DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1996, n. 360
Entrata in vigore del decreto: 25-7-1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate", emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione per il personale delle Forze armate in precedenza indicato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante "Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi";
Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica, dallo Stato maggiore della difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996);
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'art. 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195/1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 maggio 1996, ai sensi del citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con la quale e' stato approvato, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, lo schema di provvedimento di concertazione in precedenza indicato;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa; Decreta:
Art. 1
Area di applicazione e durata
1.Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
2.Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.
3.Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195/1995.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca: "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate". Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3 (commi 1, 2, 3, 4 e 5), 5, 7, 8 (comma 1): "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate". "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale; B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica). 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate". "Art. 13 (Forze di polizia ad ordinamento civile - materie oggetto di contrattazione e di informazione e forme di partecipazione). - Ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione: il trattamento economico fondamentale ed accessorio; la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; il congedo ordinario; il congedo straordinario; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; le aspettative sindacali ed i permessi sindacali retribuiti; il trattamento economico di missione e di trasferimento; i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, nonche' per la gestione degli Enti di assistenza del personale. 2. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge o da atti normativi o amministrativi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'ambito della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, le rispettive amministrazioni, allo scopo di rendere piu' costruttivo il sistema di relazioni sindacali, informano le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), operanti presso le predette rispettive amministrazioni in merito alla determinazione dei criteri generali concernenti: a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; b) la mobilita' esterna del personale a domanda; c) la definizione delle piante organiche; d) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico previdenziale ed assistenziale; e) la introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; f) le misure di massima concernenti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro; g) la qualita' del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonche' le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi; h) l'attuazione di programmi di formazione del personale; i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 3. Per le materie indicate nelle lettere a) e b) del comma 2, l'informazione e' preventiva. A seguito di tale informazione, le amministrazioni e le rispettive organizzazioni sindacali indicate nel comma 2, su richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, si incontrano a livello nazionale per l'esame delle predette materie. L'esame si svolge in appositi incontri - cui sono invitate anche le altre rispettive organizzazioni sindacali non richiedenti - che iniziano entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si concludono nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni della parti. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali. In merito alle citate materie, per le parti rimesse alla determinazione dei competenti organi periferici, anche a livello locale si applica la stessa procedura. L'articolazione dei turni di servizio di cui alla lettera a) del comma 2 dovra essere realizzata dai dirigenti responsabili nell'ambito di tipologie da individuare nell'accordo nazionale quadro previsto nel comma 7. 4. Per le materie indicate nelle lettere, c), d) ed e) del comma 2, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolare formalita' il parere delle rispettive organizzazioni sindacali di cui al citato comma 2. 5. Per le materie indicate nelle lettere f), g), h) ed i) del comma 2, l'informazione e' successiva. A tale scopo le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo fore- stale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2 in una apposita conferenza di rappresentanti delle predette amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza almeno annuale". "Art. 5 (Forze armate - materie oggetto di concertazione e di informazione e forme di partecipazione). - 1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'art. 2, comma 2, riguardano: trattamento economico fondamentale ed accessorio; la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; le licenze; l'aspettativa per motivi privati e per infermita'; i permessi brevi per esigenze personali; il trattamento economico di missione e di trasferimento; i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli Enti di assistenza del personale. 2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382". "Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio contemporaneamente, si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della predisposizione degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2. 3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. Le delegazioni dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 6. Le sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 7. I rappresentanti dello Stato maggiore difesa e del COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate. 8. Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica; e dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Carabinieri e Guardia di finanza. 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi, la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e dalla formulazione degli schemi dei provvedimenti riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, entro novanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti". "Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). - 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione". - La legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), indica le risorse disponibili per corrispondere i miglioramenti economici al personale. - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, citata, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge" - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ha recepito il provvedimento di concertazione riguardante il personale delle Forze Armate, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, citato, e' riportato alle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ha recepito il precedente provvedimento di concertazione riguardante il personale delle Forza armate, relativo al quadriennio 1994 - 1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994 - 1995, per gli aspetti retributivi.
Art. 2
Nuovi stipendi
1.Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V .................................... L. 187.000 Livello VI ................................... L. 200.000 Livello VI-bis ............................... L. 210.000 Livello VII .................................. L. 220.000 Livello VII-bis .............................. L. 229.500 Livello VIII .................................. L. 239.000 Livello IX .................................... L. 262.000
2.Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997.
3.Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V .................................... L. 65.000 Livello VI ................................... L. 70.000 Livello VI-bis ............................... L. 74.000 Livello VII .................................. L. 78.000 Livello VII-bis .............................. L. 80.500 Livello VIII ................................. L. 83.000 Livello IX ................................... L. 91.000
4.Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V .................................... L. 140.000 Livello VI ................................... L. 150.000 Livello VI-bis ............................... L. 157.000 Livello VII .................................. L. 165.000 Livello VII-bis ............................... L. 172.000 Livello VIII .................................. L. 179.000 Livello IX .................................... L. 196.000
5.Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
6.I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello V .................................... L. 13.921.000 Livello VI ................................... L. 15.447.000 Livello VI-bis ............................... L. 16.663.000 Livello VII .................................. L. 17.879.000 Livello VII-bis .............................. L. 19.225.000 Livello VIII .................................. L. 20.571.000 Livello IX .................................... L. 23.639.000
7.Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. (1) (2) ((3))
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2.I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3.Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4.Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1 luglio 1997 in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 1, comma 6.
5.La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996.
Note all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Si trascrive il testo dell'art. 82: "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia". - Si trascrive il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312: "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".
