DECRETO 5 marzo 1996, n. 308
Entrata in vigore del decreto: 19-6-1996
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 dell'11 giugno 1973;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 29 agosto 1977;
Preso atto della Direttiva comunitaria n. 75/445/CEE del 26 giugno 1975, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' economica europea del 26 giugno 1975;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 del 3 agosto 1982;
Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;
Vista la relativa comunicazione inviata dal Consiglio di Stato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 145/95 in data 9 gennaio 1996;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Gli enti, ditte o privati che intendono far iscrivere cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali di cui all'art. 21 della legge 22 maggio 1973, n. 269, devono presentare domanda al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale per le risorse forestali, montane ed idriche, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, allegando una copia debitamente compilata della scheda semplificata di identificazione di cui all'allegato 1 al presente decreto, e della documentazione sui risultati di prove preliminari aventi come oggetto la valutazione del comportamento del nuovo clone per lo meno nei riguardi dei caratteri fondamentali di cui all'art. 4 ed eseguite con le modalita' ed i criteri di cui all'art. 5.
2.A norma dell'art. 23 della legge 22 maggio 1973, n. 269, la Commissione nazionale del pioppo costituita con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1968 e nel seguito indicata semplicemente CNP, provvede, attraverso istituti di ricerca appositamente designati, alla valutazione delle caratteristiche dei cloni di pioppo con le metodologie previste dal presente decreto ed in conformita' alle norme di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, e ne propone l'iscrizione nel Registro nazionale dei cloni forestali, nel seguito indicato semplicemente RNCF. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca disposizioni sulla disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento. - Il testo dell'art. 21 della legge 22 maggio 1973, n. 269, e' il seguente: "Art. 21. - Ai fini del controllo dei materiali forestali di propagazione prodotti nel territorio nazionale, i cloni delle piante forestali indicate nell'allegato A, che in base ai risultati sperimentali accertati dalla commissione di cui al precedente art. 16, abbiano dimostrato di possedere requisiti colturali, biologici e tecnologici tali da consigliarne la diffusione per i rimboschimenti e le piantagioni da legno, sono iscritti nel Registro nazionale dei cloni forestali, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Le iscrizioni nel registro sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui al precedente art. 16, a seguito di apposita domanda inoltrata dal selezionatore al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste".
Art. 2
1.Per l'accettazione delle domande di cui all'art. 1 la Commissione nazionale del pioppo sente il parere del proprio Comitato tecnico di cui all'art. 3. In caso di accoglimento della domanda il clone viene considerato "in corso di osservazione e sperimentazione"; il selezionatore od il richiedente da lui debitamente autorizzato si impegna a consegnare tempestivamente agli Istituti di cui all'art. 1, comma 2, il materiale di vivaio secondo le modalita' stabilite dagli Istituti medesimi.
2.Gli esami relativi ad un clone "in corso di osservazione e sperimentazione" possono terminare anche prima della conclusione della sperimentazione ufficiale per i motivi di cui al punto 1.3 dell'allegato C al decreto del Presidente ella Repubblica n. 494/82, oppure se da osservazioni preliminari il Comitato tecnico di cui al comma 1 desume con ragionevole certezza che tale clone non puo' superare i requisiti richiesti per la registrazione. Tale decisione viene assunta con provvedimento motivato del Presidente della CNP, su proposta del Comitato tecnico. Se la sperimentazione ha dato esito soddisfacente la CNP propone l'iscrizione del clone nel RNCF.
3.Per ogni clone iscritto nel RNCF viene nominato un responsabile della conservazione in purezza. L'affidamento della responsabilita' e' disposto dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali con il medesimo provvedimento di iscrizione e sentito il parere della CNP. L'affidamento puo' essere richiesto dal selezionatore, dal detentore dei diritti sul clone o ai loro aventi causa e, in mancanza di essi, da un istituto, ente od altro soggetto che offra la garanzia del mantenimento in purezza del clone.
4.Prototipi di tutti i cloni iscritti nel RNCF vengono conservati, oltre che presso il selezionatore od il detentore, anche in almeno due arboreti, gestiti per la CNP dall'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, dall'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo o dal Centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma.
