LEGGE 12 marzo 1996, n. 169

Type Legge
Publication 1996-03-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 31/3/1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 del protocollo stesso.

Art. 3
Art. 4

1.Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di trenta unita'. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

Art. 5

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

Protocole

PROTOCOLE Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA INTESA DI MADRID CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI ADOTTATO A MADRID IL 27 GIUGNO 1989 Articolo 1 Appartenenza all'Unione di Madrid Gli Stati membri di questo Protocollo (denominati piu' avanti "Stati contraenti"), anche se non sono membri dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma nel 1967 e modificato nel 1979 (piu' avanti denominato "Accordo di Madrid (Stoccolma)"), e le organizzazioni indicate nell'articolo 14.1.b) che sono membri di questo Protocollo (denominate piu' avanti "organizzazioni contraenti") sono membri della stessa Unione di cui sono membri i paesi che sono partecipi dell'Accordo di Madrid (Stoccolma). In questo Protocollo, l'espressione "parti contraenti" designera' sia gli Stati contraenti che le organizzazioni contraenti.

Protocollo - art. 2

Articolo 2 Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale 1. Quando una domanda di registrazione di un marchio e' stata depositata presso l'Ufficio di una parte contraente, o quando un marchio e' stato registrato nel registro dell'Ufficio di una parte contraente, la persona che ha depositato tale domanda (in seguito denominata "domanda di base") o il titolare di tale registrazione (piu' avanti denominata "registrazione di base") possono, fatte salve le disposizioni del presente Protocollo, assicurare la protezione del proprio marchio sul territorio delle parti contraenti, ottenendo la registrazione di questo marchio nel registro dell'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (piu' avanti denominati, rispettivamente, "registrazione internazionale", "registro internazionale", "Ufficio internazionale" e "Organizzazione"), a condizione che: i) quando la domanda di base e' stata depositata presso l'Ufficio di uno Stato contraente o quando la registrazione di base e' stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino del suddetto Stato contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel suddetto Stato contraente; ii) quando la domanda di base e' stata depositata presso l'Ufficio di un'organizzazione contraente o quando la registrazione di base e' stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di uno Stato membro di questa organizzazione contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio della suddetta organizzazione contraente. 2. La domanda di registrazione internazionale (denominata piu' avanti "domanda internazionale") deve essere depositata presso l'Ufficio internazionale per il tramite dell'Ufficio presso il quale e' stata depositata la domanda di base o dal quale e' stata effettuata la registrazione di base (piu' avanti denominato "Ufficio di origine"), a seconda del caso. 3. Nel presente Protocollo, il termine "Ufficio" o "Ufficio di una parte contraente" designa l'ufficio cui e' affidato il compito, per conto di una parte contraente, di registrare i marchi, e il termine "marchi" designa sia i marchi dei prodotti che i marchi dei servizi. 4. Nel presente Protocollo, si intende per "territorio di una parte contraente", allorquando la parte contraente e' uno Stato, il territorio di questo Stato e, allorquando la parte contraente e' un'organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale viene applicato il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa.

Protocollo - art. 3

Articolo 3 Domanda internazionale 1. Ogni domanda internazionale fatta in virtu' del presente Protocollo, dovra' essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. L'Ufficio d'origine certifichera' che le indicazioni che figurano nella domanda internazionale corrispondono a quelle che figurano, al momento della certificazione, nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso. Inoltre, il suddetto Ufficio indichera', i) nel caso di una domanda di base, la data e il numero di tale domanda; ii) nel caso di una registrazione di base, la data e il numero di tale registrazione come pure la data e il numero della domanda da cui proviene la registrazione di base. L'Ufficio d'origine indichera' inoltre la data della domanda internazionale. 2. Il depositante dovra' indicare i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio e' richiesta, nonche', se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi. Se il depositante non fornisce tale indicazione, l'Ufficio internazionale classifichera' i prodotti e i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. L'indicazione delle classi fornita dal depositante sara' sottoposta al controllo dell'Ufficio internazionale, che lo esercitera' in accordo con l'Ufficio d'origine. In caso di disaccordo tra il suddetto Ufficio e l'Ufficio internazionale, prevarra' il parere di quest'ultimo. 3. Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovra': i) fare una dichiarazione in tal senso e completare la sua domanda internazionale con l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata; ii) unire alla sua domanda internazionale esemplari a colore di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall'Ufficio internazionale; il numero di questi esemplari sara' stabilito dal regolamento di esecuzione. 4. L'Ufficio internazionale registrera' immediatamente i marchi depositati in conformita' dell'articolo 2. La registrazione internazionale portera' la data in cui la domanda internazionale e' stata ricevuta dall'Ufficio d'origine a condizione che la domanda internazionale sia stata ricevuta dall'Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda internazionale non e' stata ricevuta entro tale termine, la registrazione internazionale portera' la data in cui la suddetta domanda internazionale e' stata ricevuta dall'Ufficio internazionale. L'Ufficio internazionale notifichera' senza indugio la registrazione internazionale agli Uffici interessati. I marchi registrati nel registro internazionale saranno pubblicati in un bollettino periodico edito dall'Ufficio internazionale, sulla base delle indicazioni contenute nella domanda internazionale. 5. Ai fini della pubblicita' da dare ai marchi registrati nel registro internazionale, ciascun Ufficio ricevera' dall'Ufficio internazionale un certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto del suddetto bollettino secondo le condizioni stabilite dall'Assemblea di cui all'articolo 10 (piu' avanti denominata "Assemblea"). Tale pubblicita' sara' considerata sufficiente per tutte le parti contraenti, e nessun'altra potra' essere richiesta al titolare della registrazione internazionale.

