LEGGE 30 luglio 1996, n. 400

Type Legge
Publication 1996-07-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 3-8-1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.E' convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonche' delle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'informatica.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1996.

In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 16, e'

ripubblicato il testo del decreto-legge 3 giugno 1996, n.

307, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,

comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e

sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14

marzo 1986, n. 217.

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