LEGGE 12 marzo 1996, n. 171
Entrata in vigore della legge: 31/3/1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Convention
CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI (Helsinki, 17 marzo 1992) PREAMBOLO Le Parti alla presente Convenzione, Consapevoli che la protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali sono compiti importanti ed urgenti che potranno essere svolti in maniera efficace solo mediante una piu' intensa cooperazione, Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli a breve o lungo termine che le modifiche dello stato dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali possono o minacciano di avere sull'ambiente, sull'economia e sul benessere dei paesi membri della Commissione economica per l'Europa (CEE), Sottolineando la necessita' di rafforzare i provvedimenti adottati a livello nazionale ed internazionale per prevenire, controllare e ridurre la discarica di sostanze pericolose nell'ambiente acquatico e diminuire l'eutrofizzazione e l'acidificazione nonche' l'inquinamento di origine tellurico dell'ambiente marino, in particolare nelle zone costiere, Notando con soddisfazione gli sforzi gia' intrapresi dai governi dei paesi della CEE per rafforzare la cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, in vista di prevenire, controllare e ridurre l'inquinamento transfrontaliero, assicurare una gestione durevole dell'acqua, preservare le risorse di acqua e tutelare l'ambiente, Richiamando le disposizioni ed i principi pertinenti della Dichiarazione della Conferenza di Stoccolma sull'ambiente, dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), dei documenti finali delle riunioni di Madrid e di Vienna, dei rappresentanti degli Stati partecipanti alla CSCE e della Strategia regionale per la tutela dell'ambiente e l'utilizzazione razionale delle risorse naturali nei paesi membri della CEE nel periodo che va fino all'anno 2000 e oltre, Consapevoli del ruolo svolto dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, di incoraggiare la cooperazione internazionale ai fini della prevenzione, del controllo e della riduzione dell'inquinamento delle acque transfrontaliere e della durevole utilizzazione di queste acque, e richiamando a tal fine la Dichiarazione di principio della CEE sulla prevenzione dell'inquinamento delle acque, compreso l'inquinamento transfrontaliero, e sulla lotta contro questo inquinamento; la Dichiarazione di principio della CEE sulla utilizzazione razionale dell'acqua; i Principi della CEE relativi alla cooperazione nel campo delle acque transfrontaliere; la Carta della CEE per la gestione delle acque sotterranee ed il Codice di condotta relativo all'inquinamento accidentale delle acque interne transfrontaliere; Facendo riferimento alle decisioni I (42) e I (44) adottate dalla Commissione economica per l'Europa rispettivamente nella sua quarantaduesima e quarantaquattresima sessione, ed ai risultati della Riunione della CSCE sulla protezione ambientale (Sofia (Bulgaria), 16 ottobre - 3 novembre 1989), Sottolineando che la coperazione tra paesi membri in materia di protezione e di utilizzazione delle acque transfrontaliere deve essere prioritaria mediante la elaborazione di accordi tra paesi rivieraschi delle stesse acque, in particolare se tali accordi non esistono ancora, hanno convenuto quanto segue: Articolo primo DEFINIZIONI Ai fini della presente Convenzione, 1. L'espressione "acque transfrontaliere" significa tutte le acque superficiali e sotterranee che delimitano le frontiere tra due Stati o piu', le attraversano o sono situate su queste frontiere; nel caso di acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare un estuario, il limite di queste acque e' una linea diritta tracciata attraverso la loro imboccatura tra i punti limiti della linea di basso mare sulle rive; 2. L'espressione "impatto transfrontaliero" significa qualsiasi effetto pregiudizievole importante, prodotto sull'ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un'altra Parte, da una modifica dello stato delle acque transfrontaliere causata da una attivita' umana la cui origine fisica e' interamente o parzialmente situata in una zona soggetta alla giurisdizione di una Parte. Questo effetto sull'ambiente puo' assumere varie forme: pregiudizio alla salute e alla sicurezza dell'uomo, alla flora, alla fauna, al suolo, all'aria, all'acqua, al clima, al paesaggio ed ai monumenti storici o ad altre costruzioni o interazioni di parecchi di questi fattori; puo' trattarsi anche di un pregiudizio al patrimonio culturale o alle condizioni socio-economiche derivanti da modifiche di questi fattori; 3. L'espressione "Parte" significa, salvo se diversamente indicato nel testo, una Parte contraente alla presente Convenzione; 4. L'espressione "Parti rivierasche" significa le Parti limitrofe delle stesse acque transfrontaliere; 5. L'espressione "organo comune" significa ogni commissione bilaterale o multilaterale o ogni altro meccanismo istituzionale appropriato di cooperazione tra le Parti rivierasche; 6. L'espressione "sostanze pericolose" significa le sostanze tossiche, cancerogene, mutagene, teratogene o bio-accumulative, soprattutto quando sono persistenti; 7. La definizione dell'espressione "tecnologia disponibile ottimale" figura all'annesso I della presente Convenzione.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Le Parti adottano ogni misura appropriata per prevenire, controllare e ridurre ogni impatto transfrontaliero. 2. In particolare, le parti adottano ogni misura appropriata: a) per prevenire, controllare e ridurre l'inquinamento delle acque avente o rischiante di avere un impatto transfrontaliero; b) per vigilare affinche' le acque transfrontaliere siano utilizzate allo scopo di assicurare una gestione dell'acqua che tenga conto dell'ambiente e sia razionale, nonche' la conservazione delle risorse di acqua e la protezione dell'ambiente; c) per vigilare affinche' le acque transfrontaliere siano utilizzate in maniera ragionevole ed equa, tenendo conto in particolare del loro carattere transfrontaliero, in caso di attivita' che comportino o rischino di comportare un impatto transfrontaliero; d) per assicurare la conservazione e, se del caso il ripristino degli eco-sistemi. 3. Le misure di prevenzione, di controllo e di riduzione dell'inquinamento dell'acqua sono adottate se del caso, alla fonte. 4. Queste misure non provocano, direttamente o indirettamente, trasferimento di inquinamento verso altri ambienti. 5. Nell'adottare i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti sono guidate dai seguenti principi: a) un principio cautelativo, in base al quale non sara' differita l'attuazione di provvedimenti destinati ad evitare che la discarica di sostanze pericolose possa avere un impatto transfrontaliero, visto e considerato che la ricerca scientifica non ha dimostrato appieno l'esistenza di un vincolo di causalita' tra queste sostanze da una parte ed un eventuale impatto transfrontaliero, d'altra parte; b) il principio secondo il quale "chi inquina, paga", in virtu' del quale i costi delle misure di prevenzione, di controllo e di riduzione dell'inquinamento sono a carico di colui che inquina; c) le risorse in acqua sono gestite in modo da corrispondere alle esigenze della generazione attuale, senza tuttavia che venga compromessa la capacita' delle generazioni future di soddisfare le loro esigenze. 6. Le Parti rivierasche cooperano su una base di uguaglianza e di reciprocita', in particolare per mezzo di accordi bilaterali e multilaterali, in vista di elaborare politiche, programmi e strategie armonizzate applicabili a tutti i bacini idrografici interessati o a parte di essi, e finalizzati a prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero ed a tutelare l'ambiente delle acque transfrontaliere o l'ambiente sul quale queste acque esercitano un'influenza, compreso l'ambiente marino. 7. L'attuazione della presente Convenzione non deve dar luogo ad un deterioramento dello stato dell'ambiente ne' ad un accrescimento dell'impatto transfrontaliero. 8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare e di applicare individualmente o congiuntamente, misure piu' severe di quelle enunciate nella presente Convenzione.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 PREVENZIONE, CONTROLLO E RIDUZIONE 1. Ai fini della prevenzione, del controllo e della riduzione dell'impatto transfrontaliero, le Parti elaborano, adottano, applicano misure giuridiche, amministrative, economiche, finanziarie e tecniche pertinenti, sforzandosi di armonizzarle in tutta la misura del possibile, per fare in modo, in particolare: a) che l'emissione di inquinanti sia evitata, controllata e ridotta alla fonte grazie all'applicazione, in particolare, di tecniche poco inquinanti o senza detriti; b) che le acque transfrontaliere siano protette dall'inquinamento proveniente da fonti circoscritte per mezzo di un sistema che subordini le discariche di acque reflue al rilascio di una autorizzazione da parte delle autorita' nazionali competenti e che