DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1996, n. 167
Entrata in vigore del decreto: 13-4-1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 10, comma 6, che prevede l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle modalita' di elezione e di designazione dei componenti del Consiglio universitario nazionale (CUN), nonche' dell'organizzazione interna e del funzionamento del medesimo Consiglio;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;
Sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A il seguente regolamento:
Titolo I MODALITA' DI ELEZIONE E DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CUN
Art. 1
Rappresentanza del personale docente e ricercatore
2.Ai fini del presente regolamento, nella denominazione di professori ordinari si intendono compresi gli straordinari e in quella di ricercatori si intendono compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento.
3.Gli elettori sono raggruppati in trenta collegi elettorali, individuati con l'ordinanza ministeriale che indice le elezioni, in relazione al numero degli elettori delle singole aree disciplinari e delle singole categorie, accertato dalla stessa ordinanza alla data della sua emanazione. Le variazioni intervenute successivamente non rilevano ai fini della distribuzione dei seggi fra le aree disciplinari e della formazione dei collegi elettorali.
4.Ciascun collegio elettorale elegge un rappresentante al proprio interno. E' eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parita', prevale il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano per eta'.
5.Le quattordici aree disciplinari, individuate dal CUN, sono graduate in ordine decrescente secondo il numero complessivo degli aventi diritto al voto e raggruppate in tre classi: nella prima classe le prime quattro, nella seconda le successive otto, nella terza le ultime due. Alle aree della prima classe sono assegnati tre rappresentanti, alle aree della seconda due, alle aree della terza uno.
6.In ciascuna area della prima classe, ciascuna delle tre categorie di elettori costituisce un separato collegio elettorale.
7.In ciascuna area della seconda classe sono costituiti due collegi elettorali, uno composto dai professori ordinari, l'altro dai professori associati e dai ricercatori. I collegi composti dai professori associati e dai ricercatori eleggono un ricercatore nelle due aree disciplinari nelle quali il rapporto numerico fra le due categorie, accertato con l'ordinanza che indice le elezioni, e' piu' favorevole ai ricercatori; nelle altre aree eleggono un professore associato.
8.In ciascuna area della terza classe e' costituito un collegio elettorale che comprende gli elettori di tutte le categorie ed elegge un professore ordinario. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 341/1990 reca: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari". Si trascrive il testo del relativo art. 10: "Art. 10 (Consiglio universitario nazionale). - 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza delle universita' italiane. 2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine: a) al coordinamento tra le sedi universitarie; b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari; c) alla ripartizione tra le universita' dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica; d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici; e) al piano triennale di sviluppo dell'universita'. 3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'art. 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante. 4. Il CUN e' composto da: a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane; c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma; d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle universita'; e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle universita', designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle universita', designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). 5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2. 6. Le modalita' di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonche' l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) e' comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti. 8. A modifica di quanto previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalita' di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN. 9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal professore piu' anziano in ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza e' richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'universita' interessata designato dal rettore. L'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, e' abrogato". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge n. 13/1991 reca: "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica". Nota agli articoli 1, 3 e 15: - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 341/1990 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
Rettori e studenti
1.Per la designazione dei rappresentanti dei rettori e per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, le sedi universitarie sono raggruppate in quattro distretti territoriali: il primo comprendente le regioni del nord-est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche; il secondo comprendente le regioni del nord-ovest: Piemonte, Lombardia, Liguria; il terzo comprendente le regioni del centro: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo; il quarto comprendente le regioni del sud e delle isole: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
2.La designazione dei rettori e' effettuata dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, in ragione di due rettori per ciascun distretto.
3.I rappresentanti degli studenti sono eletti in ragione di due per ciascun collegio elettorale; il collegio elettorale corrisponde al distretto. Sono elettori ed eleggibili nel collegio tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma attivati nel distretto alla data della emanazione dell'ordinanza che indice le elezioni, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto. Ciascun elettore vota per il nominativo di un candidato. Sono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale lo studente con maggiore anzianita' di iscrizione. A parita' di anzianita' di iscrizione, prevale il piu' anziano di eta'.
Art. 3
Personale tecnico ed amministrativo
1.Per l'elezione di membri di cui alla lettera d) dell'art. 10, comma 4, della legge, sono elettori ed eleggibili tutti i tecnici ed amministrativi di ruolo delle istituzioni universitarie, alla data di emanazione dell'ordinanza che indice le elezioni, costituiti in un unico collegio elettorale. Ciascun elettore vota per un candidato. Sono eletti i cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano per eta'.
