LEGGE 30 luglio 1996, n. 400
Entrata in vigore della legge: 3-8-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.E' convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonche' delle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'informatica.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA:
Il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1996.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 16, e'
ripubblicato il testo del decreto-legge 3 giugno 1996, n.
307, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
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