LEGGE 6 marzo 1996, n. 143

Type Legge
Publication 1996-03-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13, secondo comma, della convenzione stessa.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE CONSOLARE tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco il Governo della Repubblica italiana e Il Governo del Regno del Marocco Affermando che la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, della quale l'Italia e il Marocco sono divenuti Parti rispettivamente il 25 giugno 1969 ed il 23 febbraio 1977, continuera' a disciplinare le relazioni consolari reciproche; Considerando l'articolo 73 paragrafo 2 di tale Convenzione che stabilisce che "nessuna disposizione della presente Convenzione puo' impedire agli Stati di concludere accordi internazionali volti a confermare, completare o ad estendere le sue disposizioni..." Nello spirito del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco firmato a Roma il 25 novembre 1991, ed in applicazione dell'articolo 11 dello stesso; Desiderosi di precisare e migliorare le condizioni di esercizio della protezione consolare nei confronti dei loro cittadini e di completare le disposizioni della Convenzione di Vienna; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Nell'esercizio delle loro funzioni i funzionari consolari possono rivolgersi: a) alle autorita' locali competenti della loro circoscrizione consolare; b) alle autorita' centrali competenti dello Stato di residenza se e nella misura in cui cio' e' ammesso dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in tale materia.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2 I funzionari consolari hanno il diritto, nella loro circoscrizione consolare: 1 - di procedere alla registrazione e, compatibilmente con la legislazione dello Stato di residenza, al censimento dei propri cittadini; essi possono chiedere a tal fine la collaborazione delle autorita' competenti di detto Stato; 2 - di pubblicare a mezzo stampa avvisi destinati ai propri cittadini o trasmetter loro ordinanze e documenti vari provenienti da autorita' dello Stato d'invio, qualora tali avvisi, ordinanze o documenti concernano un servizio nazionale; 3 - di rilasciare, rinnovare o modificare: a) passaporti o altri titoli di viaggio a cittadini dello Stato d'invio; b) visti e documenti necessari alle persone che desiderano recarsi nello Stato d'invio; 4 - di trasmettere atti giudiziari ed extra-giudiziari destinati ai propri cittadini ovvero eseguire in materia civile e commerciale commissioni rogatorie relative ai propri cittadini, secondo modalita' compatibili con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza; 5 - a) di tradurre e di legalizzare qualsiasi documento emanato dalle autorita' dello Stato d'invio che debba essere utilizzato presso le autorita' dello Stato di residenza, sempre che le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non vi si oppongano; b) di ricevere qualsiasi dichiarazione, di formare qualsiasi atto, di legalizzare e di certificare firme, di vidimare, certificare o tradurre documenti, allorche' tali atti o formalita' siano richiesti dalle leggi o regolamenti dello Stato d'invio; 6 - di ricevere in forma notarile, sempre che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongano: a) atti e contratti che i propri cittadini intendono stipulare e concludere in detta forma, ad eccezione dei contratti o strumenti relativi alla costituzione o trasferimento di diritti reali sui beni immobili situati nello Stato di residenza; b) atti e contratti, qualunque sia la nazionalita' delle Parti, che concernono beni situati o affari da trattare sul territorio dello Stato d'invio o che sono destinati a produrre effetti giuridici su tale territorio; 7 - di ricevere in deposito, nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga, somme di denaro, documenti ed oggetti leciti di qualunque natura consegnati loro da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Questi depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solamente in conformita' con le leggi ed i regolamenti di detto Stato; 8 - a) di formare, trascrivere e trasmettere gli atti relativi alla nascita, alla cittadinanza, al matrimonio ed al decesso dei cittadini dello Stato d'invio in conformita' con la legislazione di detto Stato, e di rilasciare i relativi estratti; b) di celebrare i matrimoni allorche' i due nubendi siano cittadini dello Stato d'invio; c) di trascrivere o di annotare, in virtu' di una decisione giudiziaria riconosciuta esecutiva dalla legislazione dello Stato d'invio, ogni atto di scioglimento di un matrimonio contratto dinanzi a loro; 9 - nella misura compatibile con la rispettiva legislazione di ciascuno dei due Stati, di provvedere alla tutela o curatela dei propri cittadini incapaci. Le disposizioni dei paragrafi 8 e 9 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'obbligo di fare le dichiarazioni prescritte dalle leggi dello Stato di residenza.

