DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1996, n. 175

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1996-02-06
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 14/04/1996

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 29, il quale prevede che le relative disposizioni possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', in attuazione di norme comunitarie;

Vista la direttiva 93/102/CE della Commissione del 16 novembre 1993 recante modifica della direttiva 79/112/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonche' la relativa pubblicita';

Vista la direttiva 95/42/CE della Commissione del 17 luglio 1995 che modifica la direttiva 93/102/CE;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla direttiva 93/102/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 febbraio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita';

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica allegati

1.Gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del presente regolamento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - La direttiva CEE n. 93/102 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 291 del 25 novembre 1993 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 21 febbraio 1994, 2a serie speciale. - La direttiva CEE n. 79/112 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 33 dell'8 febbraio 1979. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - Il comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 109/1992 prevede che: "Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanita'". - Per le direttive CEE numeri 79/112 e 93/102 si veda in nota al titolo. - La direttiva CEE n. 95/42 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 182 del 2 agosto 1995 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 15 gennaio 1996, 2a serie speciale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. ll comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Entrata in vigore

1.Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal trentesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2.E' consentito utilizzare, dopo tale data, etichette non conformi agli allegati di cui all'art. 1, purche' conformi alle precedenti norme, fino al 31 dicembre 1996. La vendita dei prodotti cosi' etichettati e' consentita fino al loro completo smaltimento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLO' Il Ministro della sanita' GUZZANTI

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1996

Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 161

Allegato I

ALLEGATO 1 CATEGORIA DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUO' SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO. Definizione Designazione - - Oli raffinati diversi dall'olio "Olio", completata dal di oliva qualificativo "vegetale" o "animale", a seconda dei casi ovvero dalla indicazione dell'origine specifica vegetale o animale L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare la menzione di un olio idrogenato Grassi raffinati "Grasso" o "materia grassa", completata dal qualificativo "vegetale" o "animale", a seconda dei casi ovvero dalla indicazione della origine specifica vegetale o animale L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato Miscele di farine provenienti "Farina" seguita dall'enumera- da due o piu' specie di cereali zione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso Amidi e fecole naturali, amidi e "Amido(i)/fecola(e)" fecole modificati per via fisica o enzimatica Qualsiasi specie di pesce quando "Pesce(i)" il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purche' la denominazione e la presentazione non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce Qualsiasi specie di formaggio "Formaggio(i)" quando il formaggio o miscela di formaggi costituisce un ingre- diente di un altro prodotto alimentare, purche' la denomina- ione e la presentazione di quest'ultimo non facciano rife- rimento ad una precisa specie di formaggio Tutte le spezie che non superino "Spezia(e) o miscela di spezie" il 2% in peso del prodotto Tutte le piante o parti di piante "Pianta(e) aromatica(che) o aromatiche che non superino il 2% in peso del prodotto miscela di piante aromatiche" Qualsiasi preparazione di gomma "Gomma base" utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare Pangrattato di qualsiasi origine "Pangrattato" Qualsiasi categoria di saccarosio "Zucchero" Destrosio anidro e monoidrato "Destrosio" Sciroppo di glucosio e sciroppo "Sciroppo di glucosio" di glucosio disidratato Tutte le proteine del latte "Proteine del latte" (caseine caseinati, proteine del siero di latte) e loro miscele Burro di cacao di pressione di "Burro di cacao" torsione o raffinato Tutta la frutta candita che non "Frutta candita" superi il 10% in peso del pro- dotto Miscele di ortaggi che non supe- "Ortaggi" rino il 10% in peso del prodotto Tutti i tipi di vino quali defi- "Vino" niti nel regolamento 822/87/CE del Consiglio

Allegato II

ALLEGATO 2 INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CE. Acidificanti Addensanti Agenti di carica Agenti di resistenza Agenti di rivestimento Agenti di trattamento della farina Agenti lievitanti Amidi modificati (1) Antiagglomeranti Antiossidanti Antischiumogeni Coloranti Conservanti Correttori di acidita' Edulcoranti Emulsionanti Esaltatori di sapidita' Gas propulsore Gelificanti Sali di fusione (2) Stabilizzanti Umidificanti _____ (1) Non e' obbligatorio indicare il nome specifico e il numero CE. (2) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.