DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1996, n. 137
Entrata in vigore del decreto: 4/4/1996
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la competenza ad emanare il regolamento per il trasporto ferroviario protetto di rifiuti speciali, tossici e nocivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, relativo al Nuovo codice della strada;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 1991, n. 308, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1991 - serie generale - n. 231 con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto n. 308/1991, con il quale si autorizzano le imprese esercenti il trasporto ferroviario ad effettuare il trasporto dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, in conformita' alle norme dello stesso decreto, sulle linee ferroviarie da esse esercitate, nonche' sulle navi traghetto munite dell'attestazione di idoneita' al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1008/1968;
Considerato che in tale articolo non appaiono esplecitamente autorizzate le operazioni di carrellamento stradale dei carri ferroviari dalla sede ferroviaria alle localita' non raggiungibili mediante ferrovia e viceversa;
Considerato, altresi' che tali operazioni devono considerarsi un attivita' accessoria del tutto funzionale all'espletamento del trasporto ferroviario in senso stretto;
Considerata, pertanto, la necessita' di emanare una disposizione interpretativa del suddetto articolo che ne consenta l'integrazione ex tunc nel senso evidenziato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 luglio 1995;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanita' e dei trasporti e della navigazione, nonche' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1991, n. 308, e' aggiunto il seguente comma: " 2. L'attivita' di trasporto di cui al comma precedente deve ritenersi comprensiva delle complementari attivita' di carrellamento dei carri ferroviari per mezzo di carrelli stradali provvisti di tutte le autorizzazioni prescritte per la circolazione stradale ivi comprese quelle riguardanti la disciplina della circolazione stradale delle merci pericolose di cui all'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, concernente il Nuovo codice della strada, ed all'art. 368, comma 2, del relativo regolamento di attuazione e di esecuzione".
Il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI Il Ministro dell'ambiente BARATTA
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 111
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.L. n. 361/1987 reca: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - L'art. 13 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con D.P.R. n. 1008/1968, e' cosi' formulato: "Art. 13 (Attestazione di idoneita' della nave). - L'idoneita' della nave al trasporto di merci pericolose in colli deve risultare da un'attestazione rilasciata dall'ente tecnico. Nella predetta attestazione debbono essere indicate le classi o i gruppi di una classe di merci pericolose che la nave e' abilitata a trasportare, i locali e gli spazi in cui possono essere sistemate, nonche' il periodo di validita' dell'attestazione. La validita' dell'attestazione non deve essere superiore a due anni e cessa quando vengano comunque modificate le condizioni esistenti a bordo all'atto del rilascio. L'idoneita' delle navi mercantili straniere puo' essere comprovata con i documenti rilasciati dal governo di uno Stato con il quale esistano particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. Qualora una nave mercantile straniera risultasse sprovvista dei documenti di cui al comma precedente o presentasse documenti rilasciati da un governo con il quale non esistano particolari accordi, l'autorita' marittima ne fa accertare l'idoneita' dall'ente tecnico". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 308/1991, come sopra modificato, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Le imprese esercenti il trasporto ferroviario sono autorizzate ad effettuare il trasporto dei rifiuti speciali tossici e nocivi, in conformita' alle norme del presente regolamento, sulle linee ferroviarie da esse esercitate nonche' sulle navi traghetto munite dell'attestazione di idoneita' al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. 2. L'attivita' di trasporto di cui al comma precedente deve ritenersi comprensiva delle complementari attivita' di carrellamento dei carri ferroviari per mezzo di carrelli stradali provvisti di tutte le autorizzazioni prescritte per la circolazione stradale ivi comprese quelle riguardanti la disciplina della circolazione stradale delle merci pericolose di cui all'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, concernente il Nuovo codice della strada, ed all'art. 368, comma 2, del relativo regolamento di attuazione e di esecuzione". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 168 del Nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992: "Art. 168 (Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi). - 1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti puo' altresi' prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a cio' essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative. 3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada e' ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 puo' altresi' essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da seguire. 5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche. 6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose. 7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, e' soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia. 8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione, e' punito con l'arresto sino a 8 mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. All'accertamento del reato conseguono le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi, a norma, rispettivamente, del capo I, sezione II, e del capo II, sezione II, del titolo VI. 9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, di cui al comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da uno a quattro mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. 10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9". - Il comma 2 dell'art. 368 del regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada, adottato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, prevede che: "E' ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purche' tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto".
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