DECRETO 16 maggio 1996, n. 392

Type Decreto
Publication 1996-05-16
Ultimo aggiornamento 2006-04-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 9-8-1996

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 1964 del 4 aprile 1996;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - n. 1/1.4/31890/4.13.86 del 29 aprile 1996;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Percentuale massima di acqua

1.La percentuale massima di acqua oltre la quale i composti vanno classificati miscela oleosa ai fini del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e del presente regolamento, e' determinata nella misura del quindici per cento in peso.

2.Per calcolare la percentuale di acqua contenuta negli oli usati il prelievo dei campioni e le analisi sono eseguiti in conformita' alle specifiche di cui all'art. 5, comma 1, ed alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A al presente regolamento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 da' attuazione alle direttive 75/439 CEE e 87/101 CEE relative alla eliminazione degli oli usati. In particolare, l'art. 4 cosi' recita: "1. Ai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e delle finanze spettano, ciascuno per la parte di propria competenza, la vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e sull'operato del consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'art. 11 del presente decreto. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della sanita' provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) alla determinazione della percentuale massima di acqua contenuta negli oli usati oltre la quale il composto va classificato come miscela oleosa ai fini dell'applicazione del presente decreto; b) alla determinazione delle norme tecniche, comprensive dei metodi di analisi, per il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta e l'eliminazione degli oli usati; c) alla determinazione delle speciali misure tecniche per la eliminazione degli oli usati contaminati, con norme tecniche da adottare mediante regolamento sentito il Consiglio superiore di sanita', ed avvalendosi delle ricerche dell'Istituto superiore di sanita', del CNR e delle universita'; d) alla redazione e all'inoltro delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione della raccolta e della eliminazione degli oli usati alla Commissione delle Comunita' europee. 3. Le norme tecniche comprensive dei metodi di analisi, previste dal comma 2 fissano: a) i requisiti tecnici richiesti dall'impresa che esercita la raccolta e/o l'eliminazione, nonche' le caratteristiche tecniche dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e degli impianti da destinarsi alla raccolta ed allo stoccaggio provvisorio degli oli usati; b) le specifiche, ulteriori a quelle previste alla normativa vigente in materia di protezione delle acque, del suolo e dell'aria, per assicurare che gli impianti di rigenerazione adottino tecnologie atte a proteggere la salute e l'ambiente, contenere i costi, ridurre al minimo i rischi connessi con la tossicita' e la nocivita' dei residui della lavorazione. 4. I provvedimenti che regolano per la prima volta la materia dovranno essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto". - Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce, che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti ai visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Requisiti degli impianti di stoccaggio presso il detentore

1.Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 95/1992 degli oli usati e degli eventuali filtri usati devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' degli oli usati contenuti.

3.Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacita' superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato C al presente regolamento.

4.I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio.

Nota all'art. 2: - Per il decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note alle premesse. L'art. 6 cosi' recita: "1. Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantita' superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a: a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione o contaminazione degli stessi con altre sostanze; b) non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni; c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati; d) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati. 2. E' data facolta' ai detentori di oli usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati. 3. Chiunque esercita la attivita' di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati marittimi lacuali o fluviali, e' obbligato a: a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato; b) ritirare e detenere, a norma del presente articolo, l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti; c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in cui e' svolta la attivita', un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico. 4. Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l'olio usato estratto. 5. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attivita' propria e i filtri usati. 6. Le amministrazioni militari dello Stato hanno facolta' di provvedere alla raccolta ed all'eliminazione degli oli usati di loro proprieta', ma sono tenute all'osservanza delle disposizioni del presente decreto a protezione dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo".

Art. 3

Requisiti per il rilascio di autorizzazioni alla raccolta

3.I limiti di garanzia di cui al comma 2 s'intendono riferiti a ciascun evento dannoso, senza alcuna ulteriore limitazione; i loro importi sono determinati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono soggetti ad aggiornamento in proporzione alle variazioni dell'indice mensile del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, assumendo a base l'indice del mese di entrata in vigore del presente regolamento. L'aggiornamento e' calcolato all'atto dell'emissione della garanzia con riferimento all'ultimo indice pubblicato dall'ISTAT prima della detta data di emissione e, successivamente, di anno in anno, in base a specifica previsione contenuta nella polizza stessa.

4.Le imprese di cui al comma 1 devono altresi' assumere gli impegni previsti ai commi 5 e 6.

7.Ove si verifichino le condizioni di cui all'art. 11, comma 10, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992, il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta al Consorzio obbligatorio degli oli usati ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo e ad imprese che hanno in deposito oli usati ceduti al Consorzio obbligatorio degli oli usati o che operano per suo conto ai sensi dell'art. 11, comma 11, del medesimo decreto legislativo e' subordinato al possesso dei requisiti di cui al presente articolo in quanto applicabili ed e' subordinato all'assunzione, all'atto della domanda, dell'impegno di procedere al campionamento e alle analisi di cui all'allegato A, secondo la tipologia ed il tipo di trattamento, per tutti gli oli usati ricevuti dalle imprese di raccolta.

