DECRETO 1 aprile 1996, n. 262
Entrata in vigore del decreto: 1/6/1996
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che prevede l'istituzione dell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali;
Visto l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che demanda ad apposita commissione istituita con decreto del Ministro delle finanze l'esame delle domande di iscrizione nell'albo sopra citato, la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e la cancellazione dei soggetti iscritti;
Visto l'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono emanate norme ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi componenti, alla disciplina degli accertamenti previsti dall'art. 33, comma 5, dello stesso decreto n. 507 del 1993, e alla documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione;
Ritenuta la necessita' di emanare norme per disciplinare la formazione e la tenuta dell'albo sopra citato, il funzionamento della commissione e la durata in carica dei suoi componenti, gli accertamenti previsti dall'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e per stabilire la documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;
Vista la comunicazione n. 3-1860/UCL, inviata il 22 marzo 1996 al Presidente del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.I richiedenti l'iscrizione nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali riconosciuti idonei a seguito del provvedimento, previsto dall'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono iscritti in ordine cronologico in apposito elenco con attribuzione di un numero di iscrizione, con annotato a fianco la categoria di appartenenza secondo le disposizioni dell'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Detto elenco costituisce l'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione del tributi comunali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.Lgs. n. 507/1993 reca: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale". Si trascrive il testo vigente dei relativi articoli 32 e 33: "Art. 32 (Albo dei concessionari). - 1. Presso la Direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze e' istituito l'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali. 2. Per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei soggetti iscritti, e' costituita, con decreto del Ministro delle finanze, una commissione composta: a) dal direttore centrale per la fiscalita' locale, con funzione di presidente; b) da un dirigente del Ministero dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile; c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al servizio dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni; d) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia; e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali; f) da un funzionario in servizio presso la Direzione centrale per la fiscalita' locale, con profilo professionale appartenente almeno all'ottavo livello funzionale, che puo' essere sostituito, in caso di assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di segretario. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5 dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione". "Art. 33 (Iscrizione nell'albo). - 1. Nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere iscritte persone fisiche e societa' di capitale aventi capitale interamente versato. 1-bis. Le societa' di capitale sono obbligate a dichiarare l'identita' dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre societa' di capitale e' fatto obbligo di dichiarare l'identita' delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la societa' che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarita' delle transazioni. 2. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento, nei confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della societa', di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di incompatibilita' di cui al comma 1 dell'art. 29, nonche' della capacita' tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei tributi comunali. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacita' finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie in relazione all'entita' delle garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore e' comunque indispensabile la capacita' tecnica acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni delle ultime due classi. 4. E' fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita' di concessionario e di commercializzazione di pubblicita'; tale condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero deve essere prevista nello statuto della societa'. 5. La Direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze puo' disporre d'ufficio gli accertamenti che ritenga necessari ai fini della iscrizione. 6. Le determinazioni in ordine all'iscrizione o alla cancellazione dall'albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la commissione di cui all'art. 32". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 33 del D.Lgs. n. 507/1993 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
1.La commissione prevista dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'esame delle domande di iscrizione per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione degli iscritti e' convocata dal presidente, previa diramazione dell'ordine del giorno concernente gli argomenti posti all'esame.
2.La convocazione puo' essere disposta di volta in volta o a data fissa, secondo un calendario periodico, nonche' in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno.
3.Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento di almeno tre componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza, a parita' di voti prevale quello del presidente.
Nota all'articolo 2: - Per il testo dell'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993 si veda in nota alle premesse.
Art. 3
1.I componenti della commissione di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, durano in carica per tre anni, i componenti non appartenenti al Ministero delle finanze possono essere confermati nell'incarico per non piu' di un triennio.
2.In caso di sostituzione di uno dei componenti della commissione nel corso del triennio, il sostituto dura in carica per il residuo periodo.
Nota all'articolo 3: - Per il testo dell'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993 si veda in nota alle premesse.
Art. 4
1.Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la commissione provvede all'esame delle domande di iscrizione nell'albo e della documentazione allegata al fine di valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti necessari ed esprime il proprio parere ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 33, comma 6, del predetto decreto n. 507 del 1993.
2.La commissione provvede, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, alla revisione annuale della sussistenza dei requisiti necessari per il permanere dell'iscrizione.
3.La commissione provvede, altresi', ad esprimere il proprio parere in ordine alla cancellazione degli iscritti nell'albo.
Nota all'art. 4: - Per il testo degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 507/1993 si veda in nota alle premesse.
Art. 5
1.Al fine dell'iscrizione nell'albo, la Direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze effettua indagini circa i requisiti morali, sulla idoneita' tecnico finanziaria a ben condurre la gestione del servizio e sulla inesistenza di cause di incompatibilita' nei confronti degli aspiranti all'iscrizione e degli iscritti nell'albo, anche sulla base delle richieste della commissione di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2.In relazione a quanto previsto nel comma 1, la Direzione centrale per la fiscalita' locale, dispone d'ufficio gli accertamenti necessari a verificare il possesso dei requisiti prescritti avvalendosi all'uopo degli uffici statali nonche', per il tramite delle competenti direzioni regionali delle entrate, delle informazioni fornite dalla Guardia di finanza.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993 si veda in nota alle premesse.
Art. 6
1.La domanda per l'iscrizione nell'albo nazionale dei concessionari per il servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, redatta su apposito modulario con allegato questionario riportante l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni necessari a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, va presentata alla Direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze e deve essere corredata dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti nel suddetto questionario.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 33 del D.Lgs. n. 507/1993 si veda in nota alle premesse.
Art. 7
1.Per ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fisiche debbono produrre la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari prescritti e le dichiarazioni in ordine alle previste incompatibilita' in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e alle determinazioni di competenza della commissione, compilando apposito modulario.
2.Per ottenere l'iscrizione nell'albo le societa' di capitali debbono produrre la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari della societa', i requisiti tecnici dei legali rappresentanti della societa', i quali dovranno produrre anche le dichiarazioni in ordine alle previste incompatibilita' in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e alle determinazioni di competenza della commissione, nonche' l'elenco nominativo dei soci della societa', compilando apposito modulario.
3.La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo puo' essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, dalle relative dichiarazioni sostitutive.
Note all'art. 7: - Per il titolo del D.Lgs. n. 507/1993 si veda in nota alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme (per il testo dell'art. 4 si veda in nota all'art. 8): "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20". - Il D.P.R. n. 130/1994 approva il regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.
Art. 8
1.Ai fini della revisione annuale prevista dall'art. 4, comma 2, del presente decreto gli iscritti nell'albo sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno alla Direzione centrale per la fiscalita' locale specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nonche', a norma dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le dichiarazioni e la documentazione prevista dall'art. 7, le attestazioni di pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso relativa ai comuni in concessione, secondo le vigenti norme in materia.
2.La Direzione centrale per la fiscalita' locale, nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 7, comma 2, ovvero nel caso di invio di documentazione incompleta o irregolare, invita il concessionario a regolarizzare la propria posizione assegnando un congruo termine trascorso il quale, sentita la commissione di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, procede alla sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo per il periodo in cui detta situazione perduri, ovvero, all'eventuale sua cancellazione dall'albo stesso.
Il Ministro: FANTOZZI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1996
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 284
Note all'art. 8: - Il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20". "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". "Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita'. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge". - Per il testo dell'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993 si veda in nota alle premesse; il comma 2 dell'art. 34 del medesimo decreto prevede che: "Si procede alla cancellazione d'ufficio nei confronti degli iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause di incompatibilita' di cui al comma 2 dell'art. 29, nonche' nei confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano presentato alla Direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa relativa all'anno in corso".
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