LEGGE 12 marzo 1996, n. 164

Type Legge
Publication 1996-03-12
Ultimo aggiornamento 1996-03-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 29/3/1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardanti l'Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 112 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

Accordo - art. 1

ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "Comunita'", da una parte, e la FEDERAZIONE RUSSA, in appresso denominata "Russia", dall'altra, CONSIDERATA l'importanza dei vincoli storici tra la Comunita', gli Stati membri e la Russia e dei loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Russia desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, dall'altra, in appresso denominato "accordo del 1989", VISTO l'impegno della Comunita' e degli Stati membri, che agiscono del quadro dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992, e della Russia a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato, VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, nonche' in alti consessi, CONSIDERATO il deciso impegno delle Comunita', degli Stati membri e della Russia per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento, RIBADENDO che la Comunita', gli Stati membri e la Russia si impegnano a rispettare gli obiettivi e i principi enunciati nella Carta europea per l'energia, del 17 dicembre 1991, e nella dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993, PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, RITENENDO che la piena applicazione del partenariato presupponga il proseguimento e il completamento delle riforme politiche ed economiche in Russia, DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale tra i paesi dell'ex URSS nei settori contemplati del presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione, DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO delle disponibilita' della Comunita' a fornire l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione delle riforme economiche in Russia e per sviluppare la cooperazione economica, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' il graduale ravvicinamento tra la Russia e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonche' la progressiva integrazione della Russia nel sistema commerciale internazionale aperto, CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominata GATT), modificato dai negoziati commerciali dell'Uruguay Round, e tenendo conto della creazione dell'Organizzazione commerciale mondiale, in appresso denominata "OCM", RICONOSCENDO che la Russia non e' piu' un paese a commercio di Stato, bensi' un paese con un'economia in transizione, e che la cooperazione tra le Parti nelle forme previste dal presente accordo favorira' il costante progresso verso l'economia di mercato, CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti lo stabilimento delle societa', la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali, PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e in particolare lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica, DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore, TENENDO PRESENTE che le Parti intendono sviluppare la cooperazione nel settore spaziale, vista la complementarita' delle rispettive attivita' in materia, Desiderosi di promuovere una cooperazione culturale e di ampliare il flusso delle informazioni, CONVENGONO: ARTICOLO 1 E' istituito un partenariato tra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare tra di esse strette relazioni nel settore, - promuovere il commercio, gli investimenti e armoniose relazioni economiche tra le Parti, in base ai principi dell'economia di mercato, ai fini di uno sviluppo sostenibile in entrambe, - potenziare la liberta' in materia politica ed economica, - sostenere gli sforzi intrapresi dalla Russia per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato, - gettare le basi per una cooperazione a carattere economico, sociale, finanziario e culturale basata sui principi del reciproco vantaggio, della reciproca responsabilita' e del reciproco sostegno, - promuovere le attivita' di interesse comune, fornire un contesto appropriato per la progressiva integrazione tra la Russia e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa, preparare il terreno alla futura creazione di una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Russia, che copra praticamente tutti gli scambi di beni tra le Parti, e all'instaurazione del libero stabilimento delle societa', del libero commercio transfrontaliero di servizi e della libera circolazione dei capitali.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo definiti, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa e' alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del partenariato e del presente accordo.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Le Parti si impegnano, quando le circostanze lo consentiranno, ad esaminare la possibilita' di ampliare i titoli pertinenti dell'accordo, segnatamente il Titolo III e l'articolo 53, per instaurare fra di esse una zona di libero scambio. Il Consiglio di cooperazione puo' fare alle Parti raccomandazioni al riguardo. Agli eventuali ampliamenti si potra' procedere soltanto previo accordo tra le Parti conformemente alle rispettive procedure. Le Parti esamineranno insieme, nel 1998, se le circostanze consentono di avviare negoziati per la creazione della zona di libero scambio.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Le Parti si impegnano ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifiche da apportare a qualsiasi parte dell'accordo per le mutate circostanze, in particolare a seguito dell'adesione della Russia al GATT/OCM. Il primo esame avverra' dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data e' precedente, nel momento in cui la Russia aderira' al GATT/OCM.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso dalla Russia a norma del presente accordo non si applica per un periodo transitorio di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente accordo per i vantaggi di cui all'allegato 1 concessi dalla Russia agli altri paesi dell'ex URSS. Se del caso, le Parti possono decidere di comune accordo di prolungare questo periodo per settori specifici. 2. Per quanto riguarda il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del Titolo III, il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 scade dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data e' precedente, nel momento in cui la Russia aderira' al GATT/OCM.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Russia, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzera' i vincoli tra la Russia e l'Unione europea. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; - condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita'; - impegnera' le Parti a collaborare per le questioni riguardanti l'osservanza dei principi della democrazia e la tutela dei diritti dell'uomo, tenendo, all'occorrenza, consultazioni sulle questioni inerenti alla loro applicazione.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 1. In linea di massima, si terranno riunioni semestrali tra il Presidente del Consiglio dell'Unione europea e il Presidente della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e il Presidente della Russia, dall'altra. 2. A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del Consiglio di cooperazione creato a norma dell'articolo 90 e in altre occasioni tra cui, previo mutuo accordo, la troika dell'Unione europea.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente: - organizzando riunioni semestrali a livello di alti funzionari tra la troika dell'Unione europea e rappresentanti della Russia; - avvalendosi pienamente dei canali diplomatici; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, comprese le riunioni di esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare il dialogo politico.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito della Commissione parlamentare per la cooperazione creata a norma dell'articolo 95.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento generale della nazione piu' favorita di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del GATT. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: a) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero; b) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona. Il significato dei termini "unione doganale" e "zona di libero scambio" e' quello indicato al paragrafo 8 dell'articolo XXIV del GATT o definito secondo la procedura di cui al paragrafo 10 del medesimo articolo del GATT; c) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 1. I prodotti del territorio di una Parte importati nel territorio dell'altra Parte non sono soggetti ne' direttamente ne' indirettamente a tasse interne o ad altri oneri interni di nessuna specie, fatta eccezione per quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti interni simili. 2. A questi prodotti viene inoltre concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per la vendita interna, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'uso di questi prodotti. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dei vari oneri relativi al trasporto interno basati esclusivamente sulla gestione economica del mezzo di trasporto e non sulla nazionalita' del prodotto. 3. L'articolo III, paragrafi 8, 9 e 10 del GATT si applica, mutatis mutandis, tra le Parti.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 1. Le Parti convengono che la liberta' di transito e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il libero transito attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti: 1) Articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d e 5; 2) Articolo VIII; 3) Articolo IX; 4) Articolo X.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le Parti, queste ultime si concedono reciprocamente l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia a cui abbiano aderito conformemente alle rispettive legislazioni. Dette legislazioni vengono applicate in base alla regola della nazione piu' favorita e fatte salve le eccezioni elencate all'articolo 10, paragrafo 2 del presente accordo. Si terra' conto delle condizioni in cui le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 1. Le merci originarie della Russia vengono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21 del presente accordo nonche' le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunita'. 2. Le merci originarie della Comunita' vengono importate in Russia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21 e dell'allegato 2 del presente accordo.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16 Finche' la Russia aderisce al GATT/OCM, le Parti si consulteranno in sede di Comitato di cooperazione sulle rispettive politiche tariffarie all'importazione, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Fra l'altro, dette consultazioni verranno proposte prima di aumentare la protezione tariffaria.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17 1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente aumentati o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o la Russia, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 2. Prima di prendere qualsiasi provvedimento, oppure subito dopo in caso di applicazione del paragrafo 4, la Comunita' o la Russia, a seconda dei casi, fornisce al Comitato di cooperazione tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti avviano tempestivamente consultazioni in sede di Comitato di cooperazione. 3. Se, al termine delle consultazioni, le Parti non dovessero giungere, entro 30 giorni dalla data in cui e' stato adito il Comitato di cooperazione, ad un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati oppure prendere altre misure appropriate, nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio. 4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono prendere le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. 6. Se una Parte prende una misura di salvaguardia a norma delle disposizioni del presente articolo, l'altra Parte e' libera di venir meno agli obblighi previsti dal presente Titolo nei confronti della prima per un volume di scambi sostanzialmente equivalente. Prima di agire in tal senso, l'altra Parte deve comunque proporre consultazioni e non adotta le misure di cui sopra se si e' raggiunto un accordo entro 45 giorni dalla data in cui sono state proposte le consultazioni. 7. Il diritto di venir meno agli obblighi, di cui al paragrafo 6, non viene esercitato per i primi tre anni di applicazione di una misura di salvaguardia, purche' detta misura sia stata presa in seguito ad un aumento radicale delle importazioni, per un massimo di quattro anni e conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18 Il presente Titolo, e in particolare l'articolo 17, non pregiudicano ne' compromettono minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna. Per quanto riguarda le inchieste antidumping o antisovvenzioni, ciascuna Parte accetta di esaminare le richieste dell'altra e di informare le parti interessate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali verra' presa la decisione definitiva. Prima di istituire dazi antidumping o compensativi, ciascuna Parte fa il possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.