5.Il Presidente della CNP su richiesta del Comitato tecnico propone al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la cancellazione dal RNCF di quei cloni di pioppo che per comprovati motivi non risultano piu' consigliabili per la coltivazione. La cancellazione avviene con decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 23 della legge 22 maggio 1973, n. 269, e' il seguente: "Art. 23. - Nel registro dei cloni forestali di cui al precedente art. 21, sono iscritti anche i cloni di pioppo, secondo modalita' stabilite con decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, emanato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere della commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1969. Con lo stesso decreto sono altresi' stabilite modalita' particolari concernenti il rilascio dei certificati di cui al precedente art. 11, il cartellino previsto dal precedente art. 10, nonche' la trasmissione del verbale di verifica, di cui al successivo art. 24, terzo comma. Per i cloni di pioppo, l'accertamento di cui all'articolo seguente e' effettuato dalla commissione nazionale per il pioppo, di cui al primo comma, a mezzo di tecnici specializzati". - Il D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494, reca disposizioni sull'attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. - Il testo dell'allegato C del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494, e' il seguente: "ALLEGATO C NORME PER EFFETTUARE LE PROVE COMPARATIVE AI FINI DELL'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI PROPAGAZIONE CONTROLLATI. 1. Generalita'. 1.1. Le prove comparative effettuate per consentire l'ammissione di materiali di base devono essere predisposte, costituite, condotte e i relativi risultati devono essere interpretati in modo da comparare obiettivamente materiali di propagazione tra loro e con uno o preferibilmente piu' testimoni scelti in precedenza. 1.2. Devono essere prese tutte le disposizioni per garantire che i materiali di propagazione, inclusi i testimoni, siano rappresentativi dei materiali di base esaminati. 1.3. Se, durante le prove, si dimostra che i materiali di propagazione non sono conformi almeno ai caratteri: d'identificazione dei rispettivi materiali di base, tali materiali di propagazione devono essere eliminati; di resistenza del materiale di base nei confronti di organismi nocivi che provocano danni di importanza economica, tali materiali di propagazione possono essere eliminati. 2. Dispositivi sperimentali. 2.1. I materiali di propagazione devono essere piantati, nella fase di vivaio e nelle prove di campagna, in modo da consentire ripetizioni con distribuzione a caso che consentano di controllare le varie fonti di variabilita' sia genetica che di ambiente, le interazioni e gli errori di sperimentazione. 2.2. Le parcelle sperimentali devono contenere un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun materiale da esaminare. 2.3. I materiali di base rappresentati e le ripetizioni devono essere in numero sufficiente a garantire un soddisfacente grado si esattezza statistica. 3. Trattamento del materiale in esame. 3.1. I materiali di propagazione, inclusi i testimoni, devono essere trattati, nella fase di sementi o talee, nella fase piantamadre, nella fase vivaio, nella fase di campagna e fino al termine delle prove in modo identico, per quanto si riferisce alla concimazione, agli sfollamenti, ai diradamenti e a qualsiasi altro metodo o tecnica colturale. 3.2. Per quanto riguarda i diradamenti, il metodo applicato deve tener conto del grado di vigore di ciascun materiale di propagazione. 4. Condizioni di scelta e di raccolta dei materiali di propagazione soggetti alle prove, compresi i testimoni. 4.1. I materiali di base devono essere: I) ben definiti per quanto concerne la provenienza, la costituzione, la composizione ed un sufficiente isolamento contro impollinazioni estranee; II) di eta' e di sviluppo tali da poter prevedere una sufficiente stabilita' delle caratteristiche del materiale di propagazione. 4.2. I materiali di propagazione sessuale devono essere: I) raccolti durante anni di buona fruttificazione, a meno che sia stata effettuata una impollinazione artificiale; II) raccolti secondo metodi che consentano di garantire la rappresentativita' dei campioni ottenuti. 4.3. I materiali di propagazione vegetativa devono provenire in origine da un unico individuo per via vegetativa. 5. Condizioni supplementari per i testimoni. 5.1. I testimoni devono essere possibilmente noti da tempo nella regione in cui ha luogo la prova. Sono rappresentati da materiali che hanno dato buoni risultati per la selvicoltura, al momento in cui ha avuto inizio la prova o nelle condizioni ecologiche considerate per le quali si propone l'ammissione del materiale. Devono provenire possibilmente da materiale di base ammessi. 5.2. Nel caso dei materiali di propagazione sessuale, possono essere utilizzati come testimoni anche cloni o discendenti da impollinazioni controllate. 5.3. Possibilmente, devono essere utilizzati piu' testimoni. In caso di necessita' giustificata, un testimone puo' essere sostituito dal materiale di propagazione che sembra essere il piu' adatto tra i materiali di propagazione soggetti alle prove. 5.4. Gli stessi testimoni devono essere utilizzati nel maggior numero di prova possibile. 6. Caratteri soggetti ad esame. 6.1. I caratteri soggetti ad esame sono: caratteri di identificazione per quanto concerne i materiali di base; caratteri di comportamento; caratteri di produzione. 6.2. I caratteri di identificazione per quanto concerne i materiali di base sono presentati sotto forma di scheda descrittiva sufficientemente completa. 6.3. Per quanto concerne i caratteri di comportamento e di produzione, l'esame verte normalmente sull'accrescimento, sull'adattamento e sulla resistenza ai fattori abiotici e agli organismi nocivi di importanza economica. Inoltre, altri caratteri ritenuti importanti, tenuto conto dell'obiettivo perseguito, sono considerati e valutati in funzione delle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova. 7. Analisi dei risultati e valutazione. 7.1. I risultati delle prove, per quanto concerne i caratteri di comportamento e di produzione, devono essere presentati sotto forma di dati numerici e separatamente per ciascun carattere valutato in virtu' del punto 6.3. Tali caratteri sono valutati indipendentemente gli uni dagli altri. 7.2. L'analisi deve portare, per ciascun carattere di comportamento e di produzione e per ciascun ambiente considerato, ad una classificazione indicante i valori di ciascun materiale di propagazione in base alla media ed eventualmente alla varianza intramateriale. Va indicato il livello di significativita' delle differenze. La differenza, sia in valore assoluto che in valore relativo, deve essere espressa possibilmente in termini di guadagno genetico rispetto al valore tipo. Deve essere indicata l'eta' del materiale di propagazione al momento della valutazione del carattere. 7.3. Dovra' essere constatata una superiorita' significativa, dal punto di vista economico e statistico (alla soglia 95%) rispetto ai testimoni, per almeno uno dei caratteri valutati in virtu' del punto 6.3. In caso di constatazione di una superiorita' significativa solo per un unico carattere, i valori di almeno altri due caratteri valutati a norma del punto 6.3. devono raggiungere come minimo i valori medi dei testimoni per i due caratteri in questione. Bisogna indicare chiaramente i caratteri valutati in virtu' del punto 6.3. per i quali si e' constatata una significativa inferiorita' (alla soglia 95%) rispetto a quelli dei testimoni. Tuttavia se i loro effetti possono essere compensati da caratteri favorevoli cio' dev'essere precisato. 7.4. Quando la prova ha lo scopo di ammettere un materiale di base in funzione di un carattere essenziale per la sopravvivenza in condizioni ecologiche estreme, non e' piu' richiesto il requisito della uguaglianza al valore medio dei testimoni per gli altri caratteri. 7.5. Il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai risultati ottenuti sono accessibili a tutti coloro che abbiano un interesse giustificato. 8. Esami precoci. Gli esami precoci in vivaio, in serra o in laboratorio sono ammessi come esami precoci validi qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra i valori dei caratteri valutati nella prima fase e nelle successive fasi di sviluppo".
