importo della commissione spettante al concessionario per le somme riscosse tramite distinta (172-181, 10, D.E.): espresso in lire; tale importo e' comprensivo di eventuali commissioni trattenute dal concessionario a fronte di pagamenti dei contribuenti mediante agevolazioni fiscali; v) importo accreditamenti versati (182-194, 13, D.E.): espresso in lire; w) importo della commissione spettante al concessionario per le somme riscosse tramite delega (195-204, 10, D.E.): espresso in lire; x) numero accreditamenti (205-210, 6, D.E.); y) numero di riscossioni (211-216, 6, D.E.): numero di distinte o bollettini a fronte delle quali e' stato effettuato il versamento (comprensivo dei pagamenti dei contribuenti mediante agevolazione fiscale); z) numero di record anagrafici (217-222, 6, D.E.): numero di record anagrafici inseriti nella "Unita' di registrazione"; aa) flag tipo versamento (Stato) (223-223, 1, A.N.): assume i valori: () 0 per versamento effettuato direttamente alla tesoreria; () 1 per versamento effettuato tramite postagiro; il flag e' impostato a spazio se il versamento e' stato effettuato interamente alla Cassa regionale siciliana; bb) flag tipo versamento (Cassa regionale siciliana) (224-224, 1, A.N.): assume i valori: () 0 per versamento effettuato direttamente alla Cassa regionale siciliana; () 1 per versamento effettuato tramite postagiro; il flag e' impostato a spazio se il versamento e' stato effettuato interamente alla tesoreria; cc) importo agevolazioni (225-237, 13, D.E.): importo dei pagamenti effettuati dai contribuenti mediante agevolazione fiscale, espresso in lire; dd) filler (238-240, 3, D.E.): vale sempre zero. Quando le somme di sgravio e/o dilazione e/o rimborso compensano totalmente l'importo da versare deve essere, in ogni caso, registrato il record-versamento Sicilia (tipo record = 2) avendo cura di impostare a zero i seguenti campi: () numero di quietanza o postagiro (lettera j); () importo versato (lettera l); 7. Record-versamento compensativo. Contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di versamento a fronte di versamento carente: a) codice ambito (1-3, 3, D.E.): codice identificativo dell'ambito; b) codice ente (4-7, 4, D.E.): codice identificativo dell'ente presso il quale e' stato effettuato il versamento; c) numero di quietanza o postagiro (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza rilasciata dall'ente destinatario oppure numero di postagiro per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale vincolato; d) capitolo di bilancio (18-21, 4, D.E.): capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento e) articolo (22-23, 2, D.E.); f) progressivo record (24-31, 8, D.E); g) tipo di record (32-32, 1, D.E.): vale sempre 7; h) data liberatoria (33-38, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno; indica la data in cui e' stato effettuato il versamento ovvero e' la data teorica di versamento nel caso in cui l'importo da versare e' totalmente compensato dalle somme oggetto di rimborso e/o sgravio e/o dilazione; i) flag erario/regione (39-39, 1, D.E.): vale 1 per versamento all'erario; vale 2 per versamento alla regione; j) flag tipo versamento (40-40, 1, D.E.): assume i valori: 0 per versamento effettuato direttamente all'ente destinatario; 1 per versamento tramite postagiro; k) importo versato (41-53, 13, D.E.): importo del versamento effettuato dal concessionario, espresso in lire; l) importo rimborsi erogati (54-66, 13, D.E.): espresso in lire; m) compensi rimborsi (67-76, 10, D.E.): espresso in lire; n) importo rimborsi non andati a buon fine (77-89, 13, D.E.): espresso in lire; o) compenso per rimborsi non andati a buon fine (90-99, 10, D.E.): espresso in lire; p) importo delle somme oggetto di sgravio (100-112, 13, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione del DPR 28 gennaio 1988, n. 43, espresso in lire; q) importo delle somme trattenute per effetto della dilazione (113-125, 13, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione del DPR 28 gennaio 1988, n. 43; espresso in lire; r) importo delle somme versate per effetto della revoca dello sgravio (126-138, 13, D.E.): espresso in lire; s) importo delle somme versate per effetto della revoca delle dilazioni (139-151, 13, D.E.): espresso in lire; t) importo della commissione spettante al concessionario per le somme riscosse tramite distinta o conto corrente postale (152-161, 10, D.E.): espresso in lire; u) commissione spettante al concessionario per le somme riscosse tramite delega (162-171, 10, D.E.): espresso in lire; v) chiave del versamento di riferimento (172-203, 32, D.E.): chiave del record versamento carente di cui il presente versamento costituisce integrazione; w) filler (204-240, 37, D.E.): vale sempre zero. Quando le somme oggetto di rimborso e/o di sgravio e/o dilazione compensano totalmente l'importo da versare deve essere, in ogni caso, registrato il record-compensativo (tipo record = 7) avendo cura di impostare a zero i seguenti campi: () numero di quietanza o postagiro (lettera c); () importo versato (lettera k); 8. Record di inizio trasmissione. L'insieme delle unita' di registrazione deve essere preceduto da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo: a) filler (1-32, 32, D.E.): vale zero; b) codice centro (33-35, 3, D.E.): codice del centro di elaborazione dati; c) progressivo d'invio (36-37, 2, D.E.): numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza; vale 1 per il primo invio e si incrementa di una unita' per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente; d) data di scadenza (38-43, 6, D.E.): e' la data, espressa in giorno, mese ed anno, relativa alla scadenza; e) filler (44-240, 197, D.E.): vale zero. 9. Record di fine trasmissione. L'insieme delle unita' di registrazione deve essere seguito da un record finale avente il seguente contenuto informativo: a) filler (1-32, 32, D.E.): i bytes sono tutti impostati a 9; b) numero di record tipo 1 trasmessi (33-42, 10, D.E.); c) numero di record tipo 2 trasmessi (43-52, 10, D.E.); d) numero di record tipo 3 trasmessi (53-62, 10, D.E.); e) numero di record tipo 4 trasmessi (63-72, 10, D.E.); f) numero di record tipo 5 e 6 trasmessi (73-82, 10, D.E.); g) numero di record tipo 7 trasmessi (83-92, 10, D.E.); h) numero di ambiti (93-95, 3, D.E.): numero di ambiti i cui dati sono stati trasmessi; i) filler (96-240, 145, D.E.).
Allegato 4
ALLEGATO 4 CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI DELLE CONTABILITA' DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DA QUESTO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO. I dati relativi alle contabilita' dei concessionari riguardanti le operazioni di riscossione e dei rimborsi erogati, devono essere trasmessi telematicamente al Sistema informativo del Ministero delle finanze e al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. La trasmissione riguardera' le distinte riepilogative giornaliere relative alle somme riscosse tramite conto fiscale e a quelle provenienti da versamenti diretti effettuati da soggetti non intestatari di conto fiscale, afferenti ad imposte erariali, ad imposte devolute alle regioni e ad imposte proprie delle regioni. Il flusso informativo e' predisposto per l'inoltro di notizie originali e di notizie di modifica. La lunghezza dei record da fornire e' di 300 caratteri. Nelle pagine seguenti sono elencate le informazioni da riportare su ciascun record della fornitura; per ciascun campo, in parentesi sono forniti nell'ordine: lunghezza, tipo di rappresentazione del dato. 1. Record contabile. Riporta i dati contenuti nelle distinte riepilogative sia per le riscossioni in conto fiscale che per i versamenti diretti. Nel caso di riscossioni in conto fiscale allo sportello del concessionario o tramite delega bancaria riporta le informazioni totali calcolate sommando i separati importi. a) tipo record (1, D.E.): () vale 1 per i record forniti per la prima volta o inviati a sostituzione di record precedentemente inviati, riscontrati errati dall'Amministrazione finanziaria; () vale 2 per la cancellazione di record precedentemente inviati; () vale 3 per i record forniti a sostituzione di record precedentemente inviati e cancellati con record di tipo 2; b) codice ambito (3, D.E.); c) codice agente contabile (3, D.E.): e' il codice con cui il concessionario viene riconosciuto nell'ambito del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Coincide con i primi tre caratteri numerici con cui il