DECRETO 16 aprile 1996, n. 338
Entrata in vigore del decreto: 14/07/1996
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Visto l'art. 5, comma 3, di detta legge con il quale si demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, di stabilire le modalita' ed i programmi d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui al comma 1, stesso art. 5 della citata legge 8 agosto 1991, n. 264;
Vista la legge 4 gennaio 1994, n. 11, che ha recato modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
Ritenuta la necessita' di individuare detti programmi di esami e le modalita' di svolgimento dei medesimi;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il prescritto parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 6 luglio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 450 del 5 febbraio 1996);
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.I programmi relativi alle discipline individuate dall'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, nel cui ambito saranno individuati i quesiti a risposta multipla predeterminata su cui vertera' l'esame di idoneita' all'esercizio di attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono quelli indicati nell'allegato medesimo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 264/1991, come modificato dall'art. 2 della legge n. 11/1994, e' il seguente: "Art. 5 (Attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. L'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneita' svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da: a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni; c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti; d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club. 2. Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo e' annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 nonche' di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato. 3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame. 4. L'esame di idoneita' di cui al comma 1 non e' richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile cub che siano in servizio da almeno quindici anni". - La legge 4 gennaio 1994, n. 11, reca: "Adeguamento della disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale all'esercizio di attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e che abbiano altresi' conseguito, alla data fissata per sostenere l'esame, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, in conformita' al disposto dell'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2.I soggetti di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, produrranno in sostituzione del diploma di istruzione superiore di secondo grado l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come reiterato dal comma 1 del medesimo art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11.
Art. 3
1.Per partecipare agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale all'esercizio di attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, gli aspiranti dovranno rivolgere alla commissione regionale, o alla commissione provinciale nella provincia di Trento e Bolzano, istituito ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 5, comma 1, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, competente per territorio di residenza dell'interessato, domanda in bollo, con firma apposta in calce alla medesima ed autenticata secondo le vigenti disposizioni.
2.La domanda dovra' essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente regolamento di cui fa parte integrante, completando ogni sua voce, a seconda dei casi che ricorrono, e corredando la domanda stessa dei documenti indicati nel citato allegato 2.
3.Non si terra' conto delle domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o la cui sottoscrizione non sia autenticata nelle forme di legge o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti.
Art. 4
1.Agli aspiranti ammessi o esclusi dalla prova d'esame, sara' data comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare agli interessati, a cura della commissione di cui all'art. 3, almeno quindici giorni prima della prova d'esame stessa.
2.Ai fini della valutazione dei termini previsti dall'art. 10, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, per la prosecuzione temporanea d'esercizio da parte dei soggetti previsti dal medesimo art. 10, comma 2, si valuta con esito negativo la prova la cui domanda d'ammissione sia stata a qualsiasi titolo respinta o la prova non sia stata sostenuta o comunque non portata a termine da parte dei candidati.
Art. 5
1.Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identita' riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validita'.
2.L'esame, cosi' come stabilito dall'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata.
3.A ciascun aspirante verra' consegnata una scheda, predisposta dalla commissione di cui all'art. 3, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, di cui all'allegato 1, per un totale quindi di venticinque quesiti.
4.La prova d'esame dura due ore ed e' superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.
5.Al termine di ogni seduta d'esame la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, o da altro membro, sara' affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove d'esame.
Art. 6
1.Il calendario delle prove d'esame sara' fornito con separato provvedimento da emanarsi a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2.Al calendario di cui al comma 1 sara' data la massima diffusione mediante affissione presso le sedi degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Si provvedera' altresi' alla trasmissione dello stesso ai presidenti delle giunte regionali, nonche' ai presidenti delle province di Trento e di Bolzano, per opportuna diffusione tramite i propri competenti uffici.
3.I calendari delle prove d'esame potranno, a discrezione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed in funzione di problemi territoriali contingenti, essere differenziati per regione.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione CARAVALE Il Ministro delle finanze FANTOZZI
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1996
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 325
Allegato 1
ALLEGATO 1 DISCIPLINE D'ESAME A) La circolazione stradale. - Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalita'. - Nozione di veicolo. - Classificazione e caratteristiche dei veicoli. - Masse e sagome limiti. - Traino di veicoli. - Norme costruttive e di equipaggiamento. - Accertamenti tecnici per la circolazione. - Destinazione ed uso dei veicoli. - Documenti di circolazione ed immatricolazione. - Estratto dei documenti di circolazione e di guida. - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici. - Guida dei veicoli. - Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. - Formalita' necessarie per il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario. B) Il trasporto di merci. - Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi. - Comitati dell'albo e loro attribuzioni. - Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni. - Iscrizioni delle imprese estere. - Fusioni e trasformazioni. - Abilitazioni per trasporti speciali. - Variazioni dell'albo. - Sospensioni dall'albo. - Cancellazione dall'albo. - Sanzioni disciplinari. - Effetti delle condanne penali. - Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi. - Omissione di comunicazioni all'albo. - Autorizzazioni. - Tariffe a forcella per i trasporti di merci. - Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi. - Trasporto merci in conto proprio. - Licenze. - Commissione per le licenze, esame e parere. - Elencazione delle cose trasportabili. - Revoca delle licenze. - Ricorsi. - Servizi di piazza e di noleggio. - Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci. - Trasporti internazionali. C) Navigazione. - Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale. - Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa. - Navi e galleggianti. - Unita' da diporto. - Costruzione delle imbarcazioni da diporto. - Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi. - Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. - Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze. - Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi. - Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori. - Competenze del R.I.Na. - Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri. - Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprieta' e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti. - Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione. - Noleggio e locazione. - Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori. - Regime fiscale ed assicurativo. - Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni. - Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi. - Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori. - Validita' e revisione delle patenti nautiche. - Norme per l'esercizio dello sci nautico. D) Il P.R.A. - Legge del P.R.A. - Legge istitutiva I.E.T. - Compilazione delle note. - Iscrizioni. - Trascrizioni. - Annotazioni. - Cancellazioni. E) Il regime tributario. - Le imposte dirette ed indirette in generale. - L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo. - Fatturazione delle operazioni. - Fatturazione delle prestazioni professionali. - Ricevuta fiscale: forma e contenuti. - Il principio di territorialita' dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie. - Registri contabilita' IVA. - Dichiarazione annuale IVA. - Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA. - Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.
Allegato 2
ALLEGATO 2 SCHEMA DI DOMANDA Al presidente della commissione per la regione/provincia ................................... (legge 8 agosto 1991, n. 264) Il sottoscritto............ nato in .............................. il ...................... residente in .............................. chiede di essere ammesso a sostenere gli esami, nella prossima seduta all'uopo destinata, per il conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della legge n. 264/1991. Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 264/1991. Dichiara altresi' di essere/non essere () in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 2, della legge n. 264/1991. Allega la seguente documentazione: 1) ricevuta del pagamento del diritto di segreteria; 2) copia autenticata della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S.; 3) copia autenticata del diploma/diploma equiparato () di ............................., rilasciato da ..................... 4) certificato generale del casellario; 5) certificati carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica e dalla pretura circondariale; 6) certificato di residenza; 7) certificato di cittadinanza. Il richiedente ................................ Autentica di firma ................. ------------ (*) Indicare solo il caso che ricorre.
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