Art. 3
2.Per ogni membro viene nominato un supplente.
3.Il Comitato tecnico nomina fra i suoi membri il presidente, il cui voto prevale in caso di parita'. Il segretario della CNP e' anche segretario del Comitato tecnico.
4.Se un clone viene proposto per la registrazione da un ente, ditta o privato rappresentato nel Comitato tecnico, il relativo rappresentante si deve astenere dalla discussione e dalla votazione riguardante il clone medesimo.
5.Per lo studio di problemi particolari il Comitato tecnico puo' servirsi di esperti che intervengono alle riunioni a titolo consultivo senza diritto di voto.
Art. 4
1.Ai fini della registrazione il Comitato tecnico prende in considerazione i seguenti elementi: - caratteri morfologici e fenologici utili per l'identificazione dei materiali di base e caratteri descrittivi della qualita' del legno rilevati, secondo le norme di cui agli allegati 2 e 3, nei pioppeti comparativi e nei vivai di cui agli allegati 4 e 6; - caratteri di comportamento e di produzione, in parte fondamentali ed in parte supplementari, sulla base dei quali viene formulato, con le metodologie previste dal presente decreto ed in conformita' alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/82, allegato C, il giudizio di superiorita' di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 494/82.
3.Sono supplementari i seguenti caratteri, ognuno dei quali deve concorrere al giudizio finale sull'idoneita' alla registrazione soltanto se richiesto dalla CNP all'atto della designazione degli Istituti incaricati delle prove: g) resistenza a Phloeomyzus passerinii ("I-214"; allegato 5); h) resistenza al virus del mosaico (PMV) ("Lux"; allegato 5); i) resistenza a Discosporium populeum ("I-214"; allegato 5); l) resistenza al vento ("I-214" ed altro eventuale clone; allegato 5); m) attecchimento delle pioppelle ("I-214" ed eventuale altro clone; allegato 6); n) caratteristiche meccaniche, chimiche ed anatomiche del legno, considerate anche singolarmente ("I-214"; allegato 7); o) caratteristiche qualitative dei fusti delle piante in piedi ("I-214"; prEN175.4502*). ----------- * Norme del Comitato europeo di normalizzazione.
4.Per i caratteri di cui ai numeri 1, 2, 6, 10, 12 e 13 il giudizio viene espresso sulla base del comportamento dei cloni in piantagioni comparative da realizzarsi a cura del selezionatore con le modalita' riportate nell'allegato 4. A questo fine il selezionatore dovra' indicare con ragionevole anticipo alla CNP i vivai di provenienza del materiale di impianto, l'ubicazione dei terreni destinati alla piantagione ed il relativo disegno sperimentale, in modo che i rappresentanti della CNP possano svolgere i dovuti controlli e fornire gli opportuni suggerimenti.
5.Per quanto riguarda i caratteri di cui ai numeri 3, 4, 5, 7, 8, 9 ed 11 il giudizio viene espresso sulla base del comportamento dei cloni impiantati ad hoc dagli istituti incaricati od in prove di laboratorio eseguite dagli stessi istituti.
Art. 5
1.Per l'ammissione alla sperimentazione il selezionatore deve produrre i dati di prove preliminari da lui direttamente eseguite o fatte eseguire, per suo conto, da istituti, enti o liberi professionisti iscritti all'albo dei biologi o dei dottori agronomi e dei dottori forestali. I metodi per l'esecuzione di dette prove possono discostarsi da quelli previsti per la sperimentazione di cui al presente decreto, ma devono avere comunque validita' scientifica. I dati devono essere espressi in forma quantitativa e consentire un'interpretazione statistica corretta delle fonti di variabilita' genetica, ambientale e di errore sperimentale.
2.Le prove preliminari devono avere come oggetto perlomeno i caratteri fondamentali di comportamento e produzione; altri caratteri, tra i supplementari, possono essere inclusi a discrezione del selezionatore. Dette prove devono includere i medesimi cloni testimoni previsti per la sperimentazione ufficiale (art. 4).
Art. 6
1.La durata della sperimentazione per l'accertamento delle caratteristiche elencate all'art. 4 viene fissata, a giudizio del Comitato tecnico, in base alla lunghezza dei turni caratteristici delle spaziature adottate nei pioppeti comparativi ed agli scopi dichiarati dal selezionatore.
2.I caratteri per i quali deve essere valutata la significativita' statistica delle differenze (alla soglia del 95%) rispetto ai cloni testimoni sono quelli che, a norma dell'art. 4, sono stati individuati come fondamentali, nonche' quelli supplementari espressamente indicati dalla CNP.
4.Su parere favorevole espresso dal Comitato tecnico, la CNP propone l'iscrizione del clone nel RNCF.
Art. 7
1.Gli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vistati dal proponente, fanno parte integrante del presente decreto.