8.Sono peraltro autorizzati ad eseguire il trasporto di oli usati gli automezzi autorizzati al trasporto di rifiuti speciali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che rispondano ai requisiti previsti all'allegato B.

9.Lo stoccaggio provvisorio di oli usati, di emulsioni oleose e di filtri olio usati deve essere effettuato in conformita' all'allegato C.

Note all'art. 3: - Per il decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note alle premesse. L'art. 5 cosi' recita: "1. L'autorita' regionale competente e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dall'inoltro della domanda attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche di cui all'art. 4 e delle altre disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle autorita' di raccolta e di eliminazione degli oli usati che non siano attribuite ad altre autorita' dal presente decreto. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' di eliminazione di oli usati e' subordinato a preventivo esame tecnico degli impianti, da eseguirsi a spese del richiedente. 2. Ove l'autorita' regionale accerti l'idoneita' di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere policlorodifenili e policlorotrifenili e le loro miscele in concentrazione superiore a 25 parti per milione, ovvero a ridurne la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dettando le specifiche tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente. 3. La costruzione e la gestione degli stabilimenti per la rigenerazione degli oli usati resta disciplinata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalle altre disposizioni in materia di impianti di oli minerali. 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di raccolta, di trasporto e di stoccaggio degli oli usati, di cui all'art. 11, puo' essere rilasciata dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita' ove, trascorsi i sessanta giorni dalla richiesta, la regione competente non provveda o provveda negativamente". - Per il decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note alla premesse. L'art. 7 cosi' recita: "1. Le imprese autorizzate a svolgere l'attivita' di raccolta sono obbligate a: a) raccogliere tutti gli oli usati offerti dai detentori ai loro clienti; b) provvedere al loro stoccaggio; c) cedere al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati raccolti; d) trasmettere al Consorzio obbligatorio degli oli usati tutte le notizie acquisite dai detentori in ordine alla provenienza e preventivo utilizzo degli oli usati ceduti e, nel caso di cessione diretta alle imprese autorizzate alla eliminazione, il quantitativo ceduto e la denominazione del cessionario; e) rimborsare al cessionario gli oneri connessi alla eliminazione delle miscele oleose e degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati. 2. Le imprese autorizzate ad esercitare attivita' di eliminazione degli oli usati sono obbligate a: a) accertarsi che i soggetti dai quali ricevano oli usati siano autorizzati ad esercitare l'attivita' di raccolta; b) provvedere fino dall'inizio del processo di trattamento o di distruzione allo stoccaggio ad essi ceduti". - L'art. 3, del medesimo decreto legislativo cosi' recita: "1. Gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla salute e all'ambiente. 2. Sono vietati: a) qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni; b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli oli usati; c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti. 3. Gli oli usati raccolti devono essere eliminati: a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti; b) nel caso in cui alla rigenerazione ostino effettivi vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, tramite combustione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, sue modifiche ed integrazioni, ed in particolare con le limitazioni specificate nell'allegato A del presente decreto; c) ove le alternative suddette non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Rebubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni, in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico nocivo, inclusi i policlorodifenili ed i policlorotrifenili e le loro miscele, in misura eccedente le 25 parti per milione, nonche' dei residui dei processi di trattamento degli oli usati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, e' regolato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue successive modifiche ed integrazioni, nonche' ove applicabili dalle disposizioni relative a sostanze contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili. Alle spedizioni transfrontaliere di oli usati contaminati, nonche' dei residui dei processi di trattamento degli oli usati si applicano le disposizioni degli articoli 9-bis e seguenti della legge 9 novembre 1988, n. 475, sue modificazioni ed integrazioni. 5. E' fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati". - Per l'art. 6 del citato decreto legislativo si rinvia alla nota all'art. 2. - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 da attuazione alle direttive (CEE) n. 75/422 relativa ai rifiuti, 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili e 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. L'art. 4 cosi' recita: "Allo Stato competono: a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attivita' connesse con l'attuazione del presente decreto; b) la predisposizione di criteri generali sulle metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti, nonche' sulle caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento; c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti, nonche' di norme tecniche generali relative ai sistemi di smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei rifiuti, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia, promuovendo, se del caso, studi e ricerche; d) la determinazione di limiti di accettabilita' e delle caratteristiche chimicofisiche e microbiologiche per talune sostanze e microrganismi, contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi; e) la definizione dei criteri generali per l'assimilabilita' dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonche', se necessario, la definizione di norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo; f) la determinazione di criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; g) la determinazione delle quantita', delle concentrazioni od in generale delle caratteristiche delle sostanze di cui all'allegato che rendono i rifiuti che li contengono tossici e nocivi per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente; h) il coordinamento dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti, attraverso conferenze interregionali; i) la redazione delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti per la commissione delle Comunita' economiche europee". - I commi 10 e 11 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 95/1092, piu' volta' citato cosi' recitano: "10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale. Esso e' tenuto a: a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati; b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirando dai detentori e dalle imprese autorizzate; c) espletare direttamente le attivita' di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alle quantita' di oli lubrificanti immessi al consumo; d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione; e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorita' previste dall'art. 3, comma 3; f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impieghi alternativi; g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicita' della gestione, nonche' della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo; h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed alla eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa; i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e dalla produzione dell'impianto i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta. 11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati puo' svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attivita' o determinate aree territoriali. L'attivita' dei mandatari e' svolta sotto la direzione e la responsabilita' del Consorzio stesso".

