DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1996, n. 167

Type DPR
Publication 1996-02-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 13-4-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 10, comma 6, che prevede l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle modalita' di elezione e di designazione dei componenti del Consiglio universitario nazionale (CUN), nonche' dell'organizzazione interna e del funzionamento del medesimo Consiglio;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;

Sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

E M A N A il seguente regolamento:

Titolo I MODALITA' DI ELEZIONE E DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CUN

Art. 1

Rappresentanza del personale docente e ricercatore

2.Ai fini del presente regolamento, nella denominazione di professori ordinari si intendono compresi gli straordinari e in quella di ricercatori si intendono compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

3.Gli elettori sono raggruppati in trenta collegi elettorali, individuati con l'ordinanza ministeriale che indice le elezioni, in relazione al numero degli elettori delle singole aree disciplinari e delle singole categorie, accertato dalla stessa ordinanza alla data della sua emanazione. Le variazioni intervenute successivamente non rilevano ai fini della distribuzione dei seggi fra le aree disciplinari e della formazione dei collegi elettorali.

4.Ciascun collegio elettorale elegge un rappresentante al proprio interno. E' eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parita', prevale il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano per eta'.

5.Le quattordici aree disciplinari, individuate dal CUN, sono graduate in ordine decrescente secondo il numero complessivo degli aventi diritto al voto e raggruppate in tre classi: nella prima classe le prime quattro, nella seconda le successive otto, nella terza le ultime due. Alle aree della prima classe sono assegnati tre rappresentanti, alle aree della seconda due, alle aree della terza uno.

6.In ciascuna area della prima classe, ciascuna delle tre categorie di elettori costituisce un separato collegio elettorale.

7.In ciascuna area della seconda classe sono costituiti due collegi elettorali, uno composto dai professori ordinari, l'altro dai professori associati e dai ricercatori. I collegi composti dai professori associati e dai ricercatori eleggono un ricercatore nelle due aree disciplinari nelle quali il rapporto numerico fra le due categorie, accertato con l'ordinanza che indice le elezioni, e' piu' favorevole ai ricercatori; nelle altre aree eleggono un professore associato.

8.In ciascuna area della terza classe e' costituito un collegio elettorale che comprende gli elettori di tutte le categorie ed elegge un professore ordinario. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 341/1990 reca: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari". Si trascrive il testo del relativo art. 10: "Art. 10 (Consiglio universitario nazionale). - 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza delle universita' italiane. 2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine: a) al coordinamento tra le sedi universitarie; b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari; c) alla ripartizione tra le universita' dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica; d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici; e) al piano triennale di sviluppo dell'universita'. 3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'art. 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante. 4. Il CUN e' composto da: a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane; c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma; d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle universita'; e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle universita', designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle universita', designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). 5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2. 6. Le modalita' di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonche' l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) e' comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti. 8. A modifica di quanto previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalita' di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN. 9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal professore piu' anziano in ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza e' richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'universita' interessata designato dal rettore. L'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, e' abrogato". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge n. 13/1991 reca: "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica". Nota agli articoli 1, 3 e 15: - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 341/1990 si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Rettori e studenti

1.Per la designazione dei rappresentanti dei rettori e per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, le sedi universitarie sono raggruppate in quattro distretti territoriali: il primo comprendente le regioni del nord-est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche; il secondo comprendente le regioni del nord-ovest: Piemonte, Lombardia, Liguria; il terzo comprendente le regioni del centro: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo; il quarto comprendente le regioni del sud e delle isole: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2.La designazione dei rettori e' effettuata dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, in ragione di due rettori per ciascun distretto.

3.I rappresentanti degli studenti sono eletti in ragione di due per ciascun collegio elettorale; il collegio elettorale corrisponde al distretto. Sono elettori ed eleggibili nel collegio tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma attivati nel distretto alla data della emanazione dell'ordinanza che indice le elezioni, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto. Ciascun elettore vota per il nominativo di un candidato. Sono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale lo studente con maggiore anzianita' di iscrizione. A parita' di anzianita' di iscrizione, prevale il piu' anziano di eta'.

Art. 3

Personale tecnico ed amministrativo

1.Per l'elezione di membri di cui alla lettera d) dell'art. 10, comma 4, della legge, sono elettori ed eleggibili tutti i tecnici ed amministrativi di ruolo delle istituzioni universitarie, alla data di emanazione dell'ordinanza che indice le elezioni, costituiti in un unico collegio elettorale. Ciascun elettore vota per un candidato. Sono eletti i cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano per eta'.

Nota agli articoli 1, 3 e 15: - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 341/1990 si veda in nota alle premesse.

Titolo II PROCEDURE ELETTORALI

Art. 4

O r d i n a n z a

1.Il Ministro, con propria ordinanza emanata almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio, indice le elezioni.

Art. 5

Formazione degli elenchi degli elettori e presentazione delle candidature

1.Ai fini della determinazione dell'elettorato, ciascuna istituzione universitaria predispone gli elenchi dei professori (ordinari ed associati), dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento distinti per collegi elettorali, nonche' gli elenchi dell'elettorato degli studenti iscritti e del personale tecnico ed amministrativo. Gli elenchi sono pubblicati mediante affissione presso la sede amministrativa del rettorato e presso le sedi di ogni facolta'. Entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono proporre opposizione al rettore, che decide in via definitiva entro i successivi quindici giorni.

2.Le candidature sono presentate entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La dichiarazione di candidatura, contenente l'indicazione del collegio elettorale cui si riferisce, e' sottoscritta dal candidato con firma autenticata nelle forme di legge. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente e dei ricercatori, la dichiarazione e' presentata alla commissione elettorale centrale di cui all'art. 10, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo e' presentata alla commissione elettorale locale di cui all'art. 9. Ciascuna commissione verifica la regolarita' delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e rimette al Ministero gli elenchi delle candidature ammesse, distinte per collegio elettorale. Gli elenchi formati dalla commissione centrale per i candidati per il personale docente e dei ricercatori, e gli elenchi formati dal Ministero sulla base degli atti delle commissioni elettorali locali, per i candidati degli studenti, distinti per distretto e per i candidati del personale tecnico ed amministrativo, sono trasmessi dal Ministero alle singole sedi universitarie perche' ne curino la pubblicazione entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Art. 6

Seggi elettorali

1.Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni presso ciascuna istituzione universitaria, con decreto del rettore o direttore, sono istituiti distinti seggi elettorali rispettivamente per l'elezione del personale docente e ricercatore, per le elezioni degli studenti e per le elezioni del personale tecnico ed amministrativo. Per ciascuna elezione possono essere istituiti piu' seggi, in considerazione del numero degli elettori iscritti e del prevedibile afflusso degli elettori. Ove siano istituiti piu' seggi per il personale docente e ricercatore, la ripartizione degli elettori fra gli stessi e' fatta in ragione dei collegi elettorali.

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