DECRETO 16 maggio 1996, n. 392
Entrata in vigore del decreto: 9-8-1996
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 1964 del 4 aprile 1996;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - n. 1/1.4/31890/4.13.86 del 29 aprile 1996;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Percentuale massima di acqua
1.La percentuale massima di acqua oltre la quale i composti vanno classificati miscela oleosa ai fini del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e del presente regolamento, e' determinata nella misura del quindici per cento in peso.
2.Per calcolare la percentuale di acqua contenuta negli oli usati il prelievo dei campioni e le analisi sono eseguiti in conformita' alle specifiche di cui all'art. 5, comma 1, ed alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A al presente regolamento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 da' attuazione alle direttive 75/439 CEE e 87/101 CEE relative alla eliminazione degli oli usati. In particolare, l'art. 4 cosi' recita: "1. Ai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e delle finanze spettano, ciascuno per la parte di propria competenza, la vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e sull'operato del consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'art. 11 del presente decreto. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della sanita' provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) alla determinazione della percentuale massima di acqua contenuta negli oli usati oltre la quale il composto va classificato come miscela oleosa ai fini dell'applicazione del presente decreto; b) alla determinazione delle norme tecniche, comprensive dei metodi di analisi, per il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta e l'eliminazione degli oli usati; c) alla determinazione delle speciali misure tecniche per la eliminazione degli oli usati contaminati, con norme tecniche da adottare mediante regolamento sentito il Consiglio superiore di sanita', ed avvalendosi delle ricerche dell'Istituto superiore di sanita', del CNR e delle universita'; d) alla redazione e all'inoltro delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione della raccolta e della eliminazione degli oli usati alla Commissione delle Comunita' europee. 3. Le norme tecniche comprensive dei metodi di analisi, previste dal comma 2 fissano: a) i requisiti tecnici richiesti dall'impresa che esercita la raccolta e/o l'eliminazione, nonche' le caratteristiche tecniche dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e degli impianti da destinarsi alla raccolta ed allo stoccaggio provvisorio degli oli usati; b) le specifiche, ulteriori a quelle previste alla normativa vigente in materia di protezione delle acque, del suolo e dell'aria, per assicurare che gli impianti di rigenerazione adottino tecnologie atte a proteggere la salute e l'ambiente, contenere i costi, ridurre al minimo i rischi connessi con la tossicita' e la nocivita' dei residui della lavorazione. 4. I provvedimenti che regolano per la prima volta la materia dovranno essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto". - Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce, che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti ai visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Requisiti degli impianti di stoccaggio presso il detentore
1.Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 95/1992 degli oli usati e degli eventuali filtri usati devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' degli oli usati contenuti.
3.Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacita' superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato C al presente regolamento.
4.I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio.
Nota all'art. 2: - Per il decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note alle premesse. L'art. 6 cosi' recita: "1. Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantita' superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a: a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione o contaminazione degli stessi con altre sostanze; b) non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni; c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati; d) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati. 2. E' data facolta' ai detentori di oli usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati. 3. Chiunque esercita la attivita' di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati marittimi lacuali o fluviali, e' obbligato a: a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato; b) ritirare e detenere, a norma del presente articolo, l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti; c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in cui e' svolta la attivita', un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico. 4. Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l'olio usato estratto. 5. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attivita' propria e i filtri usati. 6. Le amministrazioni militari dello Stato hanno facolta' di provvedere alla raccolta ed all'eliminazione degli oli usati di loro proprieta', ma sono tenute all'osservanza delle disposizioni del presente decreto a protezione dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo".
Art. 3
Requisiti per il rilascio di autorizzazioni alla raccolta
3.I limiti di garanzia di cui al comma 2 s'intendono riferiti a ciascun evento dannoso, senza alcuna ulteriore limitazione; i loro importi sono determinati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono soggetti ad aggiornamento in proporzione alle variazioni dell'indice mensile del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, assumendo a base l'indice del mese di entrata in vigore del presente regolamento. L'aggiornamento e' calcolato all'atto dell'emissione della garanzia con riferimento all'ultimo indice pubblicato dall'ISTAT prima della detta data di emissione e, successivamente, di anno in anno, in base a specifica previsione contenuta nella polizza stessa.
4.Le imprese di cui al comma 1 devono altresi' assumere gli impegni previsti ai commi 5 e 6.
7.Ove si verifichino le condizioni di cui all'art. 11, comma 10, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992, il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta al Consorzio obbligatorio degli oli usati ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo e ad imprese che hanno in deposito oli usati ceduti al Consorzio obbligatorio degli oli usati o che operano per suo conto ai sensi dell'art. 11, comma 11, del medesimo decreto legislativo e' subordinato al possesso dei requisiti di cui al presente articolo in quanto applicabili ed e' subordinato all'assunzione, all'atto della domanda, dell'impegno di procedere al campionamento e alle analisi di cui all'allegato A, secondo la tipologia ed il tipo di trattamento, per tutti gli oli usati ricevuti dalle imprese di raccolta.
8.Sono peraltro autorizzati ad eseguire il trasporto di oli usati gli automezzi autorizzati al trasporto di rifiuti speciali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che rispondano ai requisiti previsti all'allegato B.
9.Lo stoccaggio provvisorio di oli usati, di emulsioni oleose e di filtri olio usati deve essere effettuato in conformita' all'allegato C.
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