DECRETO 16 febbraio 1996, n. 312
Entrata in vigore del decreto: 27-6-1996
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 12 agosto 1993, n. 313, concernente il rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti e, in particolare, l'art. 4 che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'applicazione di detta legge;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ravvisata l'opportunita' di adottare, in sostituzione del decreto ministeriale 30 marzo 1994, apposito regolamento attuativo della citata legge n. 313 del 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 289/95 espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 600470/19 dell'8 febbraio 1996;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Le disposizioni riguardanti il rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti, di cui alla legge 12 agosto 1993, n. 313, si applicano ai titoli della specie non prescritti alla data di entrata in vigore di detta legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1: - Il testo della legge 12 agosto 1993, n. 313, e' il seguente: "Art. 1. - 1. L'art. 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, e' sostituito dal seguente: 'Art. 51 (Titoli al portatore). - 1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. 2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, ovvero ad uno degli uffici indicati nell'art. 71, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilita' puo', anche prima del decorso del termine di prescrizione ed a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore dell'amministrazione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. 3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. 4. In tale caso, per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano sulle somme dovute gli interessi calcolati al tasso legale vigente. 5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore. 6. L'amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi'. Art. 2. - 1. Dopo il numero 1) dell'art. 2948 del codice civile e' inserito il seguente: '1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore'. Art. 3. - 1. Per i buoni ordinari del Tesoro al portatore smarriti, sottratti o distrutti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1. Art. 4. - 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni per l'applicazione della legge stessa".
Art. 2
1.Il termine di prescrizione dei titoli di debito pubblico al portatore, previsto dall'art. 2948, n. 1-bis del codice civile, come integrato dall'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 313, decorre dalla data di entrata in vigore di tale legge, purche', alla predetta data, non rimanesse a decorrere un termine minore.
2.Ai titoli, la cui denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento sia stata presentata dopo la data di rimborsabilita' di essi ma prima di quella del compimento della prescrizione, si applica la disposizione di cui all'art. 51, comma 2, del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1963, n. 1343, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 agosto 1993, n. 313.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 2948 del codice civile, quale risulta a seguito della modifica apportata dalla legge 12 agosto 1993, n. 313, e' il seguente: "Art. 2948 (Prescrizione di cinque anni). - Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie; 1-bis ) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore; 2) le annualita' delle pensioni alimentari; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi; 5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro".
Art. 3
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".
Art. 4
1.Chi intenda avvalersi della facolta' di chiedere il rimborso dei titoli prima del decorso del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1343/1963, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 313/1993, e sempre che il titolo non risulti rimborsato, deve far pervenire entro sei mesi dalla denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione la domanda di rimborso del capitale nominale e delle cedole eventualmente annesse al titolo corredata, oltre che dai documenti elencati nell'art. 3 del presente regolamento, anche da un garanzia fidejussoria da parte di una banca iscritta all'albo previsto dall'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con la quale l'organo competente a norma dello statuto o dell'atto costitutivo a compiere atti di straordinaria amministrazione assuma l'obbligo, a fronte del rimborso del titolo non prescritto, di versare al bilancio dello Stato, su semplice richiesta della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, la somma in precedenza corrisposta a favore di chi abbia denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione del titolo.
2.Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato la denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli prima del termine di rimborsabilita' possono presentare la domanda di rimborso di cui al primo comma del presente articolo entro sei mesi dalla data stessa di entrata in vigore del presente regolamento.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica. 2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo".
Art. 5
Art. 6
1.Il decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' abrogato.
Il Ministro: DINI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1996
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 9
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