Accordo - art. 19

ARTICOLO 19 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprieta' intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Accordo - art. 20

ARTICOLO 20 Il presente Titolo lascia impregiudicate le disposizioni dell'accordo tra la Comunita' economica europea e la Federazione russa al commercio dei prodotti tessili siglato il 12 giugno 1993 e applicato con effetto retroattivo dal 1 gennaio 1993. Inoltre, l'articolo 15 del presente accordo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata.

Accordo - art. 21

ARTICOLO 21 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati: - dalle disposizioni del presente Titolo, fatta eccezione per l'articolo 15 e, - al momento della sua entrata in vigore, dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio. 2. La creazione di un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche avviene secondo le disposizioni del protocollo n. 1 allegato al presente accordo.

Accordo - art. 22

ARTICOLO 22 Commercio di materiali nucleari 1. Gli scambi di materiali nucleari sono disciplinati: - dalle disposizioni del presente accordo, esclusi gli articoli 15 e 17, paragrafi da 1 a 5 e paragrafo 7; - dalle disposizioni degli articoli 6, 7, 14 e 15, paragrafi 1, 2, 3, prima frase, e paragrafi 4 e 5 dell'accordo del 1989; - dallo scambio di lettere allegato. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le Parti decidono di prendere tutte le disposizioni necessarie per giungere a un'intesa sugli scambi di materiali nucleari entro il 1 gennaio 1997. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fintantoche' non viene raggiunta detta intesa. 4. Le Parti si adoperano per concludere un accordo in materia di salvaguardie nucleari, protezione fisica e cooperazione amministrativa nel quadro dei trasferimenti di materiali nucleari. Fino all'entrata in vigore di tale accordo, si applicano, per il trasferimento di materiali nucleari, le rispettive legislazioni e gli obblighi internazionali delle Parti in materia di non proliferazione. 5. Per l'applicazione del regime di cui al paragrafo 1: - il riferimento a "questo accordo" contenuto nell'articolo 6 e nell'articolo 15, paragrafo 5 dell'accordo del 1989 indica il re- gime istituito dal paragrafo 1 del presente articolo; - il riferimento a "questo accordo" contenuto nell'articolo 17, paragrafo 6 del presente accordo indica l'articolo 15 dell'accordo del 1989; - il riferimento alle "Parti contraenti" contenuto negli articoli 6, 7, 14 e 15 dell'accordo del 1989 indica le Parti del presente accordo; - il riferimento al "Comitato misto" contenuto nell'articolo 15 dell'accordo del 1989 indica il Comitato di cooperazione di cui all'articolo 92 del presente accordo.

Accordo - art. 23

ARTICOLO 23 1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunita' e i suoi Stati membri evitano che i cittadini russi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. 2. Conformemente alle condizioni e procedure applicabili in Russia, questo paese concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio.

Accordo - art. 24

ARTICOLO 24 Coordinamento della previdenza sociale Le Parti concludono accordi al fine di: 1) adottare, secondo le condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro, le disposizioni necessarie al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalita' russa legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro e, se del caso, per i loro familiari legalmente residenti nello stesso territorio. Dette disposizioni devono garantire in particolare che: - tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza trascorsi dai lavoratori in questione nei vari Stati membri vengano cumulati ai fini delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' nonche' per l'assistenza medica a favore di detti lavoratori e, se del caso, dei loro familiari; - tutte le pensioni di vecchiaia e di reversibilita' e quelle in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali, o pensioni per l'invalidita' che ne consegue, siano liberamente trasferibili, fatta eccezione per le prestazioni speciali non contributive, al tasso previsto dalla legislazione dello Stato membro o degli Stati debitori; - se del caso, i lavoratori in questione ricevano assegni familiari per i summenzionati membri della loro famiglia; 2) adottare, secondo le condizioni e modalita' applicabili, in Russia, le disposizioni necessarie per concedere ai lavoratori di uno Stato membro legalmente impiegati in Russia e ai loro familiari legalmente residenti in tale paese, un trattamento simile a quello di cui al secondo e terzo trattino del paragrafo 1).

Accordo - art. 25

ARTICOLO 25 Le misure prese in conformita' dell'articolo 24 non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Russia qualora detti accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini degli Stati membri o della Russia.

Accordo - art. 26

ARTICOLO 26 Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.

Accordo - art. 27

ARTICOLO 27 Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 23 e 26.

Accordo - art. 28

ARTICOLO 28 1. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo per le societa' che si stabiliscono sul loro territorio. 2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato 3, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle consociate comunitarie delle societa' russe un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle altre societa' comunitarie oppure, se piu' favorevole, alle societa' comunitarie consociate di societa' di paesi terzi. 3. Fatte salve le riserve elencate all'allegato 4, conformemente alle sue legislazioni e normative, la Russia concede alle consociate russe delle societa' comunitarie un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle altre societa' russe oppure, se piu' favorevole, alle societa' russe consociate di societa' di paesi terzi. 4. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra, concedono rispettivamente alle filiali delle societa' russe e comunitarie un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle filiali di societa' dei paesi terzi. 5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attivita' specifici per le consociate di societa' dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima. Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 le societa' stabilite nella Comunita' e in Russia alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le societa' stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.

