DECRETO 15 maggio 1996, n. 373
Entrata in vigore del decreto: 31-7-1996
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;
Visto l'art. 6, comma 7, della citata legge n. 509/1993, ai sensi del quale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono disciplinate le modalita' dei prelievi ispettivi e dei rimborsi delle munizioni prelevate;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della commissione di cui all'art. 8 della legge n. 509/1993, espresso nella riunione del 9 giugno 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988;
A D O T T A
il seguente regolamento concernente le modalita' per i prelievi ispettivi di munizioni effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti vendita nonche' per i rimborsi delle munizioni prelevate (art. 6, comma 7, della legge 6 dicembre 1993, n. 509):
Art. 1
Scopo dei prelievi
1.I prelievi ispettivi delle munizioni commerciali per uso civile sono effettuati per accertare, mediante prove e controlli di carattere tecnico, la conformita' delle prestazioni e caratteristiche delle munizioni commerciali per uso civile alle prescrizioni della legge 6 dicembre 1993, n. 509, ed alle decisioni XV-7, XVI-4, XVI-5 adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), pubblicate nel supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1993. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge 6 dicembre 1993, n. 509, reca: "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile". Il testo dell'art. 6, comma 7, della suddetta legge e' il seguente: "7. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 8, verra' emanato un regolamento concernente le modalita' per i prelievi ispettivi effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonche' quelle relative al rimborso per le munizioni prelevate". - La legge 23 febbraio 1960, n. 186, reca: "Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portabili". - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1973, n. 509, e' il seguente: "Art. 8 (Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' costituita una commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti. 2. I componenti della commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati. 3. La commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di produzione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'art. 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni. 4. La commissione svolge altresi' funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'art. 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla convenzione di cui alla lege 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. La commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9, nonche' sulla definizione delle tariffe di cui all'art. 11, comma 1. 6. All'onere per il funzionamento della commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995". Nota all'art. 1: - Il testo, adottato dalla Commissione internazionale permanente: della decisione XV-7 reca: "Controllo delle munizioni commerciali"; della decisione XVI-4 reca: "Addendum A, al paragrafo 6, punto 1 dell'allegato tecnico 'Controllo delle munizioni di commercio' (Decisione XV-7)"; della decisione XVI-5 reca: "Controllo delle munizioni del commercio (decisione XV-7) - Commenti esplicativi".
Art. 2
Soggetti autorizzati
1.I prelievi ispettivi sono eseguiti dal personale del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di sue sezioni costituite in altra localita', espressamente autorizzato dal direttore del Banco stesso.
Art. 3
Modalita' dei prelievi
1.I prelievi di munizioni, sia nazionali che importate, vengono effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositari o i venditori, di seguito denominati operatori, in modo saltuario ed a campione, soltanto ai fini di prove e controlli da effettuarsi presso il Banco nazionale di prova, mentre controlli visuali non distruttivi possono essere eseguiti presso lo stesso operatore.
2.La quantita' delle cartucce da prelevare e' in funzione delle prove e dei controlli che il Banco nazionale di prova intende effettuare. Di norma il campione di cartucce, da prelevare, non puo' superare le cinquanta unita' per ogni modello e lotto. Qualora il campione da prelevare sia superiore a cinquanta unita', il direttore del Banco nazionale di prova, determina il numero di unita' da prelevare di ogni modello e lotto, con provvedimento motivato da comunicare, anche a mezzo degli incaricati del prelievo, al soggetto presso il quale il prelievo stesso deve essere effettuato.
3.Per ogni prelievo e controllo non distruttivo eseguito presso l'operatore viene redatto apposito verbale, firmato dal personale del Banco e dall'operatore, secondo lo schema riportato nell'allegato 1.
4.Meta' delle cartucce prelevate viene conservata, per le eventuali ulteriori prove che si rendessero necessarie, presso il Banco nazionale di prova o presso l'operatore, in un apposito involucro, adeguatamente sigillato e firmato dall'incaricato del Banco e dell'operatore, fino alla conclusione delle prove e dei controlli sull'altra meta'.
Art. 4
Modalita' delle prove e dei controlli
1.La meta' del campione prelevato viene sottoposto presso il Banco nazionale di prova al controllo dimensionale ed alle prove di pressione su almeno dieci colpi e di sicurezza di funzionamento, secondo le prescrizioni e le metodologie definite nelle Decisioni dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) XV-7, XVI-4, XVI-5 o di quelle che saranno successivamente adottate in materia. All'esecuzione delle prove e controlli puo' assistere l'operatore, informato in tempo utile dal Banco nazionale di prova.
