DECRETO 22 febbraio 1996, n. 261

Type Decreto
Publication 1996-02-22
Ultimo aggiornamento 1996-05-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 31/5/1996

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Viste le leggi 13 maggio 1961, n. 469, 26 luglio 1965, n. 966 e 18 luglio 1980, n. 406, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, che attribuiscono al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze in materia di prevenzione e vigilanza antincendio;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1995, n. 437, che fa carico al Ministro dell'interno di emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, da realizzarsi all'interno dell'attivita' di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere della Direzione generale dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota n. 19/AG85 del 7 gennaio 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 46445/4118/27 in data 30 agosto 1994;

A D O T T A il seguente regolamento:

Titolo I FINALITA' E CARATTERISTICHE GENERALI

Art. 1

O b i e t t i v i

1.La vigilanza antincendio, compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisce un servizio di interesse pubblico che, in armonia con gli indirizzi gia' delineati in tema di prevenzione incendi dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, si inserisce nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza ed incolumita' delle persone, nonche' della salvaguardia dei beni e della tutela dell'ambiente secondo criteri applicativi omogenei nel territorio nazionale e nel rispetto delle iniziative che agli stessi fini saranno adottate dalla Comunita' economica europea e da altri organismi internazionali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello steso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 1: - Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, approva il regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio.

Art. 2

Definizione

1.Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attivita' in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.

2.Il servizio, di cui al comma precedente, e' finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attivita' di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.

Art. 3

Campo di applicazione

1.Ferme restando le disposizioni che disciplinano la vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale, i servizi di vigilanza antincendi che, a termini dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, debbono essere obbligatoriamente richiesti da enti e privati, sono resi nei locali in cui si svolgono attivita' di pubblico spettacolo e trattenimento cosi' come individuati al successivo art. 4 e tipologicamente definiti e classificati agli articoli 16 e 17 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16.

2.A termini dell'art. 3, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, i servizi, da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere resi a richiesta di enti e di privati, compatibilmente con la disponibilita' di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.

Note all'art. 3: - La legge 26 luglio 1965, n. 966, disciplina l'effettuazione dei servizi a pagamento da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'art. 2 di tale testo normativo, in particolare, dispone che enti ed i privati sono tenuti a richiedere: a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformita' a quanto stabilito al successivo art. 4, nonche' l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformita' delle prescrizioni stabilite dalle commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635; c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili. Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalita' stabilite dal successivo art. 6. In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, puo' essere disposta dal prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo. - L'art. 3, lettera b), consente l'effettuazione di servizi a pagamento da parte del Corpo dei vigili del fuoco su espressa richiesta di enti e di privati e compatibilmente con la disponibilita' di uomini e mezzi, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.

Titolo II SERVIZI DI VIGILANZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

Art. 4

Generalita'

1.I servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento, a termini dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in esecuzione delle apposite deliberazioni delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2.L'entita' dei servizi viene stabilita dalla commissione provinciale su proposta, avanzata in tale sede, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e le relative prescrizioni sono notificate agli interessati tramite i sindaci dei comuni in cui si svolge l'attivita'.

4.Per le finalita' di cui all'art. 2, il servizio di vigilanza potra' essere prescritto dalle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche per attivita' di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel comma precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalita' lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione, va fatta attraverso accertamento sopralluogo da farsi dalla stessa commissione provinciale.

5.In ogni caso, nei locali ove non sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovra' provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e piu' urgenti interventi in caso di incendio. L'idoneita' del suddetto personale sara' accertata a cura del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Nota all'art. 4: - L'art. 141 del regolamento di escuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 dispone che: "Per l'applicazione dell'art. 80 della legge e' istituita in ogni provincia una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal prefetto, che la presiede. Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale, un ingegnere del genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonche' il podesta' del comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo. Puo' essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica. Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo e' sostituito da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato, per i primi quattro membri, l'esperto in elettronica e' sostituito da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti".

Art. 5

Entita' del servizio di vigilanza

1.La commissione provinciale di vigilanza, sui locali di pubblico spettacolo, secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, delibera l'entita' del servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, peculiarita' delle manifestazioni da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile, i sistemi di protezione attiva e passiva.

2.In ogni caso l'entita' minima dei servizi non potra' essere inferiore a quella riportata nella tabella allegata al presente regolamento. E' facolta' della commissione provinciale di vigilanza sentire l'interessato che ne faccia richiesta.

