LEGGE 12 marzo 1996, n. 171

Type Legge
Publication 1996-03-12
Ultimo aggiornamento 1996-03-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 31/3/1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 della convenzione stessa.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

Convention

CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI (Helsinki, 17 marzo 1992) PREAMBOLO Le Parti alla presente Convenzione, Consapevoli che la protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali sono compiti importanti ed urgenti che potranno essere svolti in maniera efficace solo mediante una piu' intensa cooperazione, Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli a breve o lungo termine che le modifiche dello stato dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali possono o minacciano di avere sull'ambiente, sull'economia e sul benessere dei paesi membri della Commissione economica per l'Europa (CEE), Sottolineando la necessita' di rafforzare i provvedimenti adottati a livello nazionale ed internazionale per prevenire, controllare e ridurre la discarica di sostanze pericolose nell'ambiente acquatico e diminuire l'eutrofizzazione e l'acidificazione nonche' l'inquinamento di origine tellurico dell'ambiente marino, in particolare nelle zone costiere, Notando con soddisfazione gli sforzi gia' intrapresi dai governi dei paesi della CEE per rafforzare la cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, in vista di prevenire, controllare e ridurre l'inquinamento transfrontaliero, assicurare una gestione durevole dell'acqua, preservare le risorse di acqua e tutelare l'ambiente, Richiamando le disposizioni ed i principi pertinenti della Dichiarazione della Conferenza di Stoccolma sull'ambiente, dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), dei documenti finali delle riunioni di Madrid e di Vienna, dei rappresentanti degli Stati partecipanti alla CSCE e della Strategia regionale per la tutela dell'ambiente e l'utilizzazione razionale delle risorse naturali nei paesi membri della CEE nel periodo che va fino all'anno 2000 e oltre, Consapevoli del ruolo svolto dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, di incoraggiare la cooperazione internazionale ai fini della prevenzione, del controllo e della riduzione dell'inquinamento delle acque transfrontaliere e della durevole utilizzazione di queste acque, e richiamando a tal fine la Dichiarazione di principio della CEE sulla prevenzione dell'inquinamento delle acque, compreso l'inquinamento transfrontaliero, e sulla lotta contro questo inquinamento; la Dichiarazione di principio della CEE sulla utilizzazione razionale dell'acqua; i Principi della CEE relativi alla cooperazione nel campo delle acque transfrontaliere; la Carta della CEE per la gestione delle acque sotterranee ed il Codice di condotta relativo all'inquinamento accidentale delle acque interne transfrontaliere; Facendo riferimento alle decisioni I (42) e I (44) adottate dalla Commissione economica per l'Europa rispettivamente nella sua quarantaduesima e quarantaquattresima sessione, ed ai risultati della Riunione della CSCE sulla protezione ambientale (Sofia (Bulgaria), 16 ottobre - 3 novembre 1989), Sottolineando che la coperazione tra paesi membri in materia di protezione e di utilizzazione delle acque transfrontaliere deve essere prioritaria mediante la elaborazione di accordi tra paesi rivieraschi delle stesse acque, in particolare se tali accordi non esistono ancora, hanno convenuto quanto segue: Articolo primo DEFINIZIONI Ai fini della presente Convenzione, 1. L'espressione "acque transfrontaliere" significa tutte le acque superficiali e sotterranee che delimitano le frontiere tra due Stati o piu', le attraversano o sono situate su queste frontiere; nel caso di acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare un estuario, il limite di queste acque e' una linea diritta tracciata attraverso la loro imboccatura tra i punti limiti della linea di basso mare sulle rive; 2. L'espressione "impatto transfrontaliero" significa qualsiasi effetto pregiudizievole importante, prodotto sull'ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un'altra Parte, da una modifica dello stato delle acque transfrontaliere causata da una attivita' umana la cui origine fisica e' interamente o parzialmente situata in una zona soggetta alla giurisdizione di una Parte. Questo effetto sull'ambiente puo' assumere varie forme: pregiudizio alla salute e alla sicurezza dell'uomo, alla flora, alla fauna, al suolo, all'aria, all'acqua, al clima, al paesaggio ed ai monumenti storici o ad altre costruzioni o interazioni di parecchi di questi fattori; puo' trattarsi anche di un pregiudizio al patrimonio culturale o alle condizioni socio-economiche derivanti da modifiche di questi fattori; 3. L'espressione "Parte" significa, salvo se diversamente indicato nel testo, una Parte contraente alla presente Convenzione; 4. L'espressione "Parti rivierasche" significa le Parti limitrofe delle stesse acque transfrontaliere; 5. L'espressione "organo comune" significa ogni commissione bilaterale o multilaterale o ogni altro meccanismo istituzionale appropriato di cooperazione tra le Parti rivierasche; 6. L'espressione "sostanze pericolose" significa le sostanze tossiche, cancerogene, mutagene, teratogene o bio-accumulative, soprattutto quando sono persistenti; 7. La definizione dell'espressione "tecnologia disponibile ottimale" figura all'annesso I della presente Convenzione.