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LEGGE 6 marzo 1996, n. 140

Current text a fecha 1996-03-21

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 248 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 261 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

Agreement

AGREEMENT Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Il Governo della Repubblica di Singapore ed il Governo della Repubblica italiana desiderosi di rafforzare i rapporti amichevoli esistenti tra entrambi i Paesi e di sviluppare la loro cooperazione nel settore culturale, scientifico e tecnologico, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e la promozione della cooperazione tra i due Paesi nel settore della cultura, della scienza, delle arti e della tecnologie. A tal fine esse si impegnano ad: a) incoraggiare lo scambio e le visite di insegnati, ricercatori, esperti, artisti, nonche' la loro partecipazione a conferenze, riunioni, seminari, ecc. organizzati nei loro paesi; b) agevolare su basi reciproche lo scambio di libri, pubblicazioni, riproduzioni di lavori artistici, programmi radiotelevisivi ed altri analoghi; f) favorire l'organizzazione di mostre di arte e di progettazione grafica e di attivita' artistiche nei loro reciproci territori: d) scambiarsi esperienze e materiale didattico nel campo dell'istruzione nonche' in quelle delle belle arti e della progettazione grafica.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Le Parti contraenti possono concedere ai loro reciproci cittadini, in conformita' con le loro rispettive procedure in vigore, borse di studio per iniziare o continuare i loro studi in vari Istituti superiori.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Le Parti Contraenti faciliteranno per quanto possibile lo studio e la ricerca nelle loro Universita', Istituti, o altri Istituti di Istruzione, ed Istituti di Istruzione superiore nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, dell'automazione e della robotica.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Le Parti Contraenti decideranno periodicamente sulla cooperazione e sulle zone di ricerca che possono essere considerate come avendo un interesse particolare per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici Le Parti Contraenti decideranno di comune accordo sulle loro priorita' nel perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Al fine di incrementare la cooperazione scientifica e tecnica le Parti Contraenti incoraggeranno: (a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; (b) le visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze; (c) l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici; (d) ricerche comuni, studi e pianificazioni in zone concordate. Le Parti Contraenti promuoveranno anche le relazioni e la collaborazione tra le Organizzazioni e le Istituzioni scientifiche e tecnologiche pubbliche o private di entrambi i Paesi.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Al fine di stabilire e di controllare le formalita' di attuazione dell'Accordo le parti Contraenti decidono di comune accordo di istituire un Comitato congiunto che si riunira' almeno una volta ogni tre anni, alternativamente a Singapore ed a Roma. In pendenza della formalita' di cui all'art. 7 seguente, entrambe le Parti possono adottare ogni provvedimento amministrativo al fine di dare inizio, nel quadro delle loro disposizioni interne pertinenti, ad attivita' di cooperazione compatibili con il contenuto specifico del presente Accordo.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Il presente Accordo e' valido per un periodo illimitato, tuttavia, potra' essere terminato dall'una o dall'altra delle parti Contraenti mediante preavviso di 6 mesi. Il presente Accordo entrera' in vigore dopo 60 giorni dalla data in cui le Parti si informeranno reciprocamente che gli adempimenti richiesti dalle loro rispettive costituzioni per l'entrata in vigore sono state completati. Fatto a Singapore, il 30 luglio 1990, in due originali, ciascuno dei quali in lingua inglese Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica di Singapore Italiana