DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. 364
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/495/CEE;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto necessario apportare modificazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 9 novembre 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996
Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 9 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 19 dicembre 1992, n. 489, concernente le disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno. L'art. 3 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge.
I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e
per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31
dicembre 1992, secondo le procedure indicate dall'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere del Consiglio di Stato e' emesso entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento".
- Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, concerne il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento. La direttiva 1/495/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 268 del 24 settembre 1991.
- L'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 cosi' recita: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto dei Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere dei Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanata regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma i ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di e 'regolamento', sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1: - Per quanto concerne il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, vedi nelle note alle premesse.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.