Nota agli articoli 1, 3 e 15: - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 341/1990 si veda in nota alle premesse.
Titolo II PROCEDURE ELETTORALI
Art. 4
O r d i n a n z a
1.Il Ministro, con propria ordinanza emanata almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio, indice le elezioni.
Art. 5
Formazione degli elenchi degli elettori e presentazione delle candidature
1.Ai fini della determinazione dell'elettorato, ciascuna istituzione universitaria predispone gli elenchi dei professori (ordinari ed associati), dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento distinti per collegi elettorali, nonche' gli elenchi dell'elettorato degli studenti iscritti e del personale tecnico ed amministrativo. Gli elenchi sono pubblicati mediante affissione presso la sede amministrativa del rettorato e presso le sedi di ogni facolta'. Entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono proporre opposizione al rettore, che decide in via definitiva entro i successivi quindici giorni.
2.Le candidature sono presentate entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La dichiarazione di candidatura, contenente l'indicazione del collegio elettorale cui si riferisce, e' sottoscritta dal candidato con firma autenticata nelle forme di legge. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente e dei ricercatori, la dichiarazione e' presentata alla commissione elettorale centrale di cui all'art. 10, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo e' presentata alla commissione elettorale locale di cui all'art. 9. Ciascuna commissione verifica la regolarita' delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e rimette al Ministero gli elenchi delle candidature ammesse, distinte per collegio elettorale. Gli elenchi formati dalla commissione centrale per i candidati per il personale docente e dei ricercatori, e gli elenchi formati dal Ministero sulla base degli atti delle commissioni elettorali locali, per i candidati degli studenti, distinti per distretto e per i candidati del personale tecnico ed amministrativo, sono trasmessi dal Ministero alle singole sedi universitarie perche' ne curino la pubblicazione entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
Art. 6
Seggi elettorali
1.Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni presso ciascuna istituzione universitaria, con decreto del rettore o direttore, sono istituiti distinti seggi elettorali rispettivamente per l'elezione del personale docente e ricercatore, per le elezioni degli studenti e per le elezioni del personale tecnico ed amministrativo. Per ciascuna elezione possono essere istituiti piu' seggi, in considerazione del numero degli elettori iscritti e del prevedibile afflusso degli elettori. Ove siano istituiti piu' seggi per il personale docente e ricercatore, la ripartizione degli elettori fra gli stessi e' fatta in ragione dei collegi elettorali.
2.Con lo stesso decreto sono nominati i componenti dell'ufficio elettorale di seggio. Ciascun ufficio elettorale di seggio e' composto da un presidente e quattro scrutatori, scelti fra gli elettori del seggio; per le elezioni degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo il presidente e' scelto fra i professori di prima fascia e fra i dirigenti amministrativi. L'ufficio elettorale di seggio e' assistito da un funzionario amministrativo con funzioni di segretario. Per la validita' delle operazioni dell'ufficio e' necessaria la presenza di almeno tre componenti e del segretario. In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni il rettore provvede alla sostituzione.
3.In ogni seggio sono predisposte almeno due cabine per la votazione ed un'urna per raccogliere le schede votate. Nei seggi cui affluiscono elettori appartenenti a diversi collegi elettorali vi e' una distinta urna per ciascun collegio.
Art. 7
Schede elettorali
1.Le schede per le votazioni, di unico colore, sono predisposte, a stampa, a cura dei singoli atenei secondo un modello tipo indicato dal Ministero, distinte per ciascun collegio elettorale. L'indicazione del collegio e' apposta all'esterno in modo che sia leggibile una volta che la scheda e' ripiegata dopo la votazione. Prima delle operazioni di voto, sull'esterno di ciascuna scheda sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria, l'indicazione della sede e, ove occorra, del numero del seggio e la firma del presidente dell'ufficio elettorale di seggio.
Art. 8
Operazioni di voto
1.Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identita' e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal presidente del seggio la scheda di votazione e si ritira nella cabina per apporvi il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.
2.Il voto e' individuale e segreto. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sul lato interno della scheda il nome e il cognome del candidato prescelto, o anche il solo cognome se questo e' sufficiente per identificare il candidato. Sono nulle le schede che recano piu' di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonche' quelle che non permettono di interpretare la volonta' dell'elettore e quelle su cui e' stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsivoglia altro segno diverso da quelli prescritti.
6.Se al seggio appartengono elettori di un solo collegio elettorale, il verbale di cui al comma 5 e' inserito nello stesso plico di cui al comma 4, lettera d). Se al seggio appartengono elettori di piu' collegi elettorali, i plichi di cui al comma 4, lettera d), formati e sigillati distintamente per ciascun collegio, sono riuniti in un plico maggiore, a sua volta sigillato, nel quale viene racchiuso anche il verbale. Il tutto viene quindi rimesso alla commissione elettorale locale.