Art. 4

Requisiti tecnici per il rilascio di autorizzazioni alla eliminazione

1.Ai fini dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 95/1992, e fatti salvi i casi di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, alla domanda di concessione di cui all'art. 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 15 gennaio 1968, n. 15, corredata da idonea relazione tecnica, attestante il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

4.I riferiti impianti potranno avviare alla combustione solo oli usati che, in base alle analisi eseguite a norma dell'art. 3, presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella 4, nonche' miscele oleose che, in base alle dette analisi, presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella 5.

5.L'impresa che intende utilizzare oli o miscele oleose per la combustione in impianto autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' tenuta ad attestare nella dichiarazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 95/1992 il possesso dei requisiti ivi previsti, di quelli di cui al comma 3 del presente articolo, e la conformita' dell'olio usato o della miscela oleosa da avviare alla combustione alle specifiche previste al comma 4.

6.Gli oli usati e le miscele oleose che, ancorche' non contaminati, siano inidonei ad essere utilizzati nei processi di trattamento, sono eliminati in idonei impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

7.L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, alla eliminazione degli oli usati e' tenuta ad effettuare controlli ed ispezioni periodici, almeno annuali, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 95/1992. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle province autonome di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

8.L'autorizzazione rilasciata alle imprese di rigenerazione e di combustione degli oli usati ai sensi del presente articolo, e' considerata valida ai fini dell'importazione degli oli usati secondo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 5, trattino 4, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993.

Note all'art. 4: - Per l'art. 5 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 3. - L'art. 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 95/92 cosi' recita: "1. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attivita' di raccolta e di eliminazione degli oli usati per le quali sia prevista autorizzazione a norma del presente decreto, e' tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla data di emenazione dei decreti previsti dall'art. 3 domanda all'autorita' competente". - Per l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 3. - La legge 9 gennaio 1991, n. 9, detta norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali. L'art. 16 cosi' recita: "1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la regione interessata, la costruzione e la gestiore di: a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto; b) nuovi impianti che amplino la capacita' di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) gia' esistenti; c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacita' superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a); d) nuove opere che incrementino la capacita' di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) gia' esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacita' autorizzata anche se l'ampliamento e' realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti. 2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacita' di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonche' delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste". - La legge 15 gennaio 1968, n. 15, detta norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme. - Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, da' attuazione alle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. L'art. 3 di tale D.P.R. cosi' recita: "1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualita' dell'aria, valida su tutto il territorio nazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati: a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione; b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili; e) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili; d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto. 3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983. 4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', provvede: a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali gia' acquisite; b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualita' dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilita'; c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualita' dell'aria piu' restrittivi; d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonche' una relazione annuale sullo stato della qualita' dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni; e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione ed al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni". - Per il D.P.R. n. 915/82 si rinvia alla nota all'art. 3. - Per l'art. 5 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 3. - L'art. 9 del decreto legislativo n. 95/92 cosi' recita: "1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla competente autorita' regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al presente decreto, nonche' il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita' regionale puo', entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potesta' prescrittiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi in cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2. E' vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialita' termica inferiore a 6 MW. 3. E' vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazioni superiori a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione". - Per quanto riguarda il D.P.R. n. 915/82 si rinvia alla nota all'art. 3. - L'art. 12 del decreto legislativo n. 95/92 cosi' recita: "L'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione alla eliminazione degli oli usati e' autorizzata ad effettuare all'interno dello stabilimento o dell'impianto dell'impresa, ispezioni, controlli o prelievi di campioni, segnatamente per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni inerenti all'autorizzazione, l'autorita' detta le necessarie prescrizioni ed assegna un termine per la loro esecuzione. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato l'autorizzazione verra' revocata". - Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61, detta disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. - Il regolamento CEE n. 259/93 del 1 febbraio 1993 e' relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della CEE nonche' in entrata ed in uscita dal suo territorio. L'art. 6, par. 5, trattino 4, di tale regolamento cosi' recita: "L'identita' del destinatario dei rifiuti, l'ubicazione del centro per il recupero nonche' il tipo e la durata dell'autorizzazione rilasciata per il funzionamento del centro. Il centro deve essere dotato di capacita' tecniche adeguate per il recupero dei rifiuti in questione, in condizioni che non presentino pericoli ne' per l'uomo ne' per l'ambiente".

Art. 5

Metodi di analisi

1.I metodi e gli strumenti da utilizzare per eseguire le analisi previste all'allegato A, nonche' i relativi coefficienti di riproducibilita' sono quelli descritti nell'allegato D.

