LEGGE 6 marzo 1996, n. 151
Entrata in vigore della legge: 24/3/1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione recante lo Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 33 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE RECANTE STATUTO DELLE SCUOLE EUROPEE PREAMBOLO Le ALTI PARTI CONTRAENTI, MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE, E LE COMUNITA' EUROPEE, in appresso denominate "Parti contraenti", considerando che ai fini dell'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunita' europee, onde garantire il buon funzionamento delle Istituzioni europee, sono stati creati, fin dal 1957, istituti d'istruzione denominati "Scuole europee"; considerando che le Comunita' europee si preoccupano di assicurare l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti e contribuiscono a tale scopo al bilancio delle Scuole europee; considerando che le Scuole europee costituiscono un sistema "sui generis"; che detto sistema attua una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e le Comunita' europee nel pieno rispetto della responsabilita' degli Stati membri in materia di contenuti dell'insegnamento e di organizzazione del loro sistema scolastico, nonche' della loro diversita' culturale e linguistica; considerando che occorre: - consolidare lo statuto della Scuola europea adottato nel 1957 per tener conto di tutti i testi pertinenti adottati dalle parti contraenti; - adattarlo tenendo conto dell'evoluzione delle Comunita' europee; - modificare le modalita' decisionali in seno agli organi delle Scuole; - tener conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento delle Scuole; - garantire un'adeguata tutela giuridica del personale docente e delle altre persone contemplate dal presente statuto contro gli atti del Consiglio superiore o del Consiglio di amministrazione; istituire a tal fine una camera dei ricorsi ed attribuire a quest'ultima competenze rigorosamente definite; - che la competenza della Camera dei ricorsi lasci impregiudicata la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda la responsabilita' civile e penale; considerando che, sulla base del protocollo addizionale del 15 dicembre 1975, e' stata aperta a Monaco una scuola ai fini dell'insegnamento in comune dei figli dei dipendenti dell'Organizzazione Europea dei Brevetti, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: ARTICOLO 1 La presente convenzione stabilisce lo statuto delle Scuole europee (in appresso denominate "Scuole"). Scopo delle Scuole e' l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunita' europee. Oltre ai ragazzi cui si applicano gli accordi previsti agli articoli 28 e 29, altri allievi possono beneficiare dell'insegnamento impartito dalle Scuole entro i limiti fissati dal Consiglio superiore. Le Scuole sono elencate nell'allegato I, che puo' essere adeguato dal Consiglio superiore in funzione delle decisioni che saranno prese a norma degli articoli 2, 28 e 31.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2 1. Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimita', puo' decidere la creazione di nuove Scuole. 2. Esso ne stabilisce la sede di concerto con lo Stato membro ospitante. 3. Prima dell'apertura di una nuova Scuola sul territorio di uno Stato membro deve essere concluso un accordo fra il Consiglio superiore e lo Stato membro ospitante in merito alla messa a disposizione, a titolo gratuito, e alla manutenzione di locali adeguati alle esigenze della nuova Scuola.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3 1. L'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori. Esso puo' articolarsi come segue: - ciclo materno, - ciclo elementare, di cinque anni d'insegnamento, - ciclo secondario, di sette anni d'insegnamento. Per quanto possibile, le Scuole terranno conto delle esigenze in materia di formazione tecnica, in cooperazione con il sistema scolastico del paese ospitante. 2. L'insegnamento e' impartito dagli insegnanti a cui viene dato comando o che sono designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni prese dal Consiglio superiore secondo la procedura di cui all'articolo 12, punto 4. 3. a) Qualsiasi proposta di modifica della struttura di base di una Scuola richiede la votazione all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati membri in sede di Consiglio superiore. b) Qualsiasi proposta di modifica del regime statutario degli insegnanti richiede la votazione all'unanimita' del Consiglio superiore.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4 L'organizzazione didattica delle Scuole si basa sui principi seguenti: 1) gli studi sono compiuti nelle lingue specificate nell'allegato II; 2) tale allegato puo' essere adeguato dal Consiglio superiore in funzione delle decisioni prese in forza degli articoli 2 e 32; 3) allo scopo di favorire l'unita' della Scuola, la reciproca intesa e comprensione tra gli allievi appartenenti alle varie sezioni linguistiche, taluni corsi sono tenuti in comune per classi dello stesso livello. Tali corsi possono essere impartiti in una qualsiasi lingua comunitaria qualora il Consiglio superiore decida che le circostanze lo giustificano; 4) si vigila in particolare a che venga assicurato agli allievi l'apprendimento approfondito delle lingue moderne; 5) nei programmi scolastici viene data speciale rilevanza alla dimensione europea; 6) nell'educazione e nell'insegnamento sono rispettate la liberta' di coscienza e di opinione; 7) sono prese misure per agevolare l'accoglienza dei bambini con esigenze educative specifiche.
