DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1996, n. 316

Type DPR
Publication 1996-04-30
Ultimo aggiornamento 1996-06-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 28-6-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente l'accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 2-bis, che demanda ad apposito regolamento la disciplina necessaria per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza, che per la determinazione delle modalita' di accertamento con adesione basate sui parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonche' delle modalita' e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;

Ritenuto di chiarire, quanto alle osservazioni svolte dal Consiglio di Stato sull'art. 2, comma 3, che l'impiego del mezzo del telefono da parte degli uffici finanziari e' previsto per la sola convocazione del contribuente per procedere, in contraddittorio, alla stipula dell'atto di accertamento con adesione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1.Le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano ai soggetti titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni nonche' ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2.La definizione di cui al comma 1 e' ammessa anche qualora sia stato notificato avviso di accertamento relativo alle imposte sul reddito e siano ancora pendenti i termini per la relativa impugnazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, l'avvenuta notifica dell'avviso di rettifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non preclude l'accertamento con adesione del contribuente sia per questa imposta sia per le imposte sul reddito. L'accertamento parziale con adesione, successivo alla notifica di un avviso di rettifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non preclude successivi accertamenti, anche ai fini delle imposte sui redditi. In presenza di un avviso di accertamento relativo alle imposte sul reddito il contribuente non puo' chiedere la definizione parziale conseguente alla successiva notificazione di un avviso di rettifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3.L'accertamento con adesione e' escluso oltre che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche in caso di dichiarazione nulla o non sottoscritta, salvo l'effetto della regolarizzazione ai sensi delle disposizioni di legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Il testo dell'art. 2-bis del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427 e dell'art. 1, comma 4, del D.L. 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495, e' il seguente: "Art. 2-bis (Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'I.V.A.). - 1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni puo' essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti. 2. La definizione non e' ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio e' configurabile l'obbligo di denunzia all'autorita' giudiziaria per i reati di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale. 3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente puo' richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1 settembre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti. Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione a seguito della notificazione di un avviso di accertamento o di rettifica, il termine per la relativa impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie e' sospeso per centoventi giorni. 4. Per la definizione il contribuente si puo' fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione. 5. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarita' o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. 6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie: a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza; b) per la determinazione delle modalita' di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonche' delle modalita' e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione. 7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacita' operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1 dell'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri I.V.A. 9. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, e' fissato al 15 dicembre 1994". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 2-bis del D.L. n. 564/1994 si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: "Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado".

Art. 2

Modalita' dell'accertamento con adesione

2.La richiesta di chiarimenti al contribuente, di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni e integrazioni, oltre a produrre gli effetti di cui al comma medesimo, costituisce invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3.Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica il contribuente puo' formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione anteriormente alla impugnazione dell'atto, indicando il proprio recapito anche telefonico. La impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. L'ufficio, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire di cui al comma 1 ovvero comunica al medesimo che non sussistono le condizioni perche' possa avere luogo l'accertamento con adesione.

4.L'accertamento con adesione e' effettuato mediante redazione di atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato, contenente, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui si fonda, nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute. La riduzione delle sanzioni si applica con riferimento a tutti i redditi che costituiscono oggetto della rettifica della dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 1.

5.Nel caso di esercizio di attivita' di impresa o di lavoro autonomo in forma associata, di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'adesione deve essere effettuata anche da tutti i soggetti partecipanti all'attivita'.

6.Per il compimento delle attivita' e degli atti relativi all'accertamento con adesione il contribuente puo' farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni e integrazioni, e' il seguente: "1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita'. L'accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attivita', i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio' l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta". - Per il testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte sul reddito si veda in nota all'art. 1. - Per il testo del comma 4 dell'art. 2-bis del D.L. n. 564/1994 si veda in nota alle premesse.

Art. 3

Ufficio competente all'emissione dell'atto unico di rettifica

1.L'ufficio distrettuale delle imposte dirette e' competente in ordine alla definizione di cui al comma 1 dell'art. 1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, su richiesta dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, trasmette allo stesso gli elementi in suo possesso rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione.

2.L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' trasmettere all'ufficio delle imposte dirette gli elementi istruttori idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per definire l'accertamento con adesione del contribuente. L'ufficio delle imposte dirette provvede al controllo della posizione del contribuente con riferimento alle imposte sul reddito e invita il contribuente a comparire, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui la definizione non abbia luogo l'ufficio delle imposte restituisce gli elementi all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto per la formulazione dell'avviso di rettifica.

