DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 205
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, recante attuazione della direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela dei programmi per elaboratore;
Considerata la necessità di emanare disposizioni correttive degli articoli 5, 8 e 10 del citato decreto legislativo n. 518 del 1992;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 64-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, è sostituito dal seguente: "Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti. - Il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, reca attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. L'art. 5 aggiunge nel capo IV del titolo I della predetta legge la sezione VI (articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater), recante norme sui programmi per elaboratore. Si riporta il testo dell'art. 64-bis (per il testo degli articoli 64-ter e 64-quater si veda in nota all'art. 1 e 2): "Art. 64-bis. - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonchè la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso". - L'art. 8 di detto decreto aggiunge un comma all'art. 161 della legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 3). - L'art. 10 del medesimo decreto aggiunge l'art. 171-bis alla legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 4). - La direttiva 91/250/CEE è pubblicata in GUCE n. L 122 del 17 maggio 1991. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 1, comma 5, così recita: "5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4". - L'art. 6, comma 1, di detta legge così recita: "1. La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489".
Nota all'art. 1: - La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. L'art. 64- ter, come modificato dal presente decreto, così recita: "Art. 64-ter. - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorchè tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. 2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. 3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle". - Per il D.Lgs. n. 518/1992 vedi note alle premesse.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.