Accordo - art. 29

ARTICOLO 29 Le disposizioni dell'articolo 28 del presente accordo e le seguenti disposizioni si applicano ai servizi bancari e assicurativi di cui all'allegato 6. 1. Per quanto riguarda i servizi bancari di cui all'allegato 6, parte B, la natura del trattamento concesso dalla Russia ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 in materia di stabilimento esclusivamente mediante la creazione di consociate e ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3 viene specificata all'allegato 7, parte A. Per quanto riguarda i servizi assicurativi di cui all'allegato 6, parte A, la natura del trattamento concesso dalla Russia ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 viene specificata all'allegato 7, parte B. 2. Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente accordo, alle Parti non viene impedito di prendere misure cautelari, ad esempio per tutelare investitori, depositanti, titolari di polizze assicurative o persone nei cui confronti un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Non ci si puo' avvalere di tali misure per eludere gli obblighi imposti alle Parti dall'accordo. Nessuna disposizione dell'accordo puo' essere invocata per chiedere a una Parte di rivelare informazioni inerenti agli affari e ai conti dei singoli clienti o informazioni riservate o esclusive in possesso di organismi pubblici. 3. Fatte salve le disposizioni della Parte A, paragrafo 1, lettere d) e e) e dell'allegato 7, la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra, evitano di adottare nuove normative o misure tali da introdurre una discriminazione o aggravarla rispetto alla situazione esistente alla data della firma dell'accordo per quanto riguarda le condizioni di stabilimento delle societa' dell'altra Parte sul territorio rispetto alle loro societa'. Le Parti decidono di includere nell'idea di "aggravare la discriminazione" il peggioramento, il prolungamento o il ripristino delle condizioni discriminatorie dopo l'attuale periodo di applicazione. 4. Ai fini del presente accordo e per quanto riguarda le attivita' bancarie, una societa' viene considerata una consociata russa di una societa' comunitaria se quest'ultima detiene oltre il cinquanta per cento (50%) del suo capitale azionario.

Accordo - art. 30

ARTICOLO 30 Ai fini del presente accordo: a) per "stabilimento" s'intende il diritto per le societa' comunitarie o russe ai sensi della lettera h) del presente articolo di intraprendere attivita' economiche aprendo consociate o filiali in Russia o nella Comunita'. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'articolo 29, per "stabilimento" s'intende il diritto per le societa' comunitarie o russe ai sensi della lettera h) del presente articolo di intraprendere attivita' economiche aprendo consociate o filiali in Russia o nella Comunita', dopo aver ottenuto una licenza dalle autorita' competenti in conformita' della legislazione e delle normative applicabili in ciascuna delle Parti; b) per "consociata" di una societa' si intende una societa' controllata dalla prima; c) per "attivita' economiche" s'intendono le attivita' di natura industriale, commerciale e professionale, compresi i servizi finanziari; d) per "filiale" di una societa' s'intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere transazioni nell'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione; e) per "consociata comunitaria" o "consociata russa" s'intende rispettivamente una "societa' comunitaria" o una "societa' russa", come definita in appresso, che sia al tempo stesso una consociata, rispettivamente, di una "societa' russa" o di una "societa' comunitaria"; f) per cittadino di uno Stato membro o della Russia s'intende una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Russia conformemente alle rispettive legislazioni; g) per "attivita'" s'intendono le attivita' economiche. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'articolo 29, per "attivita'" s'intende il proseguimento di tutte le attivita' economiche autorizzate dalla licenza rilasciata alla societa' dalle autorita' competenti conformemente alle leggi e normative vigenti in ciascuna delle Parti; h) per "societa' comunitaria" o "societa' russa" s'intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Russia che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' sul territorio della Comunita' o della Russia. Tuttavia, una societa' costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Russia che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunita' o della Russia viene considerata una societa' comunitaria o russa se le sue attivita' sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Russia. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo o del capitolo III le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Russia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Russia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Russia in conformita' delle rispettive legislazioni. Ai fini della presente disposizione, si considera che rientrano nel trasporto marittimo internazionale le operazioni di trasporto intermodale che implicano una tratta marittima, fatte salve le restrizioni applicabili in materia di nazionalita' per il trasporto di merci e di passeggeri con altri mezzi di trasporto. i) Ai sensi dell'articolo 29 e dell'allegato 7, per i servizi bancari di cui all'allegato 6, parte B, l'espressione "consociata russa" o "consociata comunitaria", definita alla lettera e), indica una consociata che e' una banca in conformita', rispettivamente, della legislazione della Russia o di uno Stato membro. Ai sensi dell'articolo 29 e dell'allegato 7, per i servizi bancari di cui all'allegato 6, parte B, l'espressione "societa' comunitaria" o "societa' russa", definita alla lettera h), indica una societa' che e' una banca in conformita', rispettivamente, della legislazione di uno Stato membro o della Russia.

Accordo - art. 31

ARTICOLO 31 Fatto salvo l'articolo 100, le disposizioni del presente Titolo non pregiudicano l'applicazione, ad opera delle Parti, delle misure necessarie per impedire l'elusione delle misure concernenti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

Accordo - art. 32

ARTICOLO 32 1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una societa' comunitaria o russa stabilita, rispettivamente, sul territorio della Comunita' o della Russia ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate, filiali o joint venture, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Comunita' o della Russia, cittadini degli Stati membri della Comunita' e della Russia, purche' si tratti di quadri principali ai sensi del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate, filiali o joint venture. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri principali delle summenzionate societa', in appresso de- nominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa (filiale, consociata o joint venture) sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento; - coordinano l'attivita' degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni rela- tive al personale; b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attivita' imprenditoriali che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; c) per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

Accordo - art. 33

ARTICOLO 33 Le Parti riconoscono che e' importante concedersi reciprocamente il trattamento nazionale in materia di stabilimento e, ove non previsto, di attivita' delle rispettive societa' sui loro territori e decidono di perseguire questo obiettivo ricercando una soluzione reciprocamente soddisfacente e basandosi sulle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.

Accordo - art. 34

ARTICOLO 34 1. Le Parti si adoperano per evitare di prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. 2. Entro la fine del terzo anno dalla firma dell'accordo, e successivamente a scadenze regolari, le Parti esaminano in sede di Consiglio di cooperazione: - le misure introdotte da ciascuna di esse dopo la firma dell'accordo, riguardanti lo stabilimento o l'attivita' delle societa' di una Parte sul territorio dell'altra e oggetto degli impegni assunti a norma dell'articolo 28; - se sia possibile per le Parti assumere: = l'obbligo di non prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle rispettive societa' piu' restrittive rispetto alla situazione esistente al momento dell'esame, qualora cio' non sia gia' previsto, o = altri obblighi che ne limitino la liberta' di azione in settori concordati tra le Parti per quanto riguarda gli impegni assunti all'articolo 28. Qualora, dopo questo esame, una Parte ritenga che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendono la situazione nettamente piu' restrittiva, per quanto riguarda lo stabilimento o l'attivita' delle societa' della prima Parte nel territorio dell'altra, rispetto alla situazione esistente alla data della firma dell'accordo, questa Parte puo' chiedere all'altra di avviare consultazioni. In tal caso, si applicano le disposizioni della Parte A dell'allegato 8. 3. Ai fini del presente articolo, si prendono le misure indicate alla Parte B dell'allegato 8. 4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 51. Le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 51.

Accordo - art. 35

ARTICOLO 35 1. L'articolo 28 non si applica al trasporto aereo, sulle acque interne e marittimo. 2. Tuttavia, come indicato piu' avanti, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime comprendenti operazioni di trasporto intermodale che implicano una tratta marittima, ciascuna Parte autorizza le societa' dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se piu' favorevoli, alle consociate e filiali di societa' di paesi terzi, conformemente alle legislazioni e normative vigenti in ciascuna Parte. 3. Dette attivita' comprendono, fra l'altro: a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione; b) l'acquisto e la rivendita di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, necessari per la fornitura di un servizio intermodale; c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni); e) la conclusione di accordi commerciali con altre agenzie marittime; f) le operazioni effettuate a nome delle societa', tra cui l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

Accordo - art. 36

ARTICOLO 36 Per i settori elencati nell'allegato 5 del presente accordo, le Parti si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi altro paese per i servizi transfrontalieri prestati da societa' della Comunita' o della Russia sul territorio, rispettivamente, della Russia o della Comunita', in conformita' delle legislazioni e normative in vigore in ciascuna delle Parti.