Art. 4
Indennita' di impiego operativo
1.A decorrere dal 1 gennaio 1996, la misura dell'indennita' di impiego operativo prevista per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' rideterminata in L. 295.000 e, a decorrere dal 1 gennaio 1997, in L. 300.000. Il grado di "caporal maggiore scelto" di cui alla XI fascia della predetta tabella e' sostituito col grado di "caporal maggiore capo", e quello di "caporal maggiore capo" di cui alla XIII fascia col grado di "caporal maggiore scelto".
2.Al personale di cui all'articolo 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, e' attribuita l'indennita' mensile prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, cosi' come rivalutata dall'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennita' non e' cumulabile con l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78. ((Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.))
3.La maggiorazione percentuale annua dell'indennita' di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennita' percepita e quella di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato servizio presso i suddetti enti.
4.A decorrere dal 1 gennaio 1997, le misure percentuali previste dalla tabella III allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli equipaggi fissi di volo in 130 e 110 sono, rispettivamente, ele- vate a 135 e 115.
5.A decorrere dal 1 gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, e' rideterminato in L. 200.000 giornaliere.
6.Al personale di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' corrisposta, nel mese di gennaio 1997, una indennita' "una tantum" pari a L. 85.000 lorde.
7.COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 255.
8.A decorrere dal 1 gennaio 1997 compete un'importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure: Livello V .................................... L. 24.000 Livello VI ................................... L. 26.000 Livello VI-bis ............................... L. 28.000 Livello VII .................................. L. 30.000 Livello VII-bis .............................. L. 33.000 Livello VIII ................................. L. 35.000 Livello IX ................................... L. 40.000 (1) (2) (3a)
9.Dalla data indicata nel comma 8 lo stanziamento del capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa e' corrispondentemente ridotto in relazione alle risorse occorrenti al finanziamento dell'importo aggiuntivo previsto dallo stesso comma 8.
Art. 5
Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione
1.Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Ruolo lire lire ----- ---- ---- Ruolo dei volontari ............... 1.365.000 1.785.000 Ruolo dei sergenti ................ 1.785.000 2.625.000 Ruolo dei marescialli ............. 1.820.000 2.675.000
2.Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231/1990, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Grado lire lire ----- ---- ---- Tenente - Capitano ................ 2.205.000 2.835.000 Maggiore .......................... 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello ................ 3.360.000 4.725.000
3.L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231/1990, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 e' rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Grado lire lire ----- ---- ---- Capitano .......................... 2.205.000 4.725.000 Maggiore .......................... 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello ................ 3.360.000 4.725.000
Note all'art. 5: - Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231: "Art 4 (Assegno funzionale). - 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1 gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi: a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio; b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio. 2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, ne' con gli importi ed i benefici previsti dall'art. 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'". "Art. 5 (Omogeneizzazione stipendiale). - 1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 739, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: Con 15 anni Con 25 anni di servizio di servizio ---- ---- a) capitano ......................... 2.100.000 4.500.000 b) maggiore ......................... 2.800.000 4.500.000 c) tenente colonnello ............... 3.200.000 4.500.000 d) colonnello ....................... 4.500.000 - 2. Gli importi previsti dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: Con 19 anni Con 29 anni di servizio di servizio ---- ---- a) capitano ......................... 2.100.000 2.700.000 b) maggiore ......................... 2.100.000 2.700.000 c) tenente colonnello ............... 2.800.000 4.500.000 d) colonnello ....................... 3.200.000 4.500.000". - L'articolo 6 del D.P.R. 394/95, nel confermare le misure degli assegni previste dalla legge 231/90, ha ridisciplinato, al comma 1, l'assegno funzionale corrisposto ai sottufficiali al compimento dei 19 o 29 anni di servizio, in considerazione del "riordino delle carriere" del personale non dirigente e non direttivo delle Forze armate, operato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, che ha introdotto nuovi ruoli. Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. n. 394/95: "Art. 6 (Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione). - 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Ruolo Lire Lire ---- ---- Ruolo dei volontari ................ 1.300.000 1.700.000 Ruolo dei sergenti e ruolo dei marescialli ........................ 1.700.000 2.500.000".
Art. 6
Trattamento di missione
1.A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate dall'art. 3, commi 3 e 7, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 3 della legge n. 21/1991 ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
Note all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 3 e 7, della legge 23 gennaio 1991, n. 21: "Art. 3 (Omissis). 3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. (Omissis). 7. Al personale in trasferta che, nella localita' di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione e' disposta, compete l'indennita' di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni 24 ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennita' e' ridotta del 50% qualora il dipendente in missione e' tenuto, a seguito di provvedimento dell'Amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'Amministrazione medesima". - Si trascrive il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 394/95: "Art. 7 (Trattamento di missione). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore a 8 ore sono determinati come segue: L. 42.000 per un pasto; L. 83.600 per due pasti. 2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. A decorrere dal 1 settembre 1995 al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a trenta giorni, in localita' diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennita' di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'amministrazione si trovi nell'impossibilita' di fornire vitto e alloggio gratuito ai sensi delle vigenti disposizioni. 4. Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio, nonche' il 75% delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita".
Art. 7
Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena
1.Per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell'indennita' pensionabile prevista nella predetta norma, va rapportata alle misure dell'indennita' pensionabile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare previste dal comma 3 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, nelle nuove misure e decorrenze successivamente rideterminate.
Nota all'art. 7: - Si trascrive l'art. 2, comma 2-bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468: "Art. 2 (Omissis). 2-bis. Con decorrenza 1 dicembre 1987, al personale militare delle Capitanerie di Porto ed al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1981, n. 475, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennita' pensionabile prevista dal 3 comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del 25%. La citata indennita' e' cumulabile con le altre indennita' previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78".
Art. 8
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 225 miliardi per il 1996, in lire 516 miliardi per 1997 ed in lire 624 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
MOTZO, Ministro per la funzione pubblica
CORCIONE, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996
Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 8