2.I certificati di analisi, rilasciati e sottoscritti da soggetto abilitato alla professione ai sensi della vigente normativa su modelli conformi agli allegati E1 ed E2, debbono comunque attestare in modo specifico, a pena d'inefficacia, che l'analista ha utilizzato il metodo, impiegato gli strumenti e riscontrato il coefficiente di riproducibilita' previsti dall'allegato D rispetto all'analisi eseguita.

3.All'aggiornamento periodico dei metodi di analisi per l'adeguamento al progresso tecnico puo' procedersi con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita'. Tutte le altre modifiche al presente regolamento sono adottate con la procedura prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 95/1992.

Note all'art. 5: - Per l'art. 4 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note alle premesse.

Art. 6

Dati sulla situazione della raccolta e dell'eliminazione

1.Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, previa comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e della sanita', redige ed inoltra alla Commissione dell'Unione europea ogni tre anni una relazione concernente i dati relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati, nonche' le esperienze fatte ed i risultati acquisiti in sede di applicazione della normativa vigente con le modalita' e nei termini previsti dalla direttiva n. 91/692/CEE concernente la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso e deve essere trasmessa alla Commissione entro nove mesi dal periodo di tre anni da essa contemplato.

3.Ai medesimi fini di cui al comma 2, gli altri soggetti interessati alle attivita' di raccolta e di eliminazione degli oli usati devono provvedere agli adempimenti per essi rispettivamente previsti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8.

4.Le regioni, ed, ove a cio' delegate, le province sono tenute a trasmettere, all'atto della loro emissione, in copia al Ministero dell'industria commercio ed artigianato le autorizzazioni da esse rilasciate per la raccolta e la eliminazione degli oli usati.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLO' Il Ministro dell'ambiente BARATTA Il Ministro della sanita' GUZZANTI

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1996

Registro n. 1 Industria, foglio n. 164

Note all'art. 6: - La direttiva n. 91/692/CEE contiene norme per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. - Per l'art. 3 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note all'art. 3. - Per quanto riguarda l'art. 6 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 2. - L'art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 95/92 cosi' recita: "1. Chiunque produce, ottiene, detiene, raccoglie o elimina olii usati in quantitativi superiori a 300 chilogrammi annui deve tenere un apposito registro nel quale devono essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, la provenienza e l'ubicazione degli oli ceduti ed eliminati. 2. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data dell'operazione. Copia del registro deve essere trasmessa, a richiesta, al Consorzio obbligatorio degli oli usati. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sono fissate le modalita' per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti". - Per l'art. 7 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 3. - Per quanto riguarda l'art. 4 del D.P.R. n. 915/82 si rinvia alla nota all'art. 3.

Allegato A

ALLEGATO A METODO DI CAMPIONAMENTO, ANALISI DEL CONTENUTO DI ACQUA E ALTRI PARAMETRI DA SOTTOPORRE AD ANALISI __________ Tabella 1. Metodo di campionamento dell'olio usato Normativa: NOM 1/86 (ISO 3170 - UNI 20015) - ASTM D 270 e NOM 2 (ISO 3171 - UNI 20057). Numero campioni da prelevare: 3 campioni da 1 lt riempito per 4/5 (800 gr), dei quali uno da consegnare alla parte in contraddittorio della quale il prelievo e' eseguito. Conservazione dei Campioni : Con forti quantita' di acqua i campioni devono essere conservati in frigorifero (0 - 4 gradi C) max per 60 giorni. Gli altri campioni devono essere conservati a temperatura ambiente (15 - 25 gradi C) per max 60 giorni dalla data di prelievo prima dell'esecuzione dell'analisi. _________ Tabella 2. Metodo analisi contenuto acqua Normativa: NOM 7-70 / ASTM D.95 Calcolo della percentuale: in base al peso __________ Tabella 3. Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori minimi massimi consentiti per l'eliminazione tramite rigenerazione Parametri Metodi Valori DENSITA' A 15 C NOM 42-83/ASTM D 1298 max 0,920 KG/L SEDIMENTI TOTALI NOM 112-71/ASTM D 2273 max 3,0% in peso VISCOSITA' NOM 46-71/ASTM D 445 min 1,8 E a 50 C PCB/PCT CEI 10/19/ASTM D 4059 max 25 mg/Kg CLORO TOTALE NOM 98-72/ASTM D 1317 max 0,5% peso ZOLFO NOM 97-80/ASTM D 1552 max 1,50% peso DILUENTI NOM 30-90/ASTM D 322 max 5,0% in volume PIOMBO+ZINCO IRSA 64 (N. 10) max 4.000 mg/Kg CADMIO+CROMO+NICHEL+ VANADIO IRSA 64 (N. 10) max 50 mg/Kg * N.o NEUTRALIZZAZIONE NOM 86-88/ASTM D 664 max 3,5 mg KOH/g * N.o SAPONIFICAZIONE NOM 81-71/ASTM D 94 max 18,0 mg KOH/g ------------ * Determinazioni da eseguirsi sul campione dopo aver proceduto alla perdita per riscaldamento (ASTM D.3607). L'olio non deve inoltre contenere ne' essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare rifiuto tossico nocivo ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984. _________ Tabella 4. Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori massimi e minimi consentiti per l'eliminazione di oli usati tramite combustione Parametri Metodi Valori DENSITA' A 15 C NOM 42-83/ASTM D 1298 max 0,980 Kg/l SEDIMENTI TOTALI NOM 112-71/ASTM D 2273 max 3,0% in peso PCB/PCT CEI 19/19 - ASTM D 4059 max 25 mg/Kg INFIAMMABILITA' CLEVELAND NOM 83/71-ASTM D 92 min. 90 C METALLI: assorbimento atomico - CROMO _ - CADMIO | - VANADIO | --- * METODO IRSA 64 (N 10) max 100 mg/Kg - NICHEL | - PIOMBO " " " " max 2.000 mg/Kg - RAME " " " " max 500 mg/Kg - CLORO TOTALE NOM 98-72/ASTM D 1317 max 0,60% peso - FLUORO " " " " Tracce - ZOLFO NOM 97-80/ASTM D 1552 max 1,50% peso - CENERI NOM 12-88/ASTM D 482 max 1,50% peso L'olio non deve inoltre contenere ne' essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare rifiuto tossico nocivo ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984. _____________ Tabella 5. Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori massimi per la eliminazione delle miscele oleose (comprese le emulsioni) tramite combustione Fase oleosa: Parametri Metodi Valori DENSITA' A 15 C NOM 42-83/ASTM D 1298 max 0,980 Kg/l PCB/PCT CEI 10/19 - ASTM D 4059 max 25 mg CLORO TOTALE NOM 98-72/ASTM D 1317 max 0,6% peso DILUENTI NOM 39-90/ASTM D 322 max 5,0% vol. FLUORURI NOM 98-72/ASTM D 1317 Tracce ZOLFO NOM 97-80/ASTM D 1552 max 1,5% peso CENERI NOM 12-88/ASTM D 482 max 1,5% peso METALLI: assorbimento atomico - CROMO | - CADMIO | - VANADIO | --- * METODO IRSA 64 (N 10) max 100 mg/Kg - NICHEL | - PIOMBO | " " " " max 2.000 mg/Kg - RAME " " " " max 500 mg/Kg - PH min 5 - % OLIO NOM 7-70 / ASTM D.95 riportare dato - SEDIMENTI TOTALI NOM 112-71 / ASTM D.2273 riportare dato * IRSA Quaderno 64 vol. 3 N XX L'olio non deve inoltre contenere ne' essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare rifiuto tossico nocivo ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

