DECRETO 16 maggio 1996, n. 379

Type Decreto
Publication 1996-05-16
Ultimo aggiornamento 1996-07-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1-8-1996

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare l'art. 26, comma 3, che prevede l'emanazione di norme per il funzionamento del Servizio escavazione porti;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1927, che ha istituito un ufficio tecnico centrale per il Servizio escavazione dei porti marittimi, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. Sep. 0303 del 16 maggio 1996;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.In attuazione dell'art. 26, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il presente regolamento detta le norme di funzionamento del Servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali di cui al regio decreto 27 febbraio 1927, e successive modificazioni, di seguito denominato Servizio, e ne determina l'organizzazione, la struttura, i criteri della gestione amministrativa, tecnica, e delle risorse umane disponibili. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1994. Il comma 3 dell'art. 26 cosi' recita: "Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, emana le norme per il funzionamento del Servizio di cui al comma 1 (trattasi del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, n.d.r.)". - Il R.D. 27 febbraio 1927 istituisce presso la competente Direzione generale del Ministero dei lavori pubblici di un ufficio tecnico centrale per il Servizio dei porti marittimi del regno. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devvono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 84/1994 si veda in nota alle premesse. - Per il R.D. 27 febbraio 1927 si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Nota all'art. 2: - Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993.

Art. 3

Art. 4

1.Il Servizio e' articolato in otto nuclei operativi periferici aventi le sedi e l'ambito territoriale di cui alla tabella A che, vistata dal Ministro, fa parte integrante del presente regolamento, e nei quattro cantieri in esercizio.

Art. 5

1.Ad ogni nucleo periferico e' preposto un funzionario designato, d'intesa con il direttore generale del lavoro marittimo e portuale, dal capo dell'Ispettorato tecnico, con profilo professionale dell'area naval-meccanica di livello non inferiore al settimo, appartenente al ruolo del Ministero dei trasporti e della navigazione, che ha la direzione e la responsabilita' del nucleo.

Nota agli articoli 5 e 6: - Il R.D. n. 2440/1923 reca nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. Il testo degli articoli 60 (come modificato dall'art. 32, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e 61 di tale decreto e' il seguente: "Art. 60. - Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stibiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari. Tali riscontri possono essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154, n.d.r.) e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalita' dei riscontri medesimi. I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva. La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facolta' di limitarli a determinati rendiconti. Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 e' reso al temine della fornitura o del lavoro ed e' unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. E' pero' reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso. I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti. I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalita' da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83. Art. 61. - Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria. Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata". Il termine del 30 settembre, di cui al secondo comma dell'art. 61 soprariportato, e' stato implicitamente sostituito dal termine del 31 marzo, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1 marzo 1964, n. 62, che ha cosi' disposto: "I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonche' con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilita' dello Stato - o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento - sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge (la quale ha, fra l'altro, stabilito, a modifica delle disposizioni originarie, che l'anno finanziario debba iniziare il 1 gennaio e terminare il 31 dicembre, n.d.r.)".

Art. 6

1.A ciascun cantiere e' preposto un funzionario designato, d'intesa con il direttore generale del lavoro marittimo e portuale, dal capo dell'Ispettorato tecnico con profilo professionale dell'area naval-meccanica di livello non inferiore al settimo, appartenente al ruolo del Ministero dei trasporti e della navigazione che ha la direzione e la responsabilita' del cantiere.

Nota agli articoli 5 e 6: - Il R.D. n. 2440/1923 reca nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. Il testo degli articoli 60 (come modificato dall'art. 32, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e 61 di tale decreto e' il seguente: "Art. 60. - Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stibiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari. Tali riscontri possono essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154, n.d.r.) e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalita' dei riscontri medesimi. I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva. La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facolta' di limitarli a determinati rendiconti. Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 e' reso al temine della fornitura o del lavoro ed e' unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. E' pero' reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso. I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti. I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalita' da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83. Art. 61. - Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria. Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata". Il termine del 30 settembre, di cui al secondo comma dell'art. 61 soprariportato, e' stato implicitamente sostituito dal termine del 31 marzo, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1 marzo 1964, n. 62, che ha cosi' disposto: "I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonche' con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilita' dello Stato - o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento - sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge (la quale ha, fra l'altro, stabilito, a modifica delle disposizioni originarie, che l'anno finanziario debba iniziare il 1 gennaio e terminare il 31 dicembre, n.d.r.)".

Art. 7

1.I lavori di escavo per conto di altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati, nonche' le riparazioni, manutenzioni e costruzioni di mezzi marittimi e di apparecchiature di proprieta' di altre amministrazioni statali, di enti pubblici e privati, sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'art. 2, lettera e), stipulate nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 8

1.La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione delle risorse umane ed alla informatizzazione del Servizio.

2.La competenza in materia di trattamento di quiescenza del personale del Servizio escavazione porti marittimi nazionali, trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione e' attribuita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, alle direzioni marittime nel cui ambito territoriale rientrano i nuclei operativi ed i cantieri di cui all'art. 4.

3.In attesa della rideterminazione della dotazione organica definitiva, previa verifica dei carichi di lavoro di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 22, comma 15 e seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il personale del ruolo del Servizio escavazione porti marittimi nazionali, trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione, e' assegnato ai nuclei operativi periferici di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, nel cui ambito territoriale rientra la sede presso la quale risulta assegnato al momento dell'immissione nei ruoli del Ministero stesso ovvero al cantiere presso cui presta servizio.

4.Fatta salva l'esigenza di organizzazione e funzionamento delle sedi periferiche, il personale di cui al precedente comma che, al momento dell'immissione nei ruoli del Ministero dei trasporti e della nagazione presta servizio nelle soppresse sedi di Genova, Ravenna, Trieste, Cagliari e Roma ovvero in altro ufficio periferico del Ministero dei lavori pubblici, puo' essere provvisoriamente assegnato, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad uno dei nuclei operativi di cui alla allegata tabella A, con provvedimento della Direzione generale degli affari generali e del personale, previo parere dell'Ispettorato tecnico, d'intesa con la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale ovvero ad una delle sedi periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione, previo parere del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 maggio 1996 p. Il Ministro: D'ANTONA Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1996 Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 89

Note all'art. 8: - Il D.P.R. 19 gennaio 1976, recante determinazione degli uffici del Ministero della marina mercantile competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976. - La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993. Il comma 5 dell'art. 3 cosi recita: "5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantita' totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruita' delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro". - La legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e' ripubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1995. Il comma 15 dell'art. 22 cosi' recita: "15. la verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' preordinata: a) alla definizione delle dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture delle pubbliche amministrazioni; b) all'individuazione delle procedure; c) alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione, se necessario, delle procedure medesime".

Tabella A

TABELLA A (art. 4) NUCLEI OPERATIVI PERIFERICI DEL SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI S e d e Ambito territoriale -- -- Livorno Dal confine con la Francia al porto di Livorno Fiumicino Dal porto di Livorno escluso al confine tra le province di Latina e Caserta, comprese le isole toscane e laziali Napoli Dal confine tra le province di Latina e Caserta al porto di Reggio Calabria incluso, comprese le isole campane Bari Dal porto di Reggio Calabria escluso al confine tra le province di Foggia e Campobasso, comprese le isole Tremiti Ancona Dal confine tra le province di Foggia e Campobasso al confine tra le province di Ravenna e Rovigo Venezia Dal confine tra le province di Ravenna e Rovigo al confine sloveno Palermo Della Sicilia e isole minori circostanti Olbia Della Sardegna e isole minori circostanti

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