concessionario codifica il proprio codice versante all'atto del versamento; d) codice tesoreria provinciale dello Stato ovvero codice Cassa regionale (4, D.E.); e) data di riferimento (8, D.E.): espressa in AAAAMMGG, coincide con la data di riscossione; f) flag erario/regione (1, A): vale E per conto erario, vale R per entrate erariali devolute alla regione, vale P per entrate proprie; g) tipo di riscossione (1, D.E.): () vale 1 per le riscossioni in conto fiscale eseguite per delega bancaria o allo sportello del concessionario; () vale 2 per riscossioni in conto fiscale eseguite tramite c/c postale vincolato; () vale 3 per riscossioni non in conto fiscale eseguite allo sportello del concessionario; () vale 4 per riscossioni non in conto fiscale eseguite tramite c/c postale vincolato; h) flag competenza (1, D.E.): () vale 0 per versamenti relativi a riscossioni competenti territorialmente; () vale 1 per versamenti relativi a riscossioni incompetenti territorialmente; i) flag versamento in conto competenza/conto residui (1, A): () vale C per conto competenza; () vale R per conto residui; deve essere impostato anche nel caso in cui l'importo da versare e' uguale a zero; j) capo (2, D.E.); k) capitolo (4, D.E.); l) articolo (2, D.E.); m) progressivo (2, D.E.): numero progressivo che identifica univocamente una riga di distinta a parita' dei valori dei campi da b) a l); assume il valore 1 per la prima riga di distinta e si incrementa per ogni successiva riga di distinta avente gli stessi valori dei campi da b) a l) inviata nella stessa fornitura o in una successiva; per i record di tipo 2 il progressivo deve assumere lo stesso valore assunto sul record da cancellare; n) importo riscosso (15, D.E.): espresso in lire, corrispondente al totale somme versate dai contribuenti ovvero al totale dei pagamenti effettuati mediante agevolazione; o) importo compensi (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi trattenuti sulle riscossioni ovvero sui pagamenti effettuati mediante agevolazione; p) importo rimborsi erogati nel giorno di riscossione (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare delle somme rimborsate, con le riscossioni relative alla data di riferimento (lettera e); q) compenso sui rimborsi (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi trattenuti sulle somme rimborsate di cui alla lettera p); r) importo rimborsi erogati nel giorno lavorativo successivo alla riscossione (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare delle somme rimborsate, con le riscossioni relative alla data di riferimento (lettera e) nel giorno lavorativo successivo a tale data; s) compenso sui rimborsi (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi trattenuti sulle somme rimborsate di cui alla lettera r); t) importo rimborsi erogati nel secondo giorno lavorativo successivo (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare delle somme rimborsate, con le riscossioni relative alla data di riferimento (lettera e) nel secondo giorno lavorativo successivo a tale data; u) compenso sui rimborsi (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi trattenuti sulle somme rimborsate di cui alla lettera t); v) importo rimborsi erogati nel terzo giorno lavorativo successivo (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare delle somme rimborsate, con le riscossioni relative alla data di riferimento (lettera e) nel terzo giorno lavorativo successivo a tale data; w) compenso sui rimborsi (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi trattenuti sulle somme rimborsate di cui alla lettera v); x) importo rimborsi non andati a buon fine (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare delle somme rimborsate per le quali non e' andato a buon fine l'accredito effettuato a favore del contribuente; y) compenso sui rimborsi non andati a buon fine (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi relativi ai rimborsi di cui alla lettera x); z) importo giornaliero dei decreti di concessione di tolleranza (15, D.E.): espresso in lire; coincide con l'ammontare complessivo dei decreti di concessione di tolleranza fatti valere sul versamento delle riscossioni relative alla data di riferimento (lettera e); aa) importo del compenso