Protocollo - art. 3-bis

Articolo 3 bis Effetto territoriale La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estendera' ad una delle parti contraenti solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda internazionale o che e' titolare della registrazione internazionale. Tale richiesta non puo' tuttavia essere avanzata nei confronti della parte contraente il cui Ufficio sia l'Ufficio d'origine.

Protocollo - art. 3-ter

Articolo 3 ter Richiesta di "estensione territoriale" 1. Qualunque richiesta di estensione ad una delle parti contraenti della protezione risultante dalla registrazione internazionale dovra' formare oggetto di una specifica menzione nella domanda internazionale. 2. Una richiesta di estensione territoriale puo' essere avanzata anche posteriormente alla registrazione internazionale. Tale richiesta dovra' essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. Essa sara' immediatamente iscritta dall'Ufficio internazionale, che notifichera' senza indugio tale iscrizione all'Ufficio o agli Uffici interessati. Tale iscrizione sara' pubblicata nel bollettino periodico dell'Ufficio internazionale. Tale estensione territoriale produrra' i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sara' stata iscritta nel registro internazionale. Essa cessera' di essere valida allo scadere della registrazione internazionale cui si riferisce.

Protocollo - art. 4

Articolo 4 Effetti della registrazione internazionale 1.a) A decorrere dalla data della registrazione o dell'iscrizione effettuata secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3 ter, la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sara' la medesima come se questo marchio fosse stato direttamente depositato presso l'Ufficio di tale parte contraente. Se non e' stato notificato all'Ufficio internazionale nessun rifiuto in conformita' dell'Articolo 5.1 e 2, o se un rifiuto notificato in conformita' del suddetto articolo e' stato ritirato in seguito, la protezione del marchio nella parte contraente interessata sara', a decorrere da tale data, la medesima come se questo marchio fosse stato registrato dall'Ufficio di questa parte contraente. b) L'indicazione delle classi di prodotti e di servizi prevista nell'articolo 3 non impegna le parti contraenti per quanto riguarda la valutazione dell'estensione della protezione del marchio. 2. Ogni registrazione internazionale godra' del diritto di priorita' stabilito dall'articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, senza che sia necessario adempiere le formalita' previste nella lettera D del suddetto articolo.

Protocollo - art. 4-bis

Articolo 4 bis Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale 1. Quando un marchio che e' oggetto di una registrazione nazionale o regionale presso l'Ufficio di una parte contraente e' ugualmente oggetto di una registrazione internazionale e le due registrazioni sono iscritte a nome della medesima persona, la registrazione internazionale e' considerata come sostitutiva della registrazione nazionale o regionale, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di quest'ultima, a condizione che: i) la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenda alla suddetta parte contraente in conformita' dell'articolo 3 ter. 1. oppure 2, ii) tutti i prodotti e servizi elencati nella registrazione nazionale o regionale siano parimenti elencati nella registrazione internazionale per quanto riguarda la suddetta parte contraente, iii) l'estensione summenzionata entri in vigore dopo la data della registrazione nazionale o regionale. 2. L'Ufficio di cui al comma 1. e' tenuto, su domanda, a prendere nota, nel suo registro, della registrazione internazionale.