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5 1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonche' i diplomi e i certificati di studi hanno valore nel territorio degli Stati membri conformemente ad una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore come previsto all'articolo 11, previo accordo degli organi nazionali competenti. 2. Il ciclo completo di studi secondari e' sanzionato dal rilascio della licenza liceale europea, che e' oggetto dell'accordo dell'11 aprile 1984 che modifica l'allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, in seguito denominato "accordo sulla licenza liceale europea". Il Consiglio superiore, con votazione all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati membri, adotta le eventuali necessarie modifiche dell'accordo precitato. I titolari della licenza liceale europea conseguita presso la Scuola: a) godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le pre- rogative che si riconnettono al possesso del diploma o certificato che in questo stesso paese sono rilasciati al termine degli studi secondari; b) possono chiedere di essere ammessi in qualsiasi universita' esistente nel territorio di qualsiasi Stato membro, a parita' di diritti con gli studenti nazionali, in possesso di titoli di stu- dio equivalenti. Agli effetti dell'applicazione della presente convenzione per "Universita'" si intendono: a) le universita', b) gli istituti ai quali lo Stato membro nel cui territorio sono situati riconosce carattere analogo a quello delle universita'.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6 A ciascuna Scuola e' riconosciuta la personalita' giuridica necessaria al conseguimento dello scopo da essa perseguito, quale definito all'articolo 1. A tal fine gode di autonomia di gestione limitatamente agli stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio che la riguarda, alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario citato nell'articolo 13, paragrafo 1. Essa puo' essere parte in giudizio. Essa puo' in particolare acquistare od alienare beni immobili o mobili. Con riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la Scuola e' trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla presente convenzione.
Convenzione - art. 7
ARTICOLO 7 Gli organi comuni a tutte le Scuole sono i seguenti: 1. il Consiglio superiore; 2. il Segretario Generale; 3. i Consigli d'ispezione; 4. la Camera dei ricorsi. Ciascuna Scuola e' amministrata dal Consiglio d'amministrazione e gestita dal Direttore.
Convenzione - art. 8
ARTICOLO 8 1. Fatto salvo l'articolo 28, il Consiglio superiore e' costituito dai membri seguenti: a) dal rappresentante o dai rappresentanti a livello ministeriale dei singoli Stati membri delle Comunita' europee, autorizzato(i) a impegnare i governi di detti Stati membri, fermo restando che ogni Stato membro dispone di un solo voto; b) da un membro della Commissione delle Comunita' europee; c) da un rappresentante (appartenente al corpo docente) nominato dal Comitato del personale in conformita' dell'articolo 22; d) da un rappresentante dei genitori designato dalle associazioni dei genitori degli allievi di cui all'articolo 23. 2. I rappresentanti a livello ministeriale dei singoli Stati membri ed il membro della Commissione delle Comunita' europee possono farsi rappresentare. Gli altri membri sono rappresentati, in caso di impedimento, dal rispettivo supplente. 3. Un rappresentante degli allievi puo' essere invitato a partecipare in qualita' di osservatore alle riunioni del Consiglio superiore per le questioni riguardanti gli allievi. 4. Il Consiglio superiore e' convocato dal suo Presidente, su iniziativa di quest'ultimo e dietro richiesta motivata di tre membri del Consiglio stesso o del Segretario Generale. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno. 5. La presidenza e' esercitata, a turno, da un rappresentante di ciascuno Stato membro, per il periodo di un anno, secondo il seguente ordine degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito.