Il Ministro: LUCHETTI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 136
Allegato I
ALLEGATO I Scheda semplificata d'identificazione 1. Nome del clone (in osservanza delle norme del Codice Internazionale di Nomenclatura delle Varieta' Vegetali). 2. Nome e indirizzo del Selezionatore. 3. Nome e indirizzo del Detentore (se diverso dal Selezionatore). 4. Specie (se ibrido interspecifico indicare le specie parentali). 5. Origine (incrocio controllato, impollinazione libera, selezione entro cultivar gia' esistente, propagazione di un soggetto spontaneo). 6. Notizie sui genitori e/o sulle localita' di raccolta. 7. Sesso. 8. Anno di ottenimento del semenzale (se il clone e' stato ottenuto mediante impollinazione controllata o impollinazione libera di un soggetto femminile noto) oppure anno di primo prelievo di materiale di propagazione (se il clone e' stato ottenuto per propagazione di un soggetto spontaneo). 9. Anno d'impianto e ubicazione dei prototipi, ossia dei soggetti disponibili piu' vecchi (in ogni caso di eta' non inferiore a otto anni). 10. Ubicazione dei vivai in cui viene allevato il clone. 11. Ubicazione delle piantagioni gia' esistenti. Il Selezionatore (o il Detentore, se soggetti diversi) si impegna a mettere a disposizione materiale d'impianto (talee e pioppelle) per i controlli nella quantita' che verra' richiesta dalla CNP o dagli Istituti da essa designati. Il Selezionatore Data o il Detentore
Allegato 2
ALLEGATO 2 Scheda per la descrizione dei caratteri morfologici e fenologici. Notizie generali 1. Nome del clone 2. Nomi e/o sigle utilizzati durante la sperimentazione 3. Selezionatore 4. Detentore 5. Responsabile della conservazione in purezza proposto dal Selezionatore 6. Riferimenti ad eventuali brevetti per novita' vegetali 7. Specie 8. Origine 9. Notizie sui genitori e/o sulle localita' di raccolta Caratteri sessuali (alberi adulti) 10. Sesso 11. Numero di stami (per cloni maschili) 12. Numero di valve nelle capsule (per cloni femminili) 13. Lunghezza dei grappoli maturi (per cloni femminili) 14. Colore degli stimmi (per cloni femminili) Fenologia fogliare (pioppelle in vivaio) 15. Precocita' dello sboccio 16. Colore allo sboccio Foglie (pioppelle in vivaio) 17. Lunghezza del lembo fogliare 18. Larghezza massima del lembo fogliare 19. Rapporto larghezza massima/lunghezza (in per cento) 20. Lunghezza del picciolo 21. Rapporto lunghezza picciolo/lunghezza lembo (in per cento) 22. Angolo tra la nervatura mediana e la seconda nervatura laterale inferiore 23. Numero di glandule alla base delle foglie 24. Forma generale del lembo fogliare 25. Forma generale della base del lembo fogliare 26. Forma dell'inserzione del picciolo 27. Forma dell'apice 28. Pubescenza pagina inferiore 29. Pubescenza del picciolo 30. Ondulazione del margine Fusto (pioppelle in vivaio) 31. Sezione del fusto 32. Pubescenza del fusto 33. Forma delle lenticelle 34. Dispersione delle lenticelle 35. Angolo tra il fusto e i rami nelle pioppelle di un anno Gemme (pioppelle in vivaio) 36. Lunghezza 37. Forma 38. Forma dell'apice 39. Disposizione Note esplicative per la compilazione della scheda di cui all'All. 2 I rilevamenti necessari a raccogliere le informazioni elencate nella scheda vanno eseguiti sugli alberi adulti dei pioppeti di cui all'All. 4 e delle pioppelle dei vivai di cui all'All. 6. Per l'espressione dei caratteri quantitativi (11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35 e 36): dovra' essere riportato il valore medio seguito da piu' o meno deviazione standard: esempio: m piu' o meno s Parte di provvedimento in formato grafico con i: numero di pioppelle/ amenti/ grappoli j: numero di foglie/ fiori/ capsule Per l'espressione dei caratteri qualitativi si dovra' fare riferimento alle categorie utilizzate dall'UPOV per i caratteri corrispondenti. Si indichera' per ciascuno la classe modale (tra parentesi la sua frequenza relativa) e le altre classi in cui cadono le altre osservazioni: esempio: 3 (0,5) + 2,4 classe modale 3 con meta' delle osservazioni altre classi rappresentate la 2 e la 4 1. Il nome dovra' essere approvato dalla Commissione Nazionale del Pioppo su proposta del Selezionatore, in osservanza delle norme del Codice Internazionale di Nomenclatura delle Varieta' Vegetali. 3, 4, 5. Nome (o ragione sociale) e indirizzo. 7. Nome botanico della specie cui appartiene il clone ovvero cui appartengono i genitori nel caso si tratti di ibrido interspecifico. 8. a. Incrocio controllato (madre e padre noti) b. impollinazione libera di un soggetto femminile noto c. Propagazione vegetativa di un soggetto appartenente a cultivar gia' esistente d. Propagazione vegetativa di un soggetto spontaneo 9. Con riferimento a quanto riportato al punto 8 andranno indicati nel caso: a. Identita' e luogo d'origine di entrambi i genitori b. Identita' e luogo d'origine della madre nonche' la localita' dove sono stati raccolti i semi c. Nome della cultivar, sua zona di coltivazione e luogo dove e' avvenuto il prelievo di materiale per la propagazione d. Identita' e ubicazione del genotipo moltiplicato In ogni caso, se possibile, indicare latitudine e longitudine dei luoghi d'origine. 11. Si dovra' contare il numero di stami di 2 fiori prelevati dalla porzione centrale di ciascuno di 5 amenti. 