Accordo - art. 37

ARTICOLO 37 Fatto salvo l'articolo 48 del presente accordo, le Parti autorizzano, per i settori elencati nell'allegato 5 del presente accordo, la circolazione temporanea delle persone fisiche che rappresentano una societa' comunitaria o russa e chiedono l'ingresso temporaneo per negoziare servizi transfrontalieri o concludere accordi per questi servizi per la societa' in questione, a condizione che detti rappresentanti non procedano a vendite dirette al pubblico e che non forniscano direttamente i servizi in questione.

Accordo - art. 38

ARTICOLO 38 1. Per i settori elencati nell'allegato 5, ciascuna Parte puo' regolamentare le condizioni per la fornitura di servizi transfrontalieri sul suo territorio. Trattandosi di normative di applicazione generale, e' necessaria un'applicazione equa, obiettiva e imparziale. 2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni degli articoli 36 e 50. 3. Al piu' tardi entro la fine del terzo anno dalla firma dell'accordo, le Parti esaminano in sede di Consiglio di cooperazione: - le misure introdotte da ciascuna di esse dopo la firma dell'accordo, riguardanti la fornitura dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 36, e - se sia possibile per le Parti assumere: = l'obbligo di non prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per la fornitura dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 36 piu' restrittive rispetto alla situazione esistente al momento dell'esame, o = altri obblighi che ne limitino la liberta' di azione, nei settori concordati tra le Parti riguardo agli impegni assunti all'articolo 36. Qualora, dopo questo esame, una Parte ritenga che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendono la situazione nettamente piu' restrittiva, per quanto riguarda la fornitura dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 36, rispetto alla situazione esistente alla data della firma dell'accordo, questa Parte puo' chiedere all'altra di avviare consultazioni. In tal caso, si applicano le disposizioni della Parte A dell'allegato 8. 4. Ai fini del presente articolo, si prendono le misure indicate alla Parte B dell'allegato 8. 5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 51. Le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 51.

Accordo - art. 39

ARTICOLO 39 1. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale. a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sul Codice di comportamento per le conferenze di linea applicabili alle Parti. Le agenzie non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale. b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa. 2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti: a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare, nei loro scambi commerciali, le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri e l'ex Unione Sovietica; b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa e le navi di linea, senza pero' precludere la possibilita' di introdurre dette clausole per le navi commerciali di linea in circostanze eccezionali, quando cio' sia necessario per offrire alle agenzie marittime di una Parte del presente accordo l'effettiva possibilita' di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione; c) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonche' gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale. Ogni Parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi utilizzate per il trasporto di merci, passeggeri o misto e che battono bandiera dell'altra Parte quanto all'accesso ai porti aperti alle navi straniere, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari di questi porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 3. Le Parti decidono di avviare negoziati, dopo l'entrata in vigore del presente accordo e al piu' tardi il 31 dicembre 1996, sull'apertura graduale delle idrovie di ciascuna di esse ai cittadini e alle agenzie marittime dell'altra Parte nel quadro della libera prestazione dei servizi internazionali mare-fiume.

Accordo - art. 40

ARTICOLO 40 Al fine di creare condizioni favorevoli al trasporto ferroviario tra le Parti, si decide che, nel quadro del presente accordo e avvalendosi di opportuni meccanismi bilaterali e multilaterali, le Parti si adopereranno per: - agevolare le procedure di sdoganamento e le altre procedure doganali alla frontiera per le merci e il materiale rotabile; - cooperare alla produzione di un materiale rotabile conforme alle esigenze del traffico internazionale; - ravvicinare le normative e le procedure che disciplinano il trasporto internazionale; - salvaguardare e sviluppare il traffico internazionale passeggeri tra gli Stati membri e la Russia.

Accordo - art. 41

ARTICOLO 41 La cooperazione deve garantire condizioni eque, equilibrate e compet- itive per il mercato delle spedizioni e dei trasporti spaziali in base a sani principi economici; in particolare, si favoriranno il negoziato e l'applicazione di norme multilaterali sul commercio internazionale di servizi di lancio e trasporto spaziale. Nel corso del periodo transitorio, che va fino al 2000, si stabiliranno le condizioni per la fornitura dei servizi spaziali.

Accordo - art. 42

ARTICOLO 42 Le Parti si presentano la massima assistenza per quanto riguarda le misure volte a promuovere gli scambi transfrontalieri a livello di comunicazioni satellitari mobili sui rispettivi territori, conformemente alle rispettive legislazioni, pratiche e condizioni. Le Parti si riuniranno nel 1996 per vagliare le possibilita' di concedersi reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita per i servizi satellitari mobili.

Accordo - art. 43

ARTICOLO 43 Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore dell'accordo le Parti potranno concludere accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonche' sulla fornitura di servizi di trasporto, laddove tali condizioni non siano gia' previste dal presente accordo. Detti accordi specifici possono applicarsi a piu' di un modo di trasporto.

Accordo - art. 44

ARTICOLO 44 Ai fini dei capitoli II e III e del Titolo IV, non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunita', dai suoi Stati membri o dalla Russia in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica.

Accordo - art. 45

ARTICOLO 45 Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II e III e del Titolo V anche le societa' controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da societa' comunitarie e russe.

Accordo - art. 46

ARTICOLO 46 1. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pibblico, pubblica sicurezza o pubblica sanita'. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio delle Parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorita' ufficiale.

Accordo - art. 47

ARTICOLO 47 Il Consiglio di cooperazione puo' fare raccomandazioni per l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi in funzione dello sviluppo dei settori terziari delle Parti e degli altri impegni da esse assunti a livello internazionale, segnatamente alla luce dei risultati finali dei negoziati dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, in appresso denominato "GATS".

Accordo - art. 48

ARTICOLO 48 Ai fini del presente titolo, nessuno dei suoi elementi vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche' non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 46.

Accordo - art. 49

ARTICOLO 49 1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo o del titolo V non si applica ai vantaggi fiscali gia' concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali. 2. Nessun elemento del presente titolo o del titolo V vieta alle Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessun elemento del presente titolo o del titolo V vieta agli Stati membri o alla Russia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo - art. 50

ARTICOLO 50 Fatti salvi gli articoli 32 e 37, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza: - i cittadini degli Stati membri o della Russia a entrare o a soggiornare sul territorio della Russia o della Comunita' in qualsiasi funzione, segnatamente come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - le consociate o filiali comunitarie di societa' russe a impiegare cittadini russi sul territorio della Comunita'; - le consociate o filiali russe di societa' comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Russia; - le societa' russe o le consociate o filiali comunitarie di societa' russe a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini russi che lavoreranno per o sotto il controllo di altre persone; - le societa' comunitarie o le filiali o consociate russe di societa' comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini degli Stati membri che lavorano per o sotto il controllo di altre persone.

