DECRETO 27 novembre 1995, n. 587

Type Decreto
Publication 1995-11-27
Ultimo aggiornamento 1996-03-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 27-3-1996

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 64 e, in particolare, l'art. 5 con il quale e' previsto che, con proprio decreto il Ministro della difesa puo' disporre la variazione del numero delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli e degli uffici di leva, in relazione alle esigenze del servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerata la necessita' di rideterminare il numero e le sedi degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;

Vista la raccomandazione del Consiglio di Stato sulla opportunita' di mantenere nella sede ove l'ufficio di leva e' soppresso uno "sportello" che consenta di evitare eccessivi disagi all'utenza locale;

Considerato che e' stata accertata la possibilita' di mantenere aperto uno "sportello" per l'utenza presso ogni ufficio leva soppresso;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 20 ottobre 1995, n. 3041;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

2.Presso i sopraindicati uffici soppressi verra' mantenuto aperto uno "sportello" per le esigenze dell'utenza locale. Il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 novembre 1995 Il Ministro: CORCIONE Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1996 Registro n. 1 Difesa, foglio n. 301

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 64/1992 reca norme sugli organi del servizio della leva militare. Il relativo art. 5 sostituisce l'art. 41 della legge n. 191/1975 (di cui appresso) con il seguente: "Art. 41. - Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio". - Il D.P.R. n. 237/1964 reca norme sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica. - La legge n. 191/1975 reca nuove norme per il servizio di leva. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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