LEGGE 8 luglio 1996, n. 368

Type Legge
Publication 1996-07-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore della legge: 13-7-1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

NAPOLITANO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: FLICK ------------

AVVERTENZA: Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1996. A norma 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1996, N. 257 All'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' aggiunto il seguente: '4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese'". All'articolo 3, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. La tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e' sostituita dalla tabella C-bis allegata al presente decreto". Dopo la tabella C allegata al decreto-legge e' aggiunta la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.