Allegato B

ALLEGATO B REQUISITI DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA RACCOLTA 1. Modalita'. La raccolta di olio usato ed emulsioni oleose puo' essere effettuata: - con autobotte; - con cassonato e contenitori mobili di varia capacita'. E' ammesso l'impegno di contenitori mobili anche non metallici di qualsiasi forma e capacita': se realizzati in materiale non metallico, dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla legge 121 del 27.3.69, successivi aggiornamenti e relative circolari d'attuazione. I contenitori mobili o le cisterne, non dovranno mai essere riempiti totalmente: debbono presentare una quota di volume vuoto per assorbire eventuali dilatazioni, pari ad almeno il 3% della totale capacita'. I contenitori, sia fissi che mobili, dovranno sempre viaggiare ben chiusi. Sono vietate operazioni di travaso al di fuori delle aree attrezzate, se non in caso di assoluta necessita' ed emergenza. La raccolta di olio usato o emulsioni oleose deve essere effettuata esclusivamente per aspirazione dai contenitori di stoccaggio dei detentori. Sono vietate altre modalita' di travaso che comportino rischi di spandimento. Nella operazione di travaso, predisporre accorgimenti che permettano di ritenere gocciolamenti accidentali (materiale oleoassorbente ecc.). L'operazione di aspirazione deve preferibilmente essere effettuata con manichetta avente terminale rigido da inserire nel contenitore da vuotare; eventuali giunzioni dovranno essere effettuate con giunti filettati o attacchi rapidi unificati evitando giunzioni precarie. La raccolta di filtri usati deve essere effettuata utilizzando specifici contenitori evitando trasferimenti di filtri sfusi da un contenitore all'altro. 2. Automezzi. Gli automezzi adibiti alla raccolta di olio usato o emulsioni oleose debbono: a) essere corredati dei contrassegni, attrezzature e quant'altro previsto dal Regolamento d'attuazione del T.U. 15.6.59 DPR 420/59 e successivi aggiornamenti, per prodotti di classe IIIa, ivi inclusa, indipendentemente dalla quantita' trasportata, la certificazione di idoneita' di cui all'Art. 356 del detto Regolamento, nonche' di quanto indicato nel D.M. 31 luglio 1934 Titolo VI per il trasporto di oli minerali; b) avere a bordo una scheda di istruzione per l'autista in cui siano elencati i provvedimenti da prendere nel caso di spandimento accidentale di prodotto e/o di principio o rischio d'incendio come prescritto dall'Art. 371 del detto T.U.; c) se adibiti alla raccolta di olio usato in recipienti mobili, sia metallici che non metallici, o di filtri olio usati, dovranno avere il cassone ad effettiva tenuta stagna per contenere eventuali spandimenti ed essere dotati di adeguata attrezzatura di sollevamento. Tali caratteristiche dovranno essere riportate nella certificazione di idoneita'; d) essere attrezzati con apparecchiature che permettano l'aspirazione del prodotto; e) avere a bordo materiale oleoassorbente e relative specifiche d'uso, nelle tipologie di piu' ampio impiego, per intervenire nel caso di piccoli spandimenti. Tutte le attrezzature, in particolare valvole di intercettazione e manichette debbono essere tenute in buono stato di conservazione ed efficienza: l'efficienza delle manichette deve essere periodicamente accertata secondo le specifiche del fornitore. Dovra' essere istituita una scheda per ogni manichetta in cui il titolare della autorizzazione riportera' i dati da lui verificati, i valori riscontrati, la data della verifica: la scheda dovra' sempre essere presente sul mezzo.