Convenzione - art. 9
ARTICOLO 9 1. Salvo nei casi in cui, ai sensi della presente convenzione, e' richiesta l'unanimita', le decisioni del Consiglio superiore sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono, fatte salve le disposizioni seguenti: a) l'adozione di una decisione che incida sugli interessi specifici di uno Stato membro, tra cui l'ampliamento significativo degli impianti o la chiusura di una scuola avente sede nel territorio di quest'ultimo, postula il voto favorevole del rappresentante di questo stesso Stato membro; b) la chiusura di una scuola postula il voto favorevole del membro della Commissione; c) il rappresentante di un'organizzazione di diritto pubblico che, in virtu' di un accordo basato sull'articolo 28, abbia ottenuto un seggio ed un voto presso il Consiglio superiore, partecipa alle votazioni che riguardano tutte le questioni relative alla Scuola oggetto dell'accordo; d) Il diritto di voto del rappresentante del Comitato del personale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) e del rappresentante dei genitori degli allievi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e' limitato a questioni pedagogiche sollevate ai sensi dell'articolo 11 ad esclusione delle decisioni relative alle modifiche dell'accordo sulla licenza liceale europea, nonche' delle decisioni aventi un'incidenza finanziaria e di bilancio. 2. Nei casi in cui l'unanimita' e' richiesta dalla presente convenzione, l'adozione delle decisioni del Consiglio superiore non e' preclusa dalle astensioni dei membri presenti o rappresentati. 3. In ogni votazione, ogni membro presente o rappresentato dispone di un voto; cio' lascia impregiudicata la disposizione particolare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
Convenzione - art. 10
ARTICOLO 10 Il Consiglio superiore provvede all'applicazione della presente convenzione; a tal fine dispone dei necessari poteri di decisione in materia didattica, di bilancio ed amministrativa, nonche' per quanto riguarda il negoziato degli accordi di cui agli articoli 28, 29 e 30. Esso puo' costituire dei comitati incaricati di preparare le sue decisioni. Il Consiglio superiore stabilisce il regolamento generale delle Scuole. Ogni anno in base al progetto preparato dal Segretario Generale, il Consiglio superiore predispone un rapporto sul funzionamento delle Scuole e lo trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
Convenzione - art. 11
ARTICOLO 11 In materia didattica il Consiglio superiore definisce l'orientamento degli studi e ne stabilisce l'organizzazione. In particolare su parere del Consiglio d'ispezione competente: 1) fissa i programmi e gli orari armonizzati per ogni anno di studio e per ogni sezione da esso istituita e formula raccondazioni in merito alla scelta dei metodi; 2) provvede al controllo dell'insegnamento ad opera dei Consigli d'ispezione dei quali stabilisce le norme di funzionamento; 3) stabilisce l'eta' prescritta per essere ammessi ai vari cicli d'istruzione; stabilisce le norme che autorizzano il passaggio degli allievi alla classe superiore o al ciclo secondario e, al fine di consentire loro di proseguire in qualsiasi momento gli studi nelle scuole nazionali, stabilisce, conformemente, al disposto dell'articolo 5, le condizioni alle quali sono convalidati gli anni di studio compiuti presso la Scuola. Stabilisce inoltre la tabella delle equivalenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1; 4) stabilisce esami destinati a sanzionare gli studi compiuti nella Scuola; ne fissa il regolamento; costituisce le commissioni esaminatrici e rilascia i diplomi. Stabilisce le prove di questi esami ad un livello sufficiente a rendere operative di effetti le norme previste all'articolo 5.
Convenzione - art. 12
ARTICOLO 12 In materia amministrativa il Consiglio superiore: 1) stabilisce lo statuto del Segretario Generale, dei direttori, del corpo docente e del personale amministrativo e tecnico in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera (a); 2) designa il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto; 3) nomina il direttore e i direttori aggiunti di ciascuna Scuola; 4) a) su proposta dei Consigli d'ispezione stabilisce ogni anno, attraverso la creazione o la soppressione di posti, le esigenze in fatto di personale docente. Provvede affinche' i posti siano equamente ripartiti tra gli Stati membri. Di concerto con i governi, regola le questioni poste dalla designazione o dal comando di professori, maestri e consiglieri didattici della Scuola. Questi conservano i diritti all'avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dal loro statuto nazionale; b) su proposta del Segretario Generale, stabilisce annualmente le esigenze in fatto di personale amministrativo e tecnico; 5) organizza il proprio funzionamento e stabilisce il proprio regolamento interno.