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Le Parti adottano ogni misura appropriata per prevenire, controllare e ridurre ogni impatto transfrontaliero. 2. In particolare, le parti adottano ogni misura appropriata: a) per prevenire, controllare e ridurre l'inquinamento delle acque avente o rischiante di avere un impatto transfrontaliero; b) per vigilare affinche' le acque transfrontaliere siano utilizzate allo scopo di assicurare una gestione dell'acqua che tenga conto dell'ambiente e sia razionale, nonche' la conservazione delle risorse di acqua e la protezione dell'ambiente; c) per vigilare affinche' le acque transfrontaliere siano utilizzate in maniera ragionevole ed equa, tenendo conto in particolare del loro carattere transfrontaliero, in caso di attivita' che comportino o rischino di comportare un impatto transfrontaliero; d) per assicurare la conservazione e, se del caso il ripristino degli eco-sistemi. 3. Le misure di prevenzione, di controllo e di riduzione dell'inquinamento dell'acqua sono adottate se del caso, alla fonte. 4. Queste misure non provocano, direttamente o indirettamente, trasferimento di inquinamento verso altri ambienti. 5. Nell'adottare i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti sono guidate dai seguenti principi: a) un principio cautelativo, in base al quale non sara' differita l'attuazione di provvedimenti destinati ad evitare che la discarica di sostanze pericolose possa avere un impatto transfrontaliero, visto e considerato che la ricerca scientifica non ha dimostrato appieno l'esistenza di un vincolo di causalita' tra queste sostanze da una parte ed un eventuale impatto transfrontaliero, d'altra parte; b) il principio secondo il quale "chi inquina, paga", in virtu' del quale i costi delle misure di prevenzione, di controllo e di riduzione dell'inquinamento sono a carico di colui che inquina; c) le risorse in acqua sono gestite in modo da corrispondere alle esigenze della generazione attuale, senza tuttavia che venga compromessa la capacita' delle generazioni future di soddisfare le loro esigenze. 6. Le Parti rivierasche cooperano su una base di uguaglianza e di reciprocita', in particolare per mezzo di accordi bilaterali e multilaterali, in vista di elaborare politiche, programmi e strategie armonizzate applicabili a tutti i bacini idrografici interessati o a parte di essi, e finalizzati a prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero ed a tutelare l'ambiente delle acque transfrontaliere o l'ambiente sul quale queste acque esercitano un'influenza, compreso l'ambiente marino. 7. L'attuazione della presente Convenzione non deve dar luogo ad un deterioramento dello stato dell'ambiente ne' ad un accrescimento dell'impatto transfrontaliero. 8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare e di applicare individualmente o congiuntamente, misure piu' severe di quelle enunciate nella presente Convenzione.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 PREVENZIONE, CONTROLLO E RIDUZIONE 1. Ai fini della prevenzione, del controllo e della riduzione dell'impatto transfrontaliero, le Parti elaborano, adottano, applicano misure giuridiche, amministrative, economiche, finanziarie e tecniche pertinenti, sforzandosi di armonizzarle in tutta la misura del possibile, per fare in modo, in particolare: a) che l'emissione di inquinanti sia evitata, controllata e ridotta alla fonte grazie all'applicazione, in particolare, di tecniche poco inquinanti o senza detriti; b) che le acque transfrontaliere siano protette dall'inquinamento proveniente da fonti circoscritte per mezzo di un sistema che subordini le discariche di acque reflue al rilascio di una autorizzazione da parte delle autorita' nazionali competenti e che le discariche autorizzate siano sorvegliate e controllate; c) che i limiti fissati nell'autorizzazione per la discarica delle acque reflue siano basati sulla migliore tecnologia disponibile applicabile alla discarica di sostanze pericolose; d) che prescrizioni piu' rigorose che possono giungere in determinati casi fino al divieto, siano imposte qualora la qualita' delle acque riceventi o l'eco-sistema lo esigano; e) che venga almeno applicato alle acque reflue urbane, gradualmente se del caso, un trattamento biologico o modalita' di trattamento equivalente; f) che adeguati provvedimenti siano adottati, avvalendosi per esempio della migliore tecnologia disponibile, per ridurre gli apporti di alimentazione provenienti da fonti industriali ed urbane; g) che siano elaborate ed applicate misure appropriate nonche' prassi ambientali ottimali, al fine di ridurre gli apporti di alimenti e di sostanze pericolose provenienti da fonti diffuse, in particolare quando la fonte principale e' l'agricoltura (all'Annesso II della presente Convenzione compaiono linee direttive per l'elaborazione di prassi ambientali ottimali); h) che ci si possa avvalere della valutazione dell'impatto sull'ambiente e di altri mezzi di valutazione; i) che sia incoraggiata la gestione durevole delle risorse di acqua, compresa l'applicazione di un approccio eco-sistemico; j) che siano elaborati dispositivi di intervento; k) che siano adottate misure specifiche supplementari per evitare l'inquinamento delle acque sotterranee; l) che sia ridotto al minimo il rischio di inquinamento accidentale. 