Accordo - art. 51

ARTICOLO 51 1. A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi del GATS, il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra in virtu' del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non puo' comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi. 2. Fatto salvo il carattere automatica delle disposizioni del paragrafo 1, la Parte che ha contratto obblighi a norma del GATS informa l'altra delle disposizioni e degli adeguamenti che ne conseguono per il presente accordo. 3. Entro un mese dalla data in cui riceve dalla Parte che ha assunto obblighi a norma del GATS le informazioni di cui al paragrafo 2, l'altra Parte puo' notificare alla prima che intende adeguare i propri obblighi previsti dal presente Titolo, procedendo nel modo seguente: - se un settore di servizi, un sottosettore o un modo di fornitura di servizi e' stato escluso dall'accordo, oppure se la sua portata e' stata limitata o subordinata a determinate condizioni a norma del paragrafo 1, si puo' precedere alla medesima esclusione o riduzione, oppure applicare condizioni identiche o simili, per lo stesso settore, sottosettore o modo di fornitura. 4. La seconda Parte deve procedere a questi adeguamenti per ristabilire un equilibrio tra gli obblighi di entrambe le Parti. 5. Qualora una Parte ritenga che gli adeguamenti effettuati a norma del paragrafo 3 non abbiano riequilibrato gli obblighi tra le Parti, puo' chiedere all'altra di avviare consultazioni entro 30 giorni al fine di trovare una soluzione soddisfacente apportando altri opportuni adeguamenti ai suoi obblighi a norma del presente Titolo. 6. Se, entro 30 giorni dall'avvio delle consultazioni, non si e' raggiunta una soluzione soddisfacente, su richiesta di qualsiasi Parte si applicano le procedure di cui all'articolo 101.

Accordo - art. 52

ARTICOLO 52 1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Russia in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente al disposto del presente accordo. 2. E' garantita la libera circolazione dei capitali tra residenti della Comunita' e della Russia sotto forma di investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e di investimenti diretti effettuati in conformita' del capitolo II del titolo IV, nonche' il trasferimento all'estero di detti investimenti compresi i pagamenti compensativi derivanti da espropri, nazionalizzazioni o misure di effetto equivalente, e di tutti gli utili che ne derivano. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono alla Russia di applicare restrizioni agli investimenti diretti all'estero effettuati da residenti russi. Le Parti concordano che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, esse si consulteranno sul mantenimento di tali restrizioni, basandosi su tutte le pertinenti considerazioni di natura monetaria, fiscale e finanziaria. 4. Ai trasferimenti connessi ai movimenti di capitali di cui al paragrafo 2 si applica lo stesso tasso di cambio delle transazioni correnti. 5. Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, dopo un periodo transitorio di 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Russia ne' rendono piu' restrittive le intese esistenti. Nondimeno, l'introduzione di restrizioni durante il periodo transitorio di cui alla prima fase del presente paragrafo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 9 del presente articolo. 6. Una volta entrato in vigore il divieto di cui al paragrafo 5 e fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra residenti della Comunita' e della Russia causino o minaccino di causare serie difficolta' per il funzionamento delle politiche valutarie o monetarie della Comunita' e della Russia, la Comunita' e la Russia possono prendere misure di salvaguardia rispetto ai movimenti di capitali tra di esse per un periodo non superiore a sei mesi e sempreche' tali misure siano strettamente necessarie. 7. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantoche' non sara' stata introdotta la piena convertibilita' della moneta russa ai sensi dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale (FMI) la Russia e' autorizzata ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'assunzione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni vengono applicate alla Russia per la concessione di detti crediti e sono permesse dallo statuto della Russia nei confronti del FMI. La Russia applica queste restrizioni in maniera non discriminatoria, al fine di perturbare il meno possibile l'attuazione del presente accordo. La Russia informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di queste misure e degli eventuali cambiamenti. 8. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Russia per conseguire gli obiettivi del presente accordo. Esse si adoperano in particolare per liberalizzare ulteriormente i movimenti di capitali connessi agli investimenti di portafoglio e ai crediti commerciali, nonche' i movimenti di capitali inerenti ai prestiti finanziari e ai crediti concessi da residenti comunitari a residenti russi. Il Consiglio di cooperazione formula opportune raccomandazioni entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. 9. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita per quanto riguarda la liberta' dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitale nonche' le condizioni di pagamento.

Accordo - art. 53

ARTICOLO 53 Concorrenza 1. Le Parti decidono di collaborare per compensare o abolire, applicando le rispettive leggi in materia di concorrenza o in altri modi, le restrizioni alla concorrenza tra imprese o quelle dovute a un intervento dello Stato qualora pregiudichino gli scambi tra la Comunita' e la Russia. 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1: 2.1. Le Parti adottano e applicano leggi sulle restrizioni di concorrenza nei confronti delle imprese che rientrano nella loro giurisdizione. 2.2. Le Parti evitano di concedere aiuti all'esportazione che favoriscono determinate imprese o la produzione di prodotti diversi dai prodotti primari. Esse si dichiarano inoltre disposte a introdurre, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, norme rigorose, compreso il divieto puro e semplice di alcuni tipi di aiuti, per quanto riguarda gli altri aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza in quanto pregiudicano il commercio tra la Comunita' e la Russia. Dette categorie di aiuti e le norme applicabili a ciascuna saranno definite congiuntamente entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Su richiesta di una delle Parti, l'altra le fornisce informazioni sui suoi programmi di aiuti o su casi particolari di aiuti di Stato. 2.3. Nel corso di un periodo transitorio che scadra' dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Russia puo' prendere misure contrarie alla seconda frase del paragrafo 2.2, purche' tali misure siano introdotte e applicate nei casi definiti all'allegato 9. 2.4. Nel caso dei monopoli di Stato a carattere commerciale, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, non vi saranno discriminazioni fra i loro cittadini e le loro societa' per quanto riguarda le condizioni di acquisto o di commercializzazione dei prodotti. Nel caso delle imprese pubbliche o delle imprese cui gli Stati membri o la Russia concedono diritti esclusivi, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, non verranno introdotte ne mantenute misure che falsino gli scambi tra la Comunita' e la Russia in misura contraria agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esercizio, di diritto o di fatto, delle mansioni particolari assegnate a dette imprese. 2.5. Le Parti possono prolungare di comune accordo il periodo di cui ai paragrafi 2.2 e 2.4. 3. Su richiesta della Comunita' o della Russia, possono tenersi consultazioni in seno al Comitato di cooperazione sulle restrizioni o sulle distorsioni di concorrenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e sull'applicazione delle relative norme, compatibilmente con le limitazioni imposte dalle leggi sulla riservatezza delle informazioni e sul segreto professionale. Dette consultazioni possono riguardare anche problemi di interpretazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Le Parti esperte nell'applicazione delle regole di concorrenza sono disposte a fornire alle altre, su richiesta e compatibilmente con le risorse disponibili, l'assistenza tecnica necessaria per elaborare e applicare dette regole. 5. Le suddette disposizioni non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare misure adeguate, segnatamente quelle di cui all'articolo 18, per ovviare alle distorsioni negli scambi.

Accordo - art. 54

ARTICOLO 54 Protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 1. A norma del presente articolo e dell'allegato 10, le Parti ribadiscono l'importanza che annettono all'effettiva e adeguata protezione e osservanza dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle segueti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989). 3. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato 10 sara' periodicamente riesaminata dalle Parti in conformita' dell'articolo 90. In caso di problemi in materia di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni commerciali, su richiesta di una delle Parti si terranno urgentemente consultazioni per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Accordo - art. 55

ARTICOLO 55 Cooperazione legislativa 1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Russia cerchera' pertanto di rendere la sua legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estende ai settori seguenti: diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, appalti pubblici, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, legislazione doganale, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti.