Allegato C

Allegato C CARATTERISTICHE DEI DEPOSITI PER STOCCAGGIO 1. Caratteristiche generali dei depositi. a) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato, emulsioni oleose, filtri olio usati, debbono disporre di un piazzale di ampiezza tale da permettere la agevole manovra degli automezzi utilizzati. b) Tutta l'area del deposito deve essere delimitata da recinzione preferibilmente in muratura con altezza all'esterno del deposito minima di mt 2,50. c) Tutte le aree interne, sia adibite ad attivita' di travaso che di transito o parcheggio, debbono essere pavimentate e drenate. d) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato o emulsioni oleose debbono disporre di almeno un serbatoio per lo stoccaggio di prodotto contaminato. e) Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto, si applicano le norme di sicurezza indicate nel D.M. 31 luglio 1934 e successivi aggiornamenti per l'immagazzinamento di oli minerali. 2. Potenzialita' del deposito. La quantita' complessiva degli oli o emulsioni oleose che puo' trovarsi contemporaneamente nell'ambito del deposito (potenzialita' reale), non puo' in nessun caso essere superiore alla capacita' geometrica totale dei serbatoi (potenzialita' geometrica). Detta Pr la potenzialita' reale e Pg quella geometrica, sara': Pr <= 0,9 x Pg 3. Serbatoi. I serbatoi adibiti allo stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose debbono essere: a) fissi: e' esclusa la possibilita' di stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose in recipienti mobili di qualsiasi tipo e capacita'; b) realizzati in acciaio; c) fuori terra o interrati: se interrati i serbatoi debbono essere contenuti in un cassone in c.s. totalmente ispezionabile; d) posti su apposito basamento realizzato in c.s.; e) equipaggiati con accessori che permettano: - campionamento del prodotto contenuto e misurazione del relativo livello alle varie altezze (boccaporto di misurazione e campionatura, indicatore di livello esterno); - esercizio e manutenzione: scale, passerelle, parapetti secondo norme antinfortunistiche, p.d'u.; - il drenaggio dell'acqua eventualmente presente (scarico di fondo con valvola); - la respirazione del serbatoio nelle fasi di movimentazione: sfiato libero munito di filtro a carbone attivo o sistema equivalente per il trattamento delle emissioni di sezione adeguata alle portate di movimentazione previste; - la movimentazione del prodotto contenuto: su ciascuna tubazione deve essere installata valvola di intercettazione in acciaio direttamente sul serbatoio. In nessun caso debbono essere utilizzati per lo stoccaggio anche provvisorio di olio usato, serbatoi in calcestruzzo. Tutti i serbatoi fuori terra debbono essere contenuti in un bacino delimitato da muro di contenimento in c.s. di altezza tale da realizzare una capacita' di contenimento pari a quella del serbatoio: e' ammessa l'installazione di piu' serbatoi in unico bacino, ad eccezione del serbatoio adibito allo stoccaggio di prodotto contaminato che deve essere installato in specifico bacino. Nel caso di piu' serbatoi in unico bacino, la capacita' di contenimento dello stesso deve essere pari a 1/3 della capacita' geometrica totale dei serbatoi contenuti, ma almeno pari a quella del serbatoio piu' grande. Non sono ammessi argini in terra. I bacini serbatoi debbono essere pavimentati in c.s. con accentuata pendenza verso sistema di canalette di drenaggio o pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa: una valvola di intercettazione deve essere installata all'esterno del bacino. Per la pavimentazione deve essere previsto trattamento superficiale di indurimento o ciclo di verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali. Eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento, debbono essere realizzati in materiale antisolvente. Sulle superici esterne dei serbatoi (anche di quelli interrati), deve essere previsto idoneo trattamento anticorrosione. Nel caso di piu' serbatoi posti in unico bacino, debbono essere rispettate le seguenti distanze minime tra serbatoi adiacenti: - per serbatoi di Cg >= 30 m3 distanza minima di m 0,80 - per serbatoi di Cg > 30 <= 150 m3 distanza minima di 1,00 - per serbatoi di Cg > 150 m3 distanza minima tra serbatoi di m 1,50. I serbatoi fuori terra debbono essere posti a distanza minima dal muro di bacino: D = H - h dove: - D distanza in m del serbatoio del muro di bacino - H altezza in m del serbatoio dal piano di campagna interno bacino - h altezza in m del muro di bacino misurato all'interno dello stesso. 