LEGGE 12 marzo 1996, n. 168
Entrata in vigore della legge: 31/3/1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 19 milioni annue per ciascuno degli anni 1995 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995- 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Agreement
AGREEMENT Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA Il governo della Repubblica Italiana ed il governo della Repubblica di Lettonia, qui di seguito indicati come "Parti", consapevoli dell'importanza della cooperazione economica industriale e tecnica per lo sviluppo delle relazioni fra i due Paesi, desiderosi di creare condizioni favorevoli ad uno sviluppo diversificato ed armonico delle loro relazioni economiche sulla base del mutuo interesse e della reciprocita' ed al fine di facilitare e promuovere le riforme di mercato, considerando l'importanza della cooperazione economica internazionale per lo sviluppo socio-economico dei due Paesi, riaffermando gli impegni assunti nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, l'importanza di dare piena attuazione a tutte le disposizioni ed i principi del processo CSCE, ed in particolare a quelli contenuti nell'Atto Finale di Helsinki, nei Documenti finali delle riunioni di Madrid e di Copenhagen ed a quelli della Carta di Parigi per una nuova Europa, in particolare per quanto riguarda lo stato di diritto, la democrazia ed i diritti dell'uomo, nonche' a quelli della Conferenza CSCE di Bonn sulla Cooperazione Economica, ribadendo l'importanza di salvaguardare i diritti dei gruppi e delle minoranze etniche e nazionali, in conformita' agli impegni assunti nel contesto della CSCE, considerando lo stato delle relazioni tra la Repubblica di Lettonia e l'Unione Europea, riaffermando infine la propria volonta' di intraprendere le azioni necessarie per fornire ulteriore impulso alla cooperazione economica, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti favoriranno lo sviluppo della cooperazione economica, tecnica ed industriale tra le imprese e le organizzazioni lettoni e italiane di reciproco interesse ed in particolare in quei settori ove esistono prospettive di sviluppo piu' favorevoli.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Le Parti si adopereranno, in conformita' alle loro rispettive legislazioni per promuovere lo sviluppo di nuove forme di cooperazione. Particolare attenzione verra' posta allo sviluppo della cooperazione nel terziario e della cooperazione sui mercati terzi.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Considerando il credito come importante strumento di sviluppo ed incremento delle forniture di macchinari, attrezzature ed impianti completi, le Parti adotteranno, ove necessario, le misure appropri- ate, in conformita' alla legislazione vigente nei loro rispettivi territori, per erogare prestiti alle condizioni piu' vantaggiose nel rispetto degli obblighi internazionali.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Le Parti si adopereranno per accrescere la cooperazione fra le imprese italiane e lettoni in ogni settore economico ed, in particolare, nel settore agro-alimentare, dell'industria leggera, del legname e dell'industria chimica, della produzione di materiali da costruzione, della pesca, del trasporto, delle comunicazioni e della gestione dei porti, del turismo e delle altre attivita' terziarie, delle nuove tecnologie e dell'elettronica. Particolare attenzione verra' posta allo sviluppo della cooperazione fra le piccole e medie imprese.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Al fine di attuare tutti gli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggeranno e faciliteranno: - la creazione di joint ventures ed altre forme di attivita' economiche congiunte; - la fornitura di merci, macchinari, attrezzature, impianti completi e servizi; - l'eventuale assistenza e l'aiuto per la costituzione e costruzione, riconversione e ricostruzione di imprese ed impianti, nonche' per l'esecuzione di progetti e la conduzione di ricerca; - l'addestramento del personale e lo scambio di esperti, consulenti e borsisti; - lo scambio di brevetti, licenze, know how e nuove tecnologie.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 La cooperazione prevista dal presente Accordo verra' realizzata sulla base di accordi e contratti stipulati fra imprese lettoni ed italiane.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Al fine di facilitare la cooperazione fra i due paesi, le Parti favoriranno la costituzione e la gestione di imprese di entrambi i Paesi concedendo loro condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle imprese del loro Paese, in particolare per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro, il rilascio di visti e di permessi di soggiorno, nonche' i viaggi di lavoro, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti in ciascun paese.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Verra' costituito un gruppo di lavoro operativo (o vari gruppi), composto (i) di rappresentanti dei settori economico ed industriale. Il (I) gruppo (i) di lavoro verra' (verranno) presieduto (i) da rappresentanti delle istituzioni governative ovvero da imprenditori nominati dai due governi. Il (I) gruppo (i) di lavoro garantira' (garantiranno) la corretta attuazione dell'Accordo, individuera' (induvidueranno) settori specifici di cooperazione ed esaminera' (esamineranno) programmi a medio termine per contribuire allo sviluppo della cooperazione italo- lettone, verificandone la progressiva realizzazione. Il (I) gruppo (i) di lavoro si riunira' (riuniranno) una volta l'anno alternativamente a Riga ed a Roma.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Eventuali modifiche o emendamenti al presente Accordo verranno concordati fra le Parti purche' essi non alterino gli obiettivi fondamentali dell'Accordo stesso.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 La conclusione di altri accordi o trattati bilaterali o multilaterali da parte di una delle due Parti non pregiudichera' il presente Accordo.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure legali necessarie a tal fine. Il presente Accordo viene concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Almeno un anno prima della data di scadenza del presente Accordo, le Parti concerteranno le misure da adottare al fine di rinnovare, rinunciare o rinegoziare un nuovo accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo in duplice copia nelle lingue lettone, italiana ed inglese. In caso di controversia, fara' fede il testo inglese. Fatto a Roma il 16-3-1994 PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI LETTONIA Parte di provvedimento in formato grafico
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