3.Competente in ordine alla emanazione dell'atto unico di rettifica parziale e' l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

4.Alla definizione dell'accertamento con adesione puo' partecipare un funzionario dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'ufficio delle imposte appositamente delegato.

Note all'art. 3: Il testo degli articoli 54 e 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - "L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita' del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo possesso. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 33. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante. (Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalita' di cui al comma 1 dello stesso art. 12). Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte". Art. 55 (Accertamento induttivo). - Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata e' priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi: 1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, o ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture; 2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse; 3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita' del contribuente. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33".

Art. 4

Modalita' di pagamento

2.Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e i codici di versamento per l'attuazione del comma 1.

Art. 5

Perfezionamento dell'accertamento con adesione e termini per il pagamento

1.Il pagamento delle somme dovute a seguito dell'accertamento con adesione del contribuente e' eseguito entro dieci giorni dal momento dell'adesione stessa. Il contribuente, entro i dieci giorni successivi, consegna all'ufficio la quietanza relativa all'avvenuto pagamento, ritirando contestualmente copia dell'accertamento con adesione.

2.L'ufficio delle imposte dirette da' notizia dell'avvenuta definizione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso di definizione parziale ai sensi del comma 3 dell'art. 2 la comunicazione e' effettuata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto all'ufficio delle imposte.

3.L'avviso di accertamento o di rettifica notificato antecedentemente all'accertamento con adesione perde efficacia.

Art. 6

Parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore

1.L'accertamento con adesione del contribuente e' effettuato anche sulla base di parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore; si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei commi 184 e 186 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come integrato dal comma 180 dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995.

2.Le risultanze dei parametri oggettivi, dei coefficienti presuntivi e degli studi di settore sono oggetto di contraddittorio con il contribuente sulla base di elementi forniti da quest'ultimo che rivestano il requisito della certezza ovvero della plausibilita' e ragionevolezza. Gli elementi predetti devono corrispondere a dati accertabili o verificabili anche in base alla comune esperienza.

Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 3, commi 180, 184 e 186, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' il seguente: "180. Il termine per la approvazione e la pubblicazione degli studi di settore previsto dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' prorogato al 31 dicembre 1996 e i detti studi hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1996. 181. - 183. (Omissis). 184. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondamentamente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio di specifica attivita' svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi sono determinati parametri che tengano conto delle specifiche caratteristiche della attivita' esercitata. 185. (Omissis). 186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali, dei supporti meccanografici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla base dei parametri". - Il testo dell'art. 11 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 11. - 1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attivita' svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attivita' ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo, anche con riferimento al periodo iniziale e finale dell'attivita'. 1-bis. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma 1 e' determinato sulla base di dati oggettivi e soggettivi ed in particolare del tipo di attivita' esercitata, dell'ambito economico in cui essa viene svolta, della organizzazione imprenditoriale o professionale, del tempo a cui risale l'inizio dell'esercizio dell'attivita', nonche' dell'entita' dell'apporto considerata anche con riferimento all'eta' del soggetto. 2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 e' assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. Il volume di affari o il maggior volume di affari risultanti dall'applicazione dei coefficienti, si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'art. 16, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' successive modificazioni. 3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonche' ad enti ed istituti, ivi comprese societa' specializzate in rilevazioni economiche settoriali. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 4. Se l'indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 e' richiesta nel modello di dichiarazione, si applica in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire. La stessa pena si applica in caso di omessa o errata descrizione, nel modello di dichiarazione, dell'attivita' esercitata. 5. Con decreti dei Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno al quale si riferiscono, sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, con la sommaria indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione. 5-bis. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito ufficio centrale, gestito unitariamente dalle direzioni generali delle imposte dirette e dalla direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine il suddetto ufficio dovra' individuare dati ed elementi informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva o ad integrazione di essi su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed informazioni devono avere caratteristiche di analiticita' sufficienti a consentire una agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie di attivita' di cui al comma 1 ed una corretta individuazione dei coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili". - Il testo dell'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come integrato dal comma 180 dell'art. 3 della legge n. 549/1995, e' il seguente: "Art. 62-bis (Studi di settore). - 1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire una piu' articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attivita' esercitata, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito all'impiego di attivita' lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e ad altri elementi significativi in relazione all'attivita' esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1996, possono essere soggetti a revisione ed hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1996". ------------ (1) Termine cosi' prorogato dall'art. 3, comma 180, L. 28 dicembre 1995, n. 549. (2) Decorrenza prorogata, dal 1995 al 1996, ai sensi dell'art. 3, comma 180, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 7

Disposizioni transitorie

1.Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli uffici unici delle entrate in quanto compatibili.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FANTOZZI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1996

Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 3

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