2. A tal fine, ciascuna Parte stabilisce, in base alla migliore tecnologia disponibile, limiti di emissione per le discariche nelle acque di superficie provenienti da fonti circoscritte, espressamente applicabili ai vari settori industriali o branche dell'industria da cui provengono le sostanze pericolose. Tra le misure appropriate di cui al paragrafo 1 del presente articolo per prevenire, controllare e ridurre le discariche di sostanze pericolose nelle acque provenienti da fonti circoscritte o diffuse, puo' figurare il divieto totale o parziale della produzione o dell'uso di questo genere di sostanze. Sara' tenuto conto degli elenchi di questi settori industriali o branche dell'industria, nonche' delle liste delle sostanze pericolose in questione, stabilite nell'ambito di convenzioni o di regolamenti internazionali applicabili al settore oggetto della presente Convenzione. 3. Inoltre ciascuna Parte stabilisce, se del caso, obiettivi di qualita' dell'acqua ed adotta criteri di qualita' dell'acqua al fine di prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero. Nell'annesso III alla presente Convenzione vengono date indicazioni generali per definire questi obiettivi e questi criteri. Se necessario, le Parti provvederanno ad aggiornare questo Annesso.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 SORVEGLIANZA Le Parti predispongono programmi per sorvegliare lo stato delle acque transfrontaliere.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 RICERCA-SVILUPPO Le Parti cooperano alla esecuzione dei lavori di ricerca-sviluppo su tecniche efficaci di prevenzione, di controllo e di riduzione dell'impatto transfrontaliero. A tal fine esse si sforzano a livello bilaterale e/o multilaterale, ed in considerazione delle attivita' di ricerca svolte nelle istanze internazionali competenti, di intraprendere o di intensificare, se del caso, particolari programmi di ricerca volti in particolar modo: a) a mettere a punto metodi di valutazione della tossicita' delle sostanze pericolose e del carattere nocivo degli inquinanti; b) a migliorare le conoscenze relative alla comparsa, alla ripartizione ed agli effetti ambientali degli inquinanti nonche' ai procedimenti implicati; c) a mettere a punto e ad applicare tecnologie, metodi di produzione e modalita' di consumo che rispettino l'ambiente; d) a sopprimere progressivamente e/o sostituire le sostanze che rischiano di avere un impatto transfrontaliero; e) ad elaborare metodi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, che rispettino l'ambiente; f) a concepire metodi speciali per migliorare lo stato delle acque transfrontaliere; g) a concepire opere idrauliche e tecniche di regolarizzazione delle acque che rispettino l'ambiente; h) a procedere alla valutazione materiale e finanziaria dei danni derivanti dall'impatto transfrontaliero; le Parti si comunicano i risultati di questi programmi di ricerca in attuazione dell'articolo 6 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 SCAMBIO DI INFORMAZIONI Le Parti procedono il prima possibile, ad uno scambio di informazioni il piu' ampio possibile sulle questioni che sono oggetto delle disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 RESPONSABILITA' Le Parti appoggiano adeguate iniziative internazionali volte ad elaborare regole, criteri e procedure relative alla responsabilita'.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 PROTEZIONE DELL'INFORMAZIONE Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano ne' i diritti ne' gli obblighi delle Parti di tutelare, in conformita' al loro ordinamento nazionale ed ai regolamenti supranazionali applicabili, le informazioni protette dal segreto industriale e commerciale, compresa la proprieta' intellettuale o inerenti alla sicurezza nazionale.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE 1. Le Parti rivierasche concludono su una base di uguaglianza e di reciprocita', accordi bilaterali o multilaterali o altre intese, qualora ancora non esistano, oppure adattano quelle gia' esistenti, nel caso cio' sia necessario per eliminare le contraddizioni con i principi fondamentali della presente Convenzione, al fine di definire le loro reciproche relazioni e la condotta da adottare per quanto concerne la prevenzione, il controllo e la riduzione dell'impatto transfrontaliero. Le Parti rivierasche specificano il bacino idrografico, ovvero la (o le) Parte (i) di questo bacino che sono oggetto di una cooperazione. Tali accordi o intese includono le questioni pertinenti di cui alla presente Convenzione, nonche' ogni altra questione per alla quale le Parti rivierasche possano ritenere necessario di cooperare. 2. Gli accordi o le intese di cui al paragrafo 1 del presente articolo prevedono la creazione di organi comuni. Le competenze di questi organi comuni sono in particolare, e fatti salvi gli accordi o le intese pertinenti esistenti, le seguenti: a) Raccogliere, riunire e valutare i dati al fine di identificare le fonti di inquinamento che rischiano di avere un impatto transfrontaliero; b) elaborare programmi comuni di sorveglianza dell'acqua dal punto di vista qualitativo e quantitativo; c) compilare inventari e scambiare informazioni sulle fonti di inquinamento di cui al paragrafo 2 a) del presente articolo; d) stabilire limiti di emissione per le acque reflue e valutare l'efficacita' dei programmi di lotta contro l'inquinamento; e) definire obiettivi e criteri comuni di qualita' dell'acqua in considerazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione, e