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LEGGE 12 marzo 1996, n. 170

Current text a fecha 1996-03-30

Entrata in vigore della legge: 31/3/1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l'11 marzo 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivanti dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1995 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995- 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

Agreement

AGREEMENT Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LITUANA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Lituana, qui di seguito denominati le "Parti", Consci dell'importanza di creare la cooperazione economica, industriale e tecnica per lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi; Desiderosi di creare condizioni favorevoli ad uno sviluppo diversificato ed armonioso delle loro relazioni economiche sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocita' e volte a facilitare e promuovere le riforme di mercato; Considerando l'importanza della cooperazione economica internazionale per lo sviluppo economico e sociale dei due Paesi; Ribadendo gli impegni da essi assunti nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, l'importanza di dare piena attuazione a tutte le disposizioni ed i principi del processo CSCE ed in particolare quelli sanciti dal Documento Finale di Helsinki, ai documenti finali delle riunioni di Madrid e di Copenhagen, a quelli della Carta di Parigi per una nuova Europa, in particolare per quanto attiene allo stato di diritto, alla democrazia ed ai diritti dell'uomo, nonche' quelli della Conferenza CSCE di Bonn sulla Cooperazione economica; Ribadendo l'importanza di garantire i diritti dei gruppi etnici e nazionali e delle minoranze in conformita' agli impegni assunti nel contesto della CSCE; Considerando lo stato delle relazioni tra la Comunita' Europea e la Repubblica di Lituania; Affermando, infine, il desiderio d'intraprendere le azioni conseguenti al fine di fornire ulteriore impulso alla cooperazione economica, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti favoriranno lo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica tra le imprese e le organizzazioni italiane e lituane di reciproco interesse e fiducia ed in particolare in quei settori ove esistono piu' favorevoli prospettive di sviluppo.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Le Parti si adopereranno, in conformita' alle rispettive legislazioni, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove forme di cooperazione. In particolare si dovra' facilitare lo sviluppo della cooperazione nel settore dei servizi e della cooperazione sui mercati terzi.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Considerando i prestiti un mezzo importante per lo sviluppo e per l'incremento della fornitura di macchinari, attrezzature, impianti chiavi in mano e tecnologia, le Parti adotteranno misure adeguate ogni qualvolta che cio' riterranno necessario in conformita' alle loro legislazioni per concedere prestiti alle migliori condizioni nel rispetto dei loro obblighi internazionali.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Le Parti si adopereranno per accrescere la cooperazione fra le imprese italiane e lituane in ogni settore economico ed in particolare nei seguenti settori prioritari: agricoltura (incluso il lino), industria alimentare, conciaria e calzaturiera, della carta e del legno, farmaceutica, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, del turismo cosi' come delle macchine utensili, artigianato, industria chimica, e settore ambientale. Attenzione prevalente verra' riservata allo sviluppo della cooperazione tra le piccole e medie imprese dei due Paesi.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Al fine di dare piena attuazione a tutti gli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggeranno e faciliteranno: - la creazione di joint ventures e di altre forme di attivita' economica congiunta; - la fornitura di merci, macchinari, attrezzature, impianti chiavi in mano e servizi; - lo scambio di missioni di imprenditori; - qualsiasi forma possibile di assistenza ed aiuto per la formazione e costruzione, riconversione di imprese ed impianti, nonche' per l'esecuzione di progetti e ricerca; - l'addestramento del personale e scambi di esperti, consulenti e borsisti; - scambio di brevetti, licenze, know-how e nuove tecnologie.

Accordo - art. 6

Articolo 6 La cooperazione sancita nel presente accordo dovra' essere attuata tramite accordi e contratti fra le imprese italiane e lituane.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Al fine di facilitare la cooperazione tra i due Paesi, le Parti faciliteranno la creazione ed il funzionamento delle reciproche imprese concedendo facilitazioni non meno favorevoli di quelle concesse alle loro imprese, in special modo per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro, i visti, i permessi di residenza, nonche' i viaggi d'affari nel rispetto delle leggi e delle norme esistenti in ciascun Paese.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Le Parti concordano di creare un Comitato Misto formato da rappresentanti delle due Parti. Il Comitato Misto passera' in rassegna l'applicazione del presente accordo, raccomandera' alle Parti misure per lo sviluppo e l'espansione della cooperazione economica industriale e tecnica e risolvera' ogni controversia che dovesse sorgere sull'interpretazione e l'applicazione del presente accordo. Il Comitato misto si riunira' una volta all'anno alternativamente a Roma e Vilnius.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Qualsiasi eventuale modifica o emendamento al presente Accordo dovra' essere concordato tra le Parti nella misura in cui dette modifiche o emendamenti non alterino gli obiettivi fondamentali del presente Accordo.

Accordo - art. 10

Articolo 10 La conclusione di altri accordi o trattati bilaterali o multilaterali da parte di una delle Parti non pregiudichera' il presente Accordo.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate che le proce- dure legali necessarie a tal fine sono state espletate. Il presente Accordo viene concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Almeno un anno prima della scadenza del presente Accordo, le Parti dovranno concordare le misure da adottare al fine di rinnovare, rinunciare o rinegoziare un nuovo Accordo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo, in duplice copia nelle lingue italiana, lituana ed inglese. In caso di controversie fara' fede il testo inglese. Fatto a Vilnius il giorno 11 marzo 1994 Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Lituania Parte di provvedimento in formato grafico