LEGGE 29 luglio 1996, n. 402

Type Legge
Publication 1996-07-29
Ultimo aggiornamento 1996-08-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 4/8/1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi tutti gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1996, N. 318. All'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente. Il deposito degli accordi di cui al comma 1 e' effettuato entro trenta giorni dalla loro stipulazione; i contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 ottobre 1996. In conseguenza di esigenze organizzative e funzionali dei predetti uffici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre modalita' diverse di deposito ai fini di cui al presente comma". ______

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