7.Per plico o contenitore sigillato, nelle presenti disposizioni, si intende una usuale busta, purche' incollata in modo che non sia possibile aprirla senza lacerare la carta, ovvero altro involucro cartaceo o scatola sulle cui chiusure vengono incollate strisce di carta inamovibili. In ogni caso trasversalmente ai lembi delle chiusure sono apposte le firme dei componenti dell'ufficio di seggio, del segretario e degli elettori che lo richiedono.
Art. 9
Commissioni elettorali locali
1.Presso ogni istituzione universitaria e' istituita con decreto del rettore una commissione elettorale locale composta da un professore di prima fascia o da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo che la presiede e da due funzionari, dei quali uno svolge le funzioni di segretario.
2.La commissione ha il compito di accertare la regolarita' delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui all'art. 8 e di procedere alla formulazione di graduatorie distinte.
3.I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso al Ministero a cura degli uffici amministrativi, ai fini di quanto previsto dall'art. 11.
4.Per l'elezione degli studenti e del personale tecnico e amministrativo, la commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarita' delle operazioni elettorali e rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perche' contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.
5.Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche.
Art. 10
Commissione centrale
1.Con decreto del Ministro e' istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'art. 11. La commissione e' presieduta da un consigliere di Stato, designato dal presidente del Consiglio di Stato, ed e' composta da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore designati dal CUN, nonche' da quattro funzionari del Ministero con qualifica non inferiore alla ottava, dei quali uno con funzioni di segretario.
2.La commissione puo' essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
Art. 11
Formazione delle graduatorie finali, esame delle contestazioni e proclamazione degli eletti da parte della commissione centrale.
1.Le operazioni sono pubbliche e del loro inizio e' data tempestiva comunicazione.
2.La commissione, constatata l'integrita' dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi universitarie, la regolarita' delle operazioni elettorali e procede alla formazione delle graduatorie finali.
3.La commissione, sulle questioni insorte in ordine alla regolarita' delle operazioni elettorali, delibera a maggioranza semplice. In relazione alle elezioni dei rappresentanti dei docenti e dei ricercatori la commissione rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perche' contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.
4.Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, la commissione formula distinte graduatorie sulla base dei risultati comunicati dalle singole istituzioni universitarie.
5.Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, la commissione formula graduatorie distinte per distretti sulla base dei risultati comunicati dalle istituzioni universitarie appartenenti al distretto.
6.Esaurite le operazioni di compilazione delle graduatorie, la commissione proclama gli eletti secondo quanto prescritto dagli articoli 1, 2, 3.
7.Di tutte le operazioni e' redatto un processo verbale.
Titolo III PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA
Art. 12
Insediamento ed elezione del presidente
1.Il CUN e' insediato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2.Nella prima adunanza successiva all'insediamento, convocata dal decano dei professori ordinari, il CUN elegge nel suo seno il presidente nella persona di un membro eletto, professore di ruolo di prima fascia, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non e' raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. Alla prima votazione e' eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti; alla seconda votazione e' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
3.L'elezione del presidente e' preceduta dalla presentazione e discussione di candidature.
4.Per le operazioni relative all'elezione del presidente ed alla proclamazione dei risultati, assume le funzioni di presidente il componente del Consiglio, professore di ruolo di prima fascia, piu' anziano di ruolo e, a parita' di anzianita' di ruolo, piu' anziano di eta'.
Art. 13
Funzioni del presidente
1.Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio e ne presiede le sedute, definisce l'ordine del giorno e organizza il lavoro del Consiglio, assegnando gli argomenti da discutere, sentito l'ufficio di presidenza di cui all'art. 9, a singoli relatori o ai presidenti di commissioni permanenti, se istituite; cura i rapporti con gli uffici del Ministero; provvede alla trasmissione dei pareri del Consiglio; convoca e presiede l'ufficio di presidenza; esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.
Art. 14
Vice presidente
1.Con gli stessi criteri e modalita' di cui all'art. 12, il CUN elegge nel suo seno il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 15
Ufficio di presidenza
1.Il CUN elegge a scrutinio segreto nel proprio seno un ufficio di presidenza garantendo la presenza di almeno un professore di prima fascia, di un professore di seconda fascia e di un ricercatore, e di un rappresentante delle categorie di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Per ogni componente e' eletto un supplente appartenente alla medesima categoria.
