LEGGE 6 marzo 1996, n. 142
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 dell'accordo medesimo.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 17 milioni annue per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO CONCERNENTE I TRASPORTI STRADALI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E DI MERCI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco, desiderosi di favorire i trasporti stradali di viaggiatori e di merci tra i due Paesi, come pure il transito attraverso i loro territori, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Le imprese di trasporto residenti nella Repubblica Italiana e nel Regno del marocco sono autorizzate ad effettuare trasporti di viaggiatori e di merci per mezzo di veicoli immatricolati in uno o l'altro dei due Paesi, sia nel territorio delle due Parti contraenti, sia in transito sul territorio dell'una o dell'altra delle Parti contraenti, alle condizioni definite dal presente Accordo.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Tutti i trasporti regolari di viaggiatori con autobus tra i due Paesi, o in transito sui loro territori, sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 1. I trasporti regolari di viaggiatori con autobus, vale a dire i servizi che assicurano il trasporto di persone effettuati secondo una frequenza e un percorso determinati, sono organizzati di comune accordo tra le Autorita' interessate delle due Parti contraenti. 2. A tal fine, le suddette Autorita' si comunicano le proposte rela- tive all'istituzione di nuove linee o alla modifica delle linee esistenti, che sono loro indirizzate dalle imprese interessate all'organizzazione di tali trasporti. Le informazioni di cui devono essere corredate tali proposte sono precisate dalla Commissione Mista prevista dall'art. 21 del presente Accordo. 3. Dopo l'accettazione da parte delle Autorita' competenti delle Parti contraenti delle proposte previste al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna di esse trasmette all'altra un'autorizzazione valida per il percorso sul territorio del proprio Paese. 4. Le Autorita' competenti consegnano le autorizzazioni su base di reciprocita'.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 1. I trasporti occasionali di viaggiatori con autobus tra i due Paesi o in transito attraverso i loro territori, ad eccezione dei trasporti previsti dall'art. 5 del presente Accordo, sono sottoposti ad autorizzazione specifica. 2. Per effettuare tali trasporti, la domanda di autorizzazione deve essere indirizzata dall'impresa interessata all'Autorita' competente del proprio Paese che la trasmettera' all'Autorita' competente dell'altra Parte contraente. 3. L'autorizzazione accordata per un solo viaggio di andata e ritorno e' valida solo per il percorso nel territorio dell'altra Parte contraente.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 1. Non sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva ma a una semplice dichiarazione: - i trasporti occasionali effettuati a porte chiuse, vale a dire quelli nei quali il veicolo trasporta su tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori e ritorna al luogo di partenza senza caricare ne' scaricare viaggiatori durante il percorso; - i trasporti turistici occasionali che comportano il viaggio di andata a carico e quello di ritorno a vuoto; tuttavia dei viaggiatori possono essere scaricati. 2. Il modello della dichiarazione di cui al primo comma e' stabilito di comune accordo dalle Autorita' competenti dei due Paesi.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Tutti i trasporti di merci tra i due Paesi e in transito sui loro territori, effettuati per mezzo di veicoli la cui definizione sara' stabilita dalla Commissione mista, sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 L'autorizzazione preventiva e' valida per un viaggio di andata e ritorno. La sua validita' non puo' superare i tre mesi. Tale autorizzazione conferisce al trasportatore il diritto di caricare merci nel viaggio di ritorno, nel rispetto della legislazione sui trasporti in vigore sul territorio di ciascuna Parte contraente.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 1. Le autorizzazioni sono redatte nelle lingue delle due Parti contraenti e in lingua francese secondo i modelli stabiliti di comune accordo dalle Autorita' competenti dei due Paesi. 2. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani per circolare sul territorio marocchino, stampate dall'Autorita' competente marocchina, sono consegnate dall'Autorita' competente italiana. Ugualmente, le autorizzazioni necessarie ai veicoli marocchini per circolare sul territorio italiano, stampate dall'autorita' competente italiana, sono consegnate dall'Autorita' competente marocchina. 3. Le Autorita' competenti delle due Parti contraenti si trasmettono le autorizzazioni in bianco nel limite dei contingenti fissati annualmente di comune accordo dalla Commissione Mista.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Le Autorita' competenti, tuttavia, stabiliscono delle autorizzazioni fuori contingente per i: a) trasporti funebri a mezzo di autoveicoli adibiti a tale scopo; b) trasporti di trasloco per mezzo di veicoli appositamente attrezzati a tale scopo; c) trasporti di materiale, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi, di fiere o di feste popolari, come pure quelli destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche o televisive, con riserva della loro riesportazione; d) trasporti di veicoli danneggiati; e) veicoli di soccorso stradale. Qualsiasi modifica alla elencazione sopraindicata puo' essere fatta d'accordo tra le due Parti contraenti.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Le imprese di trasporto con sede sul territorio di una Parte contraente non possono effettuare trasporti tra due o piu' luoghi situati nel territorio dell'altra Parte contraente.