LEGGE 8 agosto 1996, n. 426
Entrata in vigore della legge: 18-8-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 2, 1 marzo 1996, n. 100, e 29 aprile 1996, n. 237.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA:
Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 9. Detto testo sara' ripubblicato,
corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 settembre 1996.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1996, N. 347. All'articolo 4: al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1998"; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri puo' avvalersi di ulteriori unita' di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta, in posizione di comando per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al comma 1. 1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 4451 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi"; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformita' con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e' autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere". All'articolo 5: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. E' prorogata, fino al 22 gennaio 1997, la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della UEO nella citta' di Mostar, autorizzata dal decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito dalla legge 7 giugno 1995, n. 222, limitatamente ad un contingente di 10 unita' di militari dell'Arma dei carabinieri. 2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, pari a lire 287 milioni per l'anno 1996 e a lire 40 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2-quater. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". All'articolo 9: al comma 1, dopo le parole: "organizzazioni non governative" sono inserite le seguenti: "o con altri enti italiani senza fini di lucro"; e le parole da: ", qualora detti organismi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali".
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