Nota agli articoli 1, 3 e 15: - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 341/1990 si veda in nota alle premesse.
Art. 16
Funzioni dell'ufficio di presidenza
1.L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni e nell'organizzazione del lavoro del Consiglio.
2.L'ufficio di presidenza, in particolare, collabora con il presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno; si riunisce inoltre ogni volta che il presidente lo ritiene opportuno o, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno tre suoi componenti.
Titolo IV CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE, DELIBERAZIONI
Art. 17
Sessioni del Consiglio
1.Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria sulla base di un calendario annuale prestabilito; si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del Ministro e quando il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, lo ritiene opportuno, o su richiesta motivata di almeno tre membri, approvata dall'ufficio di presidenza, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti in carica. In questo ultimo caso la riunione avviene entro quindici giorni dalla data della richiesta.
Art. 18
Convocazione e ordine del giorno delle sedute
1.La convocazione e' disposta dal presidente che vi provvede per mezzo della segreteria.
2.La convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, e' inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. La convocazione d'urgenza e' ammessa in via eccezionale, ed e' comunicata telegraficamente almeno tre giorni prima della data fissata.
3.Il presidente e' tenuto a inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione e' stata richiesta dal Ministro o da almeno un quinto dei componenti in carica del Consiglio.
4.All'inizio di ciascuna sessione il presidente puo' proporre, se sussistono motivi di particolare urgenza, aggiunte all'ordine del giorno. Sono in ogni caso proposte le aggiunte richieste dal Ministro o da almeno un quinto dei componenti in carica del Consiglio. Le aggiunte sono approvate con voto favorevole del Consiglio. Gli argomenti inseriti all'ordine del giorno aggiuntivo non possono essere trattati prima di ventiquattro ore dalla approvazione della proposta.
5.La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e' tenuta a disposizione dei componenti del Consiglio a partire dal momento della convocazione o, nel caso di aggiunte all'ordine del giorno, dall'approvazione della proposta.
Art. 19
Validita' delle sedute
1.Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio stesso. In qualsiasi momento della seduta il presidente puo' disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Consiglio, la verifica del numero legale.
Art. 20
Ordine della discussione
1.Il presidente assicura la disciplina della seduta e stabilisce l'ordine e le modalita' di discussione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in ordine alle questioni di carattere procedurale.
2.Ogni componente del Consiglio puo' chiedere la parola anche per fatto personale; gli altri componenti eventualmente chiamati in causa possono chiedere la parola anche per fornire chiarimenti. E' facolta' del presidente dare la parola per fatto personale subito o in fine seduta, determinando il tempo massimo dell'intervento.
Art. 21
Ordine delle votazioni
2.La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui essi si riferiscono.
Art. 22
Modalita' delle votazioni
1.Le votazioni sono effettuate, di regola, in modo palese. Se lo dispone il presidente o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio, formulata al termine della discussione, la votazione ha luogo per appello nominale, seguendo l'ordine alfabetico, oppure per scrutinio segreto.
2.La votazione per scrutino segreto e' prescritta, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente regolamento, per le designazioni elettive.
Art. 23
Designazioni elettive
1.Per le designazioni elettive, la votazione ha luogo in base al principio del voto limitato a non piu' di un terzo dei nominativi da designare.
2.Per le votazioni relative a una sola designazione e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; se la maggioranza non e' raggiunta neppure in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.
3.Per le votazioni relative a piu' designazioni risultano eletti coloro che hanno ottenuto piu' voti; in caso di parita', si procede parimenti al ballottaggio.
4.Se la designazione riguarda cariche rappresentative di particolare rilievo da affidare a persone estranee al Consiglio, il profilo scientifico dei candidati e' illustrato per iscritto da un membro del Consiglio, e la relazione e' posta a disposizione di tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima della votazione.
Art. 24
Validita' delle votazioni e maggioranza per le delibere
1.Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti, e con un numero di voti favorevoli comunque superiore al quarto dei componenti in carica del Consiglio.
2.Nessun componente del Consiglio puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente, o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.
Art. 25
Verbali delle sedute
1.Il verbale della seduta e' redatto in forma sintetica dal segretario. Il segretario e' nominato preventivamente dal presidente fra i componenti del Consiglio. In caso di impedimento o di assenza del segretario, il presidente nomina un sostituto.
2.Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione e dal voto su singoli argomenti, nonche' di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione, pronunciata nel corso della seduta.
3.Nella seduta successiva il Consiglio approva il verbale dando atto della sua conformita' alla discussione e alle deliberazioni adottate. Eventuali osservazioni sono formulate per iscritto o verbalmente in questa sede.