proporre provvedimenti adeguati per preservare e, se del caso, migliorare la qualita' dell'acqua; f) elaborare programmi di azione concertati per ridurre il carico di inquinamento proveniente sia da fonti regolari (ad esempio, urbane ed industriali) sia da fonti diffuse (in particolare l'agricoltura); g) istituire procedure di allerta e di allarme; h) fungere da quadro per lo scambio di informazioni sulle utilizzazioni dell'acqua e delle installazioni connesse esistenti e previste che rischiano di avere un impatto transfrontaliero; i) promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla migliore tecnologia disponibile in conformita' con le disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione nel quadro dei programmi di ricerca scientifica; j) partecipare alla realizzazione di studi sull'impatto ambientale relativi alle acque transfrontaliere, secondo i regolamenti internazionali pertinenti. 3. Qualora uno Stato costiero, Parte alla presente Convenzione, sia direttamente e considerevolmente pregiudicato da un impatto transfrontaliero, le Parti rivierasche possono, se sono tutte d'accordo, invitare questo Stato costiero a svolgere un ruolo adeguato nelle attivita' degli organi comuni multilaterali istituiti dalle Parti rivierasche a tali acque transfrontaliere. 4. Gli organi comuni ai sensi della presente Convenzione invitato gli organi comuni istituiti dagli Stati costieri al fine di tutelare l'ambiente marino che subisce direttamente un impatto transfrontaliero, a cooperare per armonizzare i loro lavori e prevenire, controllare e ridurre questo impatto transfrontaliero. 5. Qualora esistano due organi comuni o piu' nello stesso bacino idrografico, questi si sforzano di coordinare le loro attivita' al fine di rafforzare la prevenzione, il controllo e la riduzione dell'impatto transfrontaliero in questo bacino.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 CONSULTAZIONI Sono organizzate tra le Parti rivierasche consultazioni in base a principi di reciprocita', di buona fede e di buon vicinato, a richiesta di una qualsiasi tra le Parti. Tali consultazioni sono volte ad instaurare una cooperazione riguardo ai problemi che sono oggetto delle disposizioni della presente Convenzione. Ogni consultazione di questo tipo si svolge tramite un organo comune creato in applicazione dell'articolo 9 della presente Convenzione, qualora tale organo esista.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE IN COMUNE 1. Nell'ambito della cooperazione generale prevista all'articolo 9 della presente Convenzione o di intese particolari, le Parti rivierasche elaborano ed applicano programmi comuni al fine di sorvegliare lo stato delle acque transfrontaliere, comprese le piene ed i ghiacci galleggianti, e l'impatto transfrontaliero. 2. Le parti rivierasche si mettono d'accordo sui parametri d'inquinamento e sugli inquinanti la cui discarica e la cui concentrazione nelle acque transfrontaliere sono oggetto di una sorveglianza regolare. 3. Le Parti rivierasche procedono, ad intervalli regolari, a valutazioni comuni o coordinate dello stato delle acque transfrontaliere e dell'efficacita' dei provvedimenti adottati per prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero. I risultati di queste valutazioni sono comunicati al pubblico secondo le disposizioni dell'articolo 16 della presente Convenzione. 4. A tal fine, le Parti rivierasche armonizzano le regole relative alla preparazione ed all'attuazione di programmi di sorveglianza, sistemi di misurazione, dispositivi, tecniche di analisi, metodi di trattamento e di valutazione dei dati e metodi di registrazione degli inquinanti discaricati.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 ATTIVITA' COMUNI DI RICERCA-SVILUPPO Nel quadro della cooperazione generale prevista all'articolo 9 della presente Convenzione o di intese speciali, le Parti rivierasche intraprendono attivita' particolari di ricerca-sviluppo in vista di conseguire gli obiettivi ed i criteri qualitativi dell'acqua che hanno deciso di comune accordo di stabilire e di adottare, e di attenersi a tali obiettivi e criteri.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE PARTI RIVIERASCHE 1. Le Parti rivierasche scambiano, nell'ambito di accordi o di altre intese pertinenti concluse secondo l'articolo 9 della presente Convenzione, i dati ragionevolmente disponibili, in particolare sulle seguenti questioni: a) Stato ambientale delle acque transfrontaliere; b) Esperienza acquisita nell'attuazione e nello sfruttamento della migliore tecnologia disponibile e dei risultati dei lavori di ricerca-sviluppo; c) Dati relativi alle emissioni e dati di monitoraggio; d) Provvedimenti adottati e previsti per prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero; e) Autorizzazioni o disposizioni regolamentari rilasciate dall'Autorita' competente o dall'Organo appropriato e concernente le discariche di acque reflue. 2. Al fine di armonizzare i limiti di emissione, le Parti rivierasche procedono a scambi di informazioni sulle loro rispettive regolamentazioni nazionali. 3. Qualora una Parte rivierasca domandi ad una altra Parte rivierasca di comunicarLe dati o informazioni che non sono disponibili, quest'ultima Parte fa ogni sforzo per accedere alla domanda ma puo' anteporre all'espletamento della richiesta la condizione che la Parte che ha fatto la domanda prenda a proprio carico le spese ragionevoli derivanti dalla raccolta, e se del caso, dall'elaborazione di tali dati o informazioni. 4. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti rivierasche facilitano lo scambio della migliore tecnologia disponibile, favorendo in particolare: lo scambio commerciale della tecnologia disponibile; contatti e la cooperazione industriale diretti, ivi compreso con le co-imprese; scambio di informazioni e di dati di esperienza, erogazione di assistenza tecnica. Inoltre le Parti rivierasche intraprendono programmi comuni di formazione ed organizzano i seminari e le riunioni necessarie.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 SISTEMI DI ALLERTA E DI ALLARME Le Parti rivierasche si informano reciprocamente, senza indugio, di ogni situazione di crisi suscettibile di avere un impatto transfrontaliero. Esse installano, se del caso, e sfruttano sistemi coordinati o comuni di comunicazione, di allerta e di allarme allo scopo di ottenere e di trasmettere informazioni. Questi sistemi funzionano per mezzo di procedure e di mezzi compatibili di trasmissione e di elaborazione dati, stabiliti di comune accordo tra le Parti rivierasche. Le Parti rivierasche si informano reciprocamente in merito alle Autorita' competenti o ai punti di contatto a tal fine designati.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 ASSISTENZA RECIPROCA 1. In caso di situazione di crisi, le Parti rivierasche si prestano reciprocamente assistenza su richiesta, in base a procedure da stabilire in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo. 2. Le Parti rivierasche definiscono ed adottano di comune accordo procedure di reciproca assistenza vertenti in particolar modo sulle seguenti questioni: a) Direzione, controllo, coordinamento e supervisione dell'assistenza; b) Agevolazioni e servizi che la Parte che richiede assistenza deve fornire localmente, compresa, se del caso, la semplificazione degli adempimenti doganali; c) Intese miranti a liberare la Parte che fornisce l'assistenza e/o il suo personale da ogni responsabilita', ad indennizzarla e/o a concederle un risarcimento, nonche' a consentire il transito sul territorio di Parti terze, se del caso; d) Modalita' di rimborso dei servizi di assistenza.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 INFORMAZIONE DEL PUBBLICO 1. Le Parti rivierasche vigilano affinche' le informazioni rela- tive allo stato delle acque transfrontaliere, ai provvedimenti adottati o previsti per prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero e l'efficacita' di queste misure, siano accessibili al pubblico. A Tal fine, le Parti rivierasche fanno in modo che le seguenti informazioni siano messe a disposizione del pubblico: a) gli obiettivi qualitativi dell'acqua; b) le autorizzazioni rilasciate ed i criteri da osservare di conseguenza; c) i risultati dei prelievi di campioni d'acqua e di effluenti effettuati a fini di monitoraggio e di valutazione, nonche' i risultati dei controlli messi in atto per determinare in che misura gli obiettivi qualitativi dell'acqua o i criteri enunciati nelle autorizzazioni sono rispettati. 2. Le Parti rivierasche vigilano affinche' il pubblico possa avere accesso a queste informazioni in ogni momento ragionevole e possa venirne gratuitamente a conoscenza, e mettono a disposizione del pubblico attrezzature sufficienti affinche' sia possibile ottenere copie di queste informazioni dietro pagamento di un ragionevole corrispettivo.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 RIUNIONE DELLE PARTI 1. La prima riunione delle Parti e' convocata non oltre un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito avranno luogo riunioni ordinarie ogni tre anni, o ad intervalli piu' ravvicinati fissati dal Regolamento interno. Le Parti terranno una riunione straordinaria, qualora sia stato cosi' deciso in una riunione ordinaria ovvero una di loro abbia fatto domanda in tal senso per iscritto, sotto riserva che detta domanda abbia ricevuto l'appoggio di un terzo almeno delle Parti nei sei mesi successivi alla sua comunicazione all'insieme delle Parti. 2. Durante le loro riunioni, le Parti seguono l'attuazione della presente Convenzione e tenendo a mente questo obiettivo: a) esaminano le loro politiche e procedure metodologiche in materia di protezione e di utilizzazione delle acque transfrontaliere, in vista di migliorare ulteriormente la protezione et l'utilizzazione di queste acque; b) si comunicano reciprocamente gli insegnamenti che traggono dalla conclusione e dall'attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese relative alla protezione ed all'utilizzazione delle acque transfrontaliere, di cui una o piu' di esse sono Parti; c) sollecitano, se del caso, i servizi degli organi competenti della CEE nonche' di altri organi internazionali o di taluni comitati competenti per tutte le questioni connesse come la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione; d) nella loro prima riunione, esaminano il regolamento interno delle loro riunioni e lo adottano per consenso; e) esaminano ed adottano proposte di emendamenti alla presente Convenzione; f) prendono in esame ed intraprendono ogni altra azione che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della presente Convenzione.