Art. 6

Competenze degli organi centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1.Gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco curano l'indirizzo generale del servizio di vigilanza ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione di tale servizio nel territorio di competenza.

2.Allorche' si renda necessario svolgere il servizio nell'ambito di quanto previsto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, il comandante provinciale provvedera' all'assegnazione dell'incarico privilegiando la volontarieta' della prestazione.

Nota all'art. 6: - Il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, approva il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. L'art. 65 di tale testo normativo recita quanto segue: "1. E' istituito un fondo alimentato dalla quota pari allo 0,65% della retribuzione complessiva dell'anno precedente, nonche' da una quota parte pari al 60% dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e di vigilanza forniti dall'amministrazione con prestazioni fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazioni. 2. Il fondo viene utilizzato: a) per compensare i dipendenti che partecipano alla realizzazione dei servizi di prevenzione e di vigilanza; b) per l'incentivazione degli addetti alla formazione e all'aggiornamento del personale del Corpo; c) per incentivare la partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento professionale; d) per compensare la partecipazione a turni di reperibilita'; e) per sviluppare l'attivita' di studio, ricerca e sperimentazione. 3. Le modalita' e i criteri di utilizzazione del fondo per le attivita' di cui al comma 2 sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale. 4. I compensi giornalieri per la partecipazione ai turni di reperibilita' di cui al comma 2, lettera d), sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ed approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".

Art. 7

Modalita' di svolgimento del servizio

1.Prima dell'inizio dello spettacolo i vigili del fuoco di servizio ispezionano il locale e controllano l'efficenza degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonche' la funzionalita' delle vie di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell'autorita' di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Analoga informazione e' fornita al comando provinciale dei vigili del fuoco.

2.Durante lo svolgimento dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi.

3.Al termine dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell'attivita' per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti. Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un rapporto relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore; tale rapporto e' acquisito agli atti del comando provinciale dei vigili del fuoco per gli eventuali, successivi adempimenti.

Nota all'art. 7: - L'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recita quanto segue: "Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per l'incolumita' pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombero del locale. Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da' o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo di ingresso".

Art. 8

Adempimenti di enti e privati

1.I gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, ai quali la commissione provinciale di vigilanza abbia prescritto il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a termini dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono tenuti a richiedere detto servizio, presentando domanda nonche' attestato del pagamento effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato, al comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio, con le modalita' previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento; in mancanza di tale adempimento il servizio non puo' essere svolto e la circostanza e' segnalata dal comando provinciale dei vigili del fuoco alle autorita' competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

4.Il gestore cura che tutto il personale in servizio nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresi', la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo.

Art. 9

Abrogazioni di disposizioni

1.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 186, 188, 189, 192 e 193 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministro: CORONAS

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1996

Registro n. 1 Interno, foglio n. 236

Nota all'art. 9: - La circolare 15 febbraio 1951, n. 16 del Ministero dell'interno reca: "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo in genere". Si trascrive il testo degli articoli 186, 188, 189, 192 e 193 della circolare medesima abrogati dal suesteso decreto. "Art. 186 (Servizio di vigilanza dei vigili del fuoco). - Il servizio di vigilanza e' disimpegnato dal Corpo dei vigili del fuoco. La spesa relativa e' a carico dell'esercente. Nei locali nei quali non sia stato prescritto il servizio dei vigili del fuoco, dovra' provvedersi a mantenere, durante lo spettacolo, personale ritenuto sufficiente ed idoneo dal Comando dei vigili del fuoco per un primo intervento in caso di incendio". "Art. 188 (Obbligatorieta' del servizio dei vigili del fuoco). - Nei teatri, circhi, teatri di varieta' e cinema-teatri, di qualunque capienza, e' obbligatorio nelle ore di spettacolo, il servizio permanente dei vigili del fuoco". "Art. 189 (Corpo di guardia). - In ogni locale dove e' prescritto il servizio permanente dei vigili del fuoco durante gli spettacoli, deve essere adibito a corpo di guardia dei vigili stessi, un apposito camerino in vicinanza della scena, facilmente accessibile, la cui scelta deve essere approvata dal comando dei vigili del fuoco. In detto locale debbono far capo tutte le segnalazioni ed essere disposti i manometri e gli apparecchi di controllo degli impianti relativi ai servizi di difesa contro l'incendio". "Art. 192 (Ispezione del funzionario di P.S.). - Il locale, prima dello spettacolo, potra' essere ispezionato in ogni sua parte dal funzionario di P.S. di servizio al fine di verificare che siano osservate tutte le prescrizioni regolamentari". "Art. 193 (Ispezioni all'inizio dello spettacolo). - Nei teatri, circhi, teatri e cinema-teatri prima dell'entrata del pubblico, o prima ancora dell'ispezione del funzionario di P.S., i vigili del fuoco di servizio dovranno avere ispezionato accuratamente tutti gli impianti, servizi ed attrezzi inerenti alla difesa del locale contro gli incendi, nonche' quelli inerenti alla sicurezza del pubblico (illuminazione di sicurezza, porte di uscita, apparecchi di segnalazione, ecc.) allo scopo di assicurarsi del loro perfetto funzionamento. Il personale del locale addetto alla custodia delle uscite, dovra' assicurarsi, dal canto suo, che tutte le vie d'uscita per il pubblico (passaggi, corridoi, porte) siano completamente sgombre ed efficienti".