le discariche autorizzate siano sorvegliate e controllate; c) che i limiti fissati nell'autorizzazione per la discarica delle acque reflue siano basati sulla migliore tecnologia disponibile applicabile alla discarica di sostanze pericolose; d) che prescrizioni piu' rigorose che possono giungere in determinati casi fino al divieto, siano imposte qualora la qualita' delle acque riceventi o l'eco-sistema lo esigano; e) che venga almeno applicato alle acque reflue urbane, gradualmente se del caso, un trattamento biologico o modalita' di trattamento equivalente; f) che adeguati provvedimenti siano adottati, avvalendosi per esempio della migliore tecnologia disponibile, per ridurre gli apporti di alimentazione provenienti da fonti industriali ed urbane; g) che siano elaborate ed applicate misure appropriate nonche' prassi ambientali ottimali, al fine di ridurre gli apporti di alimenti e di sostanze pericolose provenienti da fonti diffuse, in particolare quando la fonte principale e' l'agricoltura (all'Annesso II della presente Convenzione compaiono linee direttive per l'elaborazione di prassi ambientali ottimali); h) che ci si possa avvalere della valutazione dell'impatto sull'ambiente e di altri mezzi di valutazione; i) che sia incoraggiata la gestione durevole delle risorse di acqua, compresa l'applicazione di un approccio eco-sistemico; j) che siano elaborati dispositivi di intervento; k) che siano adottate misure specifiche supplementari per evitare l'inquinamento delle acque sotterranee; l) che sia ridotto al minimo il rischio di inquinamento accidentale. 2. A tal fine, ciascuna Parte stabilisce, in base alla migliore tecnologia disponibile, limiti di emissione per le discariche nelle acque di superficie provenienti da fonti circoscritte, espressamente applicabili ai vari settori industriali o branche dell'industria da cui provengono le sostanze pericolose. Tra le misure appropriate di cui al paragrafo 1 del presente articolo per prevenire, controllare e ridurre le discariche di sostanze pericolose nelle acque provenienti da fonti circoscritte o diffuse, puo' figurare il divieto totale o parziale della produzione o dell'uso di questo genere di sostanze. Sara' tenuto conto degli elenchi di questi settori industriali o branche dell'industria, nonche' delle liste delle sostanze pericolose in questione, stabilite nell'ambito di convenzioni o di regolamenti internazionali applicabili al settore oggetto della presente Convenzione. 3. Inoltre ciascuna Parte stabilisce, se del caso, obiettivi di qualita' dell'acqua ed adotta criteri di qualita' dell'acqua al fine di prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero. Nell'annesso III alla presente Convenzione vengono date indicazioni generali per definire questi obiettivi e questi criteri. Se necessario, le Parti provvederanno ad aggiornare questo Annesso.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 SORVEGLIANZA Le Parti predispongono programmi per sorvegliare lo stato delle acque transfrontaliere.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 RICERCA-SVILUPPO Le Parti cooperano alla esecuzione dei lavori di ricerca-sviluppo su tecniche efficaci di prevenzione, di controllo e di riduzione dell'impatto transfrontaliero. A tal fine esse si sforzano a livello bilaterale e/o multilaterale, ed in considerazione delle attivita' di ricerca svolte nelle istanze internazionali competenti, di intraprendere o di intensificare, se del caso, particolari programmi di ricerca volti in particolar modo: a) a mettere a punto metodi di valutazione della tossicita' delle sostanze pericolose e del carattere nocivo degli inquinanti; b) a migliorare le conoscenze relative alla comparsa, alla ripartizione ed agli effetti ambientali degli inquinanti nonche' ai procedimenti implicati; c) a mettere a punto e ad applicare tecnologie, metodi di produzione e modalita' di consumo che rispettino l'ambiente; d) a sopprimere progressivamente e/o sostituire le sostanze che rischiano di avere un impatto transfrontaliero; e) ad elaborare metodi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, che rispettino l'ambiente; f) a concepire metodi speciali per migliorare lo stato delle acque transfrontaliere; g) a concepire opere idrauliche e tecniche di regolarizzazione delle acque che rispettino l'ambiente; h) a procedere alla valutazione materiale e finanziaria dei danni derivanti dall'impatto transfrontaliero; le Parti si comunicano i risultati di questi programmi di ricerca in attuazione dell'articolo 6 della presente Convenzione.