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3 L'ufficio consolare dello Stato d'invio e' informato dalle autorita' dello Stato di residenza di ogni misura privativa della liberta' adottata nei confronti di uno dei propri cittadini, nonche' della natura dei fatti che l'hanno motivata, in un termine compreso tra uno e sette giorni a decorrere dal giorno in cui detto cittadino e' stato arrestato, detenuto o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale. Ogni comunicazione indirizzata all'ufficio consolare dalla persona arrestata, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale deve essere trasmessa senza ritardo dalle autorita' dello Stato di residenza in conformita' con le leggi e regolamenti di detto Stato. Dette autorita' devono informare l'interessato dei suoi diritti ai sensi del presente paragrafo. I funzionari consolari possono recarsi da un cittadino dello Stato d'invio che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva o sottoposto a qualsiasi altra forma di detenzione, intrattenersi e corrispondere con lo stesso. I diritti di recarsi presso tale cittadino e di comunicare con lo stesso sono accordati ai funzionari consolari entro un termine massimo di dodici giorni a partire dal giorno in cui tale cittadino e' stato arrestato, detenuto o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale. I diritti di cui al secondo comma del presente articolo sono esercitati in conformita' con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza restando inteso tuttavia che tali leggi e regolamenti devono consentire la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo ed a meno che la persona interessata non vi si opponga espressamente.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4 1 - In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio sul territorio dello Stato di residenza, l'autorita' competente di quest'ultimo ne informa senza indugi l'ufficio consolare. 2 - a) Qualora l'ufficio consolare, informato del decesso di uno di propri cittadini, ne faccia domanda, le autorita' competenti dello Stato di residenza gli forniscono le informazioni che possono raccogliere al fine di compilare l'inventario dei beni ereditari lasciati dal defunto nello Stato di residenza; b) l'ufficio consolare dello Stato d'invio puo' chiedere all'autorita' competente dello Stato di residenza di adottare senza indugi i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari lasciati nel territorio dello Stato di residenza; c) il funzionario consolare puo' prestare la propria collaborazione, direttamente o tramite un delegato, per l'esecuzione dei provvedimenti previsti al capoverso b). 3 - Qualora debbano essere adottate misure conservative e non sia presente o rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio e' invitato dalle autorita' dello Stato di residenza ad assistere eventualmente alle operazioni di apposizione e di rimozione dei sigilli nonche' alla stesura dell'inventario. 4 - Qualora, dopo il compimento delle procedure relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o i proventi della vendita di beni mobili o immobili spettino ad un erede, avente diritto a ricevere o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risiede nel territorio dello Stato di residenza e che non ha designato un mandatario, i beni suddetti o i proventi della loro vendita sono consegnati all'ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che: a) sia provata la qualita' di erede, avente diritto a ricevere o legatario; b) gli organi competenti abbiano, se del caso, autorizzato la consegna dei beni ereditari o dei proventi della loro vendita; c) tutti i debiti ereditari dichiarati entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato di residenza siano stati pagati o garantiti; d) le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite. 5 - In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trova temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciate dal defunto che non siano stati reclamati da un erede presente sono consegnati senza altre formalita' all'ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio per assicurarne la custodia, fatto salvo il diritto delle autorita' amministrative o giudiziarie dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia. L'ufficio consolare deve consegnare tali effetti personali e somme di denaro all'autorita' dello Stato di residenza designata ad assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. Esso dovra' rispettare la legislazione dello Stato di residenza per quanto concerne l'esportazione degli effetti personali ed il trasferimento delle somme di denaro.