DECRETO 2 maggio 1996, n. 337
Entrata in vigore del decreto: 13/7/1996
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di attuazione della predetta delega, concernente trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;
Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto concernente l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attivita' di previdenza e assistenza;
Ritenuto di dover provvedere alla istituzione dell'albo suindicato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota del 6 maggio 1996, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attivita' di previdenza ed assistenza.
2.Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza". - Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, concerne: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza". - Il comma 1, dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e' il seguente: "E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attivita' di previdenza e assistenza. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Il comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e' il seguente: "Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni, con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario".
Art. 2
1.L'albo e' costituito da un registro in cui sono iscritti, in ordine cronologico rispetto alla data di adozione della delibera di trasformazione in persone giuridiche private, gli enti di cui all'elenco A allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
2.Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
3.Nella prima parte del registro sono iscritti gli enti con la indicazione della denominazione e della relativa natura di associazione o fondazione.
4.L'iscrizione e' contrassegnata da un numero d'ordine ed e' accompagnata dall'indicazione della data, delle pagine riservate nella parte analitica allo stesso ente e del volume in cui sono contenuti l'atto costitutivo, lo statuto ed i regolamenti. Alla fine della parte generale il registro e' munito di una rubrica alfabetica contenente la denominazione dell'ente, il numero della pagina in cui lo stesso e' iscritto e il riferimento alla parte analitica del registro.
5.Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni ente sono indicati la data dell'atto costitutivo e quella del decreto interministeriale di approvazione dello statuto e dei regolamenti, la denominazione, il patrimonio, la sede dell'ente e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
6.Nella parte analitica del registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza. Sono altresi' iscritti gli atti con cui gli enti deliberano la costituzione di societa' o l'acquisto di partecipazioni societarie.
7.Sono inoltre iscritti d'ufficio gli atti di nomina del commissario straordinario e del commissario liquidatore di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 509 del 1994.
8.L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro deve essere adempiuto degli amministratori degli enti che ne hanno la rappresentanza legale nel termine di quindici giorni.
Note all'art. 2: - L'elenco A allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, individua gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie da trasformare in persone giuridiche private, e precisamente: Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legale; Cassa di previdenza tra dottori commercialisti; Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri; Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti; Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO); Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL); Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM); Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV); Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA); Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime; Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI); Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI). - Il comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e' il seguente: "Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti: a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative integrazioni o modificazioni; b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potesta' sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale". - I commi 4, 5 e 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, sono i seguenti: "4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni. 5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili. 6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di leggi afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo statuto".
Art. 3
1.Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale.
2.Nell'ultima pagina del registro il direttore indica il numero dei fogli di cui e' composto.
Il Ministro: TREU
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 237
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