2.Delle prove e controlli eseguiti su ogni campione il Banco nazionale di prova redige apposito verbale, che trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 5
Esito dei controlli e modalita' di rimborso
1.Qualora le prove ed i controlli si concludano con un giudizio di conformita', il Banco nazionale di prova comunica gli esiti dei controlli all'operatore, invitandolo a trasmettere al Banco nazionale di prova, per il pagamento, la fattura delle munizioni utilizzate. La parte non utilizzata del campione, gia' conservata per le ulteriori prove, viene resa disponibile.
2.Nel caso che dalle prove e controlli venga accertata la difformita' delle munizioni dai requisiti prescritti dalla legge n. 509/1993 e dalle decisioni della Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), si procede, a richiesta dell'operatore, alle ulteriori prove e controlli sulla parte del campione conservata.
3.Ove non richiesti oppure se anche da questi ulteriori controlli e prove venga accertata la difformita', il direttore del Banco nazionale di prova provvede secondo le procedure contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 della legge n. 509/1993, restando in ogni modo a carico dell'operatore il costo delle cartucce prelevate.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 9, commi 2, 3 e 4, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, e' il seguente: "2. Ove si constati che uno o piu' lotti di munizioni, provvisti del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di prova, e' disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento e' adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova. 3. Qualora la difformita' dei requisiti di cui al comma 2 riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante puo' essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni da caccia a pallini per armi ad anima liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni che sviluppano pressioni superiori a quelle normali. 4. Nel caso di ritiro del lotto o dei lotti dal commercio il direttore del Banco nazionale di prova comunica il provvedimento al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla commissione di cui all'art. 8 ed all'ufficio permanente della CIP, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei lotti stessi".
Art. 6
Finanziamento del Banco nazionale di prova per i rimborsi ed attivita' ispettive
1.Le spese sostenute dal Banco nazionale di prova per i prelievi ispettivi e per l'esecuzione delle prove e dei controlli vanno considerate come quota aggiuntiva delle spese generali proprie del controllo munizioni commerciali e pertanto sono da comprendere nelle tariffe di prova, stabilite ai sensi dell'art. 11 della legge n. 509/1993.
Il Ministro: CLO'
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 163
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, e' il seguente: "Art. 11 (Finanziamento del Banco di prova). - 1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previste dalla presente legge sono determinate secondo le modalita' stabilite dall'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, sentito il parere della commissione di cui all'art. 8. 2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire un miliardo per l'anno 1993. 3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al comma 2 sara' preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fissera' con proprio decreto le procedure d'erogazione. 4. All'onere di lire un miliardo derivante per l'anno 1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede a valere sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Allegato 1
ALLEGATO 1 (Rif. art. 3, comma 3) SCHEMA DI VERBALE DI PRELIEVO ISPETTIVO DI MUNIZIONI COMMERCIALI (Art. 6, comma 7, legge 6 dicembre 1993, n. 509) Il giorno ....................................... i sottoscritti dipendenti del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, sigg. .............................................................. delegati dal direttore del Banco, prelevano presso la ditta ........ le seguenti munizioni, nella quantita' indicata a fianco di ciascun tipo, allo scopo di effettuare le prove ed i controlli di conformita' prescritti dalla legge n. 509/1993 e dalle norme C.I.P., di cui al D.M. ....... 1) ............................................................. 2) ............................................................. 3) ............................................................. 4) ............................................................. 5) ............................................................. 6) ............................................................. 7) ............................................................. 8) ............................................................. All'operazione e' presente il sig. .............................. .......... in rappresentanza della ditta .......................... ................................................................... il quale, a conoscenza del D.M. .................................... Regolamento sui prelievi ispettivi, presta spontaneamente la propria collaborazione. Meta' del campione prelevato viene conservato presso la ditta/presso il B.N.P. in un involucro sigillato e firmato dai sottoscritti e dal rappresentante della ditta, per le ulteriori prove che si rendessero necessarie. I delegati del B.N.P. Per la ditta ............................. .............................. ............................. .............................. ............................. .............................. ....................... SCHEMA DI VERBALE DI CONTROLLO VISIVO DI MUNIZIONI COMMERCIALI (Art. 6, comma 7, legge 6 dicembre 1993, n. 509) Il giorno ....................................... i sottoscritti dipendenti del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, sigg. .............................................................. delegati dal direttore del Banco, eseguono presso la ditta ......... il controllo visivo sui seguenti tipi di munizioni. 1) ............................................................. 2) ............................................................. 3) ............................................................. 4) ............................................................. 5) ............................................................. 6) ............................................................. 7) ............................................................. 8) ............................................................. All'operazione e' presente il sig. .............................. .......... in rappresentanza della ditta .......................... ................................................................... il quale, a conoscenza del D.M. .................................... Regolamento sui prelievi ispettivi, presta spontaneamente la propria collaborazione. I delegati del B.N.P. Per la ditta ............................. .............................. ............................. .............................. ............................. .............................. .......................
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