Accordo - art. 56

ARTICOLO 56 1. La Comunita' e la Russia promuovono una vasta cooperazione economica per contribuire allo sviluppo delle rispettive economie, alla creazione di un contesto economico internazionale favorevole e all'integrazione fra la Russia e una piu' ampia area di cooperazione in Europa. Tale cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Le politiche e le altre misure delle Parti relative al presente Titolo devono in particolare contribuire all'attuazione delle riforme dei settori economico e sociale e alla ristrutturazione in Russia, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso, anche tenendo pienamente conto delle considerazioni ambientali. 3. La cooperazione riguarda, tra l'altro, i seguenti settori: - sviluppo delle rispettive industrie e dei rispettivi trasporti; - ricerca di nuove fonti di energia e di nuovi mercati; - promozione del progresso tecnologico e scientifico; - promozione di uno sviluppo sostenibile delle risorse umane e sociali nonche' dell'occupazione locale; - promozione della cooperazione regionale ai fini di uno sviluppo armonioso e sostenibile. 4. Oltre ad instaurare relazioni di partenariato e di cooperazione fra di esse, le Parti considerano indispensabile mantenere e sviluppare la cooperazione con gli altri Stati europei e con gli altri paesi dell'ex URSS ai fini di uno sviluppo armonioso della regione, cercando in tutti i modi di favorire questo processo. 5. Se del caso, la Comunita' puo' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto dei regolamenti del Consiglio relativi all'assistenza tecnica a favore dei paesi dell'ex URSS e delle priorita' concordate tra le Parti. Si puo' fornire un sostegno anche ricorrendo agli altri strumenti comunitari disponibili. Le Parti rivolgono particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione con gli altri paesi dell'ex URSS. 6. Le disposizioni del presente Titolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza delle Parti e delle disposizioni specifiche del presente accordo in materia di concorrenza applicabili alle imprese.

Accordo - art. 57

ARTICOLO 57 Cooperazione industriale 1. Si cerca in particolare di promuovere: - i contatti commerciali tra operatori economici, comprese le piccole e medie imprese; - il miglioramento della gestione a livello aziendale; - il processo di privatizzazione nell'ambito della ristrutturazione economica e il potenziamento del settore privato; - i tentativi dei settori pubblico e privato di modernizzare l'industria, durante il periodo di transizione verso l'economia di mercato e in condizioni tali da garantire tutela ambientale e sviluppo sostenibile; - la riconversione delle industrie belliche; - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate al mercato e il trasferimento del know-how. 2. La cooperazione industriale tiene conto delle priorita' individuate dalla Comunita' e dalla Russia, e cerca in particolare di creare un contesto favorevole alle imprese, di migliorare il know-how in materia di gestione e di favorire la trasparenza per quanto riguarda i mercati e le condizioni delle imprese.

Accordo - art. 58

ARTICOLO 58 Promozione e tutela degli investimenti 1. Conformemente ai poteri e alle competenze della Comunita' e degli Stati membri, si avviera' una cooperazione tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti nazionali e stranieri, agevolando in particolare la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento. 2. La cooperazione si prefiggera' in particolare: - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Russia di accorsi per la promozione e la tutela degli investimenti; - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Russia di accodi per evitare la doppia imposizione; - gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimenti, tra l'altro sotto forma di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni. - gli scambi di informazioni sulle leggi, normative e pratiche amministrative in materia di investimenti.

Accordo - art. 59

ARTICOLO 59 Commesse pubbliche Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione delle commesse pubbliche, in particolare mediante bandi di gara.

Accordo - art. 60

ARTICOLO 60 Norme e valutazione della conformita'; tutela dei consumatori 1. Nei limiti delle rispettive competenze e conformemente alle rispettive legislazioni, le Parti prendono misure volte a ridurre le differenze esistenti in materia di metrologia, standardizzazione e certificazione incoraggiando l'uso di strumenti concordati a livello internazionale. Le Parti collaborano strettamente nei summenzionati settori con le organizzazioni competenti a livello europeo e internazionale. In particolare, le Parti incoraggiano la collaborazione pratica tra le rispettive organizzazioni al fine di avviare negoziati per accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformita'. 2. Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori. La cooperazione mira, in particolare, ad instaurare sistemi permanenti d'informazione reciproca sui prodotti pericolosi, a migliorare le informazioni fornite ai consumatori, segnatamente in materia di prezzi, caratteristiche dei prodotti e servizi offerti, a sviluppare i contatti tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori e a rendere piu' compatibili le politiche di tutela dei consumatori.

Accordo - art. 61

ARTICOLO 61 Prodotti minerari e materie prime 1. Le Parti collaborano per sviluppare i settori dei prodotti minerari e delle materie prime, privilegiando la cooperazione in materia di metalli non ferrosi. 2. La collaborazione riguarda principalmente: - lo scambio di informazioni su tutte le questioni che interessano le Parti relative ai settori dei prodotti minerari e delle materie prime, ivi inclusi gli aspetti commerciali; - l'adozione e l'applicazione di una normativa ambientale; - la formazione. 3. Le Parti riesaminano periodicamente la cooperazione nel settore in seno a un comitato o a un organo speciale creato a norma dell'articolo 93. 4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli articoli che riguardano piu' specificamente le materie prime, in particolare gli articoli 21, 65 e 66.

Accordo - art. 62

ARTICOLO 62 Scienza e tecnologia 1. Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione scientifica e tecnologica include: - scambi di informazioni scientifiche e tecniche; - attivita' comuni di ricerca e sviluppo tecnologico; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo. Le attivita' di istruzione e/o formazione previste si confermeranno alle disposizioni dell'articolo 63. Nello svolgere le attivita' di tale cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e alla produzione di armi di distruzione di massa. 3. Tale cooperazione si svolgera' in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Accordo - art. 63

ARTICOLO 63 Istruzione e formazione 1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali, sia nel settore pubblico che in quello privato. 2. La cooperazione si prefigge in particolare: - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione nella Russia; - la formazione dei quadri e degli alti funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire; - la cooperazione tra universita' nonche' tra universita' e imprese; - la mobilita' di insegnanti, laureati, giovani scienziati e ricercatori, amministratori e dei giovani in genere; - la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; - l'insegnamento delle lingue della Comunita' e della Russia; - la formazione postuniversitaria degli interpreti; - la formazione dei giornalisti; - lo scambio dei metodi di formazione e l'uso di metodi e materiale moderni in materia; - lo sviluppo dell'istruzione a distanza e delle nuove tecnologie d'insegnamento; - la formazione degli insegnanti. 3. Ciascuna Parte puo' partecipare, secondo le sue procedure, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione; se del caso, si potrebbero stabilire quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Russia al programma TEMPUS della Comunita'.

Accordo - art. 64

ARTICOLO 64 Agricoltura e settore agroindustriale La cooperazione nel settore si prefigge l'ammodernamento, la ristrutturazione e la privatizzazione dell'agricoltura e dell'agroindustria in Russia in condizioni tali da tutelare l'ambiente. Si cerchera', tra l'altro, di sviluppare le aziende agricole e i canali di distribuzione privati, i metodi di ammasso, la commercializzazione e la gestione, di modernizzare le infrastrutture rurali e di migliorare la pianificazione dello sfruttamento delle terre agricole, di migliorare la produttivita', la qualita' e l'efficienza e di trasferire tecnologie e know-how. Le Parti cercano inoltre di rendere compatibili le rispettive norme sanitarie e fitosanitarie.