12. Si dovra' contare il numero di valve di 3 capsule prelevate dalla porzione centrale di ciascuno di 10 amenti. 13. Si dovra' esprimere il dato come valore medio e deviazione standard di 30 grappoli maturi. 14. Si dovranno esaminare almeno dieci amenti: - verde 1 - rosa 2 15. Si dovra' considerare la data di raggiungimento della fase fenologica 2 (metodo Castellani et al. - fig. 1) esaminando le prime quattro gemme, ben conformate, al di sotto di quella apicale in almeno 3 pioppelle all'inizio del secondo anno di vivaio. I dati saranno espressi in base alle categorie seguenti (tra parentesi i cloni di riferimento che dovranno essere presenti nei vivai in cui verranno compiute le osservazioni): - molto precoce 1 - tra molto precoce e precoce ('Rochester') 2 - precoce ('Fritzi Pauley') 3 - tra precoce e media ('I-214') 4 - media (P. nigra var. italica) 5 - tra media e tardiva ('I-45/51') 6 - tardiva ('Marilandica) 7 - tra tardiva e molto tardiva ('Blanc du Poitou) 8 - molto tardiva 9 16. Si dovra' considerare il colore al momento del raggiungimento della fase fenologica 4-5 (metodo Castellani et al.): - bianco 1 - grigio 2 - giallo 3 - verde 4 - rosso 5 - violetto 6 - bruno 7 17 - 30. Modalita' di campionamento delle foglie: dovranno essere esaminate almeno 3 foglie, prelevate dal tratto di fusto in cui esse abbiano raggiunto le massime dimensioni, di almeno 10 pioppelle. Il prelievo dovra' essere effettuato nei mesi di agosto o settembre in vivaio al primo anno di vegetazione. 22. Si dovra' determinare l'angolo compreso tra la nervatura mediana e la seconda nervatura laterale inferiore. Dal momento che tale nervatura non ha un andamento rettilineo nelle misurazioni verra' considerata soltanto la prima parte della nervatura (3 cm). 24. Si dovra' considerare la forma generale del lembo fogliare con riferimento alla presenza di eventuali lobi laterali. - assenti 1 - presenti 2 25. Per quanto riguarda la forma della base del lembo fogliare si fara' riferimento ai modelli proposti dall'UPOV (fig. 2) - cuneiforme convessa 1 - cuneiforme diritta 2 - cuneiforme concava 3 - largamente cuneiforme convessa 4 - arrotondata 5 - largamente cuneiforme diritta 6 - largamente cuneiforme concava 7 - diritta 8 - leggermente cordata 9 - mediamente cordata 10 - fortemente cordata 11 26. Per quanto riguarda la forma dell'attaccatura del picciolo con la lamina fogliare si fara' riferimento ai modelli proposti dell'UPOV (fig. 3) - diritta 1 - poco incavata 2 - largamente cuneiforme 3 - incavata 4 - parallela 5 - sovrapposta alla base della foglia 6 - pieghettata 7 - discendente 8 27. Per quanto riguarda la forma dell'apice fogliare si fara' riferimento ai modelli proposti dall'UPOV (fig. 4) - strettamente acuta 1 - acuta 2 - largamente acuta 3 - strettamente lungo-acuminata 4 - largamente lungo-acuminata 5 - strettamente corto-acuminata 6 - largamente corto-acuminata 7 - mucronata 8 - ottusa 9 28. Pubescenza pagina inferiore: - assente o molto debole 1 - solo lungo le nervature 2 - su tutto il lembo 3 29. Pubescenza picciolo: - assente o molto debole 1 - debole 2 - media 3 - forte 4 - molto forte 5 30. Ondulazione del margine: - assente o leggera 1 - media 2 - forte 3 31 - 34. I rilievi andranno effettuati al termine del primo anno di vegetazione su almeno 10 pioppelle considerando la porzione di fusto a 3/4 di altezza: 31. Sezione del fusto: - rotonda 1 - leggermente angolosa 2 - angolosa 3 - alata 4 32. Pubescenza del fusto: - assente 1 - presente 2 33. Forma delle lenticelle: - rotonda 1 - ellittica 2 - lineare corta 3 - lineare lunga 4 34. Forma delle lenticelle: - regolare 1 - in gruppi regolari 2 - in gruppi alla base delle foglie 3 - irregolare 4 35. Si dovra' considerare l'angolo compreso tra il fusto e i primi 15 cm di almeno 3 rami di 10 pioppelle in vivaio al termine della prima stagione vegetativa. La misura sara' presa nella porzione di fusto in cui i rami risultano piu' frequenti. 36 - 39. Modalita' di campionamento delle gemme: dovranno essere esaminate almeno 3 gemme, presenti nella porzione di fusto a 3/4 di altezza, di almeno 10 pioppelle. Il rilievo dovra' essere effettuato in vivaio al termine del primo anno di vegetazione. 37. Forma delle gemme: - strettamente ovata 1 - ovata 2 - largamente ovata 3 38. Forma dell'apice delle gemme: - ottusa 1 - acuta 2 - molto acuta 3 - acuminata 4 33. Si dovra' valutare la posizione delle gemme rispetto al fusto: - appressata 1 - appressata con apice divergente 2 - divergente 3 Figura 1 Stadi di schiusura delle gemme Parte di provvedimento in formato grafico 0 Gemme dormienti ancora completamente racchiuse dalle squame (perule). 1 Gemme ingrossate con perule appena divaricate e presentanti un orlo giallastro. Presenza di una o piu' guttule di resina. 2 Gemme aprentesi alla sommita' per divaricazione delle perule con fuoriuscita della parte apicale delle foglioline. 3 Gemme completamente aperte. Foglioline ancora riunite tra di loro. Perule ancora presenti. 4 Foglioline divaricate con lembo ancora involuto. Perule presenti o non. 5 Foglioline completamente aperte (ma di dimensioni inferiori a quelle delle foglie adulte. Evidente allungamento dell'asse del germoglio. Perule assenti. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
ALLEGATO 3 Scheda per la descrizione della qualita' del legno Min. Media Max.
