DECRETO 18 dicembre 1995, n. 590

Type Decreto
Publication 1995-12-18
Ultimo aggiornamento 1996-05-21
State In force
Source Normattiva
articles 6
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 5-6-1996

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ed in particolare gli articoli 3, 14, 17 e 20;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, recante norme in materia di "Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato";

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato";

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente "Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari";

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente "Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, relativo a "Organizzazione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro e modificazioni all'ordinamento della Direzione generale del tesoro";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, concernente "Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistema informativo";

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 890, concernente "Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, concernente "Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato";

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, concernente "Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro";

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1992, concernente "Nuova ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Attesa la necessita' di emanare il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 26 ottobre 1995, n. 7343;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione del servizio di controllo interno

1.E' istituito il servizio di controllo interno sull'attivita' del Ministero del tesoro, in seguito "servizio".

2.Il servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro del tesoro. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato Il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il D.Lgs. n. 29/1993, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del relativo art. 3, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470: "Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza del risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti del singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi". - L'art. 14 del medesimo decreto, sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, cosi recita: "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte del dirigenti generali: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati. 2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi. 3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri". - L'art. 17 del citato D.Lgs. n. 29/1993, e' stato cosi' sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 23 dicembre 1993: "Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3: a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza; b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale; c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonche' dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale; d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita'; e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi; f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili, dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti; g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione; h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici. 2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed e' sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresi' funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realta' territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10". - Il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993, piu' volte citato, sostituito dall'art. 6 del D.Lgs.18 novembre 1993, n. 470, e' il seguente: "Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6. 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni. 8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile. 10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Competenze

Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si trascrive il testo del relativo art. 2: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Per il testo dell'art. 20, commi 9 e 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, piu' volte citato, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e' il seguente: "Art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi. 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. 5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. 6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione. 7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione ivi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. 8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialita'. 9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi. 10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417". - La legge 14 gennaio 1994, n. 20, reca: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti". Il testo del relativo art. 3, comma 8, e' il seguente: "8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312". - Il comma 3 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede che: "Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato e' di cinque membri, il compenso dei componenti e' stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni".

Art. 3

Parametri e indici di riferimento

1.Il servizio, tenendo conto delle direttive e delle indicazioni del Ministro del tesoro e sentiti i responsabili degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione, predispone, almeno annualmente, i parametri e gli indici di riferimento del controllo e delle valutazioni, di cui al precedente art. 2.

2.Nell'espletamento dell'attivita' di cui al precedente comma 1, il servizio tiene conto del rapporto tra costi e rendimenti dell'azione amministrativa, tratto da elementi significativi, quali il costo del lavoro e delle altre risorse impiegate, la durata dei procedimenti, i tempi standard delle operazioni amministrative e contabili e, ove rilevi, il grado di copertura del servizio.

3.Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, il servizio acquisisce gli studi e le ricerche elaborati dall'amministrazione per la definizione di modelli e modalita' organizzative volte al miglioramento del rendimento dell'azione dell'amministrazione, allo scopo di acquisire elementi di valutazione su specifiche questioni, nonche' dei centri di elaborazione dati del Ministero del tesoro e degli organi di controllo interno degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, ove istituiti.

Art. 4

Esercizio del controllo

1.Per lo svolgimento delle competenze di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al servizio sono trasmessi i provvedimenti generali e le direttive del Ministro del tesoro, i programmi ed i progetti elaborati dalle direzioni generali, gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, nonche' le relazioni annuali dei direttori generali al medesimo Ministro sull'attivita' svolta nell'anno precedente e le relazioni della Corte dei conti in sede di controllo sull'attivita' del Ministero.

2.Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi; puo' chiedere, sulle questioni di competenza, l'avviso del consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro; puo' chiedere, oralmente o per iscritto, elementi di valutazione a tutti gli uffici pubblici, ivi compresi il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e gli uffici per le relazioni con il pubblico.

Art. 5

Provvedimenti del Ministro del tesoro

Nota all'art. 5: - Per il testo degli articoli 14 e 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

Art. 6

Organizzazione del servizio

1.Alla direzione del servizio e' preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da un presidente e da tre a quattro membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro. Il presidente e' scelto tra i magistrati amministrativi e contabili, anche in quiescenza. Gli altri membri sono scelti tra i dirigenti generali dell'amministrazione esclusi quelli preposti a direzioni generali, i professori universitari in materie attinenti all'organizzazione amministrativa, nonche' tra esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualificati. La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialita' delle valutazioni e dell'attivita' del servizio.

2.I componenti il collegio interno durano in carica tre anni e quelli esterni all'amministrazione non possono essere immediatamente confermati. I componenti interni conservano lo status e le funzioni rivestite all'atto della nomina. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.

3.Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del presidente del collegio per il controllo interno, e' determinata l'organizzazione interna del servizio, che puo' essere anche articolato in sottocomitati in relazione a settori omogenei dell'amministrazione.

4.Al servizio e' assegnato, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, un apposito contingente di personale, anche gia' collocato fuori ruolo, costituito da tre dirigenti e fino a trenta unita' di personale delle varie qualifiche, ai quali sara' riconosciuto il trattamento economico del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, con contestuale modificazione del contingente di personale assegnato agli uffici del gabinetto del Ministro mediante adozione di apposito provvedimento ai sensi della legge n. 734/1993. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta, in sede di prima applicazione ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, del direttore generale del personale e, successivamente, del presidente del collegio interno e' individuato, sulla base dei titoli di servizio posseduti, il personale da destinare al servizio.

5.Per motivate esigenze e per specifici compiti, il Ministro del tesoro puo' con proprio provvedimento, adottato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, nominare esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualifidati e di provata competenza, dei quali si avvale il collegio per il controllo interno. In questo caso i membri del comitato di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, sono scelti tra i componenti il collegio medesimo. Le stesse modalita' sono seguite per la nomina dell'esperto di cui al comma 1, salva restando in questo caso la valutazione dell'operato dell'esperto stesso da parte del Ministro del tesoro.

6.Al servizio sono assegnati uffici e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.

Il Ministro: DINI

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1996

Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 192

Note all'art. 6: - L'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri) cosi' recita: "Art. 6 (Valutazione dei risultati dell'incarico). - 1. La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attivita' svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta, dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza. 2. Il comitato deve esprimere il giudizio di valutazione entro trenta giorni dalla consegna dei risultati. 3. Qualora il comitato non esprima il giudizio entro termine di cui al comma precedente, il giudizio deve essere espresso, nei venti giorni successivi, dal nucleo di valutazione o dal servizio di controllo interno previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 4. Qualora gli organi di cui al comma precedente ritengano i risultati non conformi alla richiesta formulata con decreto di incarico, o del tutto insoddisfacenti, l'amministrazione puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero puo' risolvere il rapporto per inadempienza. 5. Qualora gli organi suindicati ritengano che i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, l'amministrazione puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione da parte degli organi stessi della attivita' prestata, puo' provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)