DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1996, n. 102

Type DPR
Publication 1996-02-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 17/3/1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica l'Osservatorio delle politiche regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, e, in particolare, l'art. 5 che istituisce, presso il CIPE, un comitato tecnico istruttorio per le deliberazioni del CIPE ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica la Cabina di regia nazionale e, in particolare, il comma 5;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Titolo I LA CABINA DI REGIA NAZIONALE

Art. 1

Composizione e incompatibilita'

1.La Cabina di regia nazionale e' composta ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. I componenti non possono esercitare a pena di decadenza alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri della Cabina di regia nazionale. Nel corso dell'incarico i componenti della Cabina di regia nazionale, scelti al di fuori dell'amministrazione statale, non possono svolgere funzioni ne' accettare incarichi o consulenze da chiunque e a qualsiasi titolo retribuiti senza aver prima ottenuto autorizzazione dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Attribuzioni del Presidente

2.In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente della Cabina di regia nazionale piu' anziano per eta' ad eccezione del direttore esecutivo.

Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse. - Il testo dall'art. 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362, recante "Riforme di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio" e' il seguente: "1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere: a)-b) (omissis); c) entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale". - Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 244/1995 e' il seguente: "Art. 7 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del Paese, sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformita' delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresi' al Parlamento sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5 b e in quelli ammessi alla deroga dell'art. 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate. 1-bis. Entro il 31 marzo 1996, il Governo compie una prima verifica degli effetti determinati dalle disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, anche al fine di rideterminare i criteri e i parametri di cui al comma 1, nonche' i criteri, le modalita' e le procedure di finanziamento del fondo di cui all'art. 2".

Art. 3

Attribuzioni del direttore esecutivo

Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' il seguente: "Art. 7 (Informazione finanziaria). - 1. Il fondo di rotazione, di cui all'art. 5, assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunita' europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le Comunita' europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1. 3. Al fondo di rotazione sono altresi' comunicati, a cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, competenti all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia. 4. Le modalita' per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curera' all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunita' europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie. 5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di rotazione, contenente l'ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati".

Art. 4

Funzionamento della Cabina di regia nazionale

1.La Cabina di regia nazionale esercita collegialmente le attribuzioni indicate all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

2.La Cabina di regia nazionale definisce un programma per la propria attivita' e i relativi aggiornamenti in particolare sulla base delle indicazioni del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento, curando, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, i rapporti con altri organi competenti e soggetti interessati anche per la raccolta dei dati e degli elementi informativi ai fini della redazione dello schema di relazione per il referto del Governo al Parlamento ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il programma deve in particolare riguardare azioni: tendenti allo studio ed alla valutazione di proposte di snellimento delle procedure, all'esatta individuazione delle risorse finanziarie per gli interventi cofinanziati ed alla valutazione dei reali fabbisogni, alla verifica dell'efficacia dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche in attuazione delle politiche di coesione, nonche' azioni di verifica e monitoraggio dei dati in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato.

3.La Cabina di regia nazionale deve essere convocata almeno sette giorni prima del giorno stabilito per le singole sedute, salvo i casi di urgenza. La convocazione della Cabina di regia nazionale puo' essere disposta anche in base a calendari di lavoro previamente stabiliti. Ciascuno dei componenti puo' chiedere al presidente, indicandone le ragioni, la convocazione della Cabina di regia nazionale con gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la convocazione deve seguire entro dieci giorni. Il presidente, stabilito l'ordine del giorno, ne ordina la trasmissione ai componenti, almeno cinque giorni prima di quello in cui la Cabina di regia nazionale e' convocata. Alle riunioni assiste il segretario della Cabina di regia nazionale nominato in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, che redige il verbale della riunione. In caso di assenza o impedimento del segretario, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal funzionario del servizio di segreteria piu' anziano per eta'. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni ed organismi competenti per funzioni o comunque interessati in relazione a specifiche materie da trattare. Un rappresentante delle regioni puo' essere invitato ad assistere alle riunioni al fine di assicurare il necessario raccordo con l'insieme delle cabine di regia regionali, senza oneri a carico della Cabina di regia nazionale.

4.Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno tre componenti. I componenti che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente.

5.La Cabina di regia nazionale adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il voto e' sempre palese.

Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 7 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota all'art. 2.

Titolo II LA CABINA DI REGIA NAZIONALE NEI RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ORGANISMI INTERESSATI AGLI INTERVENTI.