Protocollo - art. 5

Articolo 5 Rifiuto e invalidazione degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di talune parti contraenti 1. Quando la legislazione applicabile lo consente, l'Ufficio di una parte contraente a cui l'Ufficio internazionale ha notificato un'estensione a tale parte contraente, in conformita' dell'articolo 3 ter.1. oppure 2., della protezione risultante da una registrazione internazionale avra' la facolta' di dichiarare in una notificazione di rifiuto che la protezione non puo' essere accordata nella suddetta parte contraente al marchio oggetto di tale estensione. Questo rifiuto potra' essere fondato soltanto sui motivi che sarebbero applicati, in virtu' della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l'Ufficio che notifica il rifiuto. Tuttavia, la protezione non potra' essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione applicabile non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi. 2.a) Qualsiasi Ufficio che intendesse avvalersi di tale facolta' dovra' notificare il proprio rifiuto all'Ufficio internazionale, indicandone tutti i motivi, nel temine previsto dalla legge applicabile a tale Ufficio e, al piu' tardi, fatti salvi i punti b) e c); prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui la notificazione dell'estensione oggetto del comma 1. e' stata inviata a detto Ufficio dall'Ufficio internazionale. b) Nonostante il punto a), qualsiasi parte contraente puo' dichiarare che, per le registrazioni internazionali effettuate in virtu' del presente Protocollo, il termine di un anno oggetto del punto a) e' sostituito da 18 mesi. c) Tale dichiarazione puo' inoltre precisare che, qualora un rifiuto di protezione risulti da un'opposizione alla concessione di protezione, tale rifiuto puo' essere notificato all'Ufficio internazionale dall'Ufficio della suddetta parte contraente dopo la scadenza del termine di 18 mesi. Detto Ufficio puo', per cio' che concerne una data registrazione internazionale, notificare un rifiuto di protezione dopo la scadenza di 18 mesi, ma soltanto a condizione che: i) esso abbia informato, prima della scadenza del termine di 18 mesi, l'Ufficio internazionale della possibilita' che le opposizioni siano depositate dopo la scadenza del termine di 18 mesi, e ii) la notificazione del rifiuto basato su un'opposizione sia effettuata entro un termine massimo di sette mesi a decorrere dalla data in cui inizia a decorrere il termine dell'opposizione; se il termine dell'opposizione scade prima dei sette mesi, la notificazione deve essere effettuata entro il termine di un mese a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di opposizione. d) Qualsiasi dichiarazione in conformita' dei punti b) oppure c) puo' essere fatta per mezzo degli strumenti previsti all'articolo 14.2., e la data in cui la dichiarazione entrera' in vigore sara' la medesima della data di entrata in vigore del presente Protocollo per cio' che concerne lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che ha fatto tale dichiarazione. Questa dichiarazione puo' essere fatta anche in seguito, ed in questo caso la dichiarazione entrera' in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa da parte del Direttore generale dell'Organizzazione (piu' avanti denominato "Direttore generale"), oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per cio' che concerne le registrazioni internazionali la cui data e' la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore oppure e' posteriore a tale data. e) Allo scadere di un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, l'Assemblea procedera' ad una verifica del funzionamento del sistema fissato dai punti a) - d). Dopo di che, le disposizioni dei suddetti punti potranno essere modificate per decisione unanime dell'Assemblea. 3. L'Ufficio internazionale trasmettera' senza indugio al titolare della registrazione internazionale uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto. Il suddetto titolare avra' gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui presso l'Ufficio che ha notificato il proprio rifiuto. Quando l'Ufficio internazionale avra' ricevuto un'informazione in conformita' del comma 2.c) i), esso trasmettera' senza indugio tale informazione al titolare della registrazione internazionale. 4. I motivi di rifiuto di un marchio saranno comunicati dall'Ufficio internazionale agli interessati che ne faranno richiesta. 5. Qualsiasi Ufficio che, nei confronti di una data registrazione internazionale, non ha notificato all'Ufficio, internazionale un rifiuto provvisorio o definitivo, in conformita' dei commi 1. e 2., perdera', nei confronti di tale registrazione internazionale, il beneficio della facolta' prevista al comma 1.. 6. L'invalidazione, da parte delle autorita' competenti di una parte contraente, degli effetti, sul territorio di tale parte contraente, di una registrazione internazionale non potra' essere pronunciata senza che il titolare di questa registrazione internazionale sia stato messo in grado di far valere i suoi diritti in tempo utile. L'invalidazione sara' notificata all'Ufficio internazionale.

Protocollo - art. 5-bis

Articolo 5 bis Documenti giustificativi della legittimita' dell'uso di taluni elementi del marchio I documenti giustificativi della legittimita' dell'uso di taluni elementi contenuti nei marchi, come stemmi, scudi, effigi, distinzioni onorifiche, titoli, nomi commerciali o nomi di persone diversi da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe, che potessero venire richiesti dagli Uffici delle parti contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione, come pure da qualsiasi altra certificazione diversa da quella dell'Ufficio d'origine.

Protocollo - art. 5-ter

Articolo 5 ter Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale; ricerche di anteriorita'; estratti del registro internazionale 1. L'ufficio internazionale rilascera' a chiunque ne faccia domanda, dietro pagamento di una tassa fissata dal regolamento d'esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale riguardanti un determinato marchio. 2. L'Ufficio internazionale potra' anche, dietro remunerazione, assumersi l'incarico di effettuare ricerche di anteriorita' tra i marchi oggetto di registrazioni internazionali. 3. Gli estratti del registro internazionale richiesti per essere esibiti in una delle parti contraenti saranno esonerati da qualsiasi legalizzazione.

Protocollo - art. 6

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