LEGGE 6 marzo 1996, n. 150
Entrata in vigore della legge: 24/3/1996
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto fi- nale e dichiarazioni, firmato a Lussemburgo il 5 aprile 1993.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Accordo - art. 1
ACCORDO tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, la Repubblica di Slovenia, dall'altro IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, da un lato, e LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, dall'altro CONSIDERANDO che la Comunita' economica europea e la Repubblica di Slovenia concludono un accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunita'; PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerato che nessuna delle disposizioni del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le parti contraenti dagli obblighi che spettano loro in virtu' di altri accordi internazionali, DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO: Articolo 1 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, e' alla base delle politiche interna ed estera della Comunita' e della Slovenia e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio di cui all'allegato I.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Nel settore commerciale il presente accordo si prefigge di di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio dei loro scambi commerciali, al fine di migliorare le condizioni di accesso dei prodotti sloveni al mercato comunitario.
Accordo - art. 3
Articolo 3 1. Ferme restando le speciali disposizioni di cui al paragrafo 2, i prodotti originali della Slovenia sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente. 2. Per i prodotti elencati all'allegato II, originari della Slovenia, la Comunita' stabilisce il regime tariffario d'importazione alle condizioni nei limiti di massimali che essa fissa di anno in anno. 3. Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunita' si riserva di adire il comitato misto per definire le speciali condizioni di accesso al proprio mercato che dovessero rendersi necessarie. Il comitato misto stabilisce le suddette condizioni entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica. In mancanza di decisione del comitato misto entro questo termine, la Comunita' puo' prendere le misure necessarie. Tuttavia, dette misure non potranno eccedere la portata di quelle che deriverebbero dall'applicazione a questi prodotti delle disposizioni del paragrafo 2, alle condizioni stabilite da quest'ultimo. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma, le parti contraenti procedono a regolari scambi di informazioni in sede di comitato misto, prima di stabilire, eventualmente, le speciali condizioni di accesso dei prodotti in questione ai rispettivi mercati. Detti scambi di informazioni vertono in particolare sulle correnti commerciali e sulle previsioni di produzione e di esportazione a medio e a lungo termine. Il comitato misto esamina periodicamente le misure prese a norma del primo comma per verificarne la compatibilita' con gli obiettivi dell'accordo.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Gli articoli da 19 a 34 dell'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di Slovenia si applicano mutatis mutandis al presente accordo.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Le disposizioni che determinano le norme d'origine per l'applicazione dell'accordo di cooperazione si applicano anche al presente accordo.
Accordo - art. 6
Articolo 6 1. Se le offerte presentate dagli operatori economici sloveni rischiano di pregiudicare il funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, l'altra parte contraente puo' prendere le misure del caso, alle condizioni e secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le parti contraenti comunicano al comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate. Se la Slovenia non ha messo fine alle pratiche in questione entro il termine fissato dal comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo entro un mese dal giorno in cui e' stato adito, l'altra parte contraente puo' adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del mercato comune o per porvi fine; in particolare, essa' puo' procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Il presente accordo non modifica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ne' i poteri e le competenze derivanti da tale trattato.
Accordo - art. 8
Articolo 8 1. E' istituito un comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni, il comitato adotta decisioni nei casi contemplati dal presente accordo. Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Ai fini della corretta esecuzione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto. 3. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno.
Accordo - art. 9
Articolo 9 1. Il comitato misto e' composto da rappresentanti delle parti contraenti. 2. Il comitato misto si pronuncia di comune accordo.
Accordo - art. 10
Articolo 10 1. La presidenza del comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo modalita' che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 2. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale del presente accordo. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessita', a richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 3. Il comitato misto puo' decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Gli articoli da 35 a 37 e da 43 a 47 dell'accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis al presente accordo.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Slovenia.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Gli allegati e le dichiarazioni che figurano nell'atto finale fanno parte integrante del presente accordo.
Accordo - art. 14
Articolo 14 Ciascuna parte contraente puo' denunciare il presente accordo con preavviso di sei mesi. Le parti contraenti si riservano il diritto di sospendere, integralmente o parzialmente, l'applicazione del presente accordo, con effetto immediato, in caso di grave violazione delle sue disposizioni di base.
Accordo - art. 15
Articolo 15 Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e slovena, ciascun testo facente ugualmente fede.
Accordo - art. 16
Articolo 16 Il presente accordo viene approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma ad opera delle parti contraenti. Fatto a Lussemburgo, addi' cinque aprile millenovecentonovantatre'.
Allegato I
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