DECRETO 28 novembre 1995, n. 594
Entrata in vigore del decreto: 19-7-1996
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, il quale ha aggiunto gli articoli 14 e 15 al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, e, in particolare, il comma 2 del predetto art. 14, che prevede che per la disciplina del servizio di informatica giuridica sono emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990;
Attesa la necessita' di ridisciplinare la fruizione da parte degli esercenti le professioni legali del servizio di informatica giuridica, attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, nonche' di emendare le norme di esecuzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, concernente le modalita' di accesso al predetto servizio di informatica giuridica;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2255 del 14 luglio 1995);
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
L'art. 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990, e' sostituito dal seguente: (("Gli avvocati, i praticanti avvocati, i notai, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del lavoro, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i dottori in agraria, gli agrotecnici, i periti agrari, iscritti nei rispettivi albi professionali, nonche' i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, sono ammessi, previa istanza, ad usufruire del servizio d'informatica giuridica, attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto presideriziale".))
Art. 2
Il settimo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224, e' sostituito dai seguenti: "7. I magistrati della giurisdizione ordinaria, i magistrati della giurisdizione amministrativa, contabile e militare, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato sono ammessi - anche successivamente alla cessazione dal servizio, purche' non iscritti in albi professionali - a fruire gratuitamente del servizio, con le modalita' di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, sia mediante apparecchiature idonee collocate presso gli uffici giudiziari di appartenenza, sia mediante un collegamento compatibile con la rete a carattere personale. 8. Il venir meno dei requisiti che giustificano la fruizione gratuita del servizio da parte del titolare del collegamento a carattere personale deve essere comunicata senza ritardo al Centro. 9. La fruizione gratuita del servizio e' estesa ai magistrati onorari presso la sede di servizio per la durata e in occasione della funzione loro affidata. 10. Il Centro elettronico e' autorizzato, per esigenze transitorie di carattere sperimentale o nell'ambito dello svolgimento delle proprie attivita' di coordinamento e controllo degli archivi o in funzione di organizzazione, su base di reciprocita', delle interconnessioni di reti, a consentire collegamenti gratuiti annuali, rinnovabili".
Il Ministro di grazia e giustizia MANCUSO p. Il Ministro del tesoro VEGAS
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 373
Note all'art. 2: - Il testo del settimo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224, e' il seguente: "I magistrati della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato sono ammessi ad usufruire gratuitamente del servizio con le modalita' di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, nell'esercizio della funzione loro affidata". - Il testo dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, citato nel predetto settimo comma e riportato nell'art. 2 e' il seguente: "I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche, di livello almeno provinciale, dello Stato sono effettuati di diritto, gratuitamente e su semplice richiesta".
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