LEGGE 6 marzo 1996, n. 149

Type Legge
Publication 1996-03-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 24/3/1996

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, firmato a Roma il 18 aprile 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 542 milioni per l'anno 1995, in lire 599 milioni per l'anno 1996 ed in lire 542 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

Accordo - art. 1

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, convinti che i rapporti culturali fra i due Paesi debbano meritare la massima attenzione ed il trattamento piu' favorevole; considerato il profondo legame fra Essi esistente, e tenendo presente che lo stimolo culturale deve proiettarsi come beneficio reciproco e della comunita' spirituale di cui fanno parte; animati dal proposito di mettere a disposizione tutti i mezzi possibili per una migliore conoscenza reciproca, per piu' stretti contatti e per una piu' ampia cooperazione nel settore culturale; e in conformita' col disposto dell'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale sottoscritto a Santiago l'8 novembre 1990, in particolare con quanto stabilito all'articolo XIV; hanno deciso di concludere il seguente Accordo Culturale: Art. 1. Il presente Accordo ha come fine di promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la conoscenza reciproca delle culture di entrambi i Paesi. I due Paesi svilupperanno detta conoscenza reciproca mediante attivita' di cooperazione nel campo culturale, artistico e educativo. Allo stesso tempo, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', favoriranno le attivita' di Istituzioni Culturali, quali Centri, Associazioni, Corporazioni e Fondazioni. Tali Istituzioni godranno delle necessarie facilitazioni per il loro funzionamento, nel rispetto delle norme vigenti nello Stato dove esse operano.

Accordo - art. 2

Art. 2 Le Parti contraenti promuoveranno il mutuo riconoscimento e la validita' degli studi e dei titoli di studio della scuola primaria e secondaria di I e II grado italiana - ciclo basico e secondario della scuola cilena - nonche' dei titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni scolastiche ed universitarie statali o legalmente riconosciute dallo Stato, ottenuti sia dai propri connazionali che dai cittadini dell'altra Parte contraente, al fine del proseguimento degli studi e dell'esercizio della professione, nell'osservanza in questo caso di quanto prescritto dalla legislazione interna di ciascun Paese in ordine al possesso di requisiti non scolastici e/o accademici. Le norme che disciplinano le misure e le condizioni di applicazione di detto riconoscimento saranno elaborate da una Sottocommissione di esperti nel quadro della Commissione Mista prevista dall'Articolo 11 del presente Accordo. Tali norme faranno oggetto di un Accordo speciale fra le Parti contraenti.

Accordo - art. 3

Art. 3 Le Parti contraenti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua dell'altro Paese nel proprio ambito nazionale.

Accordo - art. 4

Art. 4 Le Parti contraenti favoriranno la costituzione, il funzionamento e lo sviluppo nel proprio territorio di Istituzioni culturali ed educative dell'altro Paese. In particolare, le Parti contraenti si impegnano a prendere in esame la situazione degli Istituti scolastici dell'altro Paese funzionanti nel proprio territorio, e del relativo personale, al fine di pervenire ad un Accordo speciale.

Accordo - art. 5

Art. 5 Le Parti contraenti si impegnano a favorire lo sviluppo dello studio della lingua spagnola e della lingua italiana nell'insegnamento a livello elementare, medio e universitario dei rispettivi Paesi. A questo riguardo il Governo del Cile studiera' la possibilita' di ampliare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nell'educazione a livello medio nonche' a livello universitario, in corrispondenza a quanto previsto nell'ordinamento italiano per l'insegnamento della lingua spagnola nelle istituzioni scolastiche di livello medio nonche' a livello universitario.

Accordo - art. 6

Art. 6 Le due parti favoriranno la reciproca diffusione delle rispettive culture nell'insegnamento a livello scolastico ed universitario, al fine di fornire una corretta visione della storia e della vita politica e sociale di ciascuno dei due Paesi. Inoltre le due Parti promuoveranno l'organizzazione di manifestazioni della cultura dell'altra Parte, come mezzo per contribuire ad una migliore conoscenza dei rispettivi Popoli.

Accordo - art. 7

Art. 7 Le Parti contraenti faciliteranno reciprocamente: a. lo scambio di funzionari di alto livello, docenti, ricercatori ed esperti, allo scopo di avviare e porre in atto programmi culturali e progetti specifici; b. l'organizzazione di corsi per perfezionamento e ricerca nei diversi campi artistici e professionali; c. l'invio di professori specializzati nell'area culturale e di professionisti di fama per effettuare corsi e conferenze; d. la concessione di borse per studi, perfezionamento, specializzazione e ricerche nei diversi settori dell'area culturale a candidati debitamente selezionati; e. la visita di personalita' del mondo dell'educazione, della cultura e della comunicazione; f. la realizzazione di missioni di conferenzieri e di complessi artistici; g. la cooperazione fra Biblioteche, Archivi e Musei e il rafforzamento dei servizi di scambio bibliografico e di documenti; h. l'importazione e la divulgazione di libri, riviste, microfilms, microschede, pubblicazioni letterarie ed artistiche, cosi' come di altri mezzi di diffusione culturale; i. l'importazione e la presentazione, senza carattere commerciale, di pellicole educative, documentari e di interesse culturale, di dischi, nastri magnetici ed altre forme di riproduzione sonora visuale; j. l'importazione e la presentazione di opere e oggetti destinati a esposizioni di carattere artistico ed educativo; k. gli scambi nel settore radiofonico e della televisione aventi carattere culturale; l. la realizzazione di mostre di arte, di libri, architettoniche, ecc. m. lo scambio di partiture musicali e di opere letterarie e artistiche; n. l'organizzazione di rassegne cinematografiche e lo scambio di informazioni e di documentazione. Questi scambi verranno effettuati mediante contatti diretti tra le Amministrazioni e tra le Istituzioni di carattere educativo e culturale. Oltre agli scambi di persone, potranno aver luogo scambi di attrezzature e di altri materiali richiesti dalle diverse forme di cooperazione.

Accordo - art. 8

Art. 8 Le opere letterarie artistiche, musicali, drammatiche, liriche, folkloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive, e le altre opere di natura analoga protette dalla legislazione sulla proprieta' intellettuale di una delle Parti contraenti, usufruiranno, nel territorio sotto la giurisdizione dell'altra Parte, della protezione che la legislazione di quest'ultima concede a questo tipo di opere, senza pregiudizio di quanto stabilito negli Accordi o Convenzioni internazionali che le due Parti abbiano sottoscritto.

Accordo - art. 9

Art. 9 Le Parti contraenti offriranno il trattamento piu' favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell'altro Paese per missioni o attivita' inquadrate nel presente Accordo Culturale, tanto in cio' che si riferisce all'entrata, alla permanenza o all'uscita delle persone quanto all'importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento della missione o dell'attivita'.

Accordo - art. 10

Art. 10 I Governi delle Parti contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le proprie Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprieta' intellettuale, documenti e altri oggetti di valore storico.

Accordo - art. 11

Art. 11 Per dare concreta applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso l'istituzione di una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali, che si riunira' alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni tre anni.

Accordo - art. 12

Art. 12 Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, una volta ottemperato ai requisiti costituzionali previsti dagli ordinamenti di ciascuna delle due Parti.

Accordo - art. 13

Art. 13 Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ciascuna delle Parti potra' denunciarlo in qualunque momento per via diplomatica. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non incidera' sull'esecuzione dei programmi concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. Fatto a Roma il 18 aprile 1991, in due originali in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL CILE [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=096G014100100130110001&dgu=1996-03-23&art.dataPubblicazioneGazzetta=1996-03-23&art.codiceRedazionale=096G0141)

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