DECRETO 22 marzo 1996, n. 327

Type Decreto
Publication 1996-03-22
Ultimo aggiornamento 1996-06-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 7-7-1996

IL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio del Ministri, effettuata in data 21 marzo 1996 ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.In applicazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e' istituito il Servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, con il compito di verificare nel Ministero del bilancio e della programmazione economica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione dei programmi e dei progetti in relazione agli obiettivi prefissati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2.Il Servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - L'art. 20, comma 2, del D.Lgs. del 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, cosi' recita: "Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo".

Art. 2

2.Al Servizio e' assegnato un apposito contingente di personale, nell'ambito delle dotazioni del Ministero, per un numero di sei unita' scelte tra le qualifiche dirigenziali e le qualifiche funzionali non inferiori all'ottava. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. In sede di prima applicazione, le assegnazioni sono disposte direttamente, con decreto del direttore del servizio per gli affari generali e del personale, valutate le posizioni lavorative e i titoli; successivamente, le assegnazioni sono formalizzate su proposte del coordinatore del Servizio di controllo interno sulla base dei titoli.

3.Le mansioni di segreteria sono disimpegnate dal personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, da assegnare al Servizio in numero di quattro unita' di quarta o quinta qualifica funzionale.

Art. 3

1.Le funzioni di controllo svolte dal Servizio si esercitano nei confronti dell'attivita' amministrativa del Ministero in tutti i settori di competenza e nei confronti di tutte le strutture organizzative, ivi compresi il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione di programmi degli investimenti pubblici e la cabina di regia nazionale, con esclusione degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro.

2.Il Servizio accerta la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti da disposizioni normative ed alle direttive emanate dal Ministro e verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicita', nonche' la trasparenza, l'imparzialita' e il buon andamento dell'attivita' amministrativa sulla base dei parametri e degli indici di riferimento del controllo prefissati secondo le procedure di cui al successivo comma 5. Il Servizio, nell'espletamento delle sue funzioni, esamina complessi di atti e sequenze procedimentali, effettua accertamenti, rende pareri e formula proposte in ordine ad atti organizzativi, alla razionalita' delle procedure, all'efficienza e all'efficacia dell'attivita' amministrativa e degli strumenti, anche tecnici, da utilizzare.

3.Il Servizio segnala al Ministro, in qualsiasi momento, ogni irregolarita' eventualmente riscontrata.

4.Il Servizio, nell'esercizio e per le finalita' del controllo, puo' richiedere alle strutture del Ministero qualsiasi atto, documento o notizia ritenuta utile e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti.

5.Il collegio di cui all'art. 2 determina annualmente, anche su indicazione del Ministro, i parametri e gli indici di riferimento del controllo, sentiti i titolari degli uffici di livello dirigenziale generale ed i responsabili delle unita' organizzative del Ministero.

6.Il Servizio trasmette al Ministro, ogni tre mesi, una relazione dettagliata sulle attivita' di controllo concluse nel trimestre e su quelle in corso, indicandone i tempi previsti per il completamento. Il Servizio riferisce trimestralmente agli organi generali di direzione sui risultati della propria attivita'.

Art. 4

1.Per motivate esigenze, il Ministro del bilancio e della programmazione economica puo' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, secondo le modalita' e con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

2.La funzione di valutazione dell'operato degli esperti indicati al comma 1, prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, e' svolta direttamente dal collegio per il controllo interno.

Il Ministro: ARCELLI

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1996

Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 101

Nota all'art. 4: - L'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, cosi' recita: "Art. 6 (Valutazione dei risultati dell'incarico). - 1. La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attivita' svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta, dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza. 2. Il comitato deve esprimere il giudizio di valutazione entro trenta giorni dalla consegna dei risultati. 3. Qualora il comitato non esprima il giudizio entro termine di cui al comma precedente, il giudizio deve essere espresso, nei venti giorni successivi, dal nucleo di valutazione o dal servizio di controllo interno previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 4. Qualora gli organi di cui al comma precedente ritengano i risultati non conformi alla richiesta formulata con il decreto di incarico, o del tutto insoddisfacenti, l'amministrazione puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero puo' risolvere il rapporto per inadempienza. 5. Qualora gli organi suindicati ritengano che i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, l'amministrazione puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione da parte degli organi stessi della attivita' prestata, puo' provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito".

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