giornaliero relativo a concessione di tolleranza (15, D.E.): espresso in lire; bb) importo giornaliero dei decreti di revoca di tolleranza (15, D.E.): espresso in lire; coincide con l'ammontare complessivo dei decreti di revoca di tolleranza versato unitamente alle riscossioni relative alla data di riferimento (lettera e); cc) importo del compenso giornaliero relativo a revoca di tolleranza (15, D.E.): espresso in lire; dd) flag agevolazione (1, D.E.): vale zero in corrispondenza alle righe generiche di una distinta: () vale 1 in corrispondenza alla riga di distinta appositamente contrassegnata per indicare l'importo dei pagamenti effettuati mediante agevolazione ed i relativi compensi; () vale 2 in corrispondenza alla riga di distinta appositamente contrassegnata per indicare l'importo della tolleranza rilasciata dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate per pagamenti effettuati mediante agevolazione fiscale; () vale 3 in corrispondenza alla riga di distinta appositamente contrassegnata per indicare l'importo della tolleranza revocata a seguito del versamento effettuato dal Ministero dell'industria; ee) data retroattiva (8, D.E.): espresso in AAAAMMGG deve essere impostata soltanto in corrispondenza ai valori 2 e 3 assunti dal campo flag-agevolazione (lettera dd) ed indica la data retroattiva da cui ha effetto la tolleranza; ff) filler (18, D.E.): vale zero; Si precisa che in corrispondenza al valore 1 del flag agevolazione i campi di cui alle lettere da p) a cc) devono essere impostati a zero; in corrispondenza al valore 2 i campi di cui alle lettere da n) a y) e da aa) a cc) devono essere impostati a zero; in corrispondenza al valore 3 i campi di cui alle lettere da n) a aa) e cc) devono essere impostati a zero. 2. Record di inizio trasmissione. La fornitura deve essere preceduta da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo: a) tipo record (1, D.E.): vale 0; b) codice centro (3, D.E.): nella trasmissione dai concessionari al sistema informativo del Ministero delle finanze e' il codice del centro elaborazione dati che ha effettuato le trasmissioni; nella trasmissione da sistema informativo del Ministero delle finanze al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato vale 0; c) anno contabile di riferimento (4, D.E.); d) periodo di riferimento (2, D.E.): nella trasmissione dai concessionari al sistema informativo del Ministero delle finanze indica la settimana contabile a cui si riferiscono i dati indicando come prima settimana la settimana in cui cade il primo lunedi' dell'anno, assume un valore compreso tra 01 e 53; nella trasmissione da sistema informativo del Ministero delle finanze al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato indica il mese contabile cui si riferiscono i dati, assume un valore compreso tra 01 e 12; e) progressivo di fornitura all'interno dell'esercizio (6, D.E.); f) filler (284, D.E.): vale sempre 0; 3. Record di fine trasmissione. La fornitura deve essere seguita da un record finale avente il seguente contenuto informativo: a) tipo record (1, D.E.): vale 9; b) codice centro (3, D.E.): nella trasmissione dai concessionari al sistema informativo del Ministero delle finanze e' il codice del centro elaborazione dati che ha effettuato le trasmissioni; nella trasmissione da sistema informativo del Ministero delle finanze al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato vale 0; c) anno contabile di riferimento (4, D.E.); d) periodo di riferimento (2, D.E.): nella trasmissione dai concessionari al sistema informativo del Ministero delle finanze indica la settimana contabile a cui si riferiscono i dati indicando come prima settimana la settimana in cui cade il primo lunedi' dell'anno, assume un valore compreso tra 01 e 53; nella trasmissione da sistema informativo del Ministero delle finanze a sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato indica il mese contabile cui si riferiscono i dati, assume un valore compreso tra 01 e 12; e) progressivo di fornitura all'interno dell'esercizio (6, D.E.); f) totale record inviati (6, D.E.): tale numero e' comprensivo di record iniziale e finale; g) filler (278, D.E.): vale sempre 0.
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