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Densita' basale | | | |
(g/cm3) -------------------------
Massa volumica a umidita' | | | |
del 12 % (g/cm3) -------------------------
Ritiro tangenziale | | | |
(%) -------------------------
Ritiro radiale | | | |
(%) -------------------------
Ritiro volumetrico | | | |
(%) -------------------------
```
```
Nervosita' | | | |
```
```
```
```
Eccentricita' del midollo | | | |
(%) -------------------------
Superficie del durame | | | |
(%) -------------------------
Raggio massimo del durame | | | |
(%) -------------------------
Legno di tensione | | | |
(%) -------------------------
EVENTUALI ESPERIENZE DI LAVORAZIONE Segagione: Sfogliatura: Tranciatura: Essiccazione: Impregnabilita': Finitura: Altro: Note esplicative per la compilazione della scheda di cui all'All. 3 I caratteri indicati nella scheda dovranno essere ricavati da piante campione prelevate in numero di 3 per ognuna delle piantagioni di cui all'All. 4, scelte a caso fra le piante di area basimetrica media (a seguito di cavallettamento totale). Da ognuna delle piante campione dovranno essere prelevate quattro rotelle di circa 10 cm di spessore immediatamente al di sopra delle seguenti frazioni dell'altezza cormometrica (diametro minimo di 3 cm): 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 (fig. 5). Al momento dell'abbattimento dovranno inoltre essere rilevati i diametri alla base e alle seguenti frazioni dell'altezza cormometrica: 1/4, 1/2, 3/4. Le rotelle dovranno essere ricavate immediatamente dopo l'abbattimento, opportunamente contrassegnate, poste in contenitori impermeabili, e trasportate entro un tempo massimo di due giorni presso l'Istituto incaricato dell'esecuzione delle determinazioni, dove le misurazioni relative al legno allo stato fresco dovranno essere condotte entro una settimana. Misurazioni e calcoli da effettuare Sulle rotelle intere dovranno essere effettuate le sottoindicate misurazioni. - Raggio massimo del durame e raggio corrispondente della rotella sotto corteccia: calcolare la percentuale di raggio della rotella interessata dal durame. - Superficie interessata dal durame e superficie della rotella sotto corteccia: calcolare la percentuale di area della rotella interessata dal durame. - Distanza del midollo dal centro geometrico della rotella e raggio sotto corteccia sulla retta cosi' individuata: esprimere l'eccentricita' in percentuale del raggio. - Superficie interessata da legno di tensione (se necessario, ricorrere all'evidenziazione con reagente di Herzberg): calcolare la percentuale di area della rotella interessata da legno di tensione. Le rotelle dovranno quindi essere suddivise in due meta', da ognuna delle quali dovra' essere ottenuto un provino a forma di cubo di 4 cm di lato, sul quale verranno effettuate le previste determinazioni fisiche, secondo le modalita' previste dalle norme sottoelencate. - Massa volumica a umidita' normale e densita' basale: UNI-ISO 3131. - Ritiro radiale e tangenziale: UNI-ISO 4469. - Ritiro volumetrico: UNI-ISO 4858. Indicare la nervosita' come rapporto tra il ritiro tangenziale e quello radiale precedentemente calcolati. Strumenti di misurazione Le misure lineari effettuate sulle rotelle intere dovranno essere rilevate mediante strumento in grado di permettere letture con l'accuratezza del millimetro. Le determinazioni di superfici possono essere effettuate con mezzi elettronici, meccanici o grafici. Le misurazioni sui provini per le caratteristiche fisiche dovranno essere effettuate con gli strumenti previsti dalle relative norme. Espressione dei risultati Per ognuna delle caratteristiche indicate nella scheda occorrera' eseguire il calcolo del valore medio per pianta ponderato sul volume secondo la formula: Parte di provvedimento in formato grafico dove: Db = diametro sopra corteccia alla base, in metri; Di (i= 1.2.3.4) = diametro sopra corteccia a una distanza dalla i base di - H,in metri, 4 essendo H l'altezza cormometrica della pianta (diametro minimo di 3 cm); Xj(j=1.3.5.7) = valore della variabile ottenuto dalla rotella j prelevata a una distanza dalla base di - H; 8 La media aritmetiche per tutte le piante andra' riportata, unitamente ai valori massimo e minimo assoluti riscontrati, nelle corrispondenti caselle della scheda. Le eventuali osservazioni sulle esperienze di lavorazione possono condotte facendo riferimento alle schede tecnologiche proposte dalla Commissione Internazionale per il Pioppo in occasione della seconda sessione tenutasi in Italia dal 20 al 28 aprile 1948. Fig. 5 - Schema per prelievi per la determinazione delle caratteristiche del legno. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
ALLEGATO 4 Modalita' da seguire nella costituzione dei pioppeti comparativi per l'accertamento delle caratteristiche di produzione Le piantagioni per l'esame di cloni destinati alla produzione di segati e/o sfogliati includeranno sempre il clone testimonio 'I-214'. Ove possibile, verranno impiegati due cloni testimonio: in questo caso saranno 'I-214' e un clone a diffusione locale proposto dal Comitato Tecnico o dal Selezionatore, e scelto fra quelli gia' registrati e ritenuti adatti ai siti d'impianto. Le pioppelle utilizzate dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme CEE di cui al DM 8.3.1975 e provenire da vivai dove sono state sottoposte a identiche cure colturali. Avranno la stessa eta' (1 o 2 anni di vivaio) e apparterranno alla stessa categoria commerciale, senza essere piante dominate o superdominanti. Se non sara' disponibile un numero sufficiente di pioppelle della medesima categoria si potranno utilizzare pioppelle di categorie diverse purche' in proporzioni uguali per tutti i cloni. L'allestimento delle pioppelle e la loro conservazione in attesa dell'impianto dovranno rispettare le norme della buona coltivazione ed essere eseguiti in modo omogeneo per tutti i cloni. Se non sara' possibile allestire le pioppelle in tempi sufficientemente brevi e/o conservarle in modo omogeneo, le differenze di trattamento dovranno riguardare in modo proporzionale tutti i cloni. Le piantagioni verranno effettuate in almeno tre stazioni ritenute dal Comitato Tecnico sufficientemente diverse per caratteristiche pedoclimatiche. Il dispositivo sperimentale adottato dovra' essere sufficientemente sensibile e prevedere parcelle monoclonali minime di 3x3 piante, replicate nella medesima stazione almeno tre volte. I rilevamenti eseguiti sulle piante perimetrali della singola parcella saranno tenuti distinti da quelli relativi alle piante interne. L'indice di densita' potra' variare da 20 a 50 m2 per pianta. La produzione sara' espressa attraverso il volume cormometrico limitato ai primi 5 m di fusto e rapportata alla superficie investita. Le misure andranno confrontate con quelle relative alla media dei cloni testimonio. Le modalita' per la costituzione di piantagioni per il confronto di cloni destinati alla produzione di assortimenti di altro tipo verranno stabilite di volta in volta dal Comitato Tecnico.
