DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1996, n. 359

Type DPR
Publication 1996-05-10
Ultimo aggiornamento 2022-06-15
State In force
Source Normattiva
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1.A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 ed all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, e' riportato nelle note all'art. 6. - Il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 395/1995 e' il seguente: "Art. 39 (Trattamento di missione). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue: L. 42.000 per un pasto; L. 83.600 per due pasti. 2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unita', per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, e' dovuto il trattamento di missione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo della indennita' supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78. 4. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a trenta giorni, in localita' diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennita' di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazionesi trovi nella impossibilita' di fornire vitto e alloggio gratuito, al sensi delle vigenti disposizioni. 5. Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonche' il 75 per cento delle presumibili spese di vitto, e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita".

Art. 16

Presenza qualificata

1.L'indennita' di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata, a decorrere dal 1 dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1 febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.

Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 41 del D.P.R. n. 395/1995 e' il seguente: "Art. 41 (Presenza qualificata). - 1. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno. 2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista dall'art. 42, commi 1 e 2".

Art. 17

Indennita' di presenza notturna e festiva

1.A decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora. (1) (2)

2.A decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno. (2) (3) ((4))

3.A decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000. (1)

Art. 18

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari.

1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 10, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.

2.A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, da attribuire al vice brigadiere, e' calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli appuntati e finanzieri e nel ruolo degli appuntati e carabinieri.

3.Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

4.A decorrere dal 1 gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, e' elevato a L. 200.000 giornaliere.

Note all'art. 18: - Il testo dell'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' riportato nelle note dell'art. 9. - Il testo dell'art. 3, commi 18-bis 18-quater del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' riportato nelle note all'art. 9. - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 394/1995 e' riportato nelle note all'art. 9. - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 29 maggio 1985, n. 294, e' riportato nelle note all'art. 9.

Art. 19

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 543 miliardi per il 1996, in lire 1.247 miliardi per il 1997 ed in lire 1.508 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

MOTZO, Ministro per la funzione pubblica

CORONAS, Ministro dell'interno

CORCIONE, Ministro della difesa

FANTOZZI, Ministro delle finanze

CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia

LUCHETTI, Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996

Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 7

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