DECRETO 2 gennaio 1996, n. 233
Entrata in vigore del decreto: 30/4/1996
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 recante: "Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia";
Visto il comma 1 dell'art. 2 del suddetto decreto-legge che autorizza a sostenere oneri per l'effettuazione di interventi straordinari a carattere umanitario in favore di gruppi di stranieri in stato di indigenza limitatamente al tempo necessario alla loro identificazione o alla loro espulsione nonche' per l'eventuale istituzione, lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi, di tre centri di accoglienza;
Visto, inoltre, il successivo comma 3 del citato art. 2 che prevede che i criteri e le modalita' di utilizzo e di erogazione dei fondi in questione siano determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi in deroga alle disposizioni vigenti in materia di preventivo parere del Consiglio di Stato;
Sentita la regione Puglia, limitatamente a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con la nota n. 18361/70 in data 21 novembre 1995;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Destinatari e durata degli interventi
1.Per fronteggiare situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione di non regolarita' e privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, sono finanziati interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo ed igienico-sanitario per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione o espulsione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta di seguito il testo integrale del dispositivo del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, senza modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563: "Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attivita' di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attivita' sono attribuite le funzioni e le indennita' rispettivamente previste dall'art. 1 e dall'art. 3 del decreto-legge 27 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalita' indicate dai medesimi articoli e dall'art. 2 dello stesso decreto. Art. 2. - 1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attivita' di controllo indicate all'art. 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalita' e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalita' di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non e' richiesto il previo parere del Consiglio di Stato. Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 del presente decreto, valutato in lire 5.097 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.823 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e quanto a lire 1.274 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 2
Istituzione di centri di accoglienza
1.I tre centri di accoglienza, nella regione Puglia, previsti dall'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 sono istituiti nell'ambito dei comuni di seguito indicati: 1) Brindisi; 2) Lecce; 3) Otranto. Qualora se ne ravvisi la necessita', in relazione al modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione competente e compatibilmente con le dotazioni di bilancio, puo' disporre con proprio provvedimento, anche su proposta del commissario straordinario per l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la chiusura, anche temporanea, di quelle esistenti.
Nota all'art. 2: - Si rinvia, per l'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, al testo integrale di quest'ultimo riportato nella nota alle premesse.
Art. 3
Attuazione e tipologia degli interventi
1.Gli interventi di cui all'art. 1 e l'attivazione e la gestione delle strutture di cui all'art. 2 sono disposti dalle prefetture interessate e realizzati dagli enti locali, appositamente individuati, che dovranno provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni di volontariato e cooperative di solidarieta' sociale. Gli interventi medesimi, ove ritenuto utile o necessario, sono attuati direttamente dalle prefetture anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati.
2.Nelle attivita' di cui all'art. 1 sono ricomprese le spese per l'allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture destinate alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonche' oneri per vitto, vestiario, trasporti, spese igieniche, sanitarie e funerarie.
3.Per la concreta attivazione dei centri di accoglienza destinati all'alloggio e al sostentamento degli stranieri di cui all'art. 1 e per altre indispensabili forme di assistenza, i prefetti individuano le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze, utilizzando - ove possibile, se immediatamente funzionali e previo parere del Ministero delle finanze - beni immobili di proprieta' dello Stato, che sono conferiti in uso gratuito per servizio governativo dall'amministrazione demaniale al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Nota all'art. 3: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato: "Art. 1. - I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprieta', sono amministrati a cura del Ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali. I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al Ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze. Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio".
Art. 4
Procedure finanziarie e contabili
1.Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli interventi, nei limiti delle somme iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono disposte aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate all'emergenza. Sono altresi' autorizzati rimborsi diretti a favore di altre amministrazioni dello Stato nonche' di enti pubblici anche territoriali o soggetti privati che siano stati richiesti di concorso nell'effettuazione degli interventi medesimi.
2.Qualora non vi provvedano direttamente, le prefetture assumeranno formali intese con gli enti locali sugli interventi da attuare e sugli oneri finanziari da sostenere. A seguito dell'assunzione di apposita delibera da parte degli enti medesimi, le prefetture provvederanno ad erogare i corrispondenti fondi.
3.Ai fini della rendicontazione delle somme liquidate, gli enti locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dal completamento dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attivita' svolte e sulle spese sostenute.
Il Ministro dell'interno CORONAS p. Il Ministro del tesoro VEGAS
Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 235
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)