Entrata in vigore della legge: 31/3/1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Agreement
AGREEMENT Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento del valore dell'investimento, originario. Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento, effettuato in conformita' con le leggi ed i regolamenti della Parte contraente sul cui territorio esso e' stato fatto, non implica un cambiamento nella sua sostanza. 2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse, nonche' qualsiasi pagamento in natura, come, ma non esclusivamente, materie prime, derrate o altri prodotti e bestiame. 6. Per "territorio" si intendono oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un Investitore dell'altra Parte circa un investimento. 8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione piu' favorita. 9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Promozione e Protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio. 2. Gli Investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1. 3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi. 2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente, dovesse essere concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applichera' il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub- regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia Imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione nazionale o locale, e/o da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata all'investitore o resa pubblica. In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verra' calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sara' quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici. 4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o analogo evento sia una societa' a capitale straniero, alla valutazione della quota dell'investitore, effettuata nella valuta dell'investimento non inferiore al valore iniziale, verranno aggiunti gli aumenti di capitale e la rivalutazione degli utili del capitale reinvestiti e i fondi di riserva, e detratti il valore delle riduzioni e le perdite del capitale. 5. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta e' - o resta - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 6. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro un mese. 7. Il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati su base LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento. 8. Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento e' stato espropriato, avra' diritto all'immediato esame da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonche' al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse. 9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorita' competente, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento sara' liberamente trasferibile. 10.Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 11.Se, dopo l'espropriazione, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue: a) capitali e quote aggiuntive di capitali, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili; c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora piu' favorevole.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In caso di surroga, come sopra definita, l'investitore non potra' avanzare reclami riguardanti i pagamenti gia' effettuati se non ne sara' autorizzato dalla Parte Contraente o da una sua Istituzione. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Modalita' dei trasferimenti 1. I trasferimenti in cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Composizione di controversie tra investitori e parti contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entita' di una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applichera' la procedura in esso prevista. 3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporle: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con il Regolamento arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), la Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato, c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finche' tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate - ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitrato e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 Relazioni fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti,
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Applicazione di disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformita' con quanto sopra specificato, e l'investitore di conseguenza ne subisca un danno, egli avra' diritto al risarcimento di detti danni, in base alle disposizioni dell'Articolo 4. 3. Qualora, successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, le leggi, i regolamenti, le norme o i provvedimenti di politica economica che, direttamente o indirettamente, vigono sugli investimenti dovessero subire modifiche, verra' applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui e' stato effettuato l'investimento.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 Durata e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13, e restera' in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il ventidue settembre millenovecentonovantaquattro, in duplice copia, una in lingua italiana, una in lingua Kazakha ed una in lingua inglese, i tre testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza, prevarra' il testo in lingua inglese. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN Parte di provvediemnto in formato grafico
Protocollo
PROTOCOLLO Nel firmare l'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e la protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo. 1. Disposizioni generali Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "Investimenti", qualora concordati con la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e' effettuato l'investimento, si applicano anche alle seguenti attivita' connesse: organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; la conclusione, adempimento e esecuzione di contratti; l'acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprieta' di qualunque tipo ivi inclusi la proprieta' intellettuale; la presa in prestito di fondi; l'acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie e altri titoli; l'acquisto di valuta per importazioni. Le attivita' connesse comprendono, senza limitazioni, anche: I) la concessione di franchigie o diritti su licenza; II) i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi e altri benestare necessari per lo svolgimento di attivita' commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente, secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti; III) accesso a istituti finanziari in qualunque valuta ed ai mercati di crediti e valutari; IV) accesso a fondi conservati in istituti finanziari; V) importazione e installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attivita' aziendali, come, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio e automobili, e l'esportazione di ogni attrezzatura ed automobile cosi' importata; VI) la diffusione di informazioni commerciali; VII) lo svolgimento di studi di mercato; VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, come agenti, consulenti e distributori (cioe' mediatori nella distribuzione di merci non da loro stessi prodotte), il loro servizio in tali qualita' e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali; IX) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e di marketing interni o pubblicita' e contatti diretti con individui e compagnie; X) pagamenti per beni e servizi in valuta locale, e XI) servizi di leasing resi nel od al territorio della Parti Contraenti 2. Con riferimento all'art. 2 a) Nella prospettiva della risoluzione delle controversie una data misura puo' essere considerata arbitraria o discriminatoria malgrado una delle Parti Contraenti in disputa abbia avuto o esercitato l'opportunita' di riesame di tale misura da parte delle Corti e Tribunali amministrativi di una Parte Contraente. b) Le agenzie ed istituzioni di una Parte Contraente possono stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolera' gli specifici aspetti legali connessi all'investimento in questione. c) Nessuna delle Parti Contraenti porra' alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo o il prosieguo dell'investimento, che possa implicare il subentrare o l'imposizione di alcuna limitazione alla vendita della produzione sul mercato interno od internazionale o che specifichi che le merci devono essere procurate localmente, o altre simili condizioni. d) Ciascuna Parte Contraente assicurera' mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento. e) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione con un investimento in base al presente accordo avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali. f) Ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti sara' consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte al fine di costituire, sviluppare, gestire, fornire consulenze sulle attivita' collegate ad un investimento per il quale essi, o una Compagnia della Parte contraente che li impiega, hanno impegnato o stanno per impegnare una ingente quota di capitale o simili eventualita'. g) Alle Compagnie legalmente costituite secondo le vigenti leggi o regolamenti di una delle Parti e che sono di proprieta' o controllate dall'altra Parte sara' permesso di impiegare personale direttivo d'alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta. 3. Con riferimento all'art. 3: a) Tutte le attivita' riguardanti l'acquisto, la vendita e il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonche' ogni altra operazione ad esse relativa e comunque connessa ad attivita' imprenditoriale ai sensi del presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attivita' ed iniziative di cittadini residenti o di investitori di ogni altro Paese terzo. b) Ciascuna Parte Contraente regolera', secondo le proprie leggi e regolamenti e quanto piu' favorevolmente possibile, i problemi relativi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie, che effettuino attivita' collegate agli investimenti di cui al presente Accordo. 4. Con riferimento all'art. 5 Sara' considerato quale nazionalizzazione o espropriazione di un investitore di una delle Parti Contraenti un provvedimento di nazionalizzazione o espropriazione di beni o diritti appartenenti a una compagnia controllata dell'investitore, cosi' come la sottrazione alla compagnia di risorse finanziarie o altri beni, la creazione di ostacoli alle attivita' o altri pregiudizi sostanziali sul valore degli stessi, l'imposizione di un trattamento fiscale che possa avere un effetto equivalente ad una nazionalizzazione od espropriazione. 5. Con riferimento all'Articolo 9: Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 (3) (b) esso si svolgera' in conformita' dei criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) di cui alla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresi' delle seguenti disposizioni: a) Il Tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvedera' nella sua qualita' di Autorita' preposta alla nomina il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sara' Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa. b) Nel pronunciare la sua decisione il Tribunale arbitrale applichera' in ogni caso anche le disposizioni del presente Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sara' disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita' alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte. In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Roma, il ventidue settembre millenovecentonovantaquattro, in triplice copia, una in lingua italiana, una in lingua Kazakha ed una in lingua inglese, i tre testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza prevarra' il testo in lingua inglese. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN DELLA REPUBBLICA ITALIANA parte di provvedimento in formato grafico