Allegato

ALLEGATO ENTITA' MINIMA DEI SERVIZI DI VIGILANZA Attivita' di cui all'art. 5 Entita' minima del servizio -- -- a) - Circhi - teatri/tenda con 2 unita' fino a 1.000 posti da capienza superiore a 500 incrementare da 1 unita' ogni posti ulteriori 500 posti o frazione; / area platea: - 1 unita' fino a | 1.000 da incrementare di 1 | unita' ogni ulteriori 500 | posti o frazione; - Teatri e cinema-teatri al | area scena: - 1 unita' con chiuso con capienza supe- | palcoscenico fino a 200 mq; riore a 500 posti (I) | - 2 unita' con palcoscenico - Teatri all'aperto con ca- > oltre 200 mq e/o con palco- pienza superiore a 2.000 po- | scenico dotato di impianti sti (I) | ed attrezzature a tecnologia | complessa; | galleria: - 1 unita' per ogni | galleria; | palchi: - 1 unita' ogni 3 or- « dini di palchi. b) - Teatri di posa per riprese 2 unita' fino a 250 posti da cinematografiche e televi- incrementare di 1 unita' ogni sive con capienza superiore ulteriori 250 posti o fra- a 100 posti, quando e' pre- zione; vista la presenza di pubblico c) - Sale pubbliche di audizione 2 unita' fino a 2.000 posti, in cui si tengono conferenze da incrementare di 1 unita' concerti e simili con capien- ogni ulteriori 1.000 posti za superiore a 1.000 posti o frazione; d) - Impianti per attivita' spor- 4 unita' fino a 15.000 posti da tive all'aperto con capienza incrementare di 1 unita' ogni superiore a 10.000 posti, an- ulteriori 4.000 posti o fra- che quando gli stessi vengono zione; occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive e) - Impianti per attivita' spor- 4 unita' fino a 5.000 posti da tive al chiuso con capienza incrementare di 1 unita' ogni superiore a 4.000 posti, an- ulteriori 1.500 posti o fra- che quando gli stessi vengono zione; occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive f) - Edifici, luoghi o locali 2 unita' fino a 4.000 mq da posti al chiuso, ove si incrementare di 1 unita' svolgono anche occasional- ogni ulteriori 2.000 mq; mente mostre, gallerie, es- posizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq - Fiere e quartieri fieri- 4 unita' fino a 20.000 mq stici con superficie lorda di area espositiva utiliz- superiore a 4.000 mq e zata, comprensiva degli spazi 10.000 mq se all'aperto all'aperto, da incrementare di 1 unita' ogni ulteriori 10.000 mq; Oltre i 150.000 mq la commis- sione provinciale di vigilan- za stabilira' l'entita' del servizio in relazione ai pa- diglioni utilizzati; g) - Locali ove si svolgono trat- 2 unita' fino ad una capienza tenimenti danzanti con capien- di 2.000 persone da incremen- za superiore a 1.500 persone tare di 1 unita' ogni ulte- riori 1.000 persone o fra- zione; h) - Luoghi o aree all'aperto, 4 unita' fino a 15.000 persone pubblici o aperti al pubbli- da incrementare di 1 unita' co, ove occasionalmente si ogni ulteriori 4.000 persone; presentano spettacoli o trat- tenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone Nel caso in cui la commissione provinciale di vigilanza ritenga necessario disporre l'impiego di automezzi antincendio, il servizio dovra' essere potenziato con una unita' di personale, con mansioni di autista, per ogni automezzo. (I) Nel caso in cui tali strutture vengano utilizzate per conferenze, concerti e simili la commissione provinciale di vigilanza valutera' caso per caso l'entita' minima del servizio.

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