Art. 5

Modalita' operative

1.La Cabina di regia nazionale per l'espletamento dei propri compiti istituzionali e per assicurare i necessari rapporti con i soggetti e gli organismi interessati agli interventi, fissa le modalita' ritenute piu' idonee alla propria attivita' in linea con le successive disposizioni.

Art. 6

Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento

1.Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento fornisce alla Cabina di regia nazionale indicazioni e pareri in ordine alle problematiche generali, settoriali e territoriali relative all'applicazione della disciplina normativa e all'attuazione degli interventi effettuati con l'utilizzazione dei fondi strutturali o con le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse. I pareri resi dal Comitato e le indicazioni formulate su richiesta o di propria iniziativa dal Comitato sono valutati collegialmente dalla Cabina di regia nazionale, ai fini dei successivi adempimenti di propria competenza.

2.Il servizio di segreteria per il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento e' assicurato dalla segreteria della Cabina di regia nazionale.

Art. 7

Cabine di regia regionali

1.Al fine di assicurare l'interazione con le cabine di regia regionali, la Cabina di regia nazionale fissa incontri periodici, e comunque ogni volta che ne sia ravvisata la necessita', con i rappresentanti di tutte o di singole cabine di regia regionali. Per il monitoraggio e l'elaborazione dei complessivi dati finanziari e dei dati sull'andamento degli investimenti, la Cabina di regia si avvale dei dati elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato, in attuazione degli accordi Stato-regioni relativi alle operazioni di monitoraggio.

2.La Cabina di regia nazionale individua le problematiche di rilievo e di interesse generale prospettando ipotesi di soluzione che le cabine di regia regionali valutano e portano a conoscenza delle amministrazioni e degli enti interessati all'attuazione degli interventi sul territorio regionale. La Cabina di regia nazionale esamina le questioni segnalate come rilevanti dalle singole cabine di regia regionali promuovendo soluzioni e formulando indicazioni operative.

3.La Cabina di regia nazionale fornisce, a richiesta, alle cabine di regia regionali paradigmi operativi in ordine all'elaborazione di programmi, di procedure e prontuari concernenti lo svolgimento delle attivita' delle cabine di regia regionali. La Cabina di regia nazionale, nel suggerire i paradigmi operativi, indica, in quanto compatibili, i criteri seguiti per le attivita' proprie ovvero criteri omogenei a quelli adottati in fattispecie similari da altre cabine di regia regionali.

4.La Cabina di regia nazionale per il referto al Ministro del bilancio e della programmazione economica sui dati sull'andamento degli interventi raccoglie, tramite le cabine di regia regionali, le informazioni necessarie e i dati dei quali si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. A tal fine predispone sulla base di criteri di omogeneita' e sinteticita', questionari, schemi di tabelle e richiede eventuali tabulati indicando altresi' i termini entro i quali le informazioni devono pervenire.

5.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei territori regionali in cui non sia costituita o comunque non sia operativa la rispettiva cabina di regia regionale, in via transitoria e comunque fino alla operativita' della cabina di regia regionale, al fine di superare ogni impedimento e ostacolo alla attivita' della Cabina di regia nazionale, il presidente si rivolge direttamente al presidente della regione interessata.

Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse.

Art. 8

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

1.Relativamente alle problematiche individuate nell'esercizio della propria attivita' istituzionale, la Cabina di regia nazionale informa il Ministro del bilancio e della programmazione economica per le determinazioni di sua competenza ed il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle questioni di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale.

2.La Cabina di regia nazionale chiede alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ogni utile informazione e chiarimento in ordine agli indirizzi di politica generale adottati ed ai pareri da quest'ultima resi nelle materie attinenti le attribuzioni istituzionali della Cabina stessa. Previa intesa con la Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della valutazione degli aspetti tecnico-informatici, e' assicurato un flusso costante di scambio di dati sia finanziari che relativi all'attuazione degli interventi suscettibili di monitoraggio.

Art. 9

Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1.Per le interrelazioni tra le attivita' di iniziativa, coordinamento, verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi proprie della Cabina di regia nazionale e le attivita' di rilevazione delle situazioni di crisi occupazionale e monitoraggio dei relativi dati attribuite al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 ottobre 1994, ed al fine di rafforzare con azioni coordinate il raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo delle aree depresse, deve essere assicurato un costante scambio di informazioni tra la Cabina di regia nazionale ed il suddetto Comitato. All'uopo si provvede con incontri periodici, con immediate segnalazioni di particolari esigenze o problematiche di interesse comune comunque evidenziate, con intese in ordine alle modalita' di reciproco accesso ai dati informatizzati relativi ai settori di competenza.

Art. 10

Amministrazioni ed organismi statali

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