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 SCAMBIO DI INFORMAZIONI Le Parti procedono il prima possibile, ad uno scambio di informazioni il piu' ampio possibile sulle questioni che sono oggetto delle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 RESPONSABILITA' Le Parti appoggiano adeguate iniziative internazionali volte ad elaborare regole, criteri e procedure relative alla responsabilita'.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 PROTEZIONE DELL'INFORMAZIONE Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano ne' i diritti ne' gli obblighi delle Parti di tutelare, in conformita' al loro ordinamento nazionale ed ai regolamenti supranazionali applicabili, le informazioni protette dal segreto industriale e commerciale, compresa la proprieta' intellettuale o inerenti alla sicurezza nazionale.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE 1. Le Parti rivierasche concludono su una base di uguaglianza e di reciprocita', accordi bilaterali o multilaterali o altre intese, qualora ancora non esistano, oppure adattano quelle gia' esistenti, nel caso cio' sia necessario per eliminare le contraddizioni con i principi fondamentali della presente Convenzione, al fine di definire le loro reciproche relazioni e la condotta da adottare per quanto concerne la prevenzione, il controllo e la riduzione dell'impatto transfrontaliero. Le Parti rivierasche specificano il bacino idrografico, ovvero la (o le) Parte (i) di questo bacino che sono oggetto di una cooperazione. Tali accordi o intese includono le questioni pertinenti di cui alla presente Convenzione, nonche' ogni altra questione per alla quale le Parti rivierasche possano ritenere necessario di cooperare. 2. Gli accordi o le intese di cui al paragrafo 1 del presente articolo prevedono la creazione di organi comuni. Le competenze di questi organi comuni sono in particolare, e fatti salvi gli accordi o le intese pertinenti esistenti, le seguenti: a) Raccogliere, riunire e valutare i dati al fine di identificare le fonti di inquinamento che rischiano di avere un impatto transfrontaliero; b) elaborare programmi comuni di sorveglianza dell'acqua dal punto di vista qualitativo e quantitativo; c) compilare inventari e scambiare informazioni sulle fonti di inquinamento di cui al paragrafo 2 a) del presente articolo; d) stabilire limiti di emissione per le acque reflue e valutare l'efficacita' dei programmi di lotta contro l'inquinamento; e) definire obiettivi e criteri comuni di qualita' dell'acqua in considerazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione, e proporre provvedimenti adeguati per preservare e, se del caso, migliorare la qualita' dell'acqua; f) elaborare programmi di azione concertati per ridurre il carico di inquinamento proveniente sia da fonti regolari (ad esempio, urbane ed industriali) sia da fonti diffuse (in particolare l'agricoltura); g) istituire procedure di allerta e di allarme; h) fungere da quadro per lo scambio di informazioni sulle utilizzazioni dell'acqua e delle installazioni connesse esistenti e previste che rischiano di avere un impatto transfrontaliero; i) promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla migliore tecnologia disponibile in conformita' con le disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione nel quadro dei programmi di ricerca scientifica; j) partecipare alla realizzazione di studi sull'impatto ambientale relativi alle acque transfrontaliere, secondo i regolamenti internazionali pertinenti. 3. Qualora uno Stato costiero, Parte alla presente Convenzione, sia direttamente e considerevolmente pregiudicato da un impatto transfrontaliero, le Parti rivierasche possono, se sono tutte d'accordo, invitare questo Stato costiero a svolgere un ruolo adeguato nelle attivita' degli organi comuni multilaterali istituiti dalle Parti rivierasche a tali acque transfrontaliere. 4. Gli organi comuni ai sensi della presente Convenzione invitato gli organi comuni istituiti dagli Stati costieri al fine di tutelare l'ambiente marino che subisce direttamente un impatto transfrontaliero, a cooperare per armonizzare i loro lavori e prevenire, controllare e ridurre questo impatto transfrontaliero. 5. Qualora esistano due organi comuni o piu' nello stesso bacino idrografico, questi si sforzano di coordinare le loro attivita' al fine di rafforzare la prevenzione, il controllo e la riduzione dell'impatto transfrontaliero in questo bacino.
Convenzione - art. 10
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