LEGGE 12 marzo 1996, n. 164
Entrata in vigore della legge: 29/3/1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardanti l'Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 112 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Accordo - art. 1
ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "Comunita'", da una parte, e la FEDERAZIONE RUSSA, in appresso denominata "Russia", dall'altra, CONSIDERATA l'importanza dei vincoli storici tra la Comunita', gli Stati membri e la Russia e dei loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Russia desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, dall'altra, in appresso denominato "accordo del 1989", VISTO l'impegno della Comunita' e degli Stati membri, che agiscono del quadro dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992, e della Russia a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato, VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, nonche' in alti consessi, CONSIDERATO il deciso impegno delle Comunita', degli Stati membri e della Russia per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento, RIBADENDO che la Comunita', gli Stati membri e la Russia si impegnano a rispettare gli obiettivi e i principi enunciati nella Carta europea per l'energia, del 17 dicembre 1991, e nella dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993, PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, RITENENDO che la piena applicazione del partenariato presupponga il proseguimento e il completamento delle riforme politiche ed economiche in Russia, DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale tra i paesi dell'ex URSS nei settori contemplati del presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione, DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO delle disponibilita' della Comunita' a fornire l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione delle riforme economiche in Russia e per sviluppare la cooperazione economica, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' il graduale ravvicinamento tra la Russia e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonche' la progressiva integrazione della Russia nel sistema commerciale internazionale aperto, CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominata GATT), modificato dai negoziati commerciali dell'Uruguay Round, e tenendo conto della creazione dell'Organizzazione commerciale mondiale, in appresso denominata "OCM", RICONOSCENDO che la Russia non e' piu' un paese a commercio di Stato, bensi' un paese con un'economia in transizione, e che la cooperazione tra le Parti nelle forme previste dal presente accordo favorira' il costante progresso verso l'economia di mercato, CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti lo stabilimento delle societa', la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali, PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e in particolare lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica, DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore, TENENDO PRESENTE che le Parti intendono sviluppare la cooperazione nel settore spaziale, vista la complementarita' delle rispettive attivita' in materia, Desiderosi di promuovere una cooperazione culturale e di ampliare il flusso delle informazioni, CONVENGONO: ARTICOLO 1 E' istituito un partenariato tra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare tra di esse strette relazioni nel settore, - promuovere il commercio, gli investimenti e armoniose relazioni economiche tra le Parti, in base ai principi dell'economia di mercato, ai fini di uno sviluppo sostenibile in entrambe, - potenziare la liberta' in materia politica ed economica, - sostenere gli sforzi intrapresi dalla Russia per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato, - gettare le basi per una cooperazione a carattere economico, sociale, finanziario e culturale basata sui principi del reciproco vantaggio, della reciproca responsabilita' e del reciproco sostegno, - promuovere le attivita' di interesse comune, fornire un contesto appropriato per la progressiva integrazione tra la Russia e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa, preparare il terreno alla futura creazione di una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Russia, che copra praticamente tutti gli scambi di beni tra le Parti, e all'instaurazione del libero stabilimento delle societa', del libero commercio transfrontaliero di servizi e della libera circolazione dei capitali.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo definiti, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa e' alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del partenariato e del presente accordo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Le Parti si impegnano, quando le circostanze lo consentiranno, ad esaminare la possibilita' di ampliare i titoli pertinenti dell'accordo, segnatamente il Titolo III e l'articolo 53, per instaurare fra di esse una zona di libero scambio. Il Consiglio di cooperazione puo' fare alle Parti raccomandazioni al riguardo. Agli eventuali ampliamenti si potra' procedere soltanto previo accordo tra le Parti conformemente alle rispettive procedure. Le Parti esamineranno insieme, nel 1998, se le circostanze consentono di avviare negoziati per la creazione della zona di libero scambio.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Le Parti si impegnano ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifiche da apportare a qualsiasi parte dell'accordo per le mutate circostanze, in particolare a seguito dell'adesione della Russia al GATT/OCM. Il primo esame avverra' dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data e' precedente, nel momento in cui la Russia aderira' al GATT/OCM.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso dalla Russia a norma del presente accordo non si applica per un periodo transitorio di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente accordo per i vantaggi di cui all'allegato 1 concessi dalla Russia agli altri paesi dell'ex URSS. Se del caso, le Parti possono decidere di comune accordo di prolungare questo periodo per settori specifici. 2. Per quanto riguarda il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del Titolo III, il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 scade dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data e' precedente, nel momento in cui la Russia aderira' al GATT/OCM.