Allegato 5
ALLEGATO 5 Modalita' da seguire per l'accertamento della resistenza alle avversita' Resistenza a "macchie brune" La predisposizione alla malattia verra' valutata, per almeno due volte (al 5 anno e alla fine della sperimentazione), nelle piantagioni costituite per l'accertamento delle caratteristiche di produzione di cui all'All. 4. Unico clone testimonio per il giudizio di superiorita' sara' 'I-214'. L'intensita' d'attacco verra' determinata conteggiando il numero di necrosi presenti nei primi 4 metri di fusto delle tre piante di diametro mediano di ciascuna parcella sperimentale. Resistenza a Marssonina brunnea (Ell. et Ev.) P. Magn. Verranno costituiti almeno due pioppeti in zone distinte caratterizzate da elevata infettivita' con piante di 1 anno di vivaio. Dovra' essere adottato uno schema a blocchi randomizzati con 3 replicazioni con parcelle di almeno 3 piante; unico clone testimonio per il giudizio di superiorita' sara' 'Boccalari'; cloni di riferimento da inserire obbligatoriamente per il controllo della frequenza e della patogenicita' del fungillo: 'I-214' e 'Lux'. L'intensita' d'attacco sara' rilevata almeno 1 volta l'anno durante il periodo estivo e per almeno 3 anni, a partire dal 2 anno d'impianto; verra' conteggiato il numero di macchie necrotiche di M. brunnea per cm2 di superficie fogliare su 1 pianta di ogni clone per ogni blocco, con le seguenti modalita': - prelievo di un ramo nella porzione centrale della chioma di ciascuna pianta su cui conteggiare il numero di foglie presenti (Fp) e cadute (Fc); - raccolta dagli stessi rami di almeno 50 foglie da cui ricavare 50 dischetti della superficie di 1 cm2 su cui determinare il numero medio di macchie per unita' di superficie (a); alle foglie cadute viene attribuito un numero medio di macchie per unita' di superficie (b) ricavato dalla media dei 5 dischetti fogliari piu' colpiti; - per ogni pianta (j) di ogni clone (i), calcolo del numero medio complessivo per unita' di superficie fogliare (Njj) applicando la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico Resistenza a Venturia populina (Vuill.) Fabr. Verranno costituiti pioppeti con le stesse modalita' indicate per Marssonina brunnea; unico clone testimonio per il giudizio di superiorita' sara' 'Luisa Avanzo'; cloni di riferimento da inserire obbligatoriamente per il controllo della frequenza e della patogenicita' del fungillo: 'Boccalari' e 'San Martino'. L'intensita' di attacco sara' rilevata almeno 1 volta l'anno nella tarda primavera e per almeno 3 anni a partire dal 2 anno d'impianto mediante stima del numero di germogli colpiti ('uncini) e di quelli non colpiti su almeno una pianta di ogni clone per blocco, con un numero minimo di 50 germogli campionati per pianta. Resistenza a Melampsora spp. Saranno costituiti vivai in due localita' caratterizzate, la prima, dalla presenza prevalente di Melampsora larici-populina e, la seconda, di Melampsora allii-populina. Le talee saranno piantate secondo uno schema a blocchi randomizzati con 3 replicazioni di almeno 10 piante; unico clone testimonio per il giudizio di superiorita' sara' 'I-214'; cloni di riferimento da inserire obbligatoriamente per il controllo della frequenza e della patogenicita' delle ruggini: 'Bellini', 'Luisa Avanzo', 'Lux' e 'Primo'. L'intensita' di attacco verra' rilevata su piante R1F1 almeno 1 volta in tarda estate con le seguenti modalita': su tutte le foglie dell'astone principale di almeno 3 piante di ogni clone per ogni blocco, stima della percentuale (p) di superficie colpita (superficie coperta da uredosori e relativa zona clorotica o necrotica). I dati raccolti verranno elaborati previa trasformazione in: Parte di provvedimento in formato grafico Dovra' essere realizzato un secondo ciclo di osservazioni in vivai costituiti ex novo con le stesse modalita'. Resistenza a Phloeomyzus passerinii (Sign.) Dalla parte basale o mediana del fusto di 10 barbatelle, non sottoposte a trattamenti antiparassitari, si preleveranno, durante il periodo di riposo vegetativo, 20 talee lunghe 30 cm. Queste verranno inoculate con individui di Phloeomyzus passerinii e tenute per 20 giorni con la parte basale in acqua, in camera climatica a 20 (gradi) C e 70-80% di umidita' relativa insieme ad altrettante talee del clone testimonio 'I-214'. Al 20 giorno si valutera' il numero di individui di Phloeomyzus passerinii viventi sulle talee. Il valore medio di infestazione, espresso in scala logaritmica (base 5), verra' confrontato statisticamente con quello rilevato contemporaneamente sulle talee di 'I-214', unico clone testimonio per il giudizio di superiorita'. Resistenza a PMV La suscettibilita' al virus verra' determinata mediante rilevamenti condotti nei mesi di luglio e settembre su piante R2F1 o R3F1 in vivai costituiti con le stesse modalita' indicate per la valutazione del comportamento verso Melampsora spp. Unico clone testimonio per il giudizio di superiorita' sara' 'Lux'. Verra' stimata la frequenza delle pioppelle sintomatiche adottando la seguente scala: classe 0 nessun sintomo; classe 1 mosaicature; classe 2 mosaicature, necrosi del lembo fogliare e, in forma lieve, delle nervature; classe 3 mosaicature, necrosi delle nervature e accartocciamento fogliare; classe 4 mosaicature, necrosi delle nervature, accartocciamento fogliare e necrosi dei germogli. Dovra' essere realizzato un secondo ciclo di osservazioni in vivai costituiti ex novo con le stesse modalita'. Resistenza a Discosporium populeum (Sacc.) Sutton La suscettibilita' al parassita verra' valutata in vivai R2F2 costituiti con le stesse modalita' adottate per la valutazione del comportamento verso Melampsora spp. L'intensita' d'attacco verra' determinata su almeno 3 pioppelle, scelte