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 DIRITTO DI VOTO 1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto. 2. Le Organizzazioni d'integrazione economica regionale, nei settori di loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 SEGRETARIATO Il Segretariato esecutivo della Commissione economica per l'Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato: a) convoca e prepara le riunioni delle Parti; b) trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione; c) adempie ad ogni altra funzione che puo' essergli assegnata dalle Parti.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 ANNESSI Gli annessi alla presente Convenzione sono parte integrante della Convenzione.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE 1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. 2. Le proposte di emendamenti alla presente Convenzione sono esaminate nel corso di una riunione delle Parti. 3. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione viene sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che lo comunica a tutte le Parti almeno novanta giorni prima della riunione durante la quale l'emendamento e' proposto per adozione. 4. Ogni emendamento alla presente Convenzione e' adottato per consenso dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione presenti ad una riunione delle Parti, ed entra in vigore nei confronti delle Parti alla Convenzione che l'hanno accettato il novantesimo giorno successivo alla data in cui due terzi tra di loro hanno depositato presso il Depositario il loro strumento di accettazione dell'emendamento. L'emendamento entra in vigore nei confronti di ogni altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in cui questa Parte ha depositato il suo strumento di accettazione dell'emendamento.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Qualora una controversia sorga tra due o piu' Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercheranno una soluzione per via negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie che ritengono accettabile. 2. Nel firmare, ratificare, accettare ed approvare la presente Convenzione, o aderirvi, o in ogni altro momento successivo, una Parte puo' significare per iscritto al Depositario che, per le controversie che non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatorio (i), nelle sue relazioni con ogni Parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambe i mezzi di regolamento delle controversie di cui in appresso: a) Presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia; b) arbitrato, secondo la procedura esposta all'annesso IV. 3. Qualora le Parti alla controversia abbiano accettato entrambi i mezzi di soluzione delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la controversia potra' essere presentata solo alla Corte internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 FIRMA La presente Convenzione e' aperta ad Helsinki, dal 17 al 18 marzo 1992 compreso, e successivamente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, fino al 18 settembre 1992, alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, nonche' degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa in virtu' del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa i quali hanno ad esse trasferito competenza per le materie trattate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere trattati su tali materie.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 DEPOSITARIO Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazione Unite esercita le funzioni di depositario della presente Convenzione.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE 1. La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie. 2. La presente Convenzione e' aperta all'adesione degli Stati e delle Organizzazioni di cui all'articolo 23. 3. Ogni Organizzazione di cui all'articolo 23 che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno degli Stati membri di detta Convenzione ne sia Parte, e' vincolata da tutti gli obblighi che derivano dalla Convenzione. Quando uno o piu' Stati membri di tale Organizzazione sono parti alla presente Convenzione, tale Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono di comune accordo le loro rispettive responsabilita' nella esecuzione degli obblighi contratti in virtu' della Convenzione. In tal caso, l'Organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare congiuntamente i diritti che derivano dalla presente Convenzione. 4. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 23 indicano la portata della loro competenza nei confronti delle materie che sono oggetto della presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni informano il Depositario di ogni modifica importante della portata della loro competenza.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo strumento depositato da una Organizzazione d'integrazione economica regionale non si aggiunge a quelli che sono depositati dagli Stati membri di questa organizzazione. 3. Nei confronti di ciascun Stato o Organizzazione di cui all'Articolo 23 che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di questo Stato o Organizzazione del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 DENUNCIA In ogni tempo, successivamente allo scadere di un termine di tre anni avente inizio a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione e' entrata in vigore nei confronti di una Parte, detta Parte puo' denunciare la Convenzione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al depositario. Questa denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricezione della sua notifica da parte del Depositario.