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5 Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il comandante ed i membri dell'equipaggio della nave sono autorizzati a comunicare con il capo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione il porto e' situato e quest'ultimo potra' svolgere in piena liberta' le funzioni previste al seguente articolo 6, senza alcuna ingerenza delle autorita' dello Stato di residenza. Per l'esercizio di tali funzioni, il capo dell'ufficio consolare, accompagnato se lo desidera da uno o piu' membri dell'ufficio consolare, puo' recarsi a bordo della nave dopo che questa e' stata ammessa alla libera pratica. Il comandante ed ogni membro dell'equipaggio possono altresi', per gli stessi fini, recarsi presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione la nave si trova e sono, se del caso, muniti, a tal fine, di un salvacondotto da parte delle autorita' dello Stato di residenza. Se tali autorita' vi si oppongono per il motivo che sarebbe materialmente impossibile per gli interessati far ritorno sulla nave prima della sua partenza, esse ne informano immediatamente l'ufficio consolare competente. Il capo dell'ufficio consolare puo' richiedere l'assistenza delle autorita' dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste nel presente articolo; dette autorita' prestano tale assistenza a meno che non abbiano valide ragioni per rifiutarla in un determinato caso.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6 I funzionari consolari possono: 1 - ricevere dichiarazioni e redigere documenti prescritti dalla legislazione dello Stato d'invio, concernenti: a) la registrazione di una nave nello Stato d'invio ove tale nave non sia stata ne' costruita ne' registrata nello Stato di residenza e, in caso contrario, in seguito all'autorizzazione rilasciata da detto Stato; b) la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio; c) il rilascio di titoli di navigazione per le navi da diporto dello Stato d'invio; d) qualsiasi modifica circa la proprieta' di una nave di detto Stato; e) qualsiasi iscrizione d'ipoteca o altro onere gravante su una nave di detto Stato; 2 - interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative all'itinerario ed alla destinazione della stessa e, in generale, agevolare il suo arrivo e la sua partenza; 3 - accompagnare il capitano ed i membri dell'equipaggio dinanzi alle autorita' dello Stato di residenza e prestar loro assistenza compresa, se necessario, quella giudiziaria; 4 - risolvere le controversie tra il comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, concernenti il salario e l'esecuzione del contratto di ingaggio. Essi possono esercitare i poteri loro attribuiti dallo Stato d'invio per quanto concerne l'ingaggio, l'imbarco, il licenziamento e lo sbarco dei marittimi ed adottare provvedimenti per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo; 5 - adottare provvedimenti per far rispettare la legislazione dello Stato d'invio in materia di navigazione; 6 - procedere, se del caso, al rimpatrio o al ricovero in ospedale del capitano o dei membri dell'equipaggio della nave; 7 - compiere gli atti d'inventario ed altre operazioni necessarie per la conservazione di beni ed oggetti di qualunque natura lasciati da cittadini, da marittimi o da passeggeri deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7 1 - Le autorita' dello Stato di residenza non intervengono in alcuna questione concernente l'amministrazione interna della nave, se non a richiesta o con il consenso del capo dell'ufficio consolare, oppure, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante. 2 - Salvo che su richiesta o con il consenso del comandante o del capo dell'ufficio consolare, le autorita' dello Stato di residenza non interferiscono in alcuna questione sorta a bordo, salvo che per il mantenimento della tranquillita' e dell'ordine pubblico o nell'interesse della sanita' o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere i disordini cui fossero coinvolte persone estranee all'equipaggio. 3 - Le autorita' dello Stato di residenza non avviano alcun procedimento giudiziario relativo ai reati commessi a bordo a meno che tali reati non rispondano ad una delle seguenti condizioni: a) aver turbato la tranquillita' o la sicurezza del porto o violato le leggi del territorio concernenti la sanita' pubblica, la sicurezza della vita umana in mare, le dogane ed altre misure di controllo; b) essere stati commessi da o contro persone estranee all'equipaggio o cittadini dello Stato di residenza; c) essere punibili con una pena privativa della liberta' di almeno cinque anni secondo la legislazione dell'una e dell'altra Parte contraente; d) aver violato le leggi del territorio relative al traffico illecito di armi e di stupefacenti. 4 - Se, al fine di esercitare i diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorita' dello Stato di residenza procedono all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo, al sequestro di una nave, o di tutto il suo carico o di parte di esso, o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, tali autorita' avvisano il funzionario consolare competente affinche' questi possa assistere alle visite, alle indagini, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale agente per suo conto hanno altresi' diritto di avvisare il funzionario consolare al fine di consentire ad esso o a un suo rappresentante di assistere a tali visite, indagini, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non e' presente ne' rappresentato egli deve ricevere dalle autorita' dello Stato di residenza ogni informazione sui fatti in questione. Tuttavia, in caso di reati o di delitti flagranti, le autorita' dello Stato di residenza informano il funzionario consolare delle misure d'urgenza che hanno dovuto essere adottate. 5 - Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle investigazioni ordinarie riguardanti le dogane, la sanita', l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza.

Convenzione - art. 8

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