Convenzione - art. 13
ARTICOLO 13 1. In materia di bilancio il Consiglio superiore: a) adotta il regolamento finanziario, specificando in particolare le modalita' relative alla fissazione e all'esecuzione del bilancio delle Scuole; b) adotta per ogni esercizio il bilancio delle Scuole, conformemente al paragrafo 4; c) approva il rendiconto annuale di gestione e lo trasmette alle autorita' competenti delle Comunita' europee. 2. Entro il 30 aprile di ogni esercizio, il Consiglio superiore stabilisce uno Stato di previsione delle entrate e delle spese delle Scuole per l'esercizio successivo e lo trasmette senza indugio alla Commissione la quale, basandosi su questo, fissa le necessarie previsioni nel progetto preliminare di bilancio delle Comunita' europee. L'autorita' di bilancio delle Comunita' europee stabilisce l'importo del contributo delle Comunita' europee nel quadro della sua procedura di bilancio. 3. Il Consiglio superiore trasmette lo Stato di previsione delle entrate e delle spese anche alle altre organizzazioni di diritto pubblico previste all'articolo 28 e agli enti o istituzioni di cui all'articolo 29, il cui contributo finanziario consente di provvedere sostanzialmente al bilancio di una Scuola, affinche' essi stabiliscano l'importo del loro contributo. 4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il Consiglio superiore adotta definitivamente il bilancio delle Scuole, adeguandolo se necessario in base al contributo delle Comunita' europee nonche' delle organizzazioni, degli enti e delle istituzioni di cui al paragrafo 3.
Convenzione - art. 14
ARTICOLO 14 Il Segretario Generale rappresenta il Consiglio superiore e dirige la segreteria nel quadro delle disposizioni dello statuto del Segretario Generale di cui all'articolo 12, punto 1. Rappresenta le Scuole nei procedimenti giudiziari. Risponde del proprio operato al Consiglio superiore.
Convenzione - art. 15
ARTICOLO 15 Per le esigenze delle Scuole sono istituiti due Consigli d'ispezione: uno per il ciclo materno e quello elementare, l'altro per il ciclo secondario.
Convenzione - art. 16
ARTICOLO 16 In ciascun Consiglio d'ispezione ogni Stato membro, parte contraente, e' rappresentato da un ispettore. Quest'ultimo e' designato dal Consiglio superiore su proposta della parte interessata. La Presidenza dei Consigli d'ispezione e' esercitata dal rappresentante del Consiglio d'ispezione dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio superiore.
Convenzione - art. 17
ARTICOLO 17 I Consigli d'ispezione hanno il compito di vigilare sulla qualita' dell'insegnamento impartito nelle Scuole e di far procedere alle ispezioni nelle Scuole a tal fine necessarie. Sottopongono al Consiglio superiore i pareri e le proposte di cui, rispettivamente agli articoli 11 e 12, ed eventualmente anche proposte in merito alla formulazione dei programmi e all'organizzazione degli studi.
Convenzione - art. 18
ARTICOLO 18 Gli ispettori hanno il compito di: 1) assicurare, per il ciclo di studi di loro competenza, l'assistenza didattica dei professori provenienti dall'amministrazione nazionale; 2) porre a raffronto le loro osservazioni in merito al livello raggiunto dagli studi e alla qualita' dei metodi didattici; 3) trasmettere ai direttori ed al personale docente i risultati delle loro ispezioni. Ciascuno Stato membro, tenendo conto delle esigenze stimate dal Consiglio superiore, concede agli ispettori le agevolazioni necessarie perche' possano assolvere pienamente la loro missione presso le Scuole.
Convenzione - art. 19
ARTICOLO 19 Il Consiglio d'amministrazione previsto all'articolo 7 e' costituito dagli 8 membri qui appresso, fatte salve le deroghe di cui agli articoli 28 e 29: 1. dal Segretario Generale che esercita la presidenza; 2. dal Direttore della Scuola; 3. dal rappresentante della Commissione delle Comunita' europee; 4. da due membri del personale docente, in rappresentanza, l'uno del corpo docente del ciclo secondario e l'altro del corpo docente del ciclo elementare e del ciclo materno riuniti; 5. da due membri in rappresentanza delle associazioni dei genitori degli allievi, come previsto dall'articolo 23; 6. da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico. Ai Consigli d'amministrazione puo' inoltre assistere, in qualita' di osservatore, un rappresentante dello Stato membro in cui la Scuola ha sede. Al Consiglio d'amministrazione della loro Scuola sono invitati ad assistere, in qualita' di osservatori, due rappresentanti degli allievi, limitatamente ai punti che interessano questi ultimi.
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