Titolo V COMITATI E COMMISSIONI
Art. 26
Funzioni istruttorie
1.Per il lavoro istruttorio o di studio e di approfondimento di singole questioni, il CUN puo' articolarsi in commissioni e comitati, anche a carattere permanente.
2.I comitati si riuniscono, di norma, in occasione delle sedute del Consiglio.
3.I comitati e le commissioni nominano al loro interno un presidente o coordinatore che provvede alla convocazione di sua iniziativa, a richiesta del presidente, ovvero in seguito a richiesta di almeno un terzo dei componenti.
4.Le commissioni possono essere convocate in seduta diversa da quella del Consiglio ovvero anche in seduta congiunta.
Art. 27
Gruppi di lavoro
1.Per la trattazione di temi specifici il Consiglio puo' costituire gruppi di lavoro a carattere temporaneo.
Art. 28
R e l a t o r i
1.Non possono fungere da relatori i componenti del Consiglio che hanno preso parte, in qualsiasi momento e in qualsiasi sede, alla formazione dell'atto sul quale il Consiglio e' chiamato a pronunciarsi.
2.I relatori illustrano al Consiglio il testo della deliberazione da adottare. Al termine della discussione la proposta viene posta in votazione; se non e' approvata, il Consiglio adotta i provvedimenti che ritiene piu' opportuni e, nel caso di argomenti affidati a singoli relatori, procede alla loro sostituzione.
Titolo VI CORTE DI DISCIPLINA
Art. 29
Corte di disciplina
1.La corte di disciplina per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori e' composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori, tutti eletti in seno al CUN. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con voto limitato a tre nominativi di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore.
2.Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento.
3.A parita' di voti e' eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo e' eletto il candidato piu' anziano di eta'.
4.L'elezione del presidente nella persona di un professore di prima fascia, viene effettuata a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo. E' eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Se al secondo scrutinio non e' stata ancora raggiunta la maggioranza, allo scrutinio successivo e' eletto il candidato che riporta piu' voti.
5.Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal professore di prima fascia piu' anziano di ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
Art. 30
Convocazione e deliberazioni della corte di disciplina
1.La corte di disciplina e' convocata dal presidente. La convocazione reca l'ordine del giorno con l'indicazione dei provvedimenti disciplinari che devono essere trattati. E' inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
3.Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, la corte giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza e' richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate.
4.Il presidente affida l'istruttoria dei singoli procedimenti a un componente della corte. Le funzioni di relatore sono svolte da un rappresentante dell'universita' delegato dal rettore.
5.Il procedimento si svolge nel rispetto del diritto di difesa dell'incolpato, il quale ha facolta' di essere ascoltato personalmente e di produrre memorie difensive.
Titolo VII UFFICIO DI SEGRETERIA
Art. 31
Ufficio di segreteria
1.Il CUN si avvale di un ufficio di segreteria tecnico-organizzativa, costituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto del Ministro nell'ambito del servizio per il supporto agli organi collegiali di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419.
2.Con il medesimo decreto e' fissato l'organico dell'ufficio, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero, del quale fa parte un funzionario con qualifica dirigenziale con funzioni di segretario generale.
3.Alle sedute del CUN puo' assistere, ove necessario, un impiegato dell'ufficio di segreteria con qualifica non inferiore alla settima.
Nota all'art. 31: - Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 419/1990 (Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente: "Art. 7 (Servizio per il supporto agli organi collegiali). - 1. Il servizio: a) provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento degli organi collegiali indicati nel presente regolamento; b) organizza gli uffici di segreteria ed altri eventuali uffici ausiliari dei predetti organi assicurando il collegamento tra gli stessi e le attrezzature del Ministero. 2. Il servizio provvede altresi' ad assicurare, avvalendosi anche del personale e delle attrezzature a disposizione delle strutture del Ministero, i servizi di segreteria di comitati, commissioni e gruppi di studio. 3. Il servizio coadiuva gli organi collegiali nella predisposizione delle rispettative norme interne".
Titolo VIII NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 32
Disposizioni finali e transitorie
1.Ogni riferimento alle universita' contenuto nel presente regolamento e' da intendersi esteso agli istituti di istruzione universitaria ed agli istituti superiori ad ordinamento speciale.
2.Per la prima tornata elettorale indetta ai sensi del presente regolamento, il termine di cui all'art. 4 non trova applicazione e l'ordinanza elettorale e' emanata almeno settantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni; gli altri termini della procedura elettorale possono essere ridotti fino alla meta'.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SALVINI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1996
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 22
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