Convenzione - art. 28

Articolo 28 TESTI AUTENTICI L'originale della presente Convenzione, i cui testi in francese, inglese e russo sono ugualmente autentici, e' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Kelsinki, il diciassette marzo millenovecentonovantadue

Annesso I

ANNESSO I DEFINIZIONE DELL'ESPRESSIONE "TECNOLOGIA DISPONIBILE OTTIMALE" 1. L'espressione "tecnologia ottimale disponibile" indica l'ultima fase di sviluppo di procedimenti, equipaggiamenti o metodi di gestione nella quale viene riscontrato che una data misura e' applicabile in pratica per limitare le emissioni, le discariche ed i detriti. Al fine di determinare se un insieme di procedimenti, di equipaggiamenti e di metodi di gestione costituiscono la tecnologia ottimale disponibile, in linea generale o in particolari casi, e' necessario innanzitutto prendere in considerazione: a) i procedimenti, equipaggiamenti o metodi di gestione paragonabili che sono stati recentemente sperimentati con successo; b) i progressi tecnologici e dell'evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifica; c) l'applicabilita' di questa tecnologia dal punto di vista economico; d) i termini di attuazione sia nelle nuove installazioni che nelle installazioni esistenti; e) la natura e del volume delle discariche e degli affluenti in oggetto; f) le tecnologie poco inquinanti o senza detriti. 2. Da tempo precede risulta che, per un dato procedimento, la "tecnologia ottimale disponibile" evolvera' nel tempo, in funzione dei progressi tecnologici, di fattori economici e sociali e dell'evoluzione delle conoscenze e dalla comprensione scientifica.

Annesso II

ANNESSO II LINEE DIRETTIVE PER L'ELABORAZIONE DI PRASSI AMBIENTALI OTTIMALI 1. Nel selezionare, per particolari casi, la combinazione piu' appropriata di misure atte a costituire una prassi ambientale ottimale, si dovra' prendere in considerazione la serie di misure di seguito elencata, secondo la progressione indicata: a) informazione ed istruzione del pubblico e degli utenti sulle conseguenze per l'ambiente della selezione di attivita' e prodotti particolari, e, per quanto riguarda questi ultimi, sulla loro utilizzazione ed eliminazione finale; b) elaborazione ed applicazione di codici di prassi ambientale ottimale applicabili a tutti gli aspetti della vita del protocollo; c) etichettatura intesa ad informare gli utenti dei rischi ambientali legati ad un prodotto, alla sua utilizzazione ed alla sua eliminazione finale; d) messa a disposizione del pubblico di sistemi di raccolta e di eliminazione; e) riciclaggio, ricupero e riutilizzazione; f) applicazione di strumenti economici ad attivita', prodotti o gruppi di prodotti; g) adozione di un sistema di concessione di autorizzazione, accompagnato da una serie di limitazioni o da divieti. 2. Per determinare quale combinazione di misure rappresenti una prassi ambientale ottimale, in linea generale o in casi particolari, converra' tenere conto in particolare: a) del rischio per l'ambiente presentato da: i) il prodotto, ii) la fabbricazione del prodotto, iii) l'utilizzazione del prodotto; iv) l'eliminazione finale del prodotto; b) la sostituzione di procedimenti o sostanze con altre meno inquinanti; c) la scala di utilizzazione; d) i vantaggi o inconvenienti eventualmente presentati da materiali o attivita' di sostituzione dal punto di vista dell'ambiente; e) i progressi e l'evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifica; f) i termini di applicazione; g) le conseguenze sociali ed economiche. 3. Deriva, da quanto sopra che, per una determinata fonte, le metodologie ambientali ottimali evolveranno nel tempo, in funzione dei progressi tecnologici, di fattori economici e sociali e dell'evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifica.

