DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 1996, n. 207
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
1.Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il comma 43 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che: "43. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un decreto legislativo inteso a consentire, per il periodo transitorio di tre anni, l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione dell'attività a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che abbiano superato i 62 anni d'età e non abbiano raggiunto i 65 anni, se uomini, e che abbiano superato i 57 e non raggiunto i 60 anni, se donne".
Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 43 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si veda in nota alle premesse.
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