DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1996, n. 158
Entrata in vigore del decreto: 10-4-1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione;
Considerata
la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 26 marzo 1996; Decreta:
Art. 1
1.Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'art. 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 26 marzo 1996 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
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