4. Impianto di movimentazione. L'impianto di movimentazione del prodotto all'interno del deposito deve essere del tipo fisso e realizzato con tubazioni in acciaio con giunti saldati o filettati e raccorderia flangiata o filettata pure in acciaio. Le tubazioni debbono essere poste fuori terra su appositi sostegni: se interrate debbono essere contenute in cunicolo ispezionabile. Le valvole di intercettazione debbono avere corpo in acciaio, sono escluse valvole in ghisa. L'attraversamento dei muri di contenimento dei bacini con tubazioni deve essere realizzato con l'ausilio di appositi sistemi a tenuta. Le tubazioni per la movimentazione di prodotto contaminato, debbono essere completamente separate dal rimanente impianto o segregate con dischi ciechi. Le pompe di movimentazione prodotto debbono essere fisse ed installate su apposito basamento; un cordolo in c.s. di altezza minima di 10 cm per il contenimento di eventuali perdite accidentali deve essere previsto in corrispondenza della piazzola pompe. La piazzola sara' pavimentata in c.s. con trattamento superficiale come indicato per i bacini serbatoi. Le pompe movimentazione non debbono mai essere installate all'interno dei bacini di contenimento serbatoi. 5. Aree di travaso Tutte le operazioni di travaso debbono essere effettuate in postazioni all'uopo predisposte e debitamente attrezzate. In particolare: a) carico ATB. L'area di carico ATB deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa; la pavimentazione deve avere caratteristiche simili a quanto precisato per i bacini di contenimento. L'operazione di carico ATB deve sempre essere presidiata; deve inoltre essere possibile all'operatore procedere all'immediato arresto del flusso direttamente dalla sua postazione di lavoro. b) Scarico ATB. L'area di scarico ATB deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa e con caratteristiche simili a quanto detto per i bacini serbatoi. c) Locali travaso. I fabbricati (capannoni ecc.) adibiti ad operazioni di travaso, debbono avere: - una pavimentazione realizzata in cemento con trattamento superficiale di indurimento o verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali; - un sistema di drenaggio che garantisca il deflusso di eventuali colaticci verso un serbatoio di slop. I fabbricati debbono al loro interno presentare postazioni di travaso specificamente attrezzate. L'eventuale riscaldamento di detti fabbricati deve essere realizzato con caldaia posta all'esterno degli stessi. Nel caso di fabbricati interamente tamponati, deve essere previsto impianto di ventilazione forzata per garantire un continuo ricambio d'aria. Le operazioni di miscelazione lubrificanti e di separazione acqua-olio per riportare l'olio usato a specifica di contenuto in acqua come indicato all'Art. 1 comma 1, e il recupero totale dell'olio dai filtri usati, dovranno essere effettuate in aree opportunamente attrezzate. d) Contenitori mobili. I contenitori vuoti adibiti al trasporto olio usato, o emulsioni oleose debbono essere stoccati in area posta sotto tettoia; se stoccati all'aperto, l'area relativa deve essere pavimentata in c.s. (con trattamento superficiale come gia' indicato per i bacini serbatoio) con pozzetti di drenaggio collegati alla rete fognante oleosa e delimitata da cordolo pure in c.s. di h=5 cm minimo con tratti di raccordo per la movimentazione con carrelli elevatori. 6. Filtri olio usati. Lo stoccaggio di filtri olio usati deve essere effettuato in appositi contenitori a tenuta e posti sotto tettoia. 7. Rete fognante. I depositi adibiti allo stoccaggio anche provvisorio di oli usati, emulsioni oleose, filtri olio usati, debbono avere un sistema fognante costituito da una rete acque bianche e una rete acque oleose. a) Fognatura bianca. Adibita alla raccolta delle acque provenienti dai pluviali delle coperture esistenti e dalle aree pavimentate non critiche collegata direttamente al circuito di smaltimento finale. b) Fognatura oleosa. Adibita alla raccolta delle acque provenienti dalle aree a rischio (bacini serbatoi, aree di travaso, lavaggio automezzi, piazzola pompe, stoccaggio contenitori mobili all'aperto) completamente segregata dalla precedente e con un sistema finale di trattamento dimensionato per acque di prima pioggia e tale da garantire negli effluenti: - le caratteristiche previste dalla Tab. C legge 319 del 10/5/76 successive modifiche ed aggiornamenti nel caso di immissione in fognatura comunale e in assenza di prescrizioni piu' severe da parte degli Enti autorizzanti; - le caratteristiche previste dalla Tab. A della suddetta legge, nel caso di immissione in corsi d'acqua superficiali o pozzi perdenti autorizzati dagli Enti Locali. I drenaggi di dette aree critiche (ad eccezione di eventuale lavaggio automezzi) se poste sotto tettoia, anziche' nella rete fognante oleosa potranno essere convogliate in apposito serbatoio di SLOP.

