DECRETO 15 maggio 1996, n. 350

Type Decreto
Publication 1996-05-15
Ultimo aggiornamento 1996-07-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 21-7-1996

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente "Norme in materia di commercio su aree pubbliche" e, in particolare, l'art. 7, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' per gli aspetti igienico-sanitari, il compito di emanare il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 112 del 1991;

Ritenuta l'opportunita' di modificare alcune norme del predetto regolamento, non concernenti aspetti igienico-sanitari;

Sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle regioni;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere n. 1524/95 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;

Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 4 aprile 1996, n. 380600;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.All'art. 2 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, sono aggiunti i seguenti commi: " 5. La domanda per ottenere la modifica o l'integrazione del contenuto merceologico dell'autorizzazione, presentata dal soggetto interessato, e' accolta alla sola condizione che questi sia iscritto nel registro per le specializzazioni merceologiche richieste. " 6. Nei casi in cui l'autorizzazione prevista dall'art. 2, comma 3, della legge, puo' essere ottenuta con riferimento a piu' posteggi, l'interessato ha facolta' di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori quanti sono i posteggi concedibili.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112, e' il seguente: "3. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), e' efficace nell'ambito del territorio della regione ed e' rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonche' dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142".

Art. 2

1.I commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 6 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: " 5. Hanno titolo di priorita' nell'assegnazione dei posteggi nelle aree suddette i soggetti titolari esclusivamente dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge e fra questi coloro che sono titolari dell'autorizzazione ottenuta per conversione di quella precedente prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398. A parita' di condizione si tiene conto del piu' alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. 6. Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato. 7. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi e' affissa nell'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato. 8. Il possesso del titolo di priorita' relativo al maggior numero di presenze e' attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria e' formata tenuto conto dell'anzianita' di iscrizione al registro delle ditte.".

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 6, commi 5, 6, 7 e 8, del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, era il seguente: "5. Hanno titolo di priorita' nell'assegnazione dei posteggi nelle aree suddette i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge e fra questi, come fra tutti gli altri, coloro che hanno il piu' alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. La graduatoria e' affissa nell'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato. 6. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato. 7. Nelle fiere o mercati di cui all'art. 2, comma 7, della legge il titolo di priorita' suddetto puo' essere fatto valere dai titolari dell'autorizzazione di cui allo stesso art. 2, comma 4, solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, ferma restando comunque l'assegnazione dei posteggi secondo il criterio del numero piu' alto di presenze. 8. Il possesso del titolo di priorita' suindicato nell'assegnazione dei posteggi e' attestato dall'organo comunale competente in materia di concessione del suolo pubblico. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria e' formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attivita'. La data di inizio dell'attivita' e' attestata attraverso il registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011".

Art. 3

1.Il comma 5 dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, e' sostituito dal seguente: " 5. Nelle aree di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della legge, i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il piu' alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, quale che sia la loro residenza o sede o nazionalita'. L'area in concessione suindicata non puo' essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprieta' del titolare della concessione.".

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 7, comma 5, del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, era il seguente: "5. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione, quale che sia la fiera o mercato, e' prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge e fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il piu' alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalita'. L'area in concessione suindicata non puo' essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprieta' del titolare della concessione".

Art. 4

1.Il comma 2 dell'art. 8 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, e' sostituito dal seguente: " 2. Il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attivita' da' luogo alla decadenza dalla concessione del posteggio nel quale e' stata commessa l'infrazione.".

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 8, comma 2. del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, era il seguente: "2. Il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attivita' da' luogo alla decadenza dalla concessione del posteggio nel quale e' stata commessa l'infrazione e degli altri indicati nella stessa autorizzazione".

Art. 5

1.Il comma 1 dell'art. 23 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, e' sostituito dal seguente: " 1. Esercita l'attivita' fuori del territorio previsto dall'autorizzazione anche il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge o dell'autorizzazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, che l'utilizza in area diversa da quella in essa indicata.".

Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 23, comma 1, del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, era il seguente: "1. Esercita l'attivita' fuori del territorio previsto dall'autorizzazione anche il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge o dell'autorizzazione di cui al comma 3 dello stesso articolo che l'utilizza fuori del posteggio e dei posteggi in essa indicati". - Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112, e' il seguente: "2. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e' efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed e' rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilita' delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato. 3. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), e' efficace nell'ambito del territorio della regione ed e' rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonche' dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142".

Art. 6

1.All'art. 24 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, e' aggiunto il seguente comma: " 11. La facolta' di cui al comma 6 dell'art. 2 e' riconosciuta anche ai titolari dell'autorizzazione ottenuta per conversione ai sensi dell'art. 19, purche' la eserciti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".

Il Ministro: CLO'

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996

Registro n. 1 Industria, foglio n. 159

Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 19 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, e' il seguente: "1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, in atto al momento dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112, e' convertita d'ufficio, senza necessita' di alcuna domanda da parte del titolare, e mantenendo lo stesso contenuto merceologico, nelle autorizzazioni di cui alla citata legge n. 112, secondo i criteri di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno cinque giorni alla settimana, nella stessa area o in piu' aree dello stesso comune, e' convertita in tale comune nell'autorizzazione comunale prevista dall'art. 2, comma 2, della legge. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno tre giorni alla settimana, nello stesso comune o in piu' comuni, e' convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 2, comma 3, della legge. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per un numero di giorni alla settimana inferiore a quello di cui al precedente comma 3 e' convertita, a scelta dell'interessato, o nell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 2, comma 3, della legge, o nell'autorizzazione regionale prevista dal comma 4 dello stesso articolo. 5. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era privo di concessione di posteggio e' convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 2, comma 4, della legge. 6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 la conversione da' luogo al rilascio di autorizzazioni da parte di piu' regioni, qualora la validita' territoriale dell'autorizzazione da convertire si riferisca a province appartenenti a piu' regioni. 7. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'onere di inviarne copia alla regione, nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, ai fini della conversione dell'autorizzazione stessa, con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e della scelta effettuata ai sensi del comma 4. 8. Qualora si tratti di un subentrante legittimato all'esercizio dell'attivita', ma al quale non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione a suo nome, ha l'onere di inviare alla regione, o al comune, se l'autorizzazione che deve avere e' comunale, copia della domanda di autorizzazione presentata, con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte, e, se del caso, della scelta effettuata ai sensi del comma 4. 9. L'organo competente ad effettuare la conversione, una volta apportata all'autorizzazione di cui al comma 1 le modifiche necessarie, consegna al titolare della stessa il nuovo documento che la contiene e ne invia copia alla camera di commercio di cui al successivo art. 21, comma 1, ai fini della raccolta dei dati di cui all'art. 36 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. 10. Fino alla consegna all'interessato del nuovo documento di cui al comma 9 permane il diritto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge di continuare l'attivita' commerciale con le modalita' previste dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, e sui posteggi utilizzati in base all'autorizzazione rilasciata ai sensi di tale legge. Con la consegna del documento suddetto viene meno anche la validita' dell'autorizzazione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398. 11. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'operatore non sia in possesso della ricevuta della lettera raccomandata con la quale ha provveduto all'invio della copia e delle notizie previste dai commi 7 e 8, viene meno la validita' dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398".

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