a caso, per ciascuna replicazione, stimando la superficie necrotizzata (cm2) dal parassita su porzioni di fusto di 2 anni di almeno 1 m di lunghezza prelevate nella zona sottostante il cercine di separazione tra gli accrescimenti di uno e di due anni. Unico clone testimonio per il giudizio di superiorita' sara' 'I-214'. Dovra' essere realizzato un secondo ciclo di osservazioni in vivai costituiti ex novo con le stesse modalita'. In alternativa, la valutazione verra' eseguita in laboratorio analizzando la germinabilita' conidica e lo sviluppo del micelio in substrati agarizzati contenenti estratti acquosi di campioni di corteccia di fusti di due anni prelevati durante il periodo di riposo vegetativo. Resistenza al vento Qualora nelle piantagioni costituite per l'accertamento delle caratteristiche di produzione vengano registrati danni da vento, verra' valutata l'incidenza dell'evento meteorico sui cloni presenti classificando tutte le piante sulla base della seguente scala di intensita' di danno: classe 0 nessun danno; classe 1 leggera curvatura del cimale; classe 2 curvatura del fusto 45 (gradi); classe 3 curvatura del fusto 45 (gradi) e/o stroncatura del cimale; classe 4 piante stroncate al di sopra di 1/3 dell'altezza dendrometrica; classe 5 piante stroncate al di sotto di 1/3 dell'altezza dendrometrica. I cloni testimonio per il giudizio di superiorita' saranno i medesimi utilizzati per l'accertamento delle caratteristiche di produzione.
Allegato 6
ALLEGATO 6 Modalita' da seguire nella prova di attecchimento delle piante a dimora La prova sara' condotta con pioppelle dei cloni in esame e dei cloni testimonio utilizzati per l'accertamento delle caratteristiche di produzione, prodotte secondo le modalita' previste dall'A11.4. Saranno sottoposte alle prove di attecchimento 250 pioppelle per ciascun clone, compresi i cloni testimonio. Le pioppelle scelte per la prova dovranno avere fusto di due anni e di eta' e rappresentare in maniera proporzionale le classi commerciali ottenute nei vivai. L'impianto per la prova sara' fatto alla profondita' di 1 m per piante con radici e, a richiesta del Selezionatore, a profondita' maggiore per piante senza radice. A richiesta del Selezionatore, e su parere favorevole del Comitato Tecnico, possono essere impiegate pioppelle R1F1 o R2F1 con o senza radice per piantagioni a profondita' minore.
Allegato 7
ALLEGATO 7 Scheda per la descrizione delle caratteristiche meccaniche, chimiche e anatomiche del legno Clone in esame Clone di riferimento ('I-214') n. media dev.st. n. media dev.st.
Resistenza a +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
compressione | 27 | | | | 27 | | |
(MPa) +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
Resistenza a +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
flessione | 36 | | | | 36 | | |
statica (MPa) +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
Modulo di
elasticita' a +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
flessione | 64 | | | | 64 | | |
statica (GPa) +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
Lunghezza +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
delle fibre | 36 | | | | 36 | | |
(micron m) +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
Contenuto +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
in lignina | 36 | | | | 36 | | |
(%) +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
Contenuto in +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
olocellulosa | 36 | | | | 36 | | |
(%) +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
Estrattivi in +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
etanol-benzene | 36 | | | | 36 | | |
(%) +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
Estrattivi +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
in acqua | 36 | | | | 36 | | |
(%) +------+-------+-------+ +------+-------+-------+
Note esplicative per la compilazione della scheda di cui all'All. 7. I caratteri da esaminare sono quelli espressamente selezionati dalla Commissione Nazionale per il Pioppo a norma dell'Art. 4. A queso fine verranno prelevati provini supplementari dalle piante campione utilizzate per la descrizione della qualita' del legno di cui all'All. 3 e da altrettante piante dell'unico clone testimonio per il giudizio di superiorita' 'I-214', scelte con i medesimi criteri. Per le determinazioni chimiche e anatomiche, da ognuna delle piante campione dovranno essere prelevate quattro rotelle di circa 10 cm di spessore immediatamente al di sotto delle seguenti frazioni dell'altezza cormometrica (diametro minimo di 3 cm): 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, (fig. 5). Da ogni rotella dovra' essere ricavato il materiale necessario per le determinazioni, rispettando il numero complessivo di osservazioni indicato nella scheda. Per le prove meccaniche dovranno invece essere prelevati due toppi lunghi 50 cm, di cui uno a 50 cm di distanza dalla base della pianta e l'altro a 1/2 dell'altezza cormometrica. Da ognuno dei toppi dovranno essere ricavati, secondo le modalita' previste dalla norma UNI 3252 e rispettando il numero complessivo di osservazioni indicato nella scheda, i provini necessari per le determinazioni richieste. Per le determinazioni saranno adottate le seguenti procedure: - resistenza a compressione, secondo UNI-ISO 3787; - resistenza a flessione statica, secondo UNI-ISO 3133; - modulo di elasticita' a flessione statica, secondo UNI-ISO 3349 - contenuto in lignina, secondo il metodo TAPPI (T13M); - contenuto in olocellulosa, secondo il metodo TAPPI (T9M); - estrattivi in etanol-benzene, secondo il metodo TAPPI (T6M); - estrattivi in acqua, secondo il metodo TAPPI (T1M).
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