LEGGE 6 marzo 1996, n. 148
Entrata in vigore della legge: 24/3/1996
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Peru' in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Accordo - art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU' IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTROLLO E REPRESSIONE DELL'ABUSO E DEL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Peru', di seguito denominati le Parti Contraenti: reiterando la loro preoccupazione per l'aumento del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; consapevoli che l'abuso ed il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope costituiscono un problema che coinvolge l'umanita' in generale ed entrambi i Paesi in particolare; riconoscendo i diversi aspetti dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope che minacciano gli interessi essenziali di ciascuna delle Parti Contraenti, decisi ad offrirsi reciprocamente la cooperazione necessaria per combattere in tutti i suoi aspetti il problema dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; animati dall'obiettivo che la cooperazione alla quale si riferisce il presente Accordo sia di complemento a quella derivante ad entrambe le Parti dai rispettivi obblighi internazionali, anche sulla base di quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988; hanno convenuto quanto segue. ARTICOLO 1 Finalita' dell'Accordo Le Parti Contraenti convengono di cooperare congiuntamente per lo sviluppo di iniziative miranti a prevenire l'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope, nonche' il loro traffico illecito ed i reati connessi. A tale scopo le Autorita' competenti di entrambe le Parti si presteranno assistenza nel campo tecnico-scientifico e si scambieranno informazioni circa gli scopi del presente Accordo nei limiti imposti dai rispettivi ordinamenti interni. Una Parte Contraente non potra' esercitare nel territorio dell'altra Parte funzioni che spettino all'Autorita' di tale altra Parte. Le Parti adempieranno agli obblighi che derivano dal presente Accordo in base ai principi di Autodeterminazione, Non Intervento e Rispetto dell'Integrita' Territoriale degli Stati.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Ambito della cooperazione Le Parti Contraenti adotteranno le iniziative necessarie per dare piena applicazione, nei modi piu' efficaci, agli impegni stabiliti dal presente Accordo. A tal fine si conviene quanto segue: a) nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 1 le Parti Contraenti si scambieranno informazioni relative alla prevenzione dell'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope, al traffico illecito ed ai metodi per combatterlo, in particolare attraverso l'applicazione di tecnologie, i controlli doganali, lo scambio dei dati sui flussi del traffico illecito e sui sistemi attraverso cui esso si realizza. Le Parti Contraenti si scambieranno altresi' pubblicazioni ed informazioni sui nuovi tipi di stupefacenti e sostanze psicotrope; b) ciascuna delle Parti Contraenti, per iniziativa propria o su richiesta dell'altra Parte, fornira', in conformita' con la propria legislazione interna, dati e documenti contenenti informazioni relative all'abuso ed al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; c) in conformita' con quanto disposto dall'articolo 1 le Parti Contraenti si propongono: 1. di realizzare iniziative miranti a contrastare l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, 2. di ridurre la domanda illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope attraverso attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, 3. di effettuare scambi di personale allo scopo di studiare gli organi tecnici e le strutture tecniche e specializzate dell'altra Parte e perfezionare in tal modo le attivita' connesse con la prevenzione e la repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti nei rispettivi territori, 4. di scambiare informazioni sui sistemi di riciclaggio e sul trasferimento di capitali provenienti dal traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, 5. di scambiare informazioni sulle diversioni per usi illeciti dei precursori e delle sostanze chimiche essenziali utilizzate nei processi di fabbricazione illecita degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, 6. di scambiare informazioni ed esperienze sulle rispettive legislazioni e giurisprudenza in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, 7. di cooperare nella realizzazione di indagini relative al traffico illecito internazionale di stupefacenti e sostanze psicotrope e all'identificazione tanto della destinazione che delle attivita' dei trafficanti e del movimento dei beni derivanti da detto traffico illecito o utilizzati per il medesimo. Detta cooperazione avverra' nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali che regolano la mutua assistenza giudiziaria. Le disposizioni del presente Accordo non impediranno alle Parti Contraenti di promuovere altre forme di cooperazione tramite l'intensificazione della collaborazione gia' esistente in questo campo nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica di avere adempiuto ai requisiti ed alle procedure costituzionali necessarie alla sua validita'.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Revisione Le Parti Contraenti potranno convenire una revisione delle disposizioni del presente Accordo la quale entrera' in vigore con le stesse procedure previste nell'articolo 3.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Validita' Ciascuna delle due Parti potra' scindere il presente Accordo in qualsiasi momento. A tal fine dovra' presentare una previa notifica per iscritto e per vie diplomatiche. In tal caso l'Accordo non avra' piu' validita' dopo 180 giorni dalla data di consegna della notifica. Fatto a Roma il 25.10.1991 in due esemplari nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facente ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Peru' Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.