Accordo - art. 65

ARTICOLO 65 Energia 1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei. 2. La cooperazione riguarda, fra l'altro: - il miglioramento della qualita' e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, secondo modalita' economicamente e ambientalmente valide; - la definizione di una politica energetica; - il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato; - l'introduzione della serie di condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico; - la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia; - l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche, fra cui l'allacciamento alle reti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica; - l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenire o limitare al massimo i danni ambientali; - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia; - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico.

Accordo - art. 66

ARTICOLO 66 Settore nucleare Compatibilmente con i poteri e con le competenze della Comunita' e degli Stati membri, la cooperazione civile nel settore nucleare avviene, tra l'altro, mediante l'applicazione di due accordi riguardanti la termofusione nucleare e la sicurezza nucleare, da concludere tra le Parti.

Accordo - art. 67

ARTICOLO 67 Ricerca spaziale Fatto salvo l'articolo 41 le Parti favoriscono, se del caso, la cooperazione a lungo termine per la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni commerciali nel settore spaziale civile, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative che sfruttano appieno, con reciproci vantaggi, la complementarita' delle rispettive attivita'.

Accordo - art. 68

ARTICOLO 68 Edilizia Le Parti cooperano nel settore dell'industria edilizia, segnatamente nei comparti di cui agli articoli 55, 57, 60, 62, 63 e 77 del presente accordo. La cooperazione si prefigge, tra l'altro, di modernizzare e ristrutturare il settore edilizio russo secondo i principi dell'economia di mercato e tenendo debitamente conto degli aspetti sanitari, di sicurezza e ambientali connessi.

Accordo - art. 69

ARTICOLO 69 Ambiente 1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulla dichiarazione della conferenza di Lucerna del 1993, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone. 2. La cooperazione cerca di combattere il degrado ambientale mediante i seguenti interventi: - efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente; - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua; - ripristino ecologico; - produzione e impiego efficaci, sostenibili ed ecologici dell'energia; sicurezza degli impianti industriali; - classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici; - qualita' dell'acqua; - riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea; - impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici; - protezione delle foreste; - salvaguardia della biodiversita', zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - uso degli strumenti economici e fiscali; - mutamenti climatici globali; - educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente; - applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. 3. La cooperazione prevede in particolare: - la preparazione alle catastrofi e alle altre situazioni di emergenza; - scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie; - attivita' comuni di ricerca; - il miglioramento delle leggi avvicinandole alle norme comunitarie; - la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'ambiente creata dalla Comunita', e internazionale; - l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonche' ai fini di uno sviluppo sostenibile; - studi sull'impatto ambientale.

Accordo - art. 70

ARTICOLO 70 Trasporti Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti. Scopo della cooperazione, tra l'altro, e' ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Russia migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilita' dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema di trasporto piu' globale. La cooperazione comprende: - l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale; - la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, di navigazione, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti; - la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale; - la promozione di programmi comuni di ricerca e sviluppo; - la preparazione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.

Accordo - art. 71

ARTICOLO 71 Servizi postali e telecomunicazioni 1. Le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione nel settore al fine di integrare gradualmente, a livello tecnico, le rispettive reti delle poste e telecomunicazioni. A tal fine, esse provvedono in particolare a: - scambiare informazioni sui servizi delle poste e telecomunicazioni nonche' sulle politiche in materia di trasmissioni radiotelevisive; - scambiare informazioni tecniche e di altra natura, a impartire una formazione in materia di gestione e a fornire consulenze; - trasferire tecnologie e know-how; - far si' che i competenti organismi di entrambe elaborino e attuino progetti comuni; - promuovere le nuove infrastrutture di comunicazione, soprattutto per soddisfare le esigenze delle istituzioni commerciali e pubbliche; - far adottare le norme tecniche, i sistemi di certificazione e gli orientamenti normativi europei; - collaborare per garantire le comunicazioni in circostanze critiche e consultarsi per elaborare orientamenti in base ai quali gli operatori possano cooperare in caso di catastrofi, ecc. 2. Queste attivita' riguarderanno, in particolare, i seguenti settori prioritari: - sviluppo e modernizzazione di un settore integrato delle telecomunicazioni in Russia nel quadro delle riforme del mercato e creazione di un'appropriata base normativa; - modernizzazione della rete di telecomunicazioni russa e sua integrazione a livello tecnico nelle reti europea e mondiale; - cooperazione per sviluppare i sistemi di scambi di informazioni e di trasmissione dei dati tra organizzazioni comunitarie e russe; - integrazione a livello tecnico delle reti transeuropee di telecomunicazioni; - modernizzazione dei servizi postali e radiotelevisivi russi, compresi gli aspetti giuridici e normativi; - adeguamento dei servizi delle telecomunicazioni, delle poste e della radiotelevisione al mutato contesto economico di entrambe le Parti, comprese le strutture organizzative, la strategia e la pianificazione, le politiche tariffarie e le politiche in materia di commesse.

Accordo - art. 72

ARTICOLO 72 Servizi finanziari Le Parti cooperano per creare e sviluppare un contesto adeguato per il settore russo dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari compatibilmente con le esigenze dell'economia di mercato. La cooperazione e' intesa in particolare a: - elaborare norme contabili compatibili con un'economia di libero mercato e con le norme adottate dagli Stati membri; - ristrutturare i sistemi bancario, assicurativo e finanziario; - migliorare il controllo e la regolamentazione dei servizi bancari, assicurativi e finanziari; - mettere a punto sistemi compatibili per la revisione dei conti; - scambiare informazioni sulle rispettive leggi in vigore o in preparazione; - modernizzare le infrastrutture delle banche commerciali e private.

Accordo - art. 73

ARTICOLO 73 Sviluppo regionale Le Parti intensificano la loro cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. Esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorita' nazionali, regionale e locali sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone svantaggiate. Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro, tra l'altro, di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale.

Accordo - art. 74

ARTICOLO 74 Cooperazione sociale 1. Le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della sa- lute e della sicurezza dei lavoratori. La cooperazione include quanto segue: - insegnamento e formazione in materia di sanita' e di sicurezza, insistendo sui settori di attivita' ad alto rischio; - elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; - prevenzione dei principali rischi di gravi incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici; - ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonche' sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per: - ottimizzare il mercato del lavoro; - modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza; - pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione; - favorire lo sviluppo dell'occupazione locale; - scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria. 3. Le Parti privilegiano la cooperazione in materia di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia in Russia. Dette riforme dovranno introdurre in Russia metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale. E' prevista anche un'assistenza tecnica per creare istituzioni di previdenza sociale onde agevolare il graduale passaggio a un sistema che combini le forme di prevenzione contributiva con l'assistenza sociale, nonche' sviluppare i rispettivi organismi non governativi che forniscono servizi sociali.

Accordo - art. 75

ARTICOLO 75 Turismo Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione al fine di: - agevolare il turismo; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte.

