LEGGE 18 luglio 1996, n. 380
Entrata in vigore della legge: 20-7-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 491, 19 gennaio 1996, n. 26, e 19 marzo 1996, n. 133.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PINTO, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA:
Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 41.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 273. All'articolo 1, al comma 2, le parole: "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attivita' di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro il 30 luglio 1996, presenta"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro venti giorni". All'articolo 2: il comma 3 e' soppresso; il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996".
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