Allegato D

ALLEGATO D METODI DI ANALISI 1) NOM 1 - 86 CAMPIONAMENTO MANUALE ASTM D 270 2) UNI 20057 CAMPIONAMENTO AUTOMATICO IN LINEA 3) NOM 7 - 70 DETERMINAZIONE DELL'ACQUA ASTM D95 4) NOM 42 - 83 DETERMINAZIONE DELLA DENSITA' ASTM D1298 5) NOM 112 - 71 DETERMINAZIONE DEI SEDIMENTI TOTALI ASTM D2273 6) NOM 46 - 71 DETERMINAZIONE DELLA VISCOSITA' ASTM D445 7) CEI 10 - 19 DETERMINAZIONE DEI PCB/PCT ASTM D4059 8) NOM 98 - 72 DETERMINAZIONE DEL CLORO TOTALE ASTM D1317 9) NOM 39 - 71 DETERMINAZIONE DELLA DILUIZIONE ASTM D322 10) ASTM D 3607 DETERMINAZIONE DELLA PERDITA AL RISCALDAMENTO 11) NOM 86 - 88 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ASTM D664 NEUTRALIZZAZIONE 12) NOM 81 - 71 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ASTM D94 SAPONIFICAZIONE 13) NOM 83 - 71 DETERMINAZIONE DEL PUNTO ASTM D92 INFIAMMABILITA' NEL VASO APERTO 14) IRSA N 64 INTEGRAZIONE ALLA METODICA PER LA DETERMINAZIONE DEI METALLI 15) NOM 97 - 80 DETERMINAZIONE DELLO ZOLFO ASTM D1552 16) NOM 12 - 88 DETERMINAZIONE DELLE CENERI ASTM D482

Allegato E/1

ALLEGATO E/1 OLI USATI RIGENERABILI CERTIFICATO DI ANALISI N.... Provenienza : Quantita' : Data di arrivo : Bolla N. : LABORATORIO CHIMICO Data : Classificazione: .................. CARATTERISTICHE METODI DI ANALISI Acqua NOM 7-70 ASTM D 95 Densita' a 15 C NOM 42-83 ASTM D 1298 Sedim. Totali NOM 112-71 ASTM D 2273 Viscosita' a 50 C NOM 46-71 ASTM D 445 PCB/PCT CEI 10/19 ASTM D 4059 Diluenti NOM 39-90 ASTM D 322 N.o Neutralizz. (1) NOM 86-71 ASTM D 664 N.o Saponificaz. (1) NOM 81-71 ASTM D 94 Cloro totale NOM 98-72 ASTM D 1317 Pb + Zn IRSA 64 (10) Cd + Cr * Ni * Va IRSA 64 (10) Zolfo NOM 97 ASTM D 1552 UNITA' RISULTATI VALORI MISURA LIMITE % peso max 15 Kg/l max 0,920 % peso max 3 gradi E min 1,8, mg/KG max 25 % Vol. max 5 mgKOH/g max 3,5 mgKOH/g max 18 mg/KG max 5.000 mg/KG max 4.000 mg/KG max 50 % peso max 1,5 Data ........... IL RESPONSABILE (Timbro e Firma) (1) Sul campione dopo prova perdita per riscaldamento (ASTMD 3607) IRSA Quaderno 65 Vol 3, n. XX, pag. 10

Allegato E/2

ALLEGATO E/2 OLI USATI E MISCELE OLEOSE PER COMBUSTIONE CERTIFICATO DI ANALISI N.... Provenienza : Quantita' : Data di arrivo : Bolla N. : LABORATORIO CHIMICO Data : Classificazione: .................. CARATTERISTICHE METODI DI ANALISI Acqua NOM 7-70 ASTM D 95 Densita' a 15 C NOM 42-83 ASTM D 1298 Sedim. Totali NOM 112-71 ASTM D 2273 PCB/PCT CEI 10/19 ASTM D 4059 Diluenti NOM 39-90 ASTM D 322 N. Neutralizz. (1) NOM 86-71 ASTM D 664 N. Saponificaz. (1) NOM 81-71 ASTM D 94 Cloro totale NOM 98-72 ASTM D 1317 Pb + Zn IRSA 64 (10) Cd + Cr * Ni * Va IRSA 64 (10) Zolfo NOM 97 ASTM D 1552 Ceneri NOM 12 ASTM D 482 Inf. Cleveland NOM 83-71 ASTM D 92 Fluoro NOM 98-72 ASTM D 1317 Rame " " UNITA' RISULTATI VALORI MISURA LIMITE % peso rip. dato Kg/l max 0,980 % peso max 3 mg/KG max 25 % Vol. max 5 mgKOH/g max 3,5 mgKOH/g max 18 mg/KG max 6.000 mg/KG max 2.000 mg/KG max 100 % peso max 1,5 % peso max 1,5 gradi C min 90 mg/kg tracce mg/kg max 500 Data ........... IL RESPONSABILE (Timbro e Firma) (1) Sul campione dopo prova perdita per riscaldamento (ASTMD 3607) IRSA Quaderno 64 Vol 3, n. XX, pag. 10

Allegato F

ALLEGATO F Parte di provvedimento in formato grafico ((1))

Allegato G

ALLEGATO G Parte di provvedimento in formato grafico

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