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 Se il peso o le dimensioni del veicolo o del carico superano i limiti consentiti nel territorio dell'altra Parte contraente, il veicolo deve essere munito di autorizzazione eccezionale rilasciata dall'Autorita' competente di quest'ultima. Tale autorizzazione puo' stabilire le condizioni di esecuzione del trasporto effettuato dal veicolo in questione.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 1. Le Autorita' competenti possono imporre ai trasportatori soggetti sia alla loro autorita' che all'autorita' della parte contraente, l'obbligo di redigere un foglio statistico per ogni viaggio effettuato. 2. Le autorizzazioni, le dichiarazioni e i fogli statistici previsti dal presente Accordo devono trovarsi a bordo dei veicoli ed essere presentati a ogni richiesta degli agenti di controllo. 3. Le dichiarazioni e i fogli statistici devono essere vistati dalla dogana in entrata e in uscita dal territorio della parte contraente in cui essi sono validi.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 Le imprese di trasporto che effettuano trasporti previsti dal presente Accordo sono esonerati, sulla base di reciprocita', dal pagamento delle tasse di circolazione per la Parte italiana e delle tasse automobilistiche e del diritto fisso per la Parte marocchina per i trasporti effettuati sul territorio dell'altra Parte contraente.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 Ciascuna Parte contraente consente l'entrata sul proprio territorio dei veicoli autorizzati ed immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente con la sospensione del pagamento dei diritti e delle tasse doganali con riserva della loro riesportazione. Tuttavia, tali veicoli restano soggetti alle formalita' doganali previste per l'importazione temporanea nell'uno e nell'altro territorio delle parti contraenti.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 I membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in franchigia e senza autorizzazione d'importazione, i loro effetti personali e gli attrezzi necessari al loro veicolo, per la durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente. Qualunque cessione di questi oggetti e' rigorosamente vietata.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 Le parti di ricambio destinate alla riparazione di un veicolo che effettua un trasporto di cui al presente Accordo, come pure il carburante contenuto nel serbatoio progettato dal costruttore, non sono soggetti al pagamento dei diritti e tasse doganali e a restrizioni di importazione. Le parti di ricambio non utilizzate o sostituite saranno riesportate o distrutte sotto il controllo delle Autorita' doganali. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione Mista.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17 Le imprese di trasporto e il loro personale sono tenuti a osservare le disposizioni del presente Accordo e le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i trasporti e la circolazione stradale in vigore sul territorio di ciascuna Parte contraente.
Accordo - art. 18
ARTICOLO 18 1. Le due parti contraenti assicurano il trasferimento degli utili netti di spese e imposte, derivanti dall'applicazione del presente Accordo, in valute convertibili e ai tassi di cambio in vigore il giorno del pagamento e cio' conformemente alla regolamentazione nei due Paesi. 2. I trasferimenti di cui al comma precedente saranno effettuati senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro un periodo di due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento.
Accordo - art. 19
ARTICOLO 19 1. In caso di violazione da parte di un trasportatore delle disposizioni del presente Accordo, commessa sul territorio di una delle Parti contraenti, le Autorita' competenti dello Stato in cui il veicolo e' immatricolato, sono tenute, a seguito di richiesta delle Autorita' competenti dell'altra Parte contraente, ad applicare una delle misure seguenti: a) avvertimento; b) revoca, a titolo temporaneo o definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio dello Stato in cui la violazione e' stata commessa. 2. Le Autorita' che adottano una di tali misure sono tenute ad informarne quelle che l'hanno richiesta.
Accordo - art. 20
ARTICOLO 20 Le Parti contraenti designano le Autorita' competenti ad irrogare le misure definite dal presente Accordo e a scambiare tutte le informazioni necessarie, statistiche o altro, almeno una volta l'anno.
Accordo - art. 21
ARTICOLO 21 1. Per consentire la buona esecuzione delle disposizioni del presente Accordo, le due Parti contraenti istituiscono una Commissione Mista. 2. La Commissione si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti, alternativamente sul territorio di ciascuna di esse. Tuttavia, in caso di necessita', le Autorita' competenti possono accordarsi diversamente.
Accordo - art. 22
ARTICOLO 22 1. La legislazione interna di ciascuna parte contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo. 2. Le disposizioni del presente Accordo non portano pregiudizio ai diritti e agli obblighi che risultano dagli accordi bilaterali o multilaterali gia' conclusi da ciascuna delle parti contraenti.
Accordo - art. 23
ARTICOLO 23 1. Il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica delle parti contraenti del completamento delle procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo nei loro territori. 2. Il presente Accordo sara' valido per la durata di un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Sara' prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denuncia scritta indirizzata da una parte contraente all'altra Parte contraente tre mesi prima della scadenza della sua validita'. In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 25 febbraio 1992 in due esemplari nelle lingue italiana ed araba, ciascun testo facente ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA REGNO DEL MAROCCO Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.