Annesso III

ANNESSO III LINEE DIRETTIVE PER LA MESSA A PUNTO DI OBIETTIVI E DI CRITERI QUALITATIVI DELL'ACQUA Gli obiettivi ed i criteri di qualita' dell'acqua: a) tengono conto dello scopo perseguito, che e' di preservare, e se necessario, migliorare la qualita' dell'acqua; b) mirano a riportare, entro un termine stabilito, le cariche inquinanti medie (in particolare quella delle sostanze pericolose) ad un determinato livello; c) tengono conto di esigenze specifiche in materia di qualita' dell'acqua (acqua grezza utilizzata come acqua potabile, irrigazione ecc.); d) tengono conto di esigenze specifiche per quanto riguarda le acque sensibili e particolarmente protette ed il loro ambiente (laghi ed acque sotterranee ad esempio); e) sono basate sull'uso di metodi di classificazione ecologica e di indici chimici che consentono di esaminare la preservazione ed il miglioramento della qualita' dell'acqua a medio ed a lungo termine; f) tengono conto del livello di realizzazione degli obiettivi e di misure di protezioni supplementari, basate sui limiti di emissione, che possono rivelarsi necessarie in particolari casi.

Annesso IV

ANNESSO IV ARBITRATO 1. In caso di controversia sottoposta ad arbitrato ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 22 della presente Convenzione, una Parte (o le Parti) notifica(no) al Segretariato l'oggetto dell'arbitrato ed indica(no) in particolare, gli articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione e' in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione. 2. Il Tribunale arbitrale e' composto da tre membri. La (o le) Parte(i) ricorrente(i) e l'altra (o le altre) Parte(i) alla controversia nominato un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro come Presidente del Tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia, ne' avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti, ne' essere al servizio di una di loro o essersi gia' occupato del caso a qualsiasi altro titolo. 3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non e' stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa pro- cede, a richiesta di una delle parti alla controversia, alla sua nomina entro un nuovo termine di due mesi. 4. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione della domanda, una delle Parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra Parte puo' informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, il quale designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro un successivo termine di due mesi. Al momento della sua nomina, il Presidente del Tribunale arbitrale invita la Parte che non ha ancora nominato un arbitro, a provvedere alla nomina entro due mesi. Se la Parte non ottempera entro questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa il quale procede alla nomina in questione entro un nuovo termine di due mesi. 5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in conformita' con il diritto internazionale e con le disposizioni della presente Convenzione. 6. Ogni Tribunale arbitrale costituito in attuazione delle disposizioni del presente annesso stabilisce la propria procedura. 7. Le decisioni del Tribunale arbitrale, sia su questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate a maggioranza dei suoi membri. 8. Il Tribunale puo' adottare ogni provvedimento necessario per stabilire i fatti. 9. Le Parti alla controversia agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione: a) gli forniscono tutti i documenti, agevolazioni ed informazioni pertinenti; b) lo autorizzano, se del caso, a notificare ed a udire testimoni o esperti. 10. Le Parti e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione da essi ricevuta a titolo confidenziale durante la procedura arbitrale. 11. Il Tribunale arbitrale puo', a richiesta di una delle Parti, raccomandare misure cautelari. 12. Se una delle Parti alla controversia non si presenta dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi, l'altra Parte puo' chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di rendere la sentenza definitiva. Se una Parte non si presenta o non fa valere i suoi mezzi, cio' non costituisce ostacolo allo svolgimento della procedura. 13. Il Tribunale arbitrale puo' giudicare e decidere ricorsi riconvenzionali direttamente collegati all'oggetto della controversia. 14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese del Tribunale, compresa la retribuzione dei suoi membri sono sostenute in parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale mantiene un estratto di tutte le spese e ne fornisce un rendiconto finale alle Parti. 15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, per quanto concerne l'oggetto della controversia, un interesse di natura legale suscettibile di essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nel caso, puo' intervenire nella procedura, con il consenso del Tribunale. 16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza entro i cinque mesi successivi alla data in cui e' stato costituito, a meno che non ritenga necessario di prolungare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi. 17. Il lodo arbitrale e' accompagnato da un esposto dei motivi. Esso e' definitivo ed obbligatorio per tutte le Parti alla controversia. Il Tribunale arbitrale lo comunica alle parti alla controversia ed al Segretariato. Quest'ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione. 18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione o all'esecuzione del lodo arbitrale puo' essere sottoposta da una delle Parti al Tribunale arbitrale che ha reso la sentenza, oppure se quest'ultimo non puo' esserne investito, ad un altro Tribunale costituito a tal fine nella stessa maniera del primo.

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