DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 198

Type Decreto legislativo
Publication 1996-03-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1994, n. 747, recante ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, ed in particolare l'art.3 recante delega al Governo per l'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio;

Viste le leggi 13 luglio 1995, n. 295, e 22 febbraio 1996, n. 73;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1.L'art. 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla programmazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747 (Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994), è il seguente: "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato "Accordo TRIPS", in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati: 1) previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all'art. 16, primo comma, dell'accordo TRIPS; 2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorietà del marchio, conformemente all'art. 16, secondo comma, dell'accordo TRIPS; b) per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali: 1) previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all'art. 25, primo comma, dell'accordo TRIPS; c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali: 1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'art. 31 dell'accordo TRIPS; 2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'art. 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS; d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986 sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori: 1) previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e dei criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede conformemente all'art. 37, primo comma, dell'accordo TRIPS". - La legge 13 luglio 1995, n. 295, recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e difesa", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1995, n. 171. - Il testo della legge 22 febbraio 1996, n. 73, recante "Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'accordo Uruguay Round sui diritti di proprietà intellettuale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1996, n. 46, è il seguente: "Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, già prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1995, n. 295, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1996". Nota al titolo del capo I: - Il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, reca "Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1942, n. 203; esso è stato modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 recante "Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1992. Nota all'art. 1; - Il testo dell'art. 1 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, è il seguente: "Art. 1. - 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: a) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni; b) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 2. Nei casi menzionati alle lettere a) e b) del comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità".

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