Accordo - art. 76

ARTICOLO 76 Piccole e medie imprese 1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e di promuovere la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Russia. 2. Le Parti incoraggiano gli scambi di informazioni e di know-how in settori quali: - le condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali, finanziarie e altre necessarie per creare ed espandere le PMI nonche' la cooperazione transfrontaliera; - la fornitura dei servizi specializzati richiesti dalle PMI quali la formazione alla gestione e alla commercializzazione, la contabilita', il controllo della qualita' e la creazione e il potenziamento delle agenzie che offrono tali servizi; - l'avvio di contatti stabili e ininterrotti tra operatori comunitari e russi per migliorare il flusso di informazioni verso le PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera, segnatamente tramite l'accesso alla Rete europea di cooperazione commerciale e gli Eurosportelli, sempre che siano soddisfatti i relativi requisiti. Le Parti collaborano strettamente per far si' che siano rispettate le condizioni di accesso alle reti.

Accordo - art. 77

ARTICOLO 77 Infrastrutture di comunicazione, computerizzazione e informazione 1. Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mezzi di comunicazione, e prendono misure atte a stimolare un efficace scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita' e fornire agli operatori commerciali informazioni specializzate. 2. Le Parti cercano di ampliare e rafforzare la cooperazione per creare infrastrutture adeguate in materia di informazione. A tal fine, esse: - scambiano informazioni sulle politiche volte a creare infrastrutture nel settore, compresi gli aspetti normativi; - vagliano le possibilita' di attuare progetti comuni di ricerca e sviluppo sulle tecnologie di informazione e di comunicazione; esse creano inoltre infrastrutture di informazione adeguate alle esigenze dell'economia di mercato, tenendo conto del potenziale di conversione delle imprese russe e dell'interesse di questo paese in materia di informatizzazione, nonche' della compatibilita' con le infrastrutture comunitarie; - avviano programmi comuni per la formazione di specialisti nelle tecnologie e nei servizi d'informazione; - promuovono l'applicazione delle norme tecniche, dei sistemi di certificazione e degli orientamenti normativi europei.

Accordo - art. 78

ARTICOLO 78 Dogane 1. La cooperazione mira a rendere compatibili i sistemi doganali delle Parti. 2. Sono previsti in particolare: - scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - armonizzazione e la semplificazione delle procedure doganali per le merci oggetto di scambi tra le Parti; - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita' e della Russia; - il sostegno all'introduzione e alla gestione di moderni sistemi informatici per le dogane, anche ai punti di controllo; - assistenza reciproca e azioni comuni per le merci "a doppio uso" e quelle oggetto di limitazioni non tariffarie; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. All'occorrenza, viene fornita assistenza tecnica. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare agli articoli 82 e 84, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 2.

Accordo - art. 79

ARTICOLO 79 Cooperazione statistica 1. La cooperazione nel settore mira a sviluppare ulteriormente sistemi statistici efficienti, migliorando i programmi volti a informatizzare e a rendere tecnologicamente compatibili i dati statistici, onde fornire in tempo utile i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare la cooperazione economica tra le Parti e il processo della riforma economica in Russia e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Russia. 2. In particolare, le Parti coopereranno al fine di: - favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficiente in Russia, segnatamente per elaborare un adeguato contesto istituzionale; - migliorare i metodi di formazione e il livello personale degli addetti alle statistiche; - arrivare all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali e comunitari; - fornire i dati macro e microeconomici necessari agli operatori dei settori privato e pubblico; - garantire la riservatezza dei dati; - scambiare informazioni statistiche creando e/o utilizzando correttamente le basi di dati.

Accordo - art. 80

ARTICOLO 80 Economia Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tale scopo le Parti: - scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo; - analizzano le questioni economiche di comune interesse, compresi i principi di base delle politiche economiche e gli strumenti di esecuzione; - favoriscono un'intensa cooperazione tra gli economisti e gli alti funzionari onde accelerare il trasferimento delle informazioni e del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca piu' pertinenti per la definizione delle politiche.

Accordo - art. 81

ARTICOLO 81 Riciclaggio del denaro 1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione Finanziaria (FAFT).

Accordo - art. 82

ARTICOLO 82 Droga Le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche destinando i precursori a usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga; esse prevedono tra l'altro scambi di programmi di informazione e, nei limiti delle disponibilita', un'assistenza tecnica da parte della Comunita'.

Accordo - art. 83

ARTICOLO 83 Cooperazione nel settore dei movimenti di capitali e dei pagamenti in Russia Fatto salvo l'articolo 52, e riconoscendo la necessita' di far funzionare in modo stabile e di sviluppare il mercato valutario interno della Russia, le Parti cooperano per creare un sistema efficace di controllo dei movimenti di capitali e di pagamenti in questo paese. In base all'esperienza, alle competenze e alle possibilita' degli Stati membri e della Comunita', la cooperazione nel settore, cui la Comunita' fornira' assistenza tecnica, si prefiggera' di: - avviare contatti con le competenti autorita' della Comunita', degli Stati membri e della Russia; - scambiare informazioni a scadenze periodiche; - contribuire all'elaborazione di normative appropriate. Per consentire un uso ottimale delle risorse disponibili, le Parti garantiscono uno stretto coordinamento con le misure prese dagli altri paesi e dalle altre organizzazioni internazionali.

Accordo - art. 84

ARTICOLO 84 Le Parti collaborano al fine di prevenire le attivita' illegali quali: - l'immigrazione e la presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalita' sui rispettivi territori, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione; - le attivita' economiche illegali, compresa la corruzione; - le transazioni illegali di merci varie, compresi i rifiuti industriali; - le contraffazioni; - il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. La cooperazione nei settori di cui sopra avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; e' prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa per: - l'elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attivita' illecite; - la creazione di centri d'informazione; - una migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite; - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture di ricerca; - l'elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attivita' illecite.

Accordo - art. 85

ARTICOLO 85 1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale onde consolidare i vincoli esistenti tra i loro popoli e incoraggiare la reciproca conoscenza delle rispettive lingue e culture, nel rispetto della liberta' creativa e del reciproco accesso ai valori culturali. 2. La cooperazione include, in particolare: - scambi di informazioni e di esperienze per la conservazione e la tutela dei monumenti e dei siti (patrimonio architettonico); - scambi culturali tra istituzioni, artisti e altre operatori del settore; - traduzione di opere letterarie. 3. Il Consiglio di cooperazione puo' formulare raccomandazioni per l'applicazione del presente articolo.

Accordo - art. 86

ARTICOLO 86 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, in particolare i Titoli VI e VII, e in conformita' degli articoli 87, 88 e 89, la Russia beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunita' sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.

Accordo - art. 87

ARTICOLO 87 Detta assistenza finanziaria e' prevista nel quadro del pertinente regolamento comunitario del Consiglio riguardante il programma Tacis.

Accordo - art. 88

ARTICOLO 88 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria vengono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorita' concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Russia, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il Consiglio di cooperazione.

Accordo - art. 89

ARTICOLO 89 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Accordo - art. 90

ARTICOLO 90 E' istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il Consiglio di cooperazione puo' formulare opportune raccomandazioni con l'accordo dei rappresentanti delle Parti nel Consiglio di cooperazione.

Accordo - art. 91

ARTICOLO 91 1. Il Consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo della Federazione russa dall'altro. 2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del governo della Federazione russa.

Accordo - art. 92

ARTICOLO 92 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione e' assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Federazione russa, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il Comitato di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante delle Comunita' e da un rappresentante della Federazione russa. Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce le funzioni del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione e le mansioni previste agli articoli 16, 17 e 53 e all'allegato 2, nonche' le modalita' del proprio funzionamento. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.

Accordo - art. 93

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