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LEGGE 6 marzo 1996, n. 138

Current text a fecha 1996-03-21

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 242 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 256 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

Cultural Agreement

CULTURAL AGREEMENT Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"); desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi e di sviluppare la cooperazione nel campo culturale, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e la promozione tra i due Paesi nei settori della cultura e delle arti ed a tal fine si impegneranno a: a) incoraggiare lo scambio e le visite di docenti, ricercatori, esperti, artisti, nonche' la loro partecipazione a conferenze, incontri e seminari organizzati nei loro Paesi; b) facilitare lo scambio reciproco di libri, pubblicazioni, riproduzioni di opere d'arte, films e programmi musicali, programmi radiotelevisivi e altro materiale del genere; c) favorire l'organizzazione di mostre d'arte e di attivita' artistiche nel territorio dell'altra parte, nonche' la cooperazione nel campo della letteratura, del cinema, della musica, dell'arte, dello sport e delle attivita' giovanili; d) scambiarsi esperienze e materiale didattico nel campo dell'istruzione.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Le Parti contraenti possono accordare ai cittadini dell'altra Parte. In conformita' alle rispettive procedure vigenti, borse di studio per iniziare o continuare gli studi nei diversi istituti di istruzione superiore.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Le Parti Contraenti faciliteranno nella misura del possibile gli studi e le ricerche nelle loro Universita', Istituti, centri didattici e istituzioni di istruzione superiore.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 1. Le Parti Contraenti converranno sulla creazione di una Commissione mista al fine di stabilire e di controllare le modalita' di attuazione del presente Accordo e si incontreranno almeno una volta ogni tre anni, alternativamente nella Repubblica Socialista del Vietnam e nella Repubblica italiana. 2. La Commissione Mista sara' costituita dai rappresentanti di entrambi i Governi.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Il presente Accordo entrera' in vigore entro 60 giorni dalla data in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle formalita' richieste dalle rispettive Costituzioni per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Il presente Accordo rimarra' in vigore a meno che non venga denunciato da una delle Parti Contraenti previa notifica di sei mesi. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 18 maggio 1990, in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM