DECRETO 16 maggio 1996, n. 413
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge di istituzione del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto l'art. 17 che detta norme sugli esami di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione;
Considerato che il comma 5 del predetto art. 17 prevede che sono stabilite, con decreto del Ministro della sanita', le idoneita' nelle specifiche discipline per ciascuna categoria professionale, le proce- dure, le modalita' di espletamento degli esami, ivi compresa la valutazione del curriculum professionale e i requisiti di ammissione dei candidati;
Visto l'art. 15 del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992 che detta norme in materia di dirigenza del ruolo sanitario, prevede- ndo che il secondo livello dirigenziale e' conferito per incarico al personale in possesso dell'idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e che spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessita', le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici e che al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 16 maggio 1996 (protocollo n. 900.4/333);
ADOTTA
Il seguente regolamento:
Titolo I NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA'
Art. 1
Categorie professionali. Sessioni di esame
1.L'idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione per le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si consegue a seguito di superamento di esame da espletarsi in sede nazionale.
2.L'esame e' diretto ad accertare le capacita' professionali, organizzative e di direzione del candidato e consiste nell'effettuazione di prove teorico-pratiche nella specifica disciplina e nella valutazione del curriculum professionale.
3.In ogni sessione di esame si puo' presentare domanda di ammissione per una sola disciplina. La produzione di piu' domande comporta l'ammissione d'ufficio nella disciplina nella quale il candidato ha prestato il servizio prevalente nell'ultimo decennio o, in via subordinata, nella disciplina nella guale il candidato ha la specializzazione di data piu' recente.
4.Chi ha gia' conseguito l'idoneita' in una disciplina non puo' presentare domanda di ammissione per la stessa disciplina o per altre discipline nel bando immediatamente successivo a quello del conseguimento dell'idoneita' stessa. La domanda eventualmente presentata e' priva di effetto e gli esami eventualmente sostenuti sono annullati.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
Bando, domande di ammissione agli esami, commissioni
1.Gli esami sono indetti dal Ministero della sanita' nel mese di settembre degli anni dispari per le singole categorie professionali e per le diverse discipline. Il bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.Il bando indica la forma, il contenuto e il termine di presentazione della domanda di ammissione.
3.La domanda deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
4.Il candidato deve autocertificare, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, il possesso dei requisiti di ammissione; deve inoltre allegare alla domanda stessa la documentazione concernente il curric- ulum professionale.
5.Le commissioni di esame sono nominate con decreto ministeriale. Ad ogni commissione sono attribuiti di norma non piu' di 250 candidati. Gli esami per la stessa disciplina si svolgono di norma contemporaneamente.
6.Le domande di ammissione agli esami, i documenti esibiti, ad esclusione delle pubblicazioni, e gli elaborati relativi alle prove di esame sono di norma conservati su supporto ottico ai sensi dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I moduli di risposta ai test di ciascun candidato sono conservati in originale.
7.Trascorsi dieci anni dalla data di approvazione della graduatoria, la documentazione di cui al comma precedente e' inviata al macero ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso.
8.Prima della scadenza del termine di cui al comma 7 i candidati che non hanno partecipato agli esami o che non hanno superato gli stessi, possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione delle pubblicazioni prodotte. La restituzione e' effettuata con spese postali a carico degli interessati.
Note all'art. 2: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma) all'art. 20 cosi' dispone: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), all'art. 2, comma 15, cosi' dispone: "Gli obblighi di conversazione e di esibizione di documenti, per finalita' amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purche' le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonche' le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale".
Art. 3
Ammissione agli esami
1.Tutti i candidati che hanno inoltrato domanda di ammissione all'esame nei termini prescritti possono partecipare all'esame stesso senza alcuna ulteriore formalita'. La data e la sede degli esami delle singole discipline sono rese note con appositi avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ovvero con specifiche comunicazioni ai singoli candidati. Gli avvisi o le comunicazioni sono effettuati almeno venti giorni prima dell'espletamento degli esami.
2.All'istruttoria delle domande si procede dopo l'espletamento delle prove di esame, prima della approvazione della graduatoria e solo per quei candidati che abbiano superato le prove stesse.
Art. 4
Prove teorico-pratiche
1.Le prove consistono in test di domande a risposte multiple, riguardanti anche la soluzione di casi pratici simulati, assegnati - quanto all'ordine dei test e all'ordine delle cinque risposte possibili in ciascun test - a ciascun candidato o gruppi di candidati in via casuale. I test mirano alla valutazione della preparazione del candidato oltre che nelle discipline attinenti alle specifiche professionalita', anche nella capacita' di gestione sia delle risorse strumentali disponibili, sia di problemi del personale (direzione).
2.La Commissione dispone di 150 punti, (uno per ogni risposta esatta) per la valutazione delle prove teoriche e pratiche. Il numero totale delle risposte esatte (150) puo' non coincidere con quello dei test in quanto, accanto ai test a risposte multiple (di cui, in genere, una sola esatta) possono coesistere casi pratici simulati organizzati in gruppi di risposte multiple (ognuno dei quali ne prevede, in genere, una esatta).
4.I test, compresi i casi pratici simulati, possono essere formulati in modo che la risposta prescelta debba essere motivata; in tal caso il candidato deve non solo indicare la risposta esatta, ma anche esplicitare, nell'apposito spazio del questionario, le ragioni per le quali ha dato la risposta; la risposta data, anche se esatta, si considera comunque errata in caso di mancata, insufficiente o inesatta motivazione.
Art. 5
Curriculum professionale
2.Nel curriculum e' valutata, altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina d'esame, edita su riviste italiane e straniere. Al curriculum, oltre all'elenco cronologico delle pubblicazioni, possono essere allegate le pubblicazioni ritenute piu' significative fino ad un massimo di cinque.
3.Nel curriculum sono valutate le idoneita' nazionali e quelle conseguite nei concorsi di assunzione per qualifiche sanitarie di livello apicale mentre non sono valutate le partecipazioni a congressi, convegni e seminari.
4.Per ciascuna disciplina o gruppi di discipline il bando specifica in maniera piu' dettagliata i contenuti valutabili del cur- riculum professionale con riferimento sia alle attivita' indicate al comma 1 sia alla ripartizione del punteggio fra i vari elementi da valutare.
5.La valutazione del curriculum professionale e' effettuata dalla commissione prima della valutazione delle prove teorico-pratiche.
6.Per la valutazione del curriculum la commissione dispone di 50 punti. Il punteggio globale e' la somma dei valori numerici attribuiti ai vari elementi del curriculum.
7.Il punteggio attribuito al curriculum si somma al punteggio conseguito nelle prove teorico-pratiche.
8.Al fine di assicurare uniformita' di valutazione dei curricula dei candidati ciascuna commissione, all'inizio dei lavori ed in via generale, ne stabilisce preliminarmente i criteri di valutazione. Nel caso di istituzione di piu' commissioni per la stessa disciplina, le commissioni, su iniziativa del Presidente della prima commissione, si riuniscono in seduta plenaria e prima dell'inizio degli esami per fissare i predetti criteri di valutazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della prima commissione.
Art. 6
Conseguimento dell'idoneita'
1.Il candidato consegue l'idoneita' se riporta nelle prove teorico-pratiche un punteggio non inferiore al 70% del punteggio totale riservato alle stesse (105/150) ed un punteggio complessivo (prove e curriculum) non inferiore al 70% di quello globalmente disponibile (140/200).
Art. 7
Esami in forma automatizzata
1.Gli esami in forma automatizzata si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli in quanto compatibili.
2.Le specifiche modalita' di svolgimento sono indicate nei bandi di esame.
3.Le prove teorico-pratiche sono effettuate alla presenza della commissione con l'utilizzazione diretta da parte dei candidati di appositi strumenti informatici che, in relazione alle soluzioni dei casi pratici simulati ed alle risposte ai test, indicano contestualmente l'esito favorevole o meno della prova, senza il relativo punteggio.
4.Il punteggio delle prove e' rilevato dalla commissione solo dopo la valutazione del curriculum.
5.Fino a quando non sara' attivato il sistema di svolgimento degli esami in forma automatizzata, le modalita' di espletamento sono quelle stabilite all'art. 8.
Art. 8
Modalita' di svolgimento degli esami in forma non automatizzata
1.Insediata la commissione, il presidente verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrita' dei plichi ministeriali contenenti i questionari relativi ai test oggetto delle prove di esame teorico-pratiche.
2.Ammessi i candidati nella sede di esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione compreso il segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrita' dei plichi, provvede a fare aprire i plichi stessi e a fare apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro del Ministero della sanita' e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono quindi casualmente distribuiti ai candidati.
3.Per lo svolgimento delle prove i candidati hanno a disposizione un tempo non inferiore a quattro ore e non superiore a cinque ore e trenta, stabilito dal Ministero della sanita' ed indicato sul plico contenente i test di domande.
4.I test devono essere svolti secondo le istruzioni indicate nel questionario.
5.Durante lo svolgimento delle prove non e' permesso ai candidati di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare con se' carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchiature e strumenti elettronici di immagazzinamento, elaborazione e trasmissione dati e telefonini cellulari. Durante le prove, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non puo' uscire dai locali degli esami, che devono essere efficacemente vigilati. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento delle prove, almeno un membro della commissione ed il segretario devono essere sempre presenti nei locali degli esami; tale adempimento deve risultare dai verbali dell'esame. La commissione, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento degli esami si avvale del personale messo a disposizione dal Ministero della sanita'.
6.La verifica delle risposte e' effettuata, in genere, con lettore ottico. Con il lettore ottico sono rilevati, in una prima fase, esclusivamente i nominativi dei candidati che hanno superato la prova senza indicazione del punteggio conseguito; la commissione, dopo aver valutato i curricula dei predetti candidati, rileva il punteggio conseguito da ciascuno di essi. La commissione puo', comunque, stabilire di procedere direttamente alla valutazione delle prove teorico-pratiche; in tal caso sono valutati preventivamente i curricula di tutti i candidati che hanno partecipato alle prove. Nel caso in cui le prove teorico-pratiche comprendono test di cui al comma 4 dell'art. 4, le risposte sono verificate dopo la valutazione dei curricula.
Art. 9
Verbali relativi alle prove di esame
1.Delle operazioni relative all'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice, il segretario redige processo verbale che e' sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2.Ogni commissario puo' far scrivere a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarita' nello svolgimento dell'esame ed il proprio eventuale dissenso sulle determinazioni degli altri commissari, ma non puo' rifiutarsi di firmare il verbale. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura d'esame, devono essere formulate con esposto sottoscritto, che deve essere allegato al verbale.
3.Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro trenta giorni dall'esame, con la trasmissione dei verbali e dei relativi atti al competente ufficio del Ministero della sanita'.
Art. 10
Adempimenti dei candidati
1.I candidati che hanno superato l'esame sono invitati a presentare entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'avviso, a pena di esclusione dalla graduatoria degli idonei, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione, gia' autocertificati nella domanda di partecipazione agli esami.
Art. 11
Graduatoria degli idonei
1.Con decreto ministeriale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, e' approvata la graduatoria degli idonei previo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione agli esami.
2.Ai candidati idonei, previa apposita richiesta, e' rilasciato certificato di idoneita' in unico esemplare nel quale viene riportato il punteggio.
Art. 12
Elenchi del personale che puo' far parte delle commissioni
1.Con decreto ministeriale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed aggiornati gli elenchi del personale di secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario che puo' far parte delle commissioni esaminatrici per gli esami di idoneita'.
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