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Russia, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzera' i vincoli tra la Russia e l'Unione europea. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; - condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita'; - impegnera' le Parti a collaborare per le questioni riguardanti l'osservanza dei principi della democrazia e la tutela dei diritti dell'uomo, tenendo, all'occorrenza, consultazioni sulle questioni inerenti alla loro applicazione.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 1. In linea di massima, si terranno riunioni semestrali tra il Presidente del Consiglio dell'Unione europea e il Presidente della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e il Presidente della Russia, dall'altra. 2. A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del Consiglio di cooperazione creato a norma dell'articolo 90 e in altre occasioni tra cui, previo mutuo accordo, la troika dell'Unione europea.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente: - organizzando riunioni semestrali a livello di alti funzionari tra la troika dell'Unione europea e rappresentanti della Russia; - avvalendosi pienamente dei canali diplomatici; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, comprese le riunioni di esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare il dialogo politico.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito della Commissione parlamentare per la cooperazione creata a norma dell'articolo 95.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento generale della nazione piu' favorita di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del GATT. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: a) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero; b) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona. Il significato dei termini "unione doganale" e "zona di libero scambio" e' quello indicato al paragrafo 8 dell'articolo XXIV del GATT o definito secondo la procedura di cui al paragrafo 10 del medesimo articolo del GATT; c) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 1. I prodotti del territorio di una Parte importati nel territorio dell'altra Parte non sono soggetti ne' direttamente ne' indirettamente a tasse interne o ad altri oneri interni di nessuna specie, fatta eccezione per quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti interni simili. 2. A questi prodotti viene inoltre concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per la vendita interna, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'uso di questi prodotti. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dei vari oneri relativi al trasporto interno basati esclusivamente sulla gestione economica del mezzo di trasporto e non sulla nazionalita' del prodotto. 3. L'articolo III, paragrafi 8, 9 e 10 del GATT si applica, mutatis mutandis, tra le Parti.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 1. Le Parti convengono che la liberta' di transito e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il libero transito attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti: 1) Articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d e 5; 2) Articolo VIII; 3) Articolo IX; 4) Articolo X.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le Parti, queste ultime si concedono reciprocamente l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia a cui abbiano aderito conformemente alle rispettive legislazioni. Dette legislazioni vengono applicate in base alla regola della nazione piu' favorita e fatte salve le eccezioni elencate all'articolo 10, paragrafo 2 del presente accordo. Si terra' conto delle condizioni in cui le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 1. Le merci originarie della Russia vengono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21 del presente accordo nonche' le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunita'. 2. Le merci originarie della Comunita' vengono importate in Russia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21 e dell'allegato 2 del presente accordo.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 Finche' la Russia aderisce al GATT/OCM, le Parti si consulteranno in sede di Comitato di cooperazione sulle rispettive politiche tariffarie all'importazione, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Fra l'altro, dette consultazioni verranno proposte prima di aumentare la protezione tariffaria.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17 1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente aumentati o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o la Russia, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 2. Prima di prendere qualsiasi provvedimento, oppure subito dopo in caso di applicazione del paragrafo 4, la Comunita' o la Russia, a seconda dei casi, fornisce al Comitato di cooperazione tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti avviano tempestivamente consultazioni in sede di Comitato di cooperazione. 3. Se, al termine delle consultazioni, le Parti non dovessero giungere, entro 30 giorni dalla data in cui e' stato adito il Comitato di cooperazione, ad un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati oppure prendere altre misure appropriate, nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio. 4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono prendere le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. 6. Se una Parte prende una misura di salvaguardia a norma delle disposizioni del presente articolo, l'altra Parte e' libera di venir meno agli obblighi previsti dal presente Titolo nei confronti della prima per un volume di scambi sostanzialmente equivalente. Prima di agire in tal senso, l'altra Parte deve comunque proporre consultazioni e non adotta le misure di cui sopra se si e' raggiunto un accordo entro 45 giorni dalla data in cui sono state proposte le consultazioni. 7. Il diritto di venir meno agli obblighi, di cui al paragrafo 6, non viene esercitato per i primi tre anni di applicazione di una misura di salvaguardia, purche' detta misura sia stata presa in seguito ad un aumento radicale delle importazioni, per un massimo di